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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n° 951/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da
, in persona del responsabile atti introduttivi del Parte_1 giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Gamberale ed elettivamente domiciliato CP_1 in Campobasso, alla via F. Crispi n. 8 presso lo studio del difensore
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ricci, presso il cui studio è elettivamente Controparte_3 domiciliato in Venafro (IS), alla via M. Tullio Cicerone, n. 14;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
, per il giudizio di cui al presente atto procuratore di se stesso, ed Controparte_4 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Pasquale a Chiaja n° 79, ove dichiara di poter ricevere le comunicazioni di ufficio
APPELLATO avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali appello avverso la sentenza n. 148/2020 del Giudice di
Pace di Venafro depositata in data 2.4.2020 e non notificata.
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 148/20 emessa dal Giudice di Pace di Venafro all'esito del giudizio iscritto con
NRG 684/19, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
071201901031746030000, nel capo in cui annullava l'atto ritenendo fondata la domanda dell'attore, per avere l' provveduto ad effettuare la notifica della cartella a Parte_1 mezzo pec, senza firma digitale in formato p7m; statuiva, pertanto, la nullità della cartella stessa sulla base dell'assenza di prova contraria in ordine alle censure formulate dall'opponente, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
In particolare, nell'ambito del giudizio di primo grado, veniva impugnata ex art. 615 c.p.c., dal
[...]
, la cartella esattoriale n. 07120190103174603000 per: a) intervenuta prescrizione CP_4 quinquennale del credito di € 650,93 vantato dal per essere stata effettuata Controparte_2 la notifica del presupposto verbale di contravvenzione in data 15.05.14; b) la nullità e/o inesistenza della notifica a mezzo PEC in formato PDF della cartella esattoriale;
c) l'infondatezza della pretesa creditoria e la decadenza del potere di esercizio dell'azione per mancata notifica dei verbali di infrazione;
d) la violazione della legge finanziaria del 2008; e) la carenza di motivazione ex art. 3
Legge 241/90 ed art. 7 Legge 212/2000; f) il difetto di autorizzazione e di potere alla irrogazione della sanzione, stante la mancata sottoscrizione della cartella de quo dagli agenti accertatori;
g) l'illegittimità ed erroneità della contabilizzazione del credito;
h) la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art.25 d.p.r. 29.09.1973 n. 602; i) la violazione delle regole in materia di responsabile del procedimento.
Nel presente gravame, l' si duole, in particolare, dell'omessa valutazione della documentazione CP_5 depositata comprovante la regolarità del procedimento di notifica dell'atto impugnato in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito sul punto, nonchè, comunque, all'omessa valutazione dell'intervenuta sanatoria ex art. 156 c.p.c. di ogni eventuale vizio del procedimento notificatorio stante l'intervenuta impugnazione della cartella con conseguente esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Si sono costituiti in giudizio sia il che l'Avv. , il primo, Controparte_2 CP_4 aderendo sostanzialmente a tutte le censure formulate dall'appellante principale, chiedendo l'accoglimento del gravame e proponendo, altresì, appello incidentale in ordine alla spese di lite, il secondo, contestando l'ammissibilità dell'appello principale, così come proposto per nullità della pagina 2 di 7 procura e evidenziandone l'infondatezza anche per intervenuto giudicato in ordine alla contestazione del fatto storico sotteso alla pretesa, ovvero per mancata contestazione da parte degli appellanti della pronuncia nel capo in cui statuiva che “ l'Ente impositore, il quale costituendosi in giudizio non ha fornito prova contraria, a quanto dedotto dalla parte opponente” insistendo, quindi, per il rigetto degli appelli principale ed incidentale, ovvero per l'accertamento dell'infondatezza dell'appello di per CP_5 inesistenza della notifica a mezzo pec, così come effettuata, e per l'accertamento dell'intervenuto giudicato nei confronti dell'Ente impositore in ordine alla decadenza dalla pretesa e al difetto di prova della notifica del verbale di contravvenzione per difetto di prova contraria sul punto, ritenendo che le posizioni delle controparti andassero analizzate in modo disgiunto “ mancando qualsiasi accenno da parte dell'Agente di Riscossione nell'appello principale in ordine alla questione specifica della decadenza e del difetto di prova imponibile all'altro convenuto nel merito della infrazione oggