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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2327/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327/ 2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione delle responsabilità genitoriale” posta in decisione con decreto reso in data 2.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/04/1999 e residente in [...] elettivamente domiciliata in
CU, VIALE S. PANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. CRISTINA ELIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/02/1995 e residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA,
VIA P. UMBERTO N. 230, presso lo studio dell'avv. CARAMAGNO SIMONA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 25.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso, depositato in data 28/06/2024, chiedeva l'approvazione della Parte_1 regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di
[...] mantenerlo. In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, e versamento per l'intero in favore della ricorrente dell'Assegno Unico ed Universale per il figlio.
All'udienza del 28.11.2024 innanzi al Giudice istruttore compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non compariva né si costituiva. Il Giudice, preso atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di
[...]
quindi, sentita la ricorrente, con ordinanza riservata del 28.11.2025 assumeva CP_1 provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel detto provvedimento, nonché ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
disponeva, infine, accertamenti a mezzo Guardia di Finanza sulla situazione economico- reddituale del resistente.
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza, con comparsa depositata in data 10.5.2025 si costituiva aderendo alle statuizioni contenute nell'ordinanza del Controparte_1
28.11.2024 quanto alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ma, quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, e versamento in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno dell'Assegno Unico ed
Universale per il figlio.
All'udienza del 15.5.2025 i difensori delle parti chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per un bonario componimento e alla successiva udienza del 2.12.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione concordata della lite:
1) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, così come previsto dalla legge, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Melilli, via Giulio Emanuele Rizzo n° 1, la quale verrà assegnata alla signora Pt_1 comprensiva di mobilio e arredamenti;
2) Il diritto di visita del padre, salvo diversi accordi con la controparte – sarà così disciplinato: per tre pomeriggi la settimana dalle 16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dalle ore 9 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica. Per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre / il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà. Il padre potrà altresì tenere con sé il bambino per un periodo di 14 giorni non continuativi durante le vacanze estive nel periodo compreso dal mese di giugno al mese di agosto.
3) il Sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 200,00, a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento ordinario del figlio minore entro il giorno 15 Persona_2 di ogni mese rivalutabile secondo le variazioni ISTAT dal secondo anno, da corrispondere a mezzo bonifico bancario.
4) le spese straordinarie che saranno affrontate per il figlio verranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi. Ai fini della corretta individuazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie da affrontare, i coniugi si atterranno alle Linee Guida sul mantenimento dei figli recepite dal
Tribunale di Siracusa in data 03.12.2019, che all'uopo i procuratori consegnano in copia ai rispettivi assistiti;
5) L'assegno unico per il figlio verrà percepito direttamente dalla sig.ra e riconosciuto Pt_1 in favore della stessa nella misura del 100%.
6) Le parti concordano che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
7) I signori Lo Giudice Franco Junior e la signora rinunciano ad ogni ulteriore Parte_1 domanda già spiegata nel procedimento e chiedono che la causa venga decisa rinunciando alla concessione dei termini.
Alla predetta udienza, indi, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
25.7.2024). Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, stante l'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2327/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327/ 2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione delle responsabilità genitoriale” posta in decisione con decreto reso in data 2.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/04/1999 e residente in [...] elettivamente domiciliata in
CU, VIALE S. PANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. CRISTINA ELIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/02/1995 e residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA,
VIA P. UMBERTO N. 230, presso lo studio dell'avv. CARAMAGNO SIMONA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 25.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso, depositato in data 28/06/2024, chiedeva l'approvazione della Parte_1 regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di
[...] mantenerlo. In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, e versamento per l'intero in favore della ricorrente dell'Assegno Unico ed Universale per il figlio.
All'udienza del 28.11.2024 innanzi al Giudice istruttore compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non compariva né si costituiva. Il Giudice, preso atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di
[...]
quindi, sentita la ricorrente, con ordinanza riservata del 28.11.2025 assumeva CP_1 provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel detto provvedimento, nonché ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
disponeva, infine, accertamenti a mezzo Guardia di Finanza sulla situazione economico- reddituale del resistente.
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza, con comparsa depositata in data 10.5.2025 si costituiva aderendo alle statuizioni contenute nell'ordinanza del Controparte_1
28.11.2024 quanto alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ma, quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, e versamento in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno dell'Assegno Unico ed
Universale per il figlio.
All'udienza del 15.5.2025 i difensori delle parti chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per un bonario componimento e alla successiva udienza del 2.12.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione concordata della lite:
1) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, così come previsto dalla legge, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Melilli, via Giulio Emanuele Rizzo n° 1, la quale verrà assegnata alla signora Pt_1 comprensiva di mobilio e arredamenti;
2) Il diritto di visita del padre, salvo diversi accordi con la controparte – sarà così disciplinato: per tre pomeriggi la settimana dalle 16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dalle ore 9 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica. Per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre / il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà. Il padre potrà altresì tenere con sé il bambino per un periodo di 14 giorni non continuativi durante le vacanze estive nel periodo compreso dal mese di giugno al mese di agosto.
3) il Sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 200,00, a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento ordinario del figlio minore entro il giorno 15 Persona_2 di ogni mese rivalutabile secondo le variazioni ISTAT dal secondo anno, da corrispondere a mezzo bonifico bancario.
4) le spese straordinarie che saranno affrontate per il figlio verranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi. Ai fini della corretta individuazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie da affrontare, i coniugi si atterranno alle Linee Guida sul mantenimento dei figli recepite dal
Tribunale di Siracusa in data 03.12.2019, che all'uopo i procuratori consegnano in copia ai rispettivi assistiti;
5) L'assegno unico per il figlio verrà percepito direttamente dalla sig.ra e riconosciuto Pt_1 in favore della stessa nella misura del 100%.
6) Le parti concordano che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
7) I signori Lo Giudice Franco Junior e la signora rinunciano ad ogni ulteriore Parte_1 domanda già spiegata nel procedimento e chiedono che la causa venga decisa rinunciando alla concessione dei termini.
Alla predetta udienza, indi, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
25.7.2024). Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, stante l'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2327/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone