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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N° 20020/2021
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 22/12/2025, innanzi al Giudice, Got CO MO, sono comparsi: avv. Giacinta per delega dell'avv. Zaia per parte attrice e avv. Celi per parte convenuta che precisano le conclusioni richiamando quelle rispettivamente svolte nei propri atti chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di quelle avversarie, e discutono la causa.
L'avv. Giacinta in particolare insiste sulle istanze istruttorie di cui alla memoria del 29.06.2022 (CTU).
L'avv. Celi in particolare insiste nelle eccezioni preliminari spiegate e specie in quelle di nullità della citazione;
rileva che gli attori non hanno assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2051 c. c. Rappresenta comunque che parte convenuta ha offerto la prova liberatoria del caso fortuito rappresentata dalla condotta incauta della vittima e comunque si riporta a quanto dedotto nei propri da ritenersi integralmente richiamati.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got CO MO
(firma digitale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario CO MO,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n 20020/2021
promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1988 e (C.F. nato a Parte_2 C.F._2
Lipari (ME) il 10/03/1954, rappresentati, assistiti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Zaia e Giulia Leone, come da procura speciale in atti, elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo, sito in
98055 Lipari (ME), Contrada Serra, Casella Postale n. 37 con domicilio digitale ivi eletto, attori
CONTRO
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p. t. con sede in Corso Cavour n°86, elettivamente CP_1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Terme Vigliatore, Via del Mare
131 bis, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Celi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in atti e con domicilio digitale ivi eletto convenuto
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 29/04/2021, notificato in data 03/05/2021, gli attori convenivano in giudizio la , dinanzi a questo Controparte_1
tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) ACCERTARE E
DICHIARARE la responsabilità della , Controparte_2
in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, in ordine alla causazione del sinistro occorso ai sig.ri e in data Parte_1 Parte_2
02/06/2020 ; 2) CONDANNARE la , Controparte_2
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in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, al risarcimento, in favore del sig. , dei danni materiali riportati dal proprio motociclo Parte_3
pari ad € 2.608,82, ovvero la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in esito alla CTU meccanica. 3) CONDANNARE la
[...]
, in persona del Presidente pro tempore e legale Controparte_2
rappresentante, al risarcimento, in favore del sig. di tutti i danni Parte_1
materiali, fisici e morali alla persona dallo stesso subiti in conseguenza del predetto sinistro, così come quantificati sulla scorta della perizia medico-legale redatta dal
Dott. nella misura di € 17.105,41, ovvero nella maggiore o Persona_1
minore somma che dovesse essere riconosciuta, anche in esito alla richiesta CTU medico-legale, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo. 4) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. Esponevano infatti che il 2/06/2020, verso le ore 12:30 circa, , percorreva, a bordo del motociclo Parte_1
Honda SH 300 tg. DZ42584, di proprietà di , la S.P. 179 in Parte_2
direzione Lipari-Pianoconte, allorquando, giunto in località San Calogero, a suo dire era vittima di un incidente, “… causato dall'indebita presenza sul manto stradale di ghiaia mista a sabbia oltre che di buche non segnalate”.
Caduto a terra per l'urto, il sig. riportava lesioni personali ed era così Pt_1
trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lipari. Inoltre, il mezzo di proprietà del sig. , rimaneva danneggiato. Parte_2
Con comparsa datata 20.10.2021, si costituiva la Controparte_1
“…contestando ed impugnando integralmente il contenuto dell'atto
[...]
introduttivo del giudizio”, eccependo la inammissibilità ed improcedibilità delle domande di parte attrice e comunque la loro infondatezza in fatto e diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, per le ragioni complessivamente esposte nel corso del presente atto. 2)
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto e ciò per le ragioni complessivamente esposte nel corso del
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presente atto. 3) Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e ciò per le ragioni esposte nel corso Parte_2
del presente atto. 4) Nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza di tutte le domande formulate dagli attori con l'atto introduttivo del presente giudizio, rigettando conseguentemente le stesse. 5) In via gradata, accertare e dichiarare il concorso dei sig.ri e nel verificarsi dell'incidente, Parte_1 Pt_2
determinando per l'effetto il minor importo dovuto per i danni lamentati dagli stessi.
6) Con riserva di produrre ulteriori documenti e di articolare apposite richieste istruttorie, il tutto in funzione della condotta processuale che verrà assunta da controparte. 7) Sin d'ora ci si oppone all'ammissione delle richieste di prova ex adverso articolate, in quanto inammissibili e comunque inconducenti ai fini del decidere. 8) Con vittoria di spese e compensi, oltre CPA ed il rimborso delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi”.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc, disposta conducente attività istruttoria, la causa procedeva con la audizione di testimoni e poi
CTU medico legale, nominando all'uopo il dott. che Persona_2
depositava la relazione finale l'8/11/2024.
La causa era così rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17.03.2025 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc. alla udienza odierna, all'esito della quale così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, gli attori pur non qualificando giuridicamente l'intrapresa azione, impostano la stessa fondandola sulla violazione di un obbligo di custodia (...Appare perciò evidente il nesso causale sussistente tra la cosa in custodia della (la strada provinciale 179) e l'evento dannoso patito dai Sig.ri CP_3
, cfr. pag. 3 atto di citazione) e, quindi, ex art. 2051 c.c. diversa da Pt_1
quella fondata sul principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043
c.c. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento
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commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 21
Settembre 2015, n. 1846; sent. 20 gennaio 2014, n. 999; sent. 26 Maggio 2014, n.
11660; sent. 6 luglio 2004, n. 12329).
In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043
o art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale…rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” (vedi Cass. civ. 3012\2010 e sul principio iura novit curia, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757).
Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie de quo rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi,
Cass.civ. 13/01/2015 n. 287). In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente
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orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e
Cass. civ. n. 21508\2011).
È dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ.
n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n. 21198\2011).
In ordine all'onere probatorio, grava, pertanto, sul danneggiato, quello di fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito
(Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896).
Quindi, le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti di seguito esposti.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni perché “…In data 02/06/2020, ad ore 12:30 circa, il Sig. percorreva, a bordo del Parte_1
motociclo Honda SH 300 tg. DZ42584, di proprietà del Sig. , la Parte_2
S.P. 179 in direzione Lipari-Pianoconte, allorquando, giunto in località San
Calogero, rimaneva vittima di un incidente, causato dall'indebita presenza sul manto stradale di ghiaia mista a sabbia oltre che di buche non segnalate”, con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ente sia relativamente ai danni derivati alla persona del sig. sia per quelli Pt_1
subiti dal mezzo.
Parte convenuta, dal canto suo, contesta l'accaduto evidenziando fra l'altro che “..nel caso sottoposto all'attenzione dell'intestata Giustizia non si possa comunque ravvisare alcuna responsabilità del in Controparte_1
merito al sinistro per cui è causa. Difatti, qualora il caso che ci occupa dovesse ricadere nella fattispecie giuridica di cui all'art. 2051 c.c., occorre sin d'ora evidenziare come in atti sussista già la prova della ricorrenza della esimente del c.d.
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caso fortuito...-evidenziando fra l'altro che- ... la disamina della Cartella del
Pronto Soccorso del P.O. di Lipari, datata 2/06/2020, laddove a pagina 2 dello stessa, nella sezione “NOTE”, dedicata alla raccolta delle dichiarazioni rese ai sanitari da parte del sig. è dato leggersi testualmente che: “RIFERISCE Parte_1
INCIDENTE STRADALE AUTONOMO A CAUSA DI GHIAIA E BUCHE IN
STRADA DA LUI CONOSCIUTA”...” ed evidenziando altresì che le condizioni della strada riprodotte dalle foto in atti che rappresentano la
“...diffusa presenza di sedimenti sul manto stradale...” motivo per il quale lo
“... avrebbe dovuto moderare la propria velocità ed adeguarla allo stato di Pt_1
percorribilità della strada”.
Nel caso in ispecie parte attrice ha provato il verificarsi del fatto storico.
Il teste alla udienza del 5/10/2023 ha dichiarato: “... confermo la Tes_1
circostanza 1 che mi viene letta (Vero che in data 02/06/2020, ad ore 12:30 circa, il sig. alla guida del motociclo Honda SH 300 tg. DZ42584 di Parte_1
proprietà del sig. , percorreva, la S.P. 181/C in Lipari, direzione Parte_2
San Calogero); io mi trovavo dietro di lui con altro scooter” aggiungendo anche, dopo avere confermato come vera al circostanza 4 - Vero che, giunto nei pressi della località San Calogero, e precisamente in corrispondenza del tratto di strada rappresentato nelle foto che si rammostrano (v. doc. 6), il mezzo condotto dal sig.
d'improvviso, sbandava e slittava a causa della presenza, su Parte_1
strada, di numerose crepe non segnalate e di ghiaia mista a sabbia (sempre come da foto - doc.
6 - che si rammostrano – “... che i luoghi di cui ho riferito sono quelli raffigurati nelle foto mostratemi e confemo altresì che la strada malgrado fosse asfaltata presentava delle irregolarità dovute alle radici degli alberi e c'era del
“brecciolino” sul manto stradale” e di ricordare che “...non vi erano segnalazioni ad indicare lo stato del manto stradale”.
Inoltre l'altro teste escusso nel corso della stessa udienza, , Testimone_2
ha affermato che “... quel giorno io percorrevo la stessa strada in direzione opposta verso Lipari ed ho visto il sig. a Terra, ferito nel ginocchio destro... –e di Pt_1
riconoscere- ... la strada in questione dalle foto che mi vengono mostrate;
confermo
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che in zona vi sono foglie, terriccio e qualche buca;
confermo che non vi sono segnali ad indicare lo stato dei luoghi e ciò all'epoca dei fatti e tutt'ora”.
Quindi è emerso che il sinistro si è verificato su strada di pertinenza dell'ente convenuto (sul punto il teste ha specificatamente confermato che per Tes_3
imboccare la S.P. 181/C bisogna prima percorrere la S.P. 179 Lipari-Pianoconte
(provenendo da Lipari, in tale direzione... e che ...le Terme di San Calogero sono ubicate ai margini della frazione di Pianoconte, fuori dal centro abitato, lungo una strada priva di abitazioni, attività e/o altro, circostanza 2 e 3 del capitolato ammesso) confermando la legittimazione passiva dell'ente convenuto poiché
l'ipotesi in esame non rientra fra quelle di cui all'art. 2 comma 7 del Codice della Strada e, pertanto, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma che obbliga il custode di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa, salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito. L'Ente provinciale non ha dato prova al riguardo e cioè di alcun fatto esterno che abbia avuto efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno.
Anzi, la dichiarazione del teste -come detto resa alla udienza del Tes_2
5/10/2023- “...riconosco la strada in questione dalle foto che mi vengono mostrate;
confermo che in zona vi sono foglie, terriccio e qualche buca;
confermo che non vi sono segnali ad indicare lo stato dei luoghi e ciò all'epoca dei fatti –risalente al giugno 2020- ...e tutt'ora...” dimostra l'inadempimento dell'ente convenuto all'obbligo “...di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione...”, provvedendo “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta” ex art. 14 CdS (D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285).
Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode dovesse ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego
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senza fare affidamento unicamente nella condotta prudente degli utenti e sulla conoscenza dei luoghi ad opera degli stessi.
Ed infatti la citata normativa impone gli obblighi suddetti derivanti dal mero fatto di essere proprietari e così concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ.
Spetta quindi all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, all'attività di sorveglianza al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili provvedendo alla pulizia della strada onde consentirne la fruibilità in sicurezza (cfr. Cass. 20 gennaio n.
3651 2006).
Occorre, tuttavia, evidenziare che il sinistro è avvenuto nel mese di giugno alle ore 12.30 circa quindi in un periodo in cui vi era massima illuminazione naturale.
Consegue che l'attore usando la normale diligenza avrebbe Parte_1
potuto evitare di cadere se solo avesse prestato attenzione allo stato della strada (cfr. documentazione fotografica prodotta dall'attrice) dallo stesso presumibilmente conosciuto come dichiarato ai sanitari del pronto soccorso posto (cfr. pag. 2 della Cartella del Pronto Soccorso del P.O. di Lipari, datata
2/06/2020).
Se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo con ordinanza n. 2482/2018
(e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Suprema
Cortedi Cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile
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al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Principio poi confermato da successive pronunce fra cui la n. 33074/23 che ha statuito: “… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato
(Cass.civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; ed ancora Cass. n.25237\2017
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e n. 25856\2017; Cass. 1/2/2018 n. 2477).
Nel caso de quo, non essendo stata fornita prova certa sulla condotta prudente tenuta dall'attore si ritiene di riconoscere un concorso di colpa, con conseguente graduazione di responsabilità, nella misura del 60% a carico dell'attore stesso e del restante 40 % a carico del convenuto ente provinciale.
Sulla base di tali premesse, la fondatezza dell'an debeatur comporta la determinazione del quantum deleatur, relativamente al quale lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore -della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, ha inteso aderire a tale orientamento anche in quanto ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
13982/2015).
Vi è però da rilevare che la recente decisione della Cassazione, già citata (n.
32373 del 21.11.2023), ha escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, ritenendo che detta disposizione si applichi esclusivamente ai danni derivanti solo dalla circolazione automobilistica stradale;
mentre, i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, soluzione alla quale ci si attiene ritenendola più coerente con il dato normativo.
Ciò premesso, nel caso di specie i danni subiti dall'attore consistono in danni per lesioni personali connessi al sinistro de quo.
Nella relazione di CTU datata 12.10.2024 si legge che il sig. Parte_4
“... ha riportato “Trauma contusivo ginocchio dx con lesione del menisco esterno e con con ferita LC sovrarotulea , escoriazioni multiple gamba dx e mani “ali lesioni invalidanti possono essere considerate diretta conseguenza del trauma incidentale riferito per cui per tali lesioni esiste il nesso di causalità” che hanno determinato
“...
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un periodo di: INABILITA TEMPORANEA TOTALE (ITT) DI GG 10(DIECI),
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) DI GG 10(DIECI) AL 75%
GG.10(DIECI)AL50% E DI GG 5 (CINQUE) AL 25%. Sono residuati postumi che, per il tempo trascorso, sono da considerarsi a carattere permanenti e che configurano un indebolimento permanente dell'organo, valutabili in UNA
PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE DEL 5%
(CINQUEPERCENTO) SUL TOTALE...”.
Pertanto, sulla base ed in adesione a quanto accertato nell'elaborato peritale, esaustivo ed immune da censure logiche e redatto al termine di operazioni peritali correttamente svolte, può dirsi raggiunta la prova del rapporto di causalità tra l'evento e lo stato irregolare del manto stradale custodito da
, che non risulta abbia dimostrato alcun caso Controparte_1
fortuito.
Ciò posto, venendo alla liquidazione dei danni ed iniziando da quelli di natura non patrimoniale, assumendo come parametro di riferimento i valori di liquidazione contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2025 (che questo Tribunale adotta in caso di liquidazione di lesioni micropermanenti), il danno biologico permanente pari al 5% va quantificato in base all'età dell'attore al momento del fatto (32 anni essendo nato il
29.01.1988 ed essendo avvenuto il sinistro il 2/06/2020) nella somma di €
6.430,70.
Nella fattispecie in esame ritiene questo Giudice che, data la tipologia delle lesioni riportate, il valore dell'indennità giornaliera vada correttamente fissata in € 56,18 per cui il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 561,80 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale;
in €
421,35 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; in € 280,90 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed in € 70,23 per i 5 giorni di ITP al 25%, come riconosciuti dal CTU, per un totale di € 1.334,28 e così complessivamente € 7.764,98 somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali.
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Con riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice, il CTU ha accertato conclusivamente l'opportunità di “...inserire in queste ultime Euro
10,10 relativi alla biglietteria ed Euro 21,17 relativi all'esame rx richiesto in sede periziale”, mentre non si condivide quella di €. 366,00 per la quale il ctu esprime solo ipotesi di spesa rimborsabile senza spiegarne il motivo. Per cui stante la data della fattura stessa risalente ad un periodo distante dal sinistro, la relativa spesa non viene riconosciuta.
La somma così determinata (€ 7.764,98 per risarcimento, oltre €. 31,27) va quindi decurtata del 60% per l'accertato concorso attribuito all'attore.
Consegue che al sig. spetta la complessiva somma, già Parte_1
rivalutata e decurtata del 60 %, di € 3.105,99, oltre euro 31,27 per spese che connesse alla CTU non vanno decurtate.
Pertanto, la convenuta ex L.R. 15/2015, in Controparte_1
persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante, è tenuta per le lesioni subìte dall'attore , al pagamento della somma già Parte_1
rivalutata e decurtata del 60 % di € 3.105,99, nonché delle spese pari a €. 31,27, degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di richiesta di risarcimento di cui alla nota del sino al soddisfo, sulla somma di devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712).
All'attore, infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Sui danni al mezzo.
La domanda risulta del tutto non provata, atteso che il preventivo di spesa non è di per sé idoneo a supportare la richiesta risarcitoria (ex multis Cass.
Civ. sent. n. 26693/2013). Difetta, dunque, nel caso in esame, la prova dei danni e del costo necessario alla riparazione, non potendo a tal fine essere tratti utili elementi dai rilievi fotografici (che peraltro non mostrano né modello né targa del motociclo fotografato) e dal preventivo di spesa per
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costo di materiali e mano d'opera, prodotto in atti peraltro anche privo di data della sua redazione.
Ed infatti il preventivo rappresenta un'opinione circa il costo presumibile delle eseguende riparazioni o sostituzione ed in mancanza di conferma e di altri elementi non appare sufficiente a provare il quantum della pretesa;
inoltre, trattasi di documentazione non impegnativa per colui che la rilascia, la quale, peraltro, tende ad inserire nel giudizio civile una valutazione tecnica che non può essere oggetto di prova testimoniale proprio per la sua caratteristica e che avrebbe la sua forma propria nella consulenza tecnica d'ufficio che nel caso di specie, mancando altri elementi, è di natura esplorativa ed in quanto tale inammissibile.
Né è consentito liquidare tale danno in via equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., presupponendo l'esercizio di tale potere discrezionale che sia non solo provata l'esistenza del danno, ma che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Si rigetta pertanto la relativa domanda.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del convenuto Ente, nella misura del 40% ritenendo di compensare il restante
60% visto l'apporto causale riconosciuto a parte attrice . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese in favore di parte Parte_2
convenuta, stante il rigetto della domanda risarcitoria al mezzo, quantificate secondo i criteri di seguito indicati per entrambe le statuizioni.
La liquidazione delle spese è quindi effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a € 5.200 in considerazione del quantum del danno qui accertato e della non complessità delle questioni trattate.
Le spese della CTU sarebbero poste in via definitiva a carico di CP_1
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in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
obbligo di rimborso in favore dell'attore se ed in quanto anticipatario dell'intero o in minor misura. Ma stante la mancata richiesta di liquidazione ad opera del perito, nulla si dispone.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20020/2021, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di Parte_1
e per l'effetto, accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p. t., nella Controparte_1
causazione dei danni alla sua persona per il sinistro per cui è causa;
2) CONDANNA, per l'effetto, , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p. t., al pagamento nei confronti di , Parte_1
a titolo di risarcimento danni per le lesioni riportate, della somma complessiva già rivalutata e decurtata del 60% a titolo di concorso dell'attore di € 3.105,99, nonché delle spese pari a €. 31,27, oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712), oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento danni al mezzo di Parte_2
per i motivi esposti;
[...]
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4) CONDANNA al pagamento in favore di parte Parte_2
convenuta delle spese del giudizio che secondo i parametri indicati,
sono liquidate in € 1.278,00, oltre spese generali e oneri fiscali;
5) CONDANNA parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
del 40% delle spese di lite che si liquidano, secondo i criteri
[...]
indicati ed in tal misura, in €. 511,20, compensando il residuo 60%, oltre il 40% delle spese esenti per €. 94,80 spese generali e oneri fiscali.
6) Nulla sulle spese di CTU.
