Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 1284.
(Societa' proprietarie di navi e navi in comproprieta').
Le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprieta' navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.
Per le comproprieta' navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158, il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943.
Per le comproprieta' che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 159, l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943.
(Societa' proprietarie di navi e navi in comproprieta').
Le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprieta' navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.
Per le comproprieta' navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158, il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943.
Per le comproprieta' che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 159, l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943.
Commentari • 7
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Giurisprudenza • 18
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