Art. 18.
L' articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , e' modificato come segue:
"Il Ministero dell'interno provvede alla gestione della casa di riposo per profughi ed assimilati, anziani o inabili, realizzata nel centro profughi di Pigna, di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari nonche' del cronicario di Padriciano in Trieste. In caso di comprovate necessita', il Ministero puo' stipulare apposite convenzioni, per la gestione dei predetti istituti, con enti pubblici assistenziali qualificati".
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.
L' articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , e' modificato come segue:
"Il Ministero dell'interno provvede alla gestione della casa di riposo per profughi ed assimilati, anziani o inabili, realizzata nel centro profughi di Pigna, di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari nonche' del cronicario di Padriciano in Trieste. In caso di comprovate necessita', il Ministero puo' stipulare apposite convenzioni, per la gestione dei predetti istituti, con enti pubblici assistenziali qualificati".
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.