Barcellona Pozzo di Gotto, all'esito della Camera di consiglio del 22.12.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got CO MO
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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 22/12/2025, innanzi al Giudice, Got CO MO, sono comparsi: avv. Giacinta per delega dell'avv. Zaia per parte attrice e avv. Celi per parte convenuta che precisano le conclusioni richiamando quelle rispettivamente svolte nei propri atti chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di quelle avversarie, e discutono la causa.
L'avv. Giacinta in particolare insiste sulle istanze istruttorie di cui alla memoria del 29.06.2022 (CTU).
L'avv. Celi in particolare insiste nelle eccezioni preliminari spiegate e specie in quelle di nullità della citazione;
rileva che gli attori non hanno assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2051 c. c. Rappresenta comunque che parte convenuta ha offerto la prova liberatoria del caso fortuito rappresentata dalla condotta incauta della vittima e comunque si riporta a quanto dedotto nei propri da ritenersi integralmente richiamati.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got CO MO
(firma digitale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario CO MO,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n 20020/2021
promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1988 e (C.F. nato a Parte_2 C.F._2
Lipari (ME) il 10/03/1954, rappresentati, assistiti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Zaia e Giulia Leone, come da procura speciale in atti, elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo, sito in
98055 Lipari (ME), Contrada Serra, Casella Postale n. 37 con domicilio digitale ivi eletto, attori
CONTRO
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p. t. con sede in Corso Cavour n°86, elettivamente CP_1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Terme Vigliatore, Via del Mare
131 bis, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Celi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in atti e con domicilio digitale ivi eletto convenuto
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 29/04/2021, notificato in data 03/05/2021, gli attori convenivano in giudizio la , dinanzi a questo Controparte_1
tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) ACCERTARE E
DICHIARARE la responsabilità della , Controparte_2
in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, in ordine alla causazione del sinistro occorso ai sig.ri e in data Parte_1 Parte_2
02/06/2020 ; 2) CONDANNARE la , Controparte_2
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in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, al risarcimento, in favore del sig. , dei danni materiali riportati dal proprio motociclo Parte_3
pari ad € 2.608,82, ovvero la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in esito alla CTU meccanica. 3) CONDANNARE la
[...]
, in persona del Presidente pro tempore e legale Controparte_2
rappresentante, al risarcimento, in favore del sig. di tutti i danni Parte_1
materiali, fisici e morali alla persona dallo stesso subiti in conseguenza del predetto sinistro, così come quantificati sulla scorta della perizia medico-legale redatta dal
Dott. nella misura di € 17.105,41, ovvero nella maggiore o Persona_1
minore somma che dovesse essere riconosciuta, anche in esito alla richiesta CTU medico-legale, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo. 4) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. Esponevano infatti che il 2/06/2020, verso le ore 12:30 circa, , percorreva, a bordo del motociclo Parte_1
Honda SH 300 tg. DZ42584, di proprietà di , la S.P. 179 in Parte_2
direzione Lipari-Pianoconte, allorquando, giunto in località San Calogero, a suo dire era vittima di un incidente, “… causato dall'indebita presenza sul manto stradale di ghiaia mista a sabbia oltre che di buche non segnalate”.
Caduto a terra per l'urto, il sig. riportava lesioni personali ed era così Pt_1
trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lipari. Inoltre, il mezzo di proprietà del sig. , rimaneva danneggiato. Parte_2
Con comparsa datata 20.10.2021, si costituiva la Controparte_1
“…contestando ed impugnando integralmente il contenuto dell'atto
[...]
introduttivo del giudizio”, eccependo la inammissibilità ed improcedibilità delle domande di parte attrice e comunque la loro infondatezza in fatto e diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, per le ragioni complessivamente esposte nel corso del presente atto. 2)
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto e ciò per le ragioni complessivamente esposte nel corso del
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presente atto. 3) Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e ciò per le ragioni esposte nel corso Parte_2
del presente atto. 4) Nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza di tutte le domande formulate dagli attori con l'atto introduttivo del presente giudizio, rigettando conseguentemente le stesse. 5) In via gradata, accertare e dichiarare il concorso dei sig.ri e nel verificarsi dell'incidente, Parte_1 Pt_2
determinando per l'effetto il minor importo dovuto per i danni lamentati dagli stessi.
6) Con riserva di produrre ulteriori documenti e di articolare apposite richieste istruttorie, il tutto in funzione della condotta processuale che verrà assunta da controparte. 7) Sin d'ora ci si oppone all'ammissione delle richieste di prova ex adverso articolate, in quanto inammissibili e comunque inconducenti ai fini del decidere. 8) Con vittoria di spese e compensi, oltre CPA ed il rimborso delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi”.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc, disposta conducente attività istruttoria, la causa procedeva con la audizione di testimoni e poi
CTU medico legale, nominando all'uopo il dott. che Persona_2
depositava la relazione finale l'8/11/2024.
La causa era così rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17.03.2025 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc. alla udienza odierna, all'esito della quale così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, gli attori pur non qualificando giuridicamente l'intrapresa azione, impostano la stessa fondandola sulla violazione di un obbligo di custodia (...Appare perciò evidente il nesso causale sussistente tra la cosa in custodia della (la strada provinciale 179) e l'evento dannoso patito dai Sig.ri CP_3
, cfr. pag. 3 atto di citazione) e, quindi, ex art. 2051 c.c. diversa da Pt_1
quella fondata sul principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043
c.c. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento
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commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 21
Settembre 2015, n. 1846; sent. 20 gennaio 2014, n. 999; sent. 26 Maggio 2014, n.
11660; sent. 6 luglio 2004, n. 12329).
In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043
o art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale…rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” (vedi Cass. civ. 3012\2010 e sul principio iura novit curia, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757).
Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie de quo rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi,
Cass.civ. 13/01/2015 n. 287). In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente
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orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e
Cass. civ. n. 21508\2011).
È dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ.
n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n. 21198\2011).
In ordine all'onere probatorio, grava, pertanto, sul danneggiato, quello di fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito
(Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896).
Quindi, le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti di seguito esposti.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni perché “…In data 02/06/2020, ad ore 12:30 circa, il Sig. percorreva, a bordo del Parte_1
motociclo Honda SH 300 tg. DZ42584, di proprietà del Sig. , la Parte_2
S.P. 179 in direzione Lipari-Pianoconte, allorquando, giunto in località San
Calogero, rimaneva vittima di un incidente, causato dall'indebita presenza sul manto stradale di ghiaia mista a sabbia oltre che di buche non segnalate”, con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ente sia relativamente ai danni derivati alla persona del sig. sia per quelli Pt_1
subiti dal mezzo.
Parte convenuta, dal canto suo, contesta l'accaduto evidenziando fra l'altro che “..nel caso sottoposto all'attenzione dell'intestata Giustizia non si possa comunque ravvisare alcuna responsabilità del in Controparte_1
merito al sinistro per cui è causa. Difatti, qualora il caso che ci occupa dovesse ricadere nella fattispecie giuridica di cui all'art. 2051 c.c., occorre sin d'ora evidenziare come in atti sussista già la prova della ricorrenza della esimente del c.d.
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caso fortuito...-evidenziando fra l'altro che- ... la disamina della Cartella del
Pronto Soccorso del P.O. di Lipari, datata 2/06/2020, laddove a pagina 2 dello stessa, nella sezione “NOTE”, dedicata alla raccolta delle dichiarazioni rese ai sanitari da parte del sig. è dato leggersi testualmente che: “RIFERISCE Parte_1
INCIDENTE STRADALE AUTONOMO A CAUSA DI GHIAIA E BUCHE IN
STRADA DA LUI CONOSCIUTA”...” ed evidenziando altresì che le condizioni della strada riprodotte dalle foto in atti che rappresentano la
“...diffusa presenza di sedimenti sul manto stradale...” motivo per il quale lo
“... avrebbe dovuto moderare la propria velocità ed adeguarla allo stato di Pt_1
percorribilità della strada”.
Nel caso in ispecie parte attrice ha provato il verificarsi del fatto storico.
Il teste alla udienza del 5/10/2023 ha dichiarato: “... confermo la Tes_1
circostanza 1 che mi viene letta (Vero che in data 02/06/2020, ad ore 12:30 circa, il sig. alla guida del motociclo Honda SH 300 tg. DZ42584 di Parte_1
proprietà del sig. , percorreva, la S.P. 181/C in Lipari, direzione Parte_2
San Calogero); io mi trovavo dietro di lui con altro scooter” aggiungendo anche, dopo avere confermato come vera al circostanza 4 - Vero che, giunto nei pressi della località San Calogero, e precisamente in corrispondenza del tratto di strada rappresentato nelle foto che si rammostrano (v. doc. 6), il mezzo condotto dal sig.
d'improvviso, sbandava e slittava a causa della presenza, su Parte_1
strada, di numerose crepe non segnalate e di ghiaia mista a sabbia (sempre come da foto - doc.
6 - che si rammostrano – “... che i luoghi di cui ho riferito sono quelli raffigurati nelle foto mostratemi e confemo altresì che la strada malgrado fosse asfaltata presentava delle irregolarità dovute alle radici degli alberi e c'era del
“brecciolino” sul manto stradale” e di ricordare che “...non vi erano segnalazioni ad indicare lo stato del manto stradale”.
Inoltre l'altro teste escusso nel corso della stessa udienza, , Testimone_2
ha affermato che “... quel giorno io percorrevo la stessa strada in direzione opposta verso Lipari ed ho visto il sig. a Terra, ferito nel ginocchio destro... –e di Pt_1
riconoscere- ... la strada in questione dalle foto che mi vengono mostrate;
confermo
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che in zona vi sono foglie, terriccio e qualche buca;
confermo che non vi sono segnali ad indicare lo stato dei luoghi e ciò all'epoca dei fatti e tutt'ora”.
Quindi è emerso che il sinistro si è verificato su strada di pertinenza dell'ente convenuto (sul punto il teste ha specificatamente confermato che per Tes_3
imboccare la S.P. 181/C bisogna prima percorrere la S.P. 179 Lipari-Pianoconte
(provenendo da Lipari, in tale direzione... e che ...le Terme di San Calogero sono ubicate ai margini della frazione di Pianoconte, fuori dal centro abitato, lungo una strada priva di abitazioni, attività e/o altro, circostanza 2 e 3 del capitolato ammesso) confermando la legittimazione passiva dell'ente convenuto poiché
l'ipotesi in esame non rientra fra quelle di cui all'art. 2 comma 7 del Codice della Strada e, pertanto, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma che obbliga il custode di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa, salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito. L'Ente provinciale non ha dato prova al riguardo e cioè di alcun fatto esterno che abbia avuto efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno.
Anzi, la dichiarazione del teste -come detto resa alla udienza del Tes_2
5/10/2023- “...riconosco la strada in questione dalle foto che mi vengono mostrate;
confermo che in zona vi sono foglie, terriccio e qualche buca;
confermo che non vi sono segnali ad indicare lo stato dei luoghi e ciò all'epoca dei fatti –risalente al giugno 2020- ...e tutt'ora...” dimostra l'inadempimento dell'ente convenuto all'obbligo “...di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione...”, provvedendo “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta” ex art. 14 CdS (D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285).
Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode dovesse ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego
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senza fare affidamento unicamente nella condotta prudente degli utenti e sulla conoscenza dei luoghi ad opera degli stessi.
Ed infatti la citata normativa impone gli obblighi suddetti derivanti dal mero fatto di essere proprietari e così concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ.
Spetta quindi all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, all'attività di sorveglianza al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili provvedendo alla pulizia della strada onde consentirne la fruibilità in sicurezza (cfr. Cass. 20 gennaio n.
3651 2006).
Occorre, tuttavia, evidenziare che il sinistro è avvenuto nel mese di giugno alle ore 12.30 circa quindi in un periodo in cui vi era massima illuminazione naturale.
Consegue che l'attore usando la normale diligenza avrebbe Parte_1
potuto evitare di cadere se solo avesse prestato attenzione allo stato della strada (cfr. documentazione fotografica prodotta dall'attrice) dallo stesso presumibilmente conosciuto come dichiarato ai sanitari del pronto soccorso posto (cfr. pag. 2 della Cartella del Pronto Soccorso del P.O. di Lipari, datata
2/06/2020).
Se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo con ordinanza n. 2482/2018
(e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Suprema
Cortedi Cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile
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al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Principio poi confermato da successive pronunce fra cui la n. 33074/23 che ha statuito: “… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato
(Cass.civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; ed ancora Cass. n.25237\2017
Pag. 11 a 17 Proc. N° 20020/2021
e n. 25856\2017; Cass. 1/2/2018 n. 2477).
Nel caso de quo, non essendo stata fornita prova certa sulla condotta prudente tenuta dall'attore si ritiene di riconoscere un concorso di colpa, con conseguente graduazione di responsabilità, nella misura del 60% a carico dell'attore stesso e del restante 40 % a carico del convenuto ente provinciale.
Sulla base di tali premesse, la fondatezza dell'an debeatur comporta la determinazione del quantum deleatur, relativamente al quale lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore -della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, ha inteso aderire a tale orientamento anche in quanto ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
13982/2015).
Vi è però da rilevare che la recente decisione della Cassazione, già citata (n.
32373 del 21.11.2023), ha escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, ritenendo che detta disposizione si applichi esclusivamente ai danni derivanti solo dalla circolazione automobilistica stradale;
mentre, i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, soluzione alla quale ci si attiene ritenendola più coerente con il dato normativo.
Ciò premesso, nel caso di specie i danni subiti dall'attore consistono in danni per lesioni personali connessi al sinistro de quo.
Nella relazione di CTU datata 12.10.2024 si legge che il sig. Parte_4
“... ha riportato “Trauma contusivo ginocchio dx con lesione del menisco esterno e con con ferita LC sovrarotulea , escoriazioni multiple gamba dx e mani “ali lesioni invalidanti possono essere considerate diretta conseguenza del trauma incidentale riferito per cui per tali lesioni esiste il nesso di causalità” che hanno determinato
“...
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un periodo di: INABILITA TEMPORANEA TOTALE (ITT) DI GG 10(DIECI),
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) DI GG 10(DIECI) AL 75%
GG.10(DIECI)AL50% E DI GG 5 (CINQUE) AL 25%. Sono residuati postumi che, per il tempo trascorso, sono da considerarsi a carattere permanenti e che configurano un indebolimento permanente dell'organo, valutabili in UNA
PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE DEL 5%
(CINQUEPERCENTO) SUL TOTALE...”.
Pertanto, sulla base ed in adesione a quanto accertato nell'elaborato peritale, esaustivo ed immune da censure logiche e redatto al termine di operazioni peritali correttamente svolte, può dirsi raggiunta la prova del rapporto di causalità tra l'evento e lo stato irregolare del manto stradale custodito da
, che non risulta abbia dimostrato alcun caso Controparte_1
fortuito.
Ciò posto, venendo alla liquidazione dei danni ed iniziando da quelli di natura non patrimoniale, assumendo come parametro di riferimento i valori di liquidazione contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2025 (che questo Tribunale adotta in caso di liquidazione di lesioni micropermanenti), il danno biologico permanente pari al 5% va quantificato in base all'età dell'attore al momento del fatto (32 anni essendo nato il
29.01.1988 ed essendo avvenuto il sinistro il 2/06/2020) nella somma di €
6.430,70.
Nella fattispecie in esame ritiene questo Giudice che, data la tipologia delle lesioni riportate, il valore dell'indennità giornaliera vada correttamente fissata in € 56,18 per cui il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 561,80 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale;
in €
421,35 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; in € 280,90 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed in € 70,23 per i 5 giorni di ITP al 25%, come riconosciuti dal CTU, per un totale di € 1.334,28 e così complessivamente € 7.764,98 somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali.
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Con riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice, il CTU ha accertato conclusivamente l'opportunità di “...inserire in queste ultime Euro
10,10 relativi alla biglietteria ed Euro 21,17 relativi all'esame rx richiesto in sede periziale”, mentre non si condivide quella di €. 366,00 per la quale il ctu esprime solo ipotesi di spesa rimborsabile senza spiegarne il motivo. Per cui stante la data della fattura stessa risalente ad un periodo distante dal sinistro, la relativa spesa non viene riconosciuta.
La somma così determinata (€ 7.764,98 per risarcimento, oltre €. 31,27) va quindi decurtata del 60% per l'accertato concorso attribuito all'attore.
Consegue che al sig. spetta la complessiva somma, già Parte_1
rivalutata e decurtata del 60 %, di € 3.105,99, oltre euro 31,27 per spese che connesse alla CTU non vanno decurtate.
Pertanto, la convenuta ex L.R. 15/2015, in Controparte_1
persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante, è tenuta per le lesioni subìte dall'attore , al pagamento della somma già Parte_1
rivalutata e decurtata del 60 % di € 3.105,99, nonché delle spese pari a €. 31,27, degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di richiesta di risarcimento di cui alla nota del sino al soddisfo, sulla somma di devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712).
All'attore, infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Sui danni al mezzo.
La domanda risulta del tutto non provata, atteso che il preventivo di spesa non è di per sé idoneo a supportare la richiesta risarcitoria (ex multis Cass.
Civ. sent. n. 26693/2013). Difetta, dunque, nel caso in esame, la prova dei danni e del costo necessario alla riparazione, non potendo a tal fine essere tratti utili elementi dai rilievi fotografici (che peraltro non mostrano né modello né targa del motociclo fotografato) e dal preventivo di spesa per
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costo di materiali e mano d'opera, prodotto in atti peraltro anche privo di data della sua redazione.
Ed infatti il preventivo rappresenta un'opinione circa il costo presumibile delle eseguende riparazioni o sostituzione ed in mancanza di conferma e di altri elementi non appare sufficiente a provare il quantum della pretesa;
inoltre, trattasi di documentazione non impegnativa per colui che la rilascia, la quale, peraltro, tende ad inserire nel giudizio civile una valutazione tecnica che non può essere oggetto di prova testimoniale proprio per la sua caratteristica e che avrebbe la sua forma propria nella consulenza tecnica d'ufficio che nel caso di specie, mancando altri elementi, è di natura esplorativa ed in quanto tale inammissibile.
Né è consentito liquidare tale danno in via equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., presupponendo l'esercizio di tale potere discrezionale che sia non solo provata l'esistenza del danno, ma che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Si rigetta pertanto la relativa domanda.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del convenuto Ente, nella misura del 40% ritenendo di compensare il restante
60% visto l'apporto causale riconosciuto a parte attrice . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese in favore di parte Parte_2
convenuta, stante il rigetto della domanda risarcitoria al mezzo, quantificate secondo i criteri di seguito indicati per entrambe le statuizioni.
La liquidazione delle spese è quindi effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a € 5.200 in considerazione del quantum del danno qui accertato e della non complessità delle questioni trattate.
Le spese della CTU sarebbero poste in via definitiva a carico di CP_1
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in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
obbligo di rimborso in favore dell'attore se ed in quanto anticipatario dell'intero o in minor misura. Ma stante la mancata richiesta di liquidazione ad opera del perito, nulla si dispone.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20020/2021, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di Parte_1
e per l'effetto, accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p. t., nella Controparte_1
causazione dei danni alla sua persona per il sinistro per cui è causa;
2) CONDANNA, per l'effetto, , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p. t., al pagamento nei confronti di , Parte_1
a titolo di risarcimento danni per le lesioni riportate, della somma complessiva già rivalutata e decurtata del 60% a titolo di concorso dell'attore di € 3.105,99, nonché delle spese pari a €. 31,27, oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712), oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento danni al mezzo di Parte_2
per i motivi esposti;
[...]
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4) CONDANNA al pagamento in favore di parte Parte_2
convenuta delle spese del giudizio che secondo i parametri indicati,
sono liquidate in € 1.278,00, oltre spese generali e oneri fiscali;
5) CONDANNA parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
del 40% delle spese di lite che si liquidano, secondo i criteri
[...]
indicati ed in tal misura, in €. 511,20, compensando il residuo 60%, oltre il 40% delle spese esenti per €. 94,80 spese generali e oneri fiscali.
6) Nulla sulle spese di CTU.
Barcellona Pozzo di Gotto, all'esito della Camera di consiglio del 22.12.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
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