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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE IX CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 13829/2023 promossa da:
, nata a Napoli, in [...], il [...], abitante in Cumiana (TO); Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Durando del Foro di Torino
Parte attrice
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
Parte convenuta Con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: dichiarazione di accertamento dello status di apolidia CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte attrice: “Accertare e dichiarare lo status di apolide della ricorrente Pt_1
, nata a [...] il [...], e per l'effetto ordinare al ,
[...] Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente e ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, annotazioni e comunicazioni di legge anche alle Autorità Consolari.”; Per parte convenuta: “Disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti della Questura di Torino, atteso che vi è una domanda volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno. Decidere secondo giustizia con riferimento all'accertamento della apolidia”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2023 la Sig.ra ha avanzato domanda volta al Parte_1 riconoscimento dello status di apolide.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 2.5.2024. Controparte_1
All'udienza del 17.12.2025 la Difesa ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni, richiamandosi alle argomentazioni in atti e il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
* * * La sig.ra è nata a Napoli, in [...], il [...] (cfr. doc. 2). Parte_1 I genitori della ricorrente sono cittadini della ex Repubblica Federale di Jugoslavia: la madre,
, era cittadina macedone e il padre, , era cittadino serbo. Persona_1 Persona_2
La sig.ra non risulta registrata negli uffici anagrafici e non è stata né Parte_1 dichiarata alla nascita né successivamente riconosciuta dai genitori;
l'unico documento in suo possesso è l'International Roma Pass, risalente al 2022 (cfr. doc. 3). La ricorrente non ha più rapporti con la madre ed è orfana di padre, e non ha mai acquistato la cittadinanza macedone o serba, né altra cittadinanza.
La ricorrente, eccezion fatta per un breve periodo trascorso in Francia, ha sempre vissuto in Italia tra Napoli e Roma, attualmente ha una relazione con il sig. , cittadino italiano di Parte_2 etnia rom, con il quale attualmente abita a Cumiana (TO) (cfr. doc. 4). La coppia si è coniugata con rito rom e dalla loro unione sono nati due figli: , nata a Aubagne, in [...], in Persona_3 data 4.7.2020 (cfr. doc. 5), e nato a [...], il [...] (cfr. doc. 6), Parte_3 entrambi cittadini italiani (cfr. doc. 7).
La Difesa ha spiegato che la ricorrente non ha mai acquistato la cittadinanza dello Stato di residenza, l'Italia, né risulta aver mai acquistato la cittadinanza di uno dei genitori poiché non è stata mai dichiarata, né registrata alla nascita da questi ultimi. I genitori della ricorrente erano fuggiti dalla Jugoslavia e non vi avevano più fatto rientro, perdendone così la cittadinanza, una volta venuta meno la Federazione Iugoslava nel 1992 e in concomitanza con la nascita dei sette nuovi stadi indipendenti (Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Macedonia del Nord e
Kosovo). In ogni caso, a detta della Difesa, la ricorrente non avrebbe titolo a rivendicare la cittadinanza “per nascita” della Federazione socialista Jugoslava dei genitori, non risultando che alcuno dei due fosse residente in quel territorio alla data del 6.4.1992. Relativamente alla situazione dei genitori della ricorrente, il padre, , si era rifugiato in Italia ove non Persona_2 risultava iscritto all'anagrafe e dunque riconosciuto apolide, mentre la madre, , ha Persona_1 recentemente acquisito la cittadinanza italiana, ma, all'epoca, non risultava registrata e non aveva fissa dimora. Inoltre, secondo la prospettazione della ricorrente, a seguito della dissoluzione della
Jugoslavia la madre avrebbe acquistato la cittadinanza macedone e il padre quella serba. La ricorrente è impossibilitata ad ottenere la cittadinanza serba, in quanto, ai sensi della Legge sulla cittadinanza serba entrata in vigore nel 2004, all'art. 7 è previsto che la cittadinanza serba si acquista (secondo il principio dello ius sanguinis) automaticamente se entrambi i genitori sono cittadini serbi, oppure se almeno un genitore sia cittadino della Repubblica della Serbia al momento della nascita del minore, purché in quest'ultimo caso il bambino nasca sul territorio della nazione.
Diversamente, la cittadinanza serba per discendenza è riconosciuta al figlio nato all'estero da un genitore che, al momento della nascita, sia cittadino serbo se il genitore di cittadinanza serba dichiara la cittadinanza serba del figlio entro il compimento del 18° anno di età presso la competente autorità diplomatica o consolare della Repubblica della Serbia e presenta domanda di iscrizione del figlio nel registro dei cittadini presso l'autorità competente.
Similmente, non può ottenere la cittadinanza macedone in quanto la legge Parte_1 sulla cittadinanza macedone, introdotta nel 1992 e successivamente modificata nel 2004 e nel 2008, similarmente alla legge serba, disciplina la possibilità di acquisire la cittadinanza macedone automaticamente soltanto se al momento della nascita entrambi i genitori sono cittadini macedoni, ovvero l'altro genitore risulta ignoto o apolide, purché in tal caso il bambino nasca nel territorio della Repubblica Macedone.
Ugualmente il figlio nato all'estero il cui unico genitore è un cittadino macedone al momento della nascita potrà acquisire la cittadinanza macedone solo se prima del compimento dei 18 anni verrà registrato come cittadino macedone o qualora assuma la residenza permanente sul territorio della
Macedonia insieme al genitore cittadino macedone.
Per questi motivi
, la Difesa ritiene che nel caso di specie possa ritenersi sufficiente la dichiarazione di non essere cittadina degli Stati di origine dei genitori e di non poter accedere a tali cittadinanze, in quanto la madre è ora cittadina italiana mentre il padre è deceduto (cfr. doc. 11, nota di deposito del 10.5.2024).
Con comparsa di costituzione del 2.5.2024, si è costituita l'Avvocatura dello Stato, evidenziando che la domanda presentata dalla ricorrente appare lacunosa a causa della mancanza della necessaria iscrizione anagrafica in Italia, con la necessaria documentazione e i necessari conseguenti adempimenti istruttori che devono essere espletati dal Comune. Inoltre, rileva l'Avvocatura, non sono presenti in atti l'atto integrale di nascita nonché i certificati di cittadinanza provenienti dalle
Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con i quali la ricorrente dichiara di avere stretti legami per discendenza, vale a dire la Repubblica di Macedonia e la Repubblica di Serbia. Infine,
l'Avvocatura osserva che occorrerebbe acquisire dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita della ricorrente, l'estratto di nascita della stessa comprensivo delle generalità e delle vicende di cittadinanza dei genitori della ricorrente.
L'Avvocatura, premesse queste osservazioni, ha concluso chiedendo di decidersi secondo giustizia.
Con nota di deposito del 10.5.2024 la Difesa ha depositato l'atto integrale di nascita della ricorrente, nonché il certificato di morte del padre (cfr. doc. 10 e 11). Inoltre, in risposta alle Per_2 osservazioni dell'Avvocatura, la Difesa ha depositato le istanze effettuate presso le Autorità
Diplomatiche e Consolari estere competenti per il rilascio di certificati di cittadinanza (cfr. doc. 12)
e la dichiarazione del Sindaco di Cumiana (TO), dalla quale si evince che la ricorrente ivi abita insieme al compagno e ai figli (cfr. doc. 13 e 14). Successivamente, con deposito del 14.7.2025, la Difesa ha prodotto l'attestazione del Consolato
Generale della Repubblica di Macedonia del Nord a Venezia, emesso in data 13.5.2025, nel quale viene testualmente riportato che “La sig.ra , nata il [...] a [...] non ha uno Parte_1 status giuridico regolamentato dello Stato di Repubblica Macedonia del Nord” (cfr. doc. 15, nota di deposito del 14.7.2025) e, sempre con il medesimo deposito, è stata versata in atti la ricevuta del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciata alla ricorrente dalla Questura di Torino (cfr. doc. 17).
All'udienza del 16.7.2025, la Difesa ha chiesto un rinvio poiché si trovava in attesa dell'attestazione richiesta al Consolato Generale della Repubblica di Serbia (cfr. doc. 16 nota di deposito del
14.7.2025). Il Giudice ha così disposto il rinvio all'udienza del 17.12.2025 e, con deposito del
15.12.2025, la Difesa ha prodotto la suddetta attestazione, la quale testualmente riporta che “ Pt_1
, nata il [...] a [...], Italia, con i dati sopra indicati, allo stato attuale non risulta nei
[...] registri delle persone ammesse o cancellate dal registro della cittadinanza della Repubblica di
Serbia” (cfr. doc. 18, nota di deposito del 15.12.2025). All'esito della medesima udienza, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
* * *
Va premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di apolidia è disciplinata dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (“Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia”) e dall'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017, convertito con L. n. 46 del 2017 e si svolge mediante celebrazione del rito sommario di cognizione;
rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, e la competenza territoriale è fissata in base al luogo di dimora del richiedente lo status di apolidia.
Per riconoscere lo status di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo, l'art. 17 D.P.R. 572/93 (“Certificazione della condizione d'apolidia”), “ Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide”.
I presupposti per il riconoscimento per lo status di apolide si ricavano, come noto, nella
Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in Italia con l. n.306 del 1962, la quale all'art.1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non è considerato come cittadino da nessuno stato, secondo la legge nazionale;
la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, secondo la Suprema Corte di
Cassazione “impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato, né possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico.” Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi sia la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, sia l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli
Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici.
Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello
Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). È altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento (Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello
Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis.
Nel caso di specie, è nata a Napoli, in [...], il [...] (cfr. doc 10) e i Parte_1 genitori, e non le hanno trasmesso alcuna cittadinanza iure Persona_2 Persona_4 sanguinis, come dimostrato dai certificati consolari prodotti (Cfr. doc. 15 e 18). Inoltre, come più diffusamente evidenziato poc'anzi, alla ricorrente è inibito l'acquisto della cittadinanza serba ovvero macedone in ragione delle leggi sulla cittadinanza dei relativi Paesi.
Avendo escluso la possibilità di di essere riconosciuta cittadina iure Parte_1 sanguinis, è necessario verificare la possibilità della stessa di ottenere la cittadinanza italiana, unico altro Stato con cui ha rapporti significativi.
Al riguardo, l'art. 4, co. 2 della L. 91/1992, afferma che “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato la relativa domanda nei termini stabiliti dalla legge e, inoltre, ha ottenuto un primo titolo di soggiorno solo a seguito del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla di Torino (cfr. doc. 17). CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti, non ha Parte_1 requisiti per ottenere alcuna cittadinanza e dunque merita accoglimento la domanda di riconoscimento dello status di apolidia.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della complessità della materia trattata e della natura della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica
RICONOSCE lo status di apolide a , nata a Napoli, in [...], il [...]; Parte_1
ORDINA alle competenti autorità di procedere alla iscrizione nelle liste anagrafiche, al rilascio della carta di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE IX CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 13829/2023 promossa da:
, nata a Napoli, in [...], il [...], abitante in Cumiana (TO); Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Durando del Foro di Torino
Parte attrice
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
Parte convenuta Con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: dichiarazione di accertamento dello status di apolidia CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte attrice: “Accertare e dichiarare lo status di apolide della ricorrente Pt_1
, nata a [...] il [...], e per l'effetto ordinare al ,
[...] Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente e ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, annotazioni e comunicazioni di legge anche alle Autorità Consolari.”; Per parte convenuta: “Disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti della Questura di Torino, atteso che vi è una domanda volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno. Decidere secondo giustizia con riferimento all'accertamento della apolidia”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2023 la Sig.ra ha avanzato domanda volta al Parte_1 riconoscimento dello status di apolide.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 2.5.2024. Controparte_1
All'udienza del 17.12.2025 la Difesa ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni, richiamandosi alle argomentazioni in atti e il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
* * * La sig.ra è nata a Napoli, in [...], il [...] (cfr. doc. 2). Parte_1 I genitori della ricorrente sono cittadini della ex Repubblica Federale di Jugoslavia: la madre,
, era cittadina macedone e il padre, , era cittadino serbo. Persona_1 Persona_2
La sig.ra non risulta registrata negli uffici anagrafici e non è stata né Parte_1 dichiarata alla nascita né successivamente riconosciuta dai genitori;
l'unico documento in suo possesso è l'International Roma Pass, risalente al 2022 (cfr. doc. 3). La ricorrente non ha più rapporti con la madre ed è orfana di padre, e non ha mai acquistato la cittadinanza macedone o serba, né altra cittadinanza.
La ricorrente, eccezion fatta per un breve periodo trascorso in Francia, ha sempre vissuto in Italia tra Napoli e Roma, attualmente ha una relazione con il sig. , cittadino italiano di Parte_2 etnia rom, con il quale attualmente abita a Cumiana (TO) (cfr. doc. 4). La coppia si è coniugata con rito rom e dalla loro unione sono nati due figli: , nata a Aubagne, in [...], in Persona_3 data 4.7.2020 (cfr. doc. 5), e nato a [...], il [...] (cfr. doc. 6), Parte_3 entrambi cittadini italiani (cfr. doc. 7).
La Difesa ha spiegato che la ricorrente non ha mai acquistato la cittadinanza dello Stato di residenza, l'Italia, né risulta aver mai acquistato la cittadinanza di uno dei genitori poiché non è stata mai dichiarata, né registrata alla nascita da questi ultimi. I genitori della ricorrente erano fuggiti dalla Jugoslavia e non vi avevano più fatto rientro, perdendone così la cittadinanza, una volta venuta meno la Federazione Iugoslava nel 1992 e in concomitanza con la nascita dei sette nuovi stadi indipendenti (Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Macedonia del Nord e
Kosovo). In ogni caso, a detta della Difesa, la ricorrente non avrebbe titolo a rivendicare la cittadinanza “per nascita” della Federazione socialista Jugoslava dei genitori, non risultando che alcuno dei due fosse residente in quel territorio alla data del 6.4.1992. Relativamente alla situazione dei genitori della ricorrente, il padre, , si era rifugiato in Italia ove non Persona_2 risultava iscritto all'anagrafe e dunque riconosciuto apolide, mentre la madre, , ha Persona_1 recentemente acquisito la cittadinanza italiana, ma, all'epoca, non risultava registrata e non aveva fissa dimora. Inoltre, secondo la prospettazione della ricorrente, a seguito della dissoluzione della
Jugoslavia la madre avrebbe acquistato la cittadinanza macedone e il padre quella serba. La ricorrente è impossibilitata ad ottenere la cittadinanza serba, in quanto, ai sensi della Legge sulla cittadinanza serba entrata in vigore nel 2004, all'art. 7 è previsto che la cittadinanza serba si acquista (secondo il principio dello ius sanguinis) automaticamente se entrambi i genitori sono cittadini serbi, oppure se almeno un genitore sia cittadino della Repubblica della Serbia al momento della nascita del minore, purché in quest'ultimo caso il bambino nasca sul territorio della nazione.
Diversamente, la cittadinanza serba per discendenza è riconosciuta al figlio nato all'estero da un genitore che, al momento della nascita, sia cittadino serbo se il genitore di cittadinanza serba dichiara la cittadinanza serba del figlio entro il compimento del 18° anno di età presso la competente autorità diplomatica o consolare della Repubblica della Serbia e presenta domanda di iscrizione del figlio nel registro dei cittadini presso l'autorità competente.
Similmente, non può ottenere la cittadinanza macedone in quanto la legge Parte_1 sulla cittadinanza macedone, introdotta nel 1992 e successivamente modificata nel 2004 e nel 2008, similarmente alla legge serba, disciplina la possibilità di acquisire la cittadinanza macedone automaticamente soltanto se al momento della nascita entrambi i genitori sono cittadini macedoni, ovvero l'altro genitore risulta ignoto o apolide, purché in tal caso il bambino nasca nel territorio della Repubblica Macedone.
Ugualmente il figlio nato all'estero il cui unico genitore è un cittadino macedone al momento della nascita potrà acquisire la cittadinanza macedone solo se prima del compimento dei 18 anni verrà registrato come cittadino macedone o qualora assuma la residenza permanente sul territorio della
Macedonia insieme al genitore cittadino macedone.
Per questi motivi
, la Difesa ritiene che nel caso di specie possa ritenersi sufficiente la dichiarazione di non essere cittadina degli Stati di origine dei genitori e di non poter accedere a tali cittadinanze, in quanto la madre è ora cittadina italiana mentre il padre è deceduto (cfr. doc. 11, nota di deposito del 10.5.2024).
Con comparsa di costituzione del 2.5.2024, si è costituita l'Avvocatura dello Stato, evidenziando che la domanda presentata dalla ricorrente appare lacunosa a causa della mancanza della necessaria iscrizione anagrafica in Italia, con la necessaria documentazione e i necessari conseguenti adempimenti istruttori che devono essere espletati dal Comune. Inoltre, rileva l'Avvocatura, non sono presenti in atti l'atto integrale di nascita nonché i certificati di cittadinanza provenienti dalle
Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con i quali la ricorrente dichiara di avere stretti legami per discendenza, vale a dire la Repubblica di Macedonia e la Repubblica di Serbia. Infine,
l'Avvocatura osserva che occorrerebbe acquisire dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita della ricorrente, l'estratto di nascita della stessa comprensivo delle generalità e delle vicende di cittadinanza dei genitori della ricorrente.
L'Avvocatura, premesse queste osservazioni, ha concluso chiedendo di decidersi secondo giustizia.
Con nota di deposito del 10.5.2024 la Difesa ha depositato l'atto integrale di nascita della ricorrente, nonché il certificato di morte del padre (cfr. doc. 10 e 11). Inoltre, in risposta alle Per_2 osservazioni dell'Avvocatura, la Difesa ha depositato le istanze effettuate presso le Autorità
Diplomatiche e Consolari estere competenti per il rilascio di certificati di cittadinanza (cfr. doc. 12)
e la dichiarazione del Sindaco di Cumiana (TO), dalla quale si evince che la ricorrente ivi abita insieme al compagno e ai figli (cfr. doc. 13 e 14). Successivamente, con deposito del 14.7.2025, la Difesa ha prodotto l'attestazione del Consolato
Generale della Repubblica di Macedonia del Nord a Venezia, emesso in data 13.5.2025, nel quale viene testualmente riportato che “La sig.ra , nata il [...] a [...] non ha uno Parte_1 status giuridico regolamentato dello Stato di Repubblica Macedonia del Nord” (cfr. doc. 15, nota di deposito del 14.7.2025) e, sempre con il medesimo deposito, è stata versata in atti la ricevuta del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciata alla ricorrente dalla Questura di Torino (cfr. doc. 17).
All'udienza del 16.7.2025, la Difesa ha chiesto un rinvio poiché si trovava in attesa dell'attestazione richiesta al Consolato Generale della Repubblica di Serbia (cfr. doc. 16 nota di deposito del
14.7.2025). Il Giudice ha così disposto il rinvio all'udienza del 17.12.2025 e, con deposito del
15.12.2025, la Difesa ha prodotto la suddetta attestazione, la quale testualmente riporta che “ Pt_1
, nata il [...] a [...], Italia, con i dati sopra indicati, allo stato attuale non risulta nei
[...] registri delle persone ammesse o cancellate dal registro della cittadinanza della Repubblica di
Serbia” (cfr. doc. 18, nota di deposito del 15.12.2025). All'esito della medesima udienza, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
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Va premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di apolidia è disciplinata dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (“Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia”) e dall'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017, convertito con L. n. 46 del 2017 e si svolge mediante celebrazione del rito sommario di cognizione;
rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, e la competenza territoriale è fissata in base al luogo di dimora del richiedente lo status di apolidia.
Per riconoscere lo status di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo, l'art. 17 D.P.R. 572/93 (“Certificazione della condizione d'apolidia”), “ Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide”.
I presupposti per il riconoscimento per lo status di apolide si ricavano, come noto, nella
Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in Italia con l. n.306 del 1962, la quale all'art.1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non è considerato come cittadino da nessuno stato, secondo la legge nazionale;
la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, secondo la Suprema Corte di
Cassazione “impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato, né possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico.” Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi sia la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, sia l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli
Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici.
Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello
Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). È altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento (Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello
Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis.
Nel caso di specie, è nata a Napoli, in [...], il [...] (cfr. doc 10) e i Parte_1 genitori, e non le hanno trasmesso alcuna cittadinanza iure Persona_2 Persona_4 sanguinis, come dimostrato dai certificati consolari prodotti (Cfr. doc. 15 e 18). Inoltre, come più diffusamente evidenziato poc'anzi, alla ricorrente è inibito l'acquisto della cittadinanza serba ovvero macedone in ragione delle leggi sulla cittadinanza dei relativi Paesi.
Avendo escluso la possibilità di di essere riconosciuta cittadina iure Parte_1 sanguinis, è necessario verificare la possibilità della stessa di ottenere la cittadinanza italiana, unico altro Stato con cui ha rapporti significativi.
Al riguardo, l'art. 4, co. 2 della L. 91/1992, afferma che “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato la relativa domanda nei termini stabiliti dalla legge e, inoltre, ha ottenuto un primo titolo di soggiorno solo a seguito del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla di Torino (cfr. doc. 17). CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti, non ha Parte_1 requisiti per ottenere alcuna cittadinanza e dunque merita accoglimento la domanda di riconoscimento dello status di apolidia.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della complessità della materia trattata e della natura della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica
RICONOSCE lo status di apolide a , nata a Napoli, in [...], il [...]; Parte_1
ORDINA alle competenti autorità di procedere alla iscrizione nelle liste anagrafiche, al rilascio della carta di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo