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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4886/2025 R.G.
Oggi 11.10.2025, il Giudice dott.ssa IA RN, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da parte della ricorrente nella causa sopra emarginata dalla stessa promossa Parte_1 contro , pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue che CP_1 viene allegata a verbale.
IA RN G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA RN, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione nelle date del 9.10.2025 – 11.10.2025, avente ad oggetto
“locazione uso abitativo”
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Gianduilio M. Fanzone (domicilio digitale: , che la Email_1 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), nata il [...] in [...], residente CP_1 C.F._2 in Palermo nella via Montesanto n. 29 (interno 10B).
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
11.- Fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 25.2.2025 – 28.3.2025, la signora , nel convenire in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo la signora Parte_1 [...]
esponeva: CP_1
.- di avere concesso in locazione per uso abitativo, a in forza del contratto reg. to il CP_1
29.7.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 011213 serie 3T, per il canone annuo di €. 3.240,00 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di pari importo (€. 270,00), l'immobile sito in Palermo via Montesanto n. 29, distinto in catasto al NCEU di Palermo al foglio 138, particella 293 sub. 18 piano secondo (interno 10B);
.- che la conduttrice era rimasta morosa nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di dicembre
2024 – febbraio 2025 (mesi tre) per un totale di €. 810,00.
Chiedeva sulla base delle predette allegazioni, la convalida dello sfratto, con condanna dell'intimata alla restituzione dell'immobile e al pagamento dei canoni intimati e di quelli successivi sino alla data del rilascio.
All'udienza ex art. 663 c.p.c. la resistente non compariva e veniva emessa il 16.4.2025 ordinanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., che era notificata alla resistente a mani il 17.6.2025.
La resistente non si costituiva in giudizio nemmeno a seguito di tale ulteriore notifica.
2 Indi, istruita con i soli documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 9.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. E, all'esito della camera di consiglio, essa era decisa ex art. 429
c.p.c.
2.- Merito della lite.
2.1.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente la quale, nonostante la notifica sia dell'atto di intimazione di sfratto avvenuta ex art. 143 c.p.c. sia, a mani, dell'ordinanza di mutamento rito, non si è costituita in giudizio.
2.2.- Nel merito, giova premettere che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e dunque tacitamente proposta con l'istanza di convalida di sfratto. Ne consegue che in esito al giudizio a cognizione ordinaria, che segue alla trasformazione dell'originario procedimento sommario di convalida di sfratto, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione e quindi su quella di rilascio dell'immobile, implicitamente contenuta in quella di risoluzione.
Ciò posto, va evidenziato che con il deposito del contratto di locazione oggetto di causa reg. to il Pa 29.7.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 011213 serie 3T, Pt_1
ha provato, come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad
[...] un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, atteso che non risulta contestato, di contro, il pacifico e pieno godimento dell'immobile da parte della conduttrice. Conseguentemente, gravava su quest'ultima, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2679 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni. Va evidenziato infatti che “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 13533/2001; conf. Cass. n.
826/2015). In altri termini, “ il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.” (Cass. n. 18991/2016).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dalla resistente, che ha scelto di rimanere contumace.
Pertanto, richiamati i predetti principi e considerato il lungo periodo di morosità, la conduttrice è incorsa in modo indubbio in un inadempimento non di scarsa importanza (art. 5 L. n. 392/1978; artt. 1455 cod. civ.) idoneo a risolvere il contratto di locazione ex art. 1453 cod. civ. Per tale motivo deve essere pronunciata la risoluzione per grave inadempimento [morosità] in capo alla conduttrice del contratto di locazione in parola, in applicazione della normativa sopra richiamata, e la resistente visti e valutati i criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78, condannata al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente per la data del 30.11.2025.
2.3.- Joy va condanna, inoltre, a corrispondere alla ricorrente, , i canoni di locazione CP_1 Parte_1 maturati alla data dell'intimazione e maturandi sino all'effettivo rilascio nella misura pattuita (€. 270,00 al mese), con gli interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo pagamento.
3.- Spese.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della 3 resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dispone, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. e 5 Legge n. 392/1978, la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e reg. to il reg. to il 29.7.2022 presso Parte_1 CP_1
l'Agenzia delle Entrate di Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 011213 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo via Montesanto n. 29, distinto in catasto al NCEU di Palermo al foglio
138, particella 293 sub. 18 piano secondo (interno 10B); e per l'effetto, valutati i criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78, condanna la resistente a rilasciare il predetto immobile in favore della ricorrente per la data del 30.11.2025;
- condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di €. 810,00, oltre i canoni maturati e maturandi a decorrere dal mese di marzo 2025 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, nella misura contrattualmente pattuita. Oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo pagamento;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida, avuto riguardo all'attività svolta, in complessive €. 2.650,00 di cui €. 120 per esborsi, oltre spese generali, cpa e iva.
Palermo, li 11.10.2025
IA RN – G.O.T.
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4886/2025 R.G.
Oggi 11.10.2025, il Giudice dott.ssa IA RN, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da parte della ricorrente nella causa sopra emarginata dalla stessa promossa Parte_1 contro , pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue che CP_1 viene allegata a verbale.
IA RN G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA RN, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione nelle date del 9.10.2025 – 11.10.2025, avente ad oggetto
“locazione uso abitativo”
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Gianduilio M. Fanzone (domicilio digitale: , che la Email_1 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), nata il [...] in [...], residente CP_1 C.F._2 in Palermo nella via Montesanto n. 29 (interno 10B).
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
11.- Fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 25.2.2025 – 28.3.2025, la signora , nel convenire in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo la signora Parte_1 [...]
esponeva: CP_1
.- di avere concesso in locazione per uso abitativo, a in forza del contratto reg. to il CP_1
29.7.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 011213 serie 3T, per il canone annuo di €. 3.240,00 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di pari importo (€. 270,00), l'immobile sito in Palermo via Montesanto n. 29, distinto in catasto al NCEU di Palermo al foglio 138, particella 293 sub. 18 piano secondo (interno 10B);
.- che la conduttrice era rimasta morosa nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di dicembre
2024 – febbraio 2025 (mesi tre) per un totale di €. 810,00.
Chiedeva sulla base delle predette allegazioni, la convalida dello sfratto, con condanna dell'intimata alla restituzione dell'immobile e al pagamento dei canoni intimati e di quelli successivi sino alla data del rilascio.
All'udienza ex art. 663 c.p.c. la resistente non compariva e veniva emessa il 16.4.2025 ordinanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., che era notificata alla resistente a mani il 17.6.2025.
La resistente non si costituiva in giudizio nemmeno a seguito di tale ulteriore notifica.
2 Indi, istruita con i soli documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 9.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. E, all'esito della camera di consiglio, essa era decisa ex art. 429
c.p.c.
2.- Merito della lite.
2.1.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente la quale, nonostante la notifica sia dell'atto di intimazione di sfratto avvenuta ex art. 143 c.p.c. sia, a mani, dell'ordinanza di mutamento rito, non si è costituita in giudizio.
2.2.- Nel merito, giova premettere che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e dunque tacitamente proposta con l'istanza di convalida di sfratto. Ne consegue che in esito al giudizio a cognizione ordinaria, che segue alla trasformazione dell'originario procedimento sommario di convalida di sfratto, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione e quindi su quella di rilascio dell'immobile, implicitamente contenuta in quella di risoluzione.
Ciò posto, va evidenziato che con il deposito del contratto di locazione oggetto di causa reg. to il Pa 29.7.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 011213 serie 3T, Pt_1
ha provato, come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad
[...] un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, atteso che non risulta contestato, di contro, il pacifico e pieno godimento dell'immobile da parte della conduttrice. Conseguentemente, gravava su quest'ultima, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2679 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni. Va evidenziato infatti che “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 13533/2001; conf. Cass. n.
826/2015). In altri termini, “ il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.” (Cass. n. 18991/2016).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dalla resistente, che ha scelto di rimanere contumace.
Pertanto, richiamati i predetti principi e considerato il lungo periodo di morosità, la conduttrice è incorsa in modo indubbio in un inadempimento non di scarsa importanza (art. 5 L. n. 392/1978; artt. 1455 cod. civ.) idoneo a risolvere il contratto di locazione ex art. 1453 cod. civ. Per tale motivo deve essere pronunciata la risoluzione per grave inadempimento [morosità] in capo alla conduttrice del contratto di locazione in parola, in applicazione della normativa sopra richiamata, e la resistente visti e valutati i criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78, condannata al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente per la data del 30.11.2025.
2.3.- Joy va condanna, inoltre, a corrispondere alla ricorrente, , i canoni di locazione CP_1 Parte_1 maturati alla data dell'intimazione e maturandi sino all'effettivo rilascio nella misura pattuita (€. 270,00 al mese), con gli interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo pagamento.
3.- Spese.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della 3 resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dispone, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. e 5 Legge n. 392/1978, la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e reg. to il reg. to il 29.7.2022 presso Parte_1 CP_1
l'Agenzia delle Entrate di Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 011213 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo via Montesanto n. 29, distinto in catasto al NCEU di Palermo al foglio
138, particella 293 sub. 18 piano secondo (interno 10B); e per l'effetto, valutati i criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78, condanna la resistente a rilasciare il predetto immobile in favore della ricorrente per la data del 30.11.2025;
- condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di €. 810,00, oltre i canoni maturati e maturandi a decorrere dal mese di marzo 2025 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, nella misura contrattualmente pattuita. Oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo pagamento;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida, avuto riguardo all'attività svolta, in complessive €. 2.650,00 di cui €. 120 per esborsi, oltre spese generali, cpa e iva.
Palermo, li 11.10.2025
IA RN – G.O.T.
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