Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 580
Articolo 2
Versione
8 agosto 1954
Art. 1.
Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla meta' dell'importo netto della tredicesima mensilita' prevista per la posizione di impiego posseduta al 1 luglio 1954.
Per il personale assunto posteriormente al 1 luglio 1954 detta anticipazione e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.
Entrata in vigore il 8 agosto 1954