Articolo 20 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 19Articolo 21
Versione
7 aprile 1989
Art. 20. 1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche. 3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989