Art. 20. 1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche. 3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.
2. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche. 3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.