Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2001, n. 38377
CASS
Sentenza 26 settembre 2001

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Il reato di mancata esibizione, senza giustificato motivo, da parte dello straniero, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero di permesso o carta di soggiorno, previsto dall'art.6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione approvato con D.L.G.25 luglio 1998 n.286, è configurabile non solo a carico degli stranieri regolarmente entrati e soggiornanti in Italia, ma anche a carico di quelli entrati clandestinamente ed eventualmente sprovvisti di qualsiasi documento, salvo che costoro non forniscano la prova dell'avvenuta sottrazione o distruzione, per cause ad essi non imputabili, del documento precedentemente posseduto. (Negli stessi termini altre diciotto decisioni, assunte nella stessa udienza e depositate nello stesso giorno, con i numeri da 38378/2001 a 38395/2001, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2001, n. 38377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38377
    Data del deposito : 26 settembre 2001

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