Sentenza 26 settembre 2001
Massime • 1
Il reato di mancata esibizione, senza giustificato motivo, da parte dello straniero, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero di permesso o carta di soggiorno, previsto dall'art.6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione approvato con D.L.G.25 luglio 1998 n.286, è configurabile non solo a carico degli stranieri regolarmente entrati e soggiornanti in Italia, ma anche a carico di quelli entrati clandestinamente ed eventualmente sprovvisti di qualsiasi documento, salvo che costoro non forniscano la prova dell'avvenuta sottrazione o distruzione, per cause ad essi non imputabili, del documento precedentemente posseduto. (Negli stessi termini altre diciotto decisioni, assunte nella stessa udienza e depositate nello stesso giorno, con i numeri da 38378/2001 a 38395/2001, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2001, n. 38377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38377 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 26/09/2001
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 5193
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 010095/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso La Corte di Appello di Firenze
nei confronti di:
OM MA, nato in [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 17.11.2000 dal GIP del Tribunale di Firenze,
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Angelo Vancheri, - Lette le conclusioni del P.G. Dott, Gianfranco Ciani, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorrono per cassazione Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso la sentenza emessa il 17.11.2000 dal GIP del Tribunale della stessa città, con cui il cittadino straniero OM MA è stato prosciolto dal reato di cui all'art.
6 - comma 3 - del D.Lvo 25.7.1998 n. 286 perché il fatto non sussiste. Ha osservato il giudicante che la norma in questione presuppone che il cittadino straniero sia in possesso di un qualsiasi documento di identificazione e che non si applica nel caso in cui, come nella fattispecie, l'interessato, richiesto dagli organi di polizia di esibire i propri documenti, sia nella materiale impossibilità di adempiervi perché sprovvisto di qualsiasi documento. Rilevano in contrario i ricorrenti che la legge non distingue affatto il caso del possesso da parte del cittadino straniero di documenti di identità da quello in cui egli ne sia sprovvisto, a mano che tale mancanza sia dovuta a "giustificato motivo", ipotesi non configurabile nel caso in esame, nel quale l'imputato aveva violato le disposizioni che regolano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano.
Ciò posto, si osserva che i ricorsi sono fondati e vanno accolti. Come infatti ormai definitivamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato ascritto all'imputato si configura non soltanto nei confronti dei cittadini stranieri regolarmente entrati in Italia e legalmente soggiornanti, ma a qualsiasi straniero, anche clandestinamente entrato in Italia ed eventualmente sprovvisto di qualsiasi documento, che non esibisca, nonostante legalmente richiesto, i propri documenti di identità, a meno che non provi che gli stessi gli siano stati sottratti o siano andati distrutti per cause a lui non imputabili.
In altre parole l'obbligo di esibizione dei documenti di identità, per ovvi motivi di sicurezza, incombe indistintamente su tutti gli stranieri presenti in Italia, a prescindere dalle modalità con le quali gli stessi siano entrati nel territorio dello Stato. (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 13562 del 4.11.1999, Lecheheb, Sez. 1^, sent. n. 14002 del 9.11.1999, Fathi ecc.). Appare quindi in contrasto con le norme vigenti la sentenza emessa il 17.11.2000 dal GIP del Tribunale di Firenze, per cui la stessa va annullata, con conseguente rinvio al medesimo giudice per il prosieguo di competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2001