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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2397/2023
TRA
, nata a [...] il [...] residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mormanno alla via Sant'Angelo n.9 ed elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via
Medaglie d'oro n.106, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mazzotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Annovazzi, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell' , CP_1
giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.7.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentir dichiarare non dovute le somme richieste Controparte_1 dall' a titolo di indebito per l'illegittima percezione di somme sulla pensione cat. socom CP_2
n.3815511 per un totale di € 3.469,44.
Eccepiva, in particolare, la irripetibilità delle somme percepite, in assenza di dolo e comunque il mancato superamento dei limiti reddituali, anche perché la pensione cat. socom n.3815511
è l'unica fonte di reddito della ricorrente.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'esito della discussione tenutasi in udienza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre innanzitutto premettere che la fattispecie in esame è disciplinata dalla L. 412/'91, art. 13, secondo comma, nel cui ambito applicativo rientrano “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima…delle gestioni speciali per i …coltivatori diretti, mezzadri e coloni…”.
Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo della norma, che disciplina le condizioni per il recupero da parte dell' previdenziale delle prestazioni indebite, anche le integrazioni al CP_3
trattamento pensionistico in godimento, che partecipano della stessa natura della pensione che vanno a maggiorare, in modo e misura diversi da quelli osservati per le maggiorazioni a beneficio dei soggetti fruitori di trattamenti assistenziali.
Viene in rilievo, infatti, l'art. 52 legge n. 88/'89, “…le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
Secondo il precitato art. 13 legge n 412/'91, poi, “…le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_2
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
La normativa citata è quindi chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto CP_1 incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta. Ne deriva che le somme indebitamente corrisposte a seguito di un errore nella liquidazione della pensione sono sempre irripetibili (salvo il dolo del pensionato) ed, in ogni caso, si può provvedere al recupero solo allorquando l' si attivi entro un anno da quando si è CP_1 verificato l'errore.
È infatti principio immanente al settore dell'indebito previdenziale quello per cui
“diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” (cfr. Corte
Cost. n. 166/1966).
Nel caso in esame, l' riferisce che l'indebito sarebbe scaturito dalla mancata CP_2 comunicazione dei redditi per l'anno 2018 da parte della ricorrente.
Orbene, in questo caso, l' non solo si è attivato molto oltre l'anno previsto come termine CP_2
massimo, ma nel caso in esame non è possibile rinvenire alcun dolo da parte della ricorrente.
infatti, risulta aver anche depositato richiesta di ricostituzione reddituale, Parte_1
rigettata perché ritenuta tardiva. In sostanza, non vi è alcun elemento che conduca al riconoscimento di un caso di dolo da parte del pensionato.
Peraltro, il D. L. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), all'art. 15 prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all , in via telematica, “le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_2
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia” e ciò al fine di al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, ovvero i controlli annuali che l' è tenuta ad effettuare in merito alle CP_2
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Ma di tanto, l' non ha tenuto alcuna considerazione, nonostante sia lo stesso istituto ad CP_2
erogare le prestazioni di cui gode la ricorrente. Inoltre, la ricorrente ha prodotto la certificazione dei redditi emessa dall'Agenzia delle Entrate, che certifica l'assenza di ulteriori redditi se non quelli derivanti dalla pensione oggetto di recupero, erogata, come detto, proprio dall' . CP_2
In definitiva nel caso in esame non sussiste “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
In ragione di quanto appena esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente le somme di cui al provvedimento dell'indebito previdenziale n.16423759 di €3.469,44;
- Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute per la causale di cui al punto CP_2
che precede;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_2 in € 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Castrovillari, 7-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2397/2023
TRA
, nata a [...] il [...] residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mormanno alla via Sant'Angelo n.9 ed elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via
Medaglie d'oro n.106, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mazzotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Annovazzi, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell' , CP_1
giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.7.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentir dichiarare non dovute le somme richieste Controparte_1 dall' a titolo di indebito per l'illegittima percezione di somme sulla pensione cat. socom CP_2
n.3815511 per un totale di € 3.469,44.
Eccepiva, in particolare, la irripetibilità delle somme percepite, in assenza di dolo e comunque il mancato superamento dei limiti reddituali, anche perché la pensione cat. socom n.3815511
è l'unica fonte di reddito della ricorrente.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'esito della discussione tenutasi in udienza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre innanzitutto premettere che la fattispecie in esame è disciplinata dalla L. 412/'91, art. 13, secondo comma, nel cui ambito applicativo rientrano “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima…delle gestioni speciali per i …coltivatori diretti, mezzadri e coloni…”.
Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo della norma, che disciplina le condizioni per il recupero da parte dell' previdenziale delle prestazioni indebite, anche le integrazioni al CP_3
trattamento pensionistico in godimento, che partecipano della stessa natura della pensione che vanno a maggiorare, in modo e misura diversi da quelli osservati per le maggiorazioni a beneficio dei soggetti fruitori di trattamenti assistenziali.
Viene in rilievo, infatti, l'art. 52 legge n. 88/'89, “…le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
Secondo il precitato art. 13 legge n 412/'91, poi, “…le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_2
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
La normativa citata è quindi chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto CP_1 incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta. Ne deriva che le somme indebitamente corrisposte a seguito di un errore nella liquidazione della pensione sono sempre irripetibili (salvo il dolo del pensionato) ed, in ogni caso, si può provvedere al recupero solo allorquando l' si attivi entro un anno da quando si è CP_1 verificato l'errore.
È infatti principio immanente al settore dell'indebito previdenziale quello per cui
“diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” (cfr. Corte
Cost. n. 166/1966).
Nel caso in esame, l' riferisce che l'indebito sarebbe scaturito dalla mancata CP_2 comunicazione dei redditi per l'anno 2018 da parte della ricorrente.
Orbene, in questo caso, l' non solo si è attivato molto oltre l'anno previsto come termine CP_2
massimo, ma nel caso in esame non è possibile rinvenire alcun dolo da parte della ricorrente.
infatti, risulta aver anche depositato richiesta di ricostituzione reddituale, Parte_1
rigettata perché ritenuta tardiva. In sostanza, non vi è alcun elemento che conduca al riconoscimento di un caso di dolo da parte del pensionato.
Peraltro, il D. L. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), all'art. 15 prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all , in via telematica, “le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_2
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia” e ciò al fine di al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, ovvero i controlli annuali che l' è tenuta ad effettuare in merito alle CP_2
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Ma di tanto, l' non ha tenuto alcuna considerazione, nonostante sia lo stesso istituto ad CP_2
erogare le prestazioni di cui gode la ricorrente. Inoltre, la ricorrente ha prodotto la certificazione dei redditi emessa dall'Agenzia delle Entrate, che certifica l'assenza di ulteriori redditi se non quelli derivanti dalla pensione oggetto di recupero, erogata, come detto, proprio dall' . CP_2
In definitiva nel caso in esame non sussiste “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
In ragione di quanto appena esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente le somme di cui al provvedimento dell'indebito previdenziale n.16423759 di €3.469,44;
- Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute per la causale di cui al punto CP_2
che precede;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_2 in € 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Castrovillari, 7-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone