Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE dott. Davide Storti GIUDICE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.193/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Dorsi;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Rocco M. Nocito;
Controparte_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 20.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.2.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale Controparte_1
ha contratto matrimonio a DO (ora ) il 10.2.2002. CP_2
Si è costituito . Controparte_1
pagina 1 di 4
Ciò premesso, è documentato che e si Parte_1 Controparte_1
sono sposati a DO (ora ) il 10.2.2002 (doc. n.5 della CP_2
ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nato il [...] e Per_2 Per_3 nato il [...]. L'ultima residenza familiare è stata fissata a Tavullia.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alla legge e all'ordine pubblico. Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto del figlio minorenne, in quanto il ragazzo è ormai prossimo alla maggiore età e le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.193/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a DO (ora ) il Parte_1 CP_2
10.2.2002;
2) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
pagina 2 di 4 “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto evitando comunque, tra loro e nel rapporto con i figli, qualsiasi comportamento denigratorio dell'altro genitore. Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente, appianando ogni eventuale contrasto tra loro, a concordare periodicamente le linee guida di crescita del figlio minore e della sua educazione ed a risolvere ogni eventuale conflitto che insorga tra loro senza coinvolgere i figli;
i genitori si impegnano affinché le nuove relazioni con eventuali partner vengano gestite nel rispetto dei tempi e dei cammini personali di ciascun figlio ma, in ogni caso, evitando frequentazioni nella casa coniugale che rimane in comproprietà.
2. Il figlio minorenne è affidato in modo condiviso ai genitori, con Per_3
collocazione prevalente presso il domicilio della madre, presso cui abita anche il figlio maggiorenne;
la madre sarà tenuta a comunicare formalmente ogni variazione e/o possibile cambio di residenza del minore. Il padre potrà vedere liberamente i figli, anche separatamente, al di fuori dell'abitazione assegnata alla madre e nel rispetto dei termini e modalità fissati dalla misura cautelare
(divieto di avvicinamento alla signora a meno di 500mt). Pt_1
3. La casa coniugale ubicata in Tavullia (PU) Via Tagliamento n. 4/c è assegnata a , che vi dimorerà unitamente ai due figli - di cui Parte_1
il figlio ancora minorenne - fino al raggiungimento della Persona_4
maggiore età anche del figlio e comunque fino a quando Persona_4 entrambi i figli non saranno economicamente indipendenti ai sensi dell'art.337 septies c.c.
4. corrisponderà a per il mantenimento Controparte_1 Parte_1
ordinario dei due figli un assegno mensile di complessivi euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio) fino a che i figli non saranno economicamente indipendenti ai sensi dell'art.337 septies c.c.
Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto che verrà indicato da
[...]
; l'obbligo decorre da questo mese (maggio 2025); per i mesi Parte_1
successivi a quello corrente il versamento dovrà essere fatto entro il giorno 18 di ogni mese.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore per il
50% e saranno individuate e concordate come da Protocollo sulle spese pagina 3 di 4 straordinarie predisposto d'intesa tra il Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro.
6. Raggiunta la maggiore età del figlio minore e cessato l'obbligo di mantenimento dei figli, i coniugi decideranno come regolare le questioni aventi ad oggetto la proprietà della casa.
7. continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico Parte_1
Universale. dichiara sin da ora di prestare il proprio Controparte_1
consenso.
8.- I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti.
9.- , momentaneamente ospite di sua madre, libero di Controparte_1
trasferirsi a vivere altrove, chiederà a la consegna dei Parte_1
propri effetti personali eventualmente presenti nella casa familiare, delegando il figlio maggiorenne per il ritiro.
10. mantiene il diritto – che non viene tacitato con il Parte_1 presente accordo – e resta libera di agire in ogni sede (giudiziaria e non, eventualmente anche in sede penale) per il risarcimento di eventuali danni di qualunque natura (patrimoniali e non patrimoniali, anche morali, psicologici ed esistenziali) cagionati da , il quale, a sua volta, è libero di Controparte_1
opporvisi.
11. Spese di causa compensate.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 20 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4