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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I 90047 Partinico PA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190042858813000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042005519000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042005519000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042005519000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220018000056000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220084691265000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 23.12.2024, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Comune di Partinico, la Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del
Credito – Servizio 2 Tasse Auto - ,l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo, Ricorrente_1
impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 29620249032873847 notificata in data 28.10.2024 e le sottese cartelle di pagamento n. 29620190042858813, 29620200042005519, 29620220018000056, 29620220084691265, a mezzo della quale veniva contestato l'omesso pagamento, tra l'altro della somma di € 2.686,19, e ne veniva chiesto il pagamento, in ragione di “pretesi” crediti in relazione alle sottese cartelle di pagamento e limitatamente ai tributi, sanzioni, interessi ed altri oneri di seguito specificati:
- 1. Cartella di pagamento n. 29620190042858813, ente impositore Comune di Partinico – Ufficio Tributi, per l'importo di € 559,25, avente ad oggetto Tassa ambientale rifiuti e servizi per l'anno 2013;
- 2. Cartella di pagamento n. 29620200042005519, ente impositore Regione Siciliana Ass. Economia Dip.
Fin. E cred. Serv. 2 Tasse auto per la somma di € 788,37 avente ad oggetto Tassa automobilistica per l'anno
2017 e ente impositore Comune di Partinico – Ufficio Tributi, per l'importo di € 756,39, avente ad oggetto
Tassa ambientale rifiuti e servizi per l'anno 2013;
- 3. Cartella di pagamento n. 29620220018000056, ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - Ufficio territoriale Palermo 1, per la somma di € 298,80 avente ad oggetto Tassa automobilistica per l'anno 2015;
- 4. Cartella di pagamento n. 29620220084691265, ente impositore Comune di Partinico – Ufficio Tributi, per l'importo di € 277,50, avente ad oggetto TARI per l'anno 2015.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'insussistenza del credito vantato per avvenuto pagamento;
2. la nullità della notifica degli avvisi e/o atti di accertamento e/o cartella di pagamento pregressi e prodromici all'intimazione impugnata;
3. l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
4. l'omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento quale atto presupposto necessario e per consequenziale omessa attivazione dell'obbligatorio contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;
5. l'intervenuta decadenza ex artt. 161 e 163, primo comma, L. n. 296/2006 e art. 5, comma 51, del D.L. n.
597/85;
6. l'assenza di motivazione della intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1) in via preliminare la parziale impugnazione della intimazione di pagamento atteso che erano state impugnate solo quattro delle cinque cartelle sottese alla stessa. Restava esclusa dal giudizio la cartella di pagamento n. 29620230015714360000 notificata il 23.05.2023 e relativa al mancato pagamento bollo auto anno 2020 ente impositore Reg. Sicilia – Ass. Econ. Dip Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto. Pertanto, veniva evidenziato che un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto, in ogni caso, comportare l'annullamento totale della impugnata intimazione di pagamento, come richiesto dal ricorrente, in quanto questa sarebbe rimasta comunque valida ed efficace con riferimento alla cartella non impugnata nel giudizio;
2)l'intervenuto sgravio parziale da parte del Comune di Partinico e la conseguente parziale cessazione della materia del contendere;
3) l'infondatezza del motivo della omessa notifica delle cartelle di pagamento;
4) in merito alla eccepita omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento - l'infondatezza della eccezione e la propria mancanza di legittimazione passiva rispetto alla notifica dell'atto effettuata direttamente dagli enti impositori;
5) l'inammissibilità ed infondatezza delle eccepite prescrizione e decadenza;
6) l'infondatezza della doglianza di controparte relativa all'eccepito difetto di motivazione della intimazione di pagamento.
Il Comune di Partinico si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'infondatezza e l'assenza di prova dei motivi di ricorso;
2. l'infondatezza dell'istanza di sospensione degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1)in ordine alla cartella di pagamento n. 29620220018000056 di propria competenza, tutti i motivi di ricorso attenevano ad attività di competenza dell'Agente della Riscossione che, essendo stato ritualmente convenuto in giudizio, avrebbe avuto cura di contestare le doglianze di controparte e di dimostrare la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e di ogni atto prodromico all'intimazione di pagamento. Inoltre, dalle banche dati a disposizione dell'Ufficio risultava la regolare notifica della cartella esattoriale, pertanto il contribuente doveva essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.
Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il termine di decadenza di
60 giorni, con la conseguenza che, i relativi crediti, dovevano essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili;
2) la legittimità del proprio operato.
La Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del
Credito – Servizio 2 Tasse Auto – non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie illustrative del 14.01.2026, il Comune di Partinico comunicava a questa Corte che in relazione all'intimazione di pagamento n. 29620249032873847 notificata in data 28.10.2024 e alle sottese cartelle di pagamento n. 29620190042858813, 29620200042005519, 29620220018000056,
29620220084691265, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, veniva prodotta nota da cui risultava che l'ente aveva proceduto allo sgravio dei tributi TARSU relativi agli anni 2013 e 2015.
Conseguentemente chiedeva a questa Corte di disporsi per quanto riguardava il comune la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Con successive memorie illustrative del 15.01.2026, parte ricorrente rappresentava:
1. quanto alla cessata materia del contendere in relazione ai tributi di cui alle cartelle n. 29620190042858813
(TARES 2013), n. 29620220084691265 (TARI 2015) e parzialmente per la cartella n. 29620200042005519
(limitatamente alla TARES 2013, rimanendo sub iudice la debenza dei restanti pretesi crediti relativi a TARI
2019 e Bollo auto 2017), di prendere atto dell'avvenuto sgravio effettuato dal Comune di Partinico, ma che lo stesso fosse stato effettuato, come confermato anche dalla resistente e dalla documentazione dalla stessa prodotta, solo dopo l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, pertanto veniva richiesto a questa Corte che, nel dichiarare l'annullamento delle dette cartelle e dei relativi tributi, anche in ragione dell'intervenuto sgravio e della cessata materia del contendere, di disporre, in ogni caso, la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
2. quanto alla cartella n. 29620200042005519 (per la parte relativa ai crediti TARI 2019 e bollo auto 2017)
e alla cartella n. 29620220018000056 (Bollo auto 2015), veniva rilevata l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto di tutte le eccezioni, difese e argomentazioni dedotte dalle resistenti, e in particolare dall'Agente della
Riscossione con proprie controdeduzioni;
3. parimenti infondate in fatto e in diritto venivano considerate le eccezioni e le difese ex adverso formulate in relazione alla prescrizione dei crediti portati dall'intimazione e dalle sottese cartelle impugnate, anche alla luce dell'assoluta nullità ed illegittimità della notifica delle cartelle predette;
4. le ulteriori difese ed eccezioni formulate da controparte in relazione alla propria mancanza di legittimazione passiva rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento erano da ritenersi infondate, atteso che l'agente della riscossione era pienamente legittimato passivo quando veniva contestata la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, in quanto titolare dell'azione esecutiva e responsabile della verifica della regolarità del titolo esecutivo.
Veniva quindi richiesto a questa Corte:
A) preliminarmente, nel dichiarare la cessata materia del contendere e/o l'annullamento in relazione ai tributi di cui alle cartelle n. 29620190042858813 (TARES 2013), n. 29620220084691265 (TARI 2015) e parzialmente per la cartella n. 29620200042005519 (limitatamente alla TARES 2013), di disporre in ogni caso la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente con riferimento ai crediti TARES 2013 portati dalle cartelle n. 29620190042858813 e n. 29620200042005519 e con riferimento al credito TARI 2015 portato dalla cartella n. 29620220084691265;
B)in ogni caso, di ritenere e dichiarare che nessuna somma fosse dovuta dall'odierno ricorrente alle resistenti a nessun titolo in relazione all'intimazione di pagamento e alle sottese cartelle di pagamento impugnate;
C) conseguentemente, di ritenere e dichiarare nulle e/o annullabili e/o inefficaci, con qualsivoglia altra statuizione, l'intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento odiernamente impugnate;
D) la vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore antistatario, che dichiarava di avere anticipato le spese.
Con ulteriori memorie illustrative del 16.01.2026, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre a riportarsi ed insistere in tutto quanto già dedotto in seno alle controdeduzioni, contestava tutto quanto ulteriormente dedotto da controparte nelle proprie memorie illustrative 15.01.2026.
Con memoria di replica del 19.01.2026, parte ricorrente rilevava:
1. quanto alla cessata materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese di lite, dedotta e richiesta dal Comune di Partinico veniva ribadito che lo sgravio dei detti tributi era stato effettuato solo dopo l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e pertanto veniva richiesto che fosse disposta, in ogni caso, la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
2. la memoria illustrativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 16.01.2026 conteneva argomentazioni manifestamente infondate in fatto e in diritto che meritavano una puntuale contestazione, in particolare per quanto concerneva “l'artato” tentativo di giustificare la legittimità e ritualità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e parimenti opposte.
3. veniva, altresì, contestato quanto dedotto dall'Agenzia in relazione all'asserita applicabilità al caso di specie dell'art. 68 D.L. 18/2020 in tema di sospensione della prescrizione, atteso che la materia delle tasse automobilistiche rientrava nella competenza regionale, come confermato dalla L.R. Sicilia n. 9/2020; che la normativa regionale siciliana, che aveva disciplinato specificamente la sospensione per le tasse automobilistiche, prevaleva su quella nazionale, vertendosi in materia di competenza regionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte prende in esame l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con cui evidenzia la parziale impugnazione della intimazione di pagamento che fa riferimento a cinque cartelle ma ne vengono impugnate solo 4 in relazione all'atto di intimazione. L'eccezione è fondata. Resta quindi esclusa dal presente giudizio la cartella di pagamento n. 29620230015714360000 notificata il 23.05.2023 e relativa al mancato pagamento bollo auto anno 2020 ente impositore Reg. Sicilia – Ass. Econ. Dip Fin. e cred. Serv.
2 Tasse Auto.
Come pure si prende atto che il la pretesa relativa alla TARI 2019, come può evincersi dal ricorso, non è oggetto di contestazione in quanto nel fatto del ricorso non risulta impugnata, con riferimento alla Cartella di pagamento n. 29620200042005519, la pretesa per la TARI anno 2019 né se ne fa cenno nel corpo del ricorso. Il ricorrente nella ultima memoria si limita a contestare le controdeduzioni del Comune con riferimento a questo tributo. Sempre in via preliminare la Corte prende atto dell'intervenuto sgravio da parte del Comune di Partinico e conseguente richiesta di parziale cessazione delle materia del contendere. Tale attività è stata svolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che deposita estratti di ruolo da dove si evince e prova che il Comune di Partinico, successivamente alla notifica della impugnata intimazione di pagamento, ha provveduto allo sgravio delle somme richieste in relazione alla TARES 2013 e TARI 2015.
Più precisamente in data 24.12.2024 ha effettuato lo sgravio totale della cartella n. 29620190042858813 avente ad oggetto Tares 2013, in data 14.02.2025 ha effettuato lo sgravio parziale della cartella n.
29620200042005519 limitatamente alla Tares 2013 e, infine, in data 03.02.2025 ha effettuato lo sgravio totale della cartella n. 29620220084691265 relativa a TARI 2015.
Pertanto, considerato che il Comune di Partinico ha provveduto ad effettuare lo sgravio, è evidentemente venuta meno la necessità di proseguire il presente giudizio con riferimento ai crediti Tares 2013 e Tari 2015 in ordine ai quali devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Infine anche la pretesa del Comune di Partinico per TARI anno 2019 resta esclusa dal presente giudizio in quanto la cartella di pagamento n. 29620200042005519 non è stata impugnata con riferimento a questa pretesa.
La Corte passa all'esame delle doglianze con riferimento alle rimanenti pretese.
La pretesa relativa alla cartella n. 29620220018000056 ( Bollo auto 2015)è fondata. La prescrizione relativa alla tassa automobilistica è triennale. La Corte di Cassazione - VI sezione civile - Ordinanza 5 settembre
2022, n. 26062 ha ribadito che in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione
è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/contribuente tramite a notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà
a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento.
Orbene l'Agenzia delle Entrate non ha dedotto e provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella n. 29620220018000056 notificata il 7 febbraio 2023 e quindi a termini prescrizionali scaduti.
Con riferimento alla pretesa per la tassa automobilistica anno 2017 ( cartella n. 29620200042005519) non
è accoglibile il motivo con cui il ricorrente contesta la nullità della cartella impugnata per non essere stata preceduta dalla notifica di alcun atto di accertamento è totalmente infondato.
Invero con Legge Regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
Il comma 2-bis all'articolo 2 della legge della Regione Siciliana 16/2015, istitutiva della tassa automobilistica siciliana, prevede che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo.
Quindi, con riguardo al bollo auto 2017, trova applicazione la suddetta norma e non è richiesto alcun preventivo avviso di accertamento.
Né può invocarsi la prescrizione in quanto come anche prima detto per la tassa automobilistica è triennale ai sensi dell'articolo 5 del DI 30/12/1982 n.953 convertito in legge con modificazioni dalla legge 28/02/1983 n.953 che dispone che “l'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
In applicazione della predetta norma, quindi, la tassa automobilistica si sarebbe prescritta il 31 dicembre 2020.
Tuttavia, durante il periodo COVID è intervenuto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che all'art.68, comma
4.bis, ha previsto che “ Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all' articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 D.L. 19/05/2020, n. 34, Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
La prescrizione, nel caso di specie scadeva al 31 dicembre 2020 e quindi, giusta la proroga, al 31 dicembre
2022.
La cartella , secondo la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, è stata notificata in data 15 ottobre 2022 con le modalità della notifica a persona irreperibile e quindi la pretesa in essa contenuta (tassa automobilistica anno 2017)non è prescritta.
In ragione degli avvenuti sgravi (TARES 2023 e TARI 2015) e della conferma della pretesa relativa alla TARI
2019, dell'accoglimento parziale (relativo alla sola pretesa per tassa automobilistica anno 2015)e rigetto della pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, le spese vanno compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle pretese per TARES anno 2013 e TARI anno
2015. Accoglie per la pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015. Rigetta per la pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017. Conferma l'atto impugnato per il resto. Spese integralmente compensate fra le parti costituite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Partinico - Piazza Umberto I 90047 Partinico PA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032873847000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190042858813000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042005519000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042005519000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042005519000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220018000056000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220084691265000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 23.12.2024, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Comune di Partinico, la Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del
Credito – Servizio 2 Tasse Auto - ,l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo, Ricorrente_1
impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 29620249032873847 notificata in data 28.10.2024 e le sottese cartelle di pagamento n. 29620190042858813, 29620200042005519, 29620220018000056, 29620220084691265, a mezzo della quale veniva contestato l'omesso pagamento, tra l'altro della somma di € 2.686,19, e ne veniva chiesto il pagamento, in ragione di “pretesi” crediti in relazione alle sottese cartelle di pagamento e limitatamente ai tributi, sanzioni, interessi ed altri oneri di seguito specificati:
- 1. Cartella di pagamento n. 29620190042858813, ente impositore Comune di Partinico – Ufficio Tributi, per l'importo di € 559,25, avente ad oggetto Tassa ambientale rifiuti e servizi per l'anno 2013;
- 2. Cartella di pagamento n. 29620200042005519, ente impositore Regione Siciliana Ass. Economia Dip.
Fin. E cred. Serv. 2 Tasse auto per la somma di € 788,37 avente ad oggetto Tassa automobilistica per l'anno
2017 e ente impositore Comune di Partinico – Ufficio Tributi, per l'importo di € 756,39, avente ad oggetto
Tassa ambientale rifiuti e servizi per l'anno 2013;
- 3. Cartella di pagamento n. 29620220018000056, ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - Ufficio territoriale Palermo 1, per la somma di € 298,80 avente ad oggetto Tassa automobilistica per l'anno 2015;
- 4. Cartella di pagamento n. 29620220084691265, ente impositore Comune di Partinico – Ufficio Tributi, per l'importo di € 277,50, avente ad oggetto TARI per l'anno 2015.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'insussistenza del credito vantato per avvenuto pagamento;
2. la nullità della notifica degli avvisi e/o atti di accertamento e/o cartella di pagamento pregressi e prodromici all'intimazione impugnata;
3. l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
4. l'omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento quale atto presupposto necessario e per consequenziale omessa attivazione dell'obbligatorio contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;
5. l'intervenuta decadenza ex artt. 161 e 163, primo comma, L. n. 296/2006 e art. 5, comma 51, del D.L. n.
597/85;
6. l'assenza di motivazione della intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1) in via preliminare la parziale impugnazione della intimazione di pagamento atteso che erano state impugnate solo quattro delle cinque cartelle sottese alla stessa. Restava esclusa dal giudizio la cartella di pagamento n. 29620230015714360000 notificata il 23.05.2023 e relativa al mancato pagamento bollo auto anno 2020 ente impositore Reg. Sicilia – Ass. Econ. Dip Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto. Pertanto, veniva evidenziato che un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto, in ogni caso, comportare l'annullamento totale della impugnata intimazione di pagamento, come richiesto dal ricorrente, in quanto questa sarebbe rimasta comunque valida ed efficace con riferimento alla cartella non impugnata nel giudizio;
2)l'intervenuto sgravio parziale da parte del Comune di Partinico e la conseguente parziale cessazione della materia del contendere;
3) l'infondatezza del motivo della omessa notifica delle cartelle di pagamento;
4) in merito alla eccepita omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento - l'infondatezza della eccezione e la propria mancanza di legittimazione passiva rispetto alla notifica dell'atto effettuata direttamente dagli enti impositori;
5) l'inammissibilità ed infondatezza delle eccepite prescrizione e decadenza;
6) l'infondatezza della doglianza di controparte relativa all'eccepito difetto di motivazione della intimazione di pagamento.
Il Comune di Partinico si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'infondatezza e l'assenza di prova dei motivi di ricorso;
2. l'infondatezza dell'istanza di sospensione degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1)in ordine alla cartella di pagamento n. 29620220018000056 di propria competenza, tutti i motivi di ricorso attenevano ad attività di competenza dell'Agente della Riscossione che, essendo stato ritualmente convenuto in giudizio, avrebbe avuto cura di contestare le doglianze di controparte e di dimostrare la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e di ogni atto prodromico all'intimazione di pagamento. Inoltre, dalle banche dati a disposizione dell'Ufficio risultava la regolare notifica della cartella esattoriale, pertanto il contribuente doveva essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.
Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il termine di decadenza di
60 giorni, con la conseguenza che, i relativi crediti, dovevano essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili;
2) la legittimità del proprio operato.
La Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del
Credito – Servizio 2 Tasse Auto – non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie illustrative del 14.01.2026, il Comune di Partinico comunicava a questa Corte che in relazione all'intimazione di pagamento n. 29620249032873847 notificata in data 28.10.2024 e alle sottese cartelle di pagamento n. 29620190042858813, 29620200042005519, 29620220018000056,
29620220084691265, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, veniva prodotta nota da cui risultava che l'ente aveva proceduto allo sgravio dei tributi TARSU relativi agli anni 2013 e 2015.
Conseguentemente chiedeva a questa Corte di disporsi per quanto riguardava il comune la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Con successive memorie illustrative del 15.01.2026, parte ricorrente rappresentava:
1. quanto alla cessata materia del contendere in relazione ai tributi di cui alle cartelle n. 29620190042858813
(TARES 2013), n. 29620220084691265 (TARI 2015) e parzialmente per la cartella n. 29620200042005519
(limitatamente alla TARES 2013, rimanendo sub iudice la debenza dei restanti pretesi crediti relativi a TARI
2019 e Bollo auto 2017), di prendere atto dell'avvenuto sgravio effettuato dal Comune di Partinico, ma che lo stesso fosse stato effettuato, come confermato anche dalla resistente e dalla documentazione dalla stessa prodotta, solo dopo l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, pertanto veniva richiesto a questa Corte che, nel dichiarare l'annullamento delle dette cartelle e dei relativi tributi, anche in ragione dell'intervenuto sgravio e della cessata materia del contendere, di disporre, in ogni caso, la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
2. quanto alla cartella n. 29620200042005519 (per la parte relativa ai crediti TARI 2019 e bollo auto 2017)
e alla cartella n. 29620220018000056 (Bollo auto 2015), veniva rilevata l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto di tutte le eccezioni, difese e argomentazioni dedotte dalle resistenti, e in particolare dall'Agente della
Riscossione con proprie controdeduzioni;
3. parimenti infondate in fatto e in diritto venivano considerate le eccezioni e le difese ex adverso formulate in relazione alla prescrizione dei crediti portati dall'intimazione e dalle sottese cartelle impugnate, anche alla luce dell'assoluta nullità ed illegittimità della notifica delle cartelle predette;
4. le ulteriori difese ed eccezioni formulate da controparte in relazione alla propria mancanza di legittimazione passiva rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento erano da ritenersi infondate, atteso che l'agente della riscossione era pienamente legittimato passivo quando veniva contestata la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, in quanto titolare dell'azione esecutiva e responsabile della verifica della regolarità del titolo esecutivo.
Veniva quindi richiesto a questa Corte:
A) preliminarmente, nel dichiarare la cessata materia del contendere e/o l'annullamento in relazione ai tributi di cui alle cartelle n. 29620190042858813 (TARES 2013), n. 29620220084691265 (TARI 2015) e parzialmente per la cartella n. 29620200042005519 (limitatamente alla TARES 2013), di disporre in ogni caso la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente con riferimento ai crediti TARES 2013 portati dalle cartelle n. 29620190042858813 e n. 29620200042005519 e con riferimento al credito TARI 2015 portato dalla cartella n. 29620220084691265;
B)in ogni caso, di ritenere e dichiarare che nessuna somma fosse dovuta dall'odierno ricorrente alle resistenti a nessun titolo in relazione all'intimazione di pagamento e alle sottese cartelle di pagamento impugnate;
C) conseguentemente, di ritenere e dichiarare nulle e/o annullabili e/o inefficaci, con qualsivoglia altra statuizione, l'intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento odiernamente impugnate;
D) la vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore antistatario, che dichiarava di avere anticipato le spese.
Con ulteriori memorie illustrative del 16.01.2026, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre a riportarsi ed insistere in tutto quanto già dedotto in seno alle controdeduzioni, contestava tutto quanto ulteriormente dedotto da controparte nelle proprie memorie illustrative 15.01.2026.
Con memoria di replica del 19.01.2026, parte ricorrente rilevava:
1. quanto alla cessata materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese di lite, dedotta e richiesta dal Comune di Partinico veniva ribadito che lo sgravio dei detti tributi era stato effettuato solo dopo l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e pertanto veniva richiesto che fosse disposta, in ogni caso, la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
2. la memoria illustrativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 16.01.2026 conteneva argomentazioni manifestamente infondate in fatto e in diritto che meritavano una puntuale contestazione, in particolare per quanto concerneva “l'artato” tentativo di giustificare la legittimità e ritualità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e parimenti opposte.
3. veniva, altresì, contestato quanto dedotto dall'Agenzia in relazione all'asserita applicabilità al caso di specie dell'art. 68 D.L. 18/2020 in tema di sospensione della prescrizione, atteso che la materia delle tasse automobilistiche rientrava nella competenza regionale, come confermato dalla L.R. Sicilia n. 9/2020; che la normativa regionale siciliana, che aveva disciplinato specificamente la sospensione per le tasse automobilistiche, prevaleva su quella nazionale, vertendosi in materia di competenza regionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte prende in esame l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con cui evidenzia la parziale impugnazione della intimazione di pagamento che fa riferimento a cinque cartelle ma ne vengono impugnate solo 4 in relazione all'atto di intimazione. L'eccezione è fondata. Resta quindi esclusa dal presente giudizio la cartella di pagamento n. 29620230015714360000 notificata il 23.05.2023 e relativa al mancato pagamento bollo auto anno 2020 ente impositore Reg. Sicilia – Ass. Econ. Dip Fin. e cred. Serv.
2 Tasse Auto.
Come pure si prende atto che il la pretesa relativa alla TARI 2019, come può evincersi dal ricorso, non è oggetto di contestazione in quanto nel fatto del ricorso non risulta impugnata, con riferimento alla Cartella di pagamento n. 29620200042005519, la pretesa per la TARI anno 2019 né se ne fa cenno nel corpo del ricorso. Il ricorrente nella ultima memoria si limita a contestare le controdeduzioni del Comune con riferimento a questo tributo. Sempre in via preliminare la Corte prende atto dell'intervenuto sgravio da parte del Comune di Partinico e conseguente richiesta di parziale cessazione delle materia del contendere. Tale attività è stata svolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che deposita estratti di ruolo da dove si evince e prova che il Comune di Partinico, successivamente alla notifica della impugnata intimazione di pagamento, ha provveduto allo sgravio delle somme richieste in relazione alla TARES 2013 e TARI 2015.
Più precisamente in data 24.12.2024 ha effettuato lo sgravio totale della cartella n. 29620190042858813 avente ad oggetto Tares 2013, in data 14.02.2025 ha effettuato lo sgravio parziale della cartella n.
29620200042005519 limitatamente alla Tares 2013 e, infine, in data 03.02.2025 ha effettuato lo sgravio totale della cartella n. 29620220084691265 relativa a TARI 2015.
Pertanto, considerato che il Comune di Partinico ha provveduto ad effettuare lo sgravio, è evidentemente venuta meno la necessità di proseguire il presente giudizio con riferimento ai crediti Tares 2013 e Tari 2015 in ordine ai quali devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Infine anche la pretesa del Comune di Partinico per TARI anno 2019 resta esclusa dal presente giudizio in quanto la cartella di pagamento n. 29620200042005519 non è stata impugnata con riferimento a questa pretesa.
La Corte passa all'esame delle doglianze con riferimento alle rimanenti pretese.
La pretesa relativa alla cartella n. 29620220018000056 ( Bollo auto 2015)è fondata. La prescrizione relativa alla tassa automobilistica è triennale. La Corte di Cassazione - VI sezione civile - Ordinanza 5 settembre
2022, n. 26062 ha ribadito che in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione
è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/contribuente tramite a notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà
a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento.
Orbene l'Agenzia delle Entrate non ha dedotto e provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella n. 29620220018000056 notificata il 7 febbraio 2023 e quindi a termini prescrizionali scaduti.
Con riferimento alla pretesa per la tassa automobilistica anno 2017 ( cartella n. 29620200042005519) non
è accoglibile il motivo con cui il ricorrente contesta la nullità della cartella impugnata per non essere stata preceduta dalla notifica di alcun atto di accertamento è totalmente infondato.
Invero con Legge Regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
Il comma 2-bis all'articolo 2 della legge della Regione Siciliana 16/2015, istitutiva della tassa automobilistica siciliana, prevede che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo.
Quindi, con riguardo al bollo auto 2017, trova applicazione la suddetta norma e non è richiesto alcun preventivo avviso di accertamento.
Né può invocarsi la prescrizione in quanto come anche prima detto per la tassa automobilistica è triennale ai sensi dell'articolo 5 del DI 30/12/1982 n.953 convertito in legge con modificazioni dalla legge 28/02/1983 n.953 che dispone che “l'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
In applicazione della predetta norma, quindi, la tassa automobilistica si sarebbe prescritta il 31 dicembre 2020.
Tuttavia, durante il periodo COVID è intervenuto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che all'art.68, comma
4.bis, ha previsto che “ Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all' articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 D.L. 19/05/2020, n. 34, Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
La prescrizione, nel caso di specie scadeva al 31 dicembre 2020 e quindi, giusta la proroga, al 31 dicembre
2022.
La cartella , secondo la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, è stata notificata in data 15 ottobre 2022 con le modalità della notifica a persona irreperibile e quindi la pretesa in essa contenuta (tassa automobilistica anno 2017)non è prescritta.
In ragione degli avvenuti sgravi (TARES 2023 e TARI 2015) e della conferma della pretesa relativa alla TARI
2019, dell'accoglimento parziale (relativo alla sola pretesa per tassa automobilistica anno 2015)e rigetto della pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, le spese vanno compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle pretese per TARES anno 2013 e TARI anno
2015. Accoglie per la pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015. Rigetta per la pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017. Conferma l'atto impugnato per il resto. Spese integralmente compensate fra le parti costituite.