Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1079
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità ex art. 2051 c.c.

    Il giudice ritiene che la fattispecie rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e che l'ente convenuto non abbia fornito prova del caso fortuito. La presenza di detriti e buche, unita alla mancanza di segnalazione, dimostra l'inadempimento dell'ente agli obblighi di manutenzione e sicurezza della strada.

  • Accolto
    Concorso di colpa dell'attore

    Il giudice riconosce un concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, ritenendo che, pur in presenza di una situazione di pericolo prevedibile, l'attore avrebbe potuto evitare l'incidente prestando maggiore attenzione allo stato della strada, specialmente in pieno giorno.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno e del quantum

    Il giudice rigetta la domanda per mancanza di prova, in quanto il preventivo di spesa non è di per sé sufficiente a dimostrare il danno e il suo costo, mancando altri elementi probatori e non potendo il danno essere liquidato in via equitativa in assenza di prova dell'impossibilità o difficoltà di quantificazione.

  • Accolto
    Soccombenza parziale

    Il giudice condanna la convenuta al pagamento del 40% delle spese di lite in favore di parte attrice, compensando il restante 60% in ragione del concorso di colpa riconosciuto all'attore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1079
    Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
    Numero : 1079
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo