Art. 2.
Nei termini di cui al precedente articolo 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20 della medesima legge.
Nei termini di cui al precedente articolo 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20 della medesima legge.