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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 2.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6977/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, in via Mario Greco n° 102, elettivamente domiciliato a Catanzaro, in via A. Turco n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Ariosto e Angelo Chiricò giusta procura in calce all'intimazione di sfratto del 3.10.2024; attore
e
” di , nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_1 CP_2
), ivi residente a[...]), elettivamente domiciliata in C.F._2
Catanzaro, alla via Lucrezia della Valle n. 67, presso lo studio dell'Avv. Mirella Loiacono giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta del 18.11.2024; convenuta
Conclusioni come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'attore, con atto di citazione per intimazione di fratto per morosità, esponeva di essere proprietario di un capannone industriale sito a Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle n. 67, attualmente locato ad uso commerciale, con contratto scritto e regolarmente registrato, avente numero identificativo per il periodo che va dal 1 maggio 2021 al 1 maggio 2027, per una canone NumeroDiCartaI_1 mensile pari ad € 600,00; rilevava, tuttavia, che il conduttore non aveva versato le somme relative ai canoni di locazione relativi ai mesi di luglio/agosto/settembre/ottobre 2024, rendendosi moroso per un ammontare complessivo di € 2.400,00.
pagina 1 di 4 Per tale ragione, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto per morosità, con richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di € 2.400,00, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, parte convenuta si opponeva formalmente all'intimato sfratto, sostenendo che l'attività commerciale dal medesimo condotta subiva dei rallentamenti e, pertanto, aveva avuto difficoltà ad onorare con tempestività gli obblighi contrattuali, con tolleranza del locatore.
Ad ogni modo, sosteneva di aver provveduto, in data 14/10/2024, ad effettuare un bonifico per il pagamento del canone da imputare al mese di agosto, avendo già pagato la mensilità relativa al mese di luglio con bonifico del 09/08/2024 e, infine, ad aver corrisposto, in data 18/11/2024, il canone relativo al mese di settembre, restando morosità esclusivamente per il solo mese di ottobre.
Ritenendo, quindi, rispettato il limite di tolleranza del ritardo (pattuito all'art. 4 del contratto e pari a due mensilità) e, quindi, l'esistenza di un inadempimento non grave (pari a soli 600,00), si opponeva allo sfratto e all'emissione del decreto monitorio, con rigetto della domanda;
in subordine, chiedeva mutamento del rito e ordine di pagamento della sola somma residua ex art. 666 cod. proc. pen.
In seguito ad un rinvio disposto alla prima udienza per la produzione della prova della registrazione,
l'opposto, all'udienza del 5.12.2024, rilevava che la morosità persisteva solo per le mensilità di ottobre e novembre, evidenziando che il bonifico effettuato in ottobre, depositato in atti, era stato erroneamente imputato alla mensilità di luglio (invece saldata con bonifico del 9.8.2024) anziché agosto, insistendo per il rigetto anche dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 27.12.2024 il Giudice respingeva la richiesta di convalida e di emissione di ordinanza provvisoria di sfratto, mutando il rito e assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione, fissando l'odierna udienza per il buon esito della stessa e per la discussione
Con note scritte depositate per l'udienza odierna, parte attrice depositava accordo intervenuto tra le parti in sede di mediazione demandata, laddove la convenuta si obbligava a corrispondere, ratealmente,
i canoni richiesti nel presente giudizio, oltre che quelli a scadere fino ad agosto 2025.
Tuttavia, esponeva che l'impresa convenuta si era resa inadempiente, rilasciando l'immobile nel luglio 2025 e omettendo il pagamento delle rate concordate;
ragione per la quale l'attore aveva agito in via esecutiva per le rate già scadute (cfr. pignoramento mobiliare allegato in atti), chiedendo, pertanto, sentenza di condanna al pagamento dei canoni scaduti (marzo a luglio 2025) per la complessiva somma di € 3.000,00.
Non si costituiva parte convenuta.
***
La domanda va accolta nei limiti di cui in motivazione. pagina 2 di 4 Invero, parte attrice ha chiesto emettersi pronunci di condanna al pagamento dei canoni scaduti, a far data da marzo a luglio 2025, oltre che delle spese di lite.
Con riferimento alla somma relativa ai canoni già scaduti al momento della mediazione (€ 3.000), va evidenziato che lo stesso aveva provveduto al pagamento di soli € 800,00, per cui aveva agito esecutivamente nei suoi confronti in virtù dell'accordo medesimo, costituente titolo esecutivo.
Sul punto, va rammentato che, a norma dell'art. 12 del Decreto legislativo del 04/03/2010, n. 28,
“Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.”
Conciliazione, nella specie, che non ha alcuna efficacia novativa, avendo la debitrice pienamente riconosciuto i debiti pregressi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 nonché gennaio e febbraio 2025.
Ciò posto, in analogia a quanto previsto nel contratto, si rileva che la debitrice ribadiva il proprio impegno a corrispondere anche i canoni per i mesi successivi (da marzo ad agosto 2025); tuttavia, risulta dal verbale di consegna che l'immobile è stato rilasciato a luglio 2025.
In assenza di prova del pagamento, dunque, stante la richiesta di parte attrice (che ha implicitamente rinunciato alla risoluzione contrattuale, limitandosi a chiedere – dopo l'accordo conciliativo - solo il pagamento degli ulteriori canoni scaduti), la domanda deve ritenersi fondata, non trovando applicazione l'art. 1591 c.c. (che presuppone l'obbligo di consegna) ma lo stesso titolo negoziale, ribadito nella conciliazione, i virtù del quale il conduttore era obbligato a corrispondere la somma di €
600,00 mensili.
Canoni che, benchè maturati successivamente, sono stati richiesti già in fase sommaria.
Consegue, quindi, la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 3.000,00 (canoni di € 600,00 da marzo a luglio 2025); da ciascuna scadenza decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in ragione del credito, in quello per le cause di valore tra € 1.100 e € 5.200), nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, da liquidarsi ai minimi.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 3.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti, oltre interessi dalle singole scadenze;
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compenso professionale, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Catanzaro, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 2.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6977/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, in via Mario Greco n° 102, elettivamente domiciliato a Catanzaro, in via A. Turco n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Ariosto e Angelo Chiricò giusta procura in calce all'intimazione di sfratto del 3.10.2024; attore
e
” di , nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_1 CP_2
), ivi residente a[...]), elettivamente domiciliata in C.F._2
Catanzaro, alla via Lucrezia della Valle n. 67, presso lo studio dell'Avv. Mirella Loiacono giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta del 18.11.2024; convenuta
Conclusioni come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'attore, con atto di citazione per intimazione di fratto per morosità, esponeva di essere proprietario di un capannone industriale sito a Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle n. 67, attualmente locato ad uso commerciale, con contratto scritto e regolarmente registrato, avente numero identificativo per il periodo che va dal 1 maggio 2021 al 1 maggio 2027, per una canone NumeroDiCartaI_1 mensile pari ad € 600,00; rilevava, tuttavia, che il conduttore non aveva versato le somme relative ai canoni di locazione relativi ai mesi di luglio/agosto/settembre/ottobre 2024, rendendosi moroso per un ammontare complessivo di € 2.400,00.
pagina 1 di 4 Per tale ragione, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto per morosità, con richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di € 2.400,00, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, parte convenuta si opponeva formalmente all'intimato sfratto, sostenendo che l'attività commerciale dal medesimo condotta subiva dei rallentamenti e, pertanto, aveva avuto difficoltà ad onorare con tempestività gli obblighi contrattuali, con tolleranza del locatore.
Ad ogni modo, sosteneva di aver provveduto, in data 14/10/2024, ad effettuare un bonifico per il pagamento del canone da imputare al mese di agosto, avendo già pagato la mensilità relativa al mese di luglio con bonifico del 09/08/2024 e, infine, ad aver corrisposto, in data 18/11/2024, il canone relativo al mese di settembre, restando morosità esclusivamente per il solo mese di ottobre.
Ritenendo, quindi, rispettato il limite di tolleranza del ritardo (pattuito all'art. 4 del contratto e pari a due mensilità) e, quindi, l'esistenza di un inadempimento non grave (pari a soli 600,00), si opponeva allo sfratto e all'emissione del decreto monitorio, con rigetto della domanda;
in subordine, chiedeva mutamento del rito e ordine di pagamento della sola somma residua ex art. 666 cod. proc. pen.
In seguito ad un rinvio disposto alla prima udienza per la produzione della prova della registrazione,
l'opposto, all'udienza del 5.12.2024, rilevava che la morosità persisteva solo per le mensilità di ottobre e novembre, evidenziando che il bonifico effettuato in ottobre, depositato in atti, era stato erroneamente imputato alla mensilità di luglio (invece saldata con bonifico del 9.8.2024) anziché agosto, insistendo per il rigetto anche dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 27.12.2024 il Giudice respingeva la richiesta di convalida e di emissione di ordinanza provvisoria di sfratto, mutando il rito e assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione, fissando l'odierna udienza per il buon esito della stessa e per la discussione
Con note scritte depositate per l'udienza odierna, parte attrice depositava accordo intervenuto tra le parti in sede di mediazione demandata, laddove la convenuta si obbligava a corrispondere, ratealmente,
i canoni richiesti nel presente giudizio, oltre che quelli a scadere fino ad agosto 2025.
Tuttavia, esponeva che l'impresa convenuta si era resa inadempiente, rilasciando l'immobile nel luglio 2025 e omettendo il pagamento delle rate concordate;
ragione per la quale l'attore aveva agito in via esecutiva per le rate già scadute (cfr. pignoramento mobiliare allegato in atti), chiedendo, pertanto, sentenza di condanna al pagamento dei canoni scaduti (marzo a luglio 2025) per la complessiva somma di € 3.000,00.
Non si costituiva parte convenuta.
***
La domanda va accolta nei limiti di cui in motivazione. pagina 2 di 4 Invero, parte attrice ha chiesto emettersi pronunci di condanna al pagamento dei canoni scaduti, a far data da marzo a luglio 2025, oltre che delle spese di lite.
Con riferimento alla somma relativa ai canoni già scaduti al momento della mediazione (€ 3.000), va evidenziato che lo stesso aveva provveduto al pagamento di soli € 800,00, per cui aveva agito esecutivamente nei suoi confronti in virtù dell'accordo medesimo, costituente titolo esecutivo.
Sul punto, va rammentato che, a norma dell'art. 12 del Decreto legislativo del 04/03/2010, n. 28,
“Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.”
Conciliazione, nella specie, che non ha alcuna efficacia novativa, avendo la debitrice pienamente riconosciuto i debiti pregressi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 nonché gennaio e febbraio 2025.
Ciò posto, in analogia a quanto previsto nel contratto, si rileva che la debitrice ribadiva il proprio impegno a corrispondere anche i canoni per i mesi successivi (da marzo ad agosto 2025); tuttavia, risulta dal verbale di consegna che l'immobile è stato rilasciato a luglio 2025.
In assenza di prova del pagamento, dunque, stante la richiesta di parte attrice (che ha implicitamente rinunciato alla risoluzione contrattuale, limitandosi a chiedere – dopo l'accordo conciliativo - solo il pagamento degli ulteriori canoni scaduti), la domanda deve ritenersi fondata, non trovando applicazione l'art. 1591 c.c. (che presuppone l'obbligo di consegna) ma lo stesso titolo negoziale, ribadito nella conciliazione, i virtù del quale il conduttore era obbligato a corrispondere la somma di €
600,00 mensili.
Canoni che, benchè maturati successivamente, sono stati richiesti già in fase sommaria.
Consegue, quindi, la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 3.000,00 (canoni di € 600,00 da marzo a luglio 2025); da ciascuna scadenza decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in ragione del credito, in quello per le cause di valore tra € 1.100 e € 5.200), nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, da liquidarsi ai minimi.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 3.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti, oltre interessi dalle singole scadenze;
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compenso professionale, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Catanzaro, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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