CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8795 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AL nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 30/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 'I Penale Sent. Sez. 1 Num. 8795 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da SI EL per la rideterminazione della pena di anni dieci, mesi quattro e giorni venti di reclusione, inflittagli - per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/90 - con la sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 5 marzo 2018 (divenuta irrevocabile l' 11 luglio 2019), che aveva riconosciuto la continuazione con la precedente condanna ad anni quattro di reclusione inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con sentenza del 25 marzo del 2013, per il reato di cui all'art.73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90. 1.1.L'istanza in questione era fondata sulla dichiarata illegittimità costituzionale dell'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto, a seguito della sentenza n.40/2019 della Corte costituzionale. 1.2. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza, nel caso di specie, di una pena illegale perché entrambi i giudici di merito - nell'irrogare la pena in aumento per la continuazione rispetto alle singole violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90 (riguardanti droghe c.d. 'leggere') - avevano parametrato la pena con riguardo ad un trattamento sanzionatorio che non ha formato oggetto della sopra citata pronuncia di incostituzionalità. Pertanto, la Corte territoriale ha respinto l'istanza del condannato escludendo l'avvenuta applicazione di una pena illegale. 2. Avverso la predetta ordinanza SI EL, per mezzo dell'avv. Stefano Turetti, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.125 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione. Secondo il condannato, infatti, il giudice dell'esecuzione avrebbe genericamente assimilato le fattispecie disciplinate dall'art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90 con quelle di cui al quarto comma del medesimo articolo, considerato che il riconoscimento della meno grave ipotesi prevista dal citato quinto comma aveva riguardato, esclusivamente, i capi di imputazione sub c), d), g) ed h) della sentenza di primo grado e non anche il riconoscimento del vincolo della continuazione e, quindi, l'aumento ex art.81 cod. pen. rispetto al reato accertato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale 2 di Lecce del 25 marzo 2013, che era invece quello previsto dall'art.73, comma 1- bis, d.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti c.d. 'pesanti'. Rispetto a tale profilo, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si è pronunciata incorrendo, in tal modo, nel lamentato vizio di mancanza di motivazione. 3. In data 24 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen., insistendo nell'accoglimento del ricorso e contestando, in particolare, le conclusioni come sopra rassegnate dalla Pubblica accusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. E' stato, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali previsti dall'art. 73 d.P.R. n.309/1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205). Il principio è stato trasposto e ribadito per la fase esecutiva da una ulteriore, coeva pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264857) che ha analogamente affermato "La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità." Anche in tema di reato continuato, inoltre, il massimo collegio nomofilattico ha ribadito la sua opzione nel senso dell'espansione piena degli effetti in bonam partem derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti citata;
si è così chiarito, attraverso una ricostruzione della natura composita dell'istituto del reato continuato, che l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione anche per i reati satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che 3 ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il dl. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717). Inoltre, il giudice dell'esecuzione, in tema di stupefacenti, se richiesto di adeguare il trattamento sanzionatorio incostituzionale determinato per l'illecita detenzione di "droghe leggere" sulla base dei limiti edittali di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006 (in vigore al momento del fatto, ma, appunto, dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014 Corte cost.), deve procedere alla rideteMinazione della pena sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., sia nel caso di pena che sia illegale poichè superiore ai limiti edittali previsti .dalla normativa oggetto di reviviscenza, sia nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali appena indicati, senza compiere operazioni automatiche di rideterminazione aritmetica, bensì adeguando con la discrezionalità a lui concessa dal legislatore la sanzione al disvalore del fatto, tenendo conto dei limiti edittali minimi e massimi previsti dalla fattispecie ripristinata (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 36357 del 19/5/2015, Testani, Rv. 264880 e Sez. 2, n. 29431 del 8/5/2018, Puglisi, Rv. 273809). Tale impostazione è conseguenza di una altrettanto chiara linea di pensiero evincibile dalle affermazioni delle Sezioni Unite, enunciata soprattutto nelle sentenze "Jazouli" e "Marcon" citate: il procedimento di commisurazione della pena costituisce il metodo imprescindibile di adeguamento della sanzione al disvalore del fatto indicato dal legislatore, sicché l'imputato ha diritto a che il percorso del convincimento del giudice sulla individualizzazione della pena al suo caso concreto sia commisurato a parametri edittali legali, dovendo considerarsi come mai esistiti quelli oggetto di declaratoria di incostituzionalità ex tunc, quali sono quelli travolti dalla sentenza n. 32 del 2014. Pertanto - concludono le Sezioni Unite - la valutazione del giudice nella commisurazione della pena ha come imprescindibile presupposto la valutazione del legislatore che, a sua volta, deve essere espressione di un corretto esercizio del principio di colpevolezza e di proporzionalità. 2.1. Dati questi principi, deve escludersi che possa essere conservata e ritenuta legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine. In tale prospettiva, il venir meno per contrarietà alla Costituzione — con efficacia ex tunc — della cornice edittale che ha guidato il giudicante nella delicata attività di "misurazione della responsabilità" finisce con il travolgere la stessa pena in concreto inflitta, vale a dire il "risultato finale" di detta misurazione, perché, non 4 essendo più attuale il giudizio astratto di disvalore del fatto (essendosi modificata la forbice sanzionatoria edittale), la misurazione compiuta non traduce più — per effetto del mutamento dei parametri di riferimento — né coerentemente né correttamente il giudizio di responsabilità. In altri termini, la valutazione di responsabilità del reo non risulta più misurata "legalmente", perché la risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un compasso sanzionatorio incostituzionale, così da risultare alterato lo stesso giudizio di gravità del reato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. 2.2. Invero, poiché la pena concretamente inflitta esprime la valutazione della responsabilità dell'imputato, essa non può considerarsi ancora legale quando sono venuti meno — per effetto di una pronuncia di incostituzionalità — i parametri edittali che hanno guidato e determinato la sua commisurazione. Nel caso di dichiarazione di incostituzionalità come quella pronunciata con la sentenza n. 32 del 2014 Corte cost., la illegalità è la conseguenza dell'applicazione di una norma che è stata cancellata dall'ordinamento con efficacia ex tunc, sicchè le Sezioni Unite chiudono il cerchio del loro ragionamento affermando che anche la pena applicata sulla base dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990, nella versione modificata dalla novella del 2006, ma compresa entro la forbice edittale delle norme ripristinate dalla sentenza della Corte costituzionale è da considerare "illegale", non dimenticando di segnalare nuovamente la peculiarità della fattispecie, in cui l'illegalità non attiene alla sanzione in sé, quanto all'intero procedimento di commisurazione giudiziale, che si è basato su criteri edittali incostituzionali e quindi mai esistiti, procedimento che ha portato, tra l'altro, all'applicazione di una pena in contrasto con il principio di proporzionalità e di colpevolezza. 3. Alla luce del quadro interpretativo indiscusso sinora tracciato, l'ordinanza impugnata patisce vizi motivazionali poiché desume che la pena sia stata determinata secondo i parametri costituzionalmente legittimi, rivissuti all'epoca della decisione per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina normativa sugli stupefacenti di cui al d.l. n. 252 del 2005, conv. in I. n. 49 del 2006, senza tuttavia indicare di aver compiuto una specifica verifica al riguardo. Difatti, l' assenza di verifica si evince dal fatto che l'ordinanza impugnata non tiene conto che il riconoscimento della ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 d.P.R. n.309/90 aveva riguardato esclusivamente i capi di imputazione c), d) e), g) ed h) della sentenza di primo grado e che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce - rispetto ai cui reati la sentenza della Corte di appello aveva riconosciuto la continuazione - era invece relativa all'art.73, comma 1-bis, d.P.R. n.309/90. 5 3.1. Al contrario, come si è detto, ai fini del controllo di legalità della sanzione a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale in tema di stupefacenti, non è sufficiente che la pena finale in concreto inflitta rientri nei parametri edittali più favorevoli oggi vigenti, ma costituisce esigenza necessaria ed ineludibile del percorso di rideterminazione di detta sanzione alla misura costituzionalmente legittima che il procedimento di commisurazione (su cui si sia basato il giudice) sia fondato sui parametri rivissuti e legali, piuttosto che su quelli illegittimi ex tunc. 3.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato prescinde da tale obbligata verifica e basa il proprio convincimento sulla deduzione relativa alla misura finale "legale" della pena inflitta, con ciò violando ad un tempo sia i criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite già ampiamente richiamata, sia il canone necessario di logicità della motivazione;
Invero, da un lato, è inesatto e fuorviante il confronto esposto nella motivazione impugnata tra la rideterminazione, possibile e futura, da operarsi sulla pena originaria, in assoluto ed in via autonoma riferibile al reato giudicato secondo i parametri edittali incostituzionali, e la porzione di pena rimodulata in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato come "quota di continuazione" stabilita dalla Corte di appello. In particolare, il giudice ai fini della rideterminazione della pena deve tener conto dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. e quindi rivalutare quei parametri con riferimento al nuovo e più favorevole delta edittale, con il limite, tuttavia, di non sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 4, n. del 6/10/2015, Mentonis, Rv. 265209; Sez. 3, n. 39448 del 10/1/2017, Cozzolino, Rv. 272500; Sez. 6, n. 6850 del 9/2/2016, L'Astorina, Rv. 266105). Tali principi valgono anche per la rideternninazione della pena illegale che avvenga in fase esecutiva ed in relazione ad una porzione di reato continuato. E' evidente che l'esito di una rideterminazione della pena inflitta per reati in materia di droghe leggere in senso costituzionalmente orientato, dunque, non potrà che condurre ad una rimodulazione in senso favorevole della misura finale della sanzione. 4.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo esame demandato alla Corte d'Appello di Lecce , che si atterrà ai principi sopradetti nella necessaria verifica del rispetto dei parametri di legalità costituzionale utilizzati per la rideternninazione della pena in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo "droghe leggere". 6
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso novembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 'I Penale Sent. Sez. 1 Num. 8795 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da SI EL per la rideterminazione della pena di anni dieci, mesi quattro e giorni venti di reclusione, inflittagli - per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/90 - con la sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 5 marzo 2018 (divenuta irrevocabile l' 11 luglio 2019), che aveva riconosciuto la continuazione con la precedente condanna ad anni quattro di reclusione inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con sentenza del 25 marzo del 2013, per il reato di cui all'art.73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90. 1.1.L'istanza in questione era fondata sulla dichiarata illegittimità costituzionale dell'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto, a seguito della sentenza n.40/2019 della Corte costituzionale. 1.2. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza, nel caso di specie, di una pena illegale perché entrambi i giudici di merito - nell'irrogare la pena in aumento per la continuazione rispetto alle singole violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90 (riguardanti droghe c.d. 'leggere') - avevano parametrato la pena con riguardo ad un trattamento sanzionatorio che non ha formato oggetto della sopra citata pronuncia di incostituzionalità. Pertanto, la Corte territoriale ha respinto l'istanza del condannato escludendo l'avvenuta applicazione di una pena illegale. 2. Avverso la predetta ordinanza SI EL, per mezzo dell'avv. Stefano Turetti, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.125 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione. Secondo il condannato, infatti, il giudice dell'esecuzione avrebbe genericamente assimilato le fattispecie disciplinate dall'art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90 con quelle di cui al quarto comma del medesimo articolo, considerato che il riconoscimento della meno grave ipotesi prevista dal citato quinto comma aveva riguardato, esclusivamente, i capi di imputazione sub c), d), g) ed h) della sentenza di primo grado e non anche il riconoscimento del vincolo della continuazione e, quindi, l'aumento ex art.81 cod. pen. rispetto al reato accertato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale 2 di Lecce del 25 marzo 2013, che era invece quello previsto dall'art.73, comma 1- bis, d.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti c.d. 'pesanti'. Rispetto a tale profilo, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si è pronunciata incorrendo, in tal modo, nel lamentato vizio di mancanza di motivazione. 3. In data 24 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen., insistendo nell'accoglimento del ricorso e contestando, in particolare, le conclusioni come sopra rassegnate dalla Pubblica accusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. E' stato, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali previsti dall'art. 73 d.P.R. n.309/1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205). Il principio è stato trasposto e ribadito per la fase esecutiva da una ulteriore, coeva pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264857) che ha analogamente affermato "La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità." Anche in tema di reato continuato, inoltre, il massimo collegio nomofilattico ha ribadito la sua opzione nel senso dell'espansione piena degli effetti in bonam partem derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti citata;
si è così chiarito, attraverso una ricostruzione della natura composita dell'istituto del reato continuato, che l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione anche per i reati satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che 3 ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il dl. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717). Inoltre, il giudice dell'esecuzione, in tema di stupefacenti, se richiesto di adeguare il trattamento sanzionatorio incostituzionale determinato per l'illecita detenzione di "droghe leggere" sulla base dei limiti edittali di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006 (in vigore al momento del fatto, ma, appunto, dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014 Corte cost.), deve procedere alla rideteMinazione della pena sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., sia nel caso di pena che sia illegale poichè superiore ai limiti edittali previsti .dalla normativa oggetto di reviviscenza, sia nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali appena indicati, senza compiere operazioni automatiche di rideterminazione aritmetica, bensì adeguando con la discrezionalità a lui concessa dal legislatore la sanzione al disvalore del fatto, tenendo conto dei limiti edittali minimi e massimi previsti dalla fattispecie ripristinata (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 36357 del 19/5/2015, Testani, Rv. 264880 e Sez. 2, n. 29431 del 8/5/2018, Puglisi, Rv. 273809). Tale impostazione è conseguenza di una altrettanto chiara linea di pensiero evincibile dalle affermazioni delle Sezioni Unite, enunciata soprattutto nelle sentenze "Jazouli" e "Marcon" citate: il procedimento di commisurazione della pena costituisce il metodo imprescindibile di adeguamento della sanzione al disvalore del fatto indicato dal legislatore, sicché l'imputato ha diritto a che il percorso del convincimento del giudice sulla individualizzazione della pena al suo caso concreto sia commisurato a parametri edittali legali, dovendo considerarsi come mai esistiti quelli oggetto di declaratoria di incostituzionalità ex tunc, quali sono quelli travolti dalla sentenza n. 32 del 2014. Pertanto - concludono le Sezioni Unite - la valutazione del giudice nella commisurazione della pena ha come imprescindibile presupposto la valutazione del legislatore che, a sua volta, deve essere espressione di un corretto esercizio del principio di colpevolezza e di proporzionalità. 2.1. Dati questi principi, deve escludersi che possa essere conservata e ritenuta legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine. In tale prospettiva, il venir meno per contrarietà alla Costituzione — con efficacia ex tunc — della cornice edittale che ha guidato il giudicante nella delicata attività di "misurazione della responsabilità" finisce con il travolgere la stessa pena in concreto inflitta, vale a dire il "risultato finale" di detta misurazione, perché, non 4 essendo più attuale il giudizio astratto di disvalore del fatto (essendosi modificata la forbice sanzionatoria edittale), la misurazione compiuta non traduce più — per effetto del mutamento dei parametri di riferimento — né coerentemente né correttamente il giudizio di responsabilità. In altri termini, la valutazione di responsabilità del reo non risulta più misurata "legalmente", perché la risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un compasso sanzionatorio incostituzionale, così da risultare alterato lo stesso giudizio di gravità del reato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. 2.2. Invero, poiché la pena concretamente inflitta esprime la valutazione della responsabilità dell'imputato, essa non può considerarsi ancora legale quando sono venuti meno — per effetto di una pronuncia di incostituzionalità — i parametri edittali che hanno guidato e determinato la sua commisurazione. Nel caso di dichiarazione di incostituzionalità come quella pronunciata con la sentenza n. 32 del 2014 Corte cost., la illegalità è la conseguenza dell'applicazione di una norma che è stata cancellata dall'ordinamento con efficacia ex tunc, sicchè le Sezioni Unite chiudono il cerchio del loro ragionamento affermando che anche la pena applicata sulla base dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990, nella versione modificata dalla novella del 2006, ma compresa entro la forbice edittale delle norme ripristinate dalla sentenza della Corte costituzionale è da considerare "illegale", non dimenticando di segnalare nuovamente la peculiarità della fattispecie, in cui l'illegalità non attiene alla sanzione in sé, quanto all'intero procedimento di commisurazione giudiziale, che si è basato su criteri edittali incostituzionali e quindi mai esistiti, procedimento che ha portato, tra l'altro, all'applicazione di una pena in contrasto con il principio di proporzionalità e di colpevolezza. 3. Alla luce del quadro interpretativo indiscusso sinora tracciato, l'ordinanza impugnata patisce vizi motivazionali poiché desume che la pena sia stata determinata secondo i parametri costituzionalmente legittimi, rivissuti all'epoca della decisione per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina normativa sugli stupefacenti di cui al d.l. n. 252 del 2005, conv. in I. n. 49 del 2006, senza tuttavia indicare di aver compiuto una specifica verifica al riguardo. Difatti, l' assenza di verifica si evince dal fatto che l'ordinanza impugnata non tiene conto che il riconoscimento della ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 d.P.R. n.309/90 aveva riguardato esclusivamente i capi di imputazione c), d) e), g) ed h) della sentenza di primo grado e che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce - rispetto ai cui reati la sentenza della Corte di appello aveva riconosciuto la continuazione - era invece relativa all'art.73, comma 1-bis, d.P.R. n.309/90. 5 3.1. Al contrario, come si è detto, ai fini del controllo di legalità della sanzione a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale in tema di stupefacenti, non è sufficiente che la pena finale in concreto inflitta rientri nei parametri edittali più favorevoli oggi vigenti, ma costituisce esigenza necessaria ed ineludibile del percorso di rideterminazione di detta sanzione alla misura costituzionalmente legittima che il procedimento di commisurazione (su cui si sia basato il giudice) sia fondato sui parametri rivissuti e legali, piuttosto che su quelli illegittimi ex tunc. 3.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato prescinde da tale obbligata verifica e basa il proprio convincimento sulla deduzione relativa alla misura finale "legale" della pena inflitta, con ciò violando ad un tempo sia i criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite già ampiamente richiamata, sia il canone necessario di logicità della motivazione;
Invero, da un lato, è inesatto e fuorviante il confronto esposto nella motivazione impugnata tra la rideterminazione, possibile e futura, da operarsi sulla pena originaria, in assoluto ed in via autonoma riferibile al reato giudicato secondo i parametri edittali incostituzionali, e la porzione di pena rimodulata in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato come "quota di continuazione" stabilita dalla Corte di appello. In particolare, il giudice ai fini della rideterminazione della pena deve tener conto dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. e quindi rivalutare quei parametri con riferimento al nuovo e più favorevole delta edittale, con il limite, tuttavia, di non sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 4, n. del 6/10/2015, Mentonis, Rv. 265209; Sez. 3, n. 39448 del 10/1/2017, Cozzolino, Rv. 272500; Sez. 6, n. 6850 del 9/2/2016, L'Astorina, Rv. 266105). Tali principi valgono anche per la rideternninazione della pena illegale che avvenga in fase esecutiva ed in relazione ad una porzione di reato continuato. E' evidente che l'esito di una rideterminazione della pena inflitta per reati in materia di droghe leggere in senso costituzionalmente orientato, dunque, non potrà che condurre ad una rimodulazione in senso favorevole della misura finale della sanzione. 4.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo esame demandato alla Corte d'Appello di Lecce , che si atterrà ai principi sopradetti nella necessaria verifica del rispetto dei parametri di legalità costituzionale utilizzati per la rideternninazione della pena in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo "droghe leggere". 6
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso novembre 2022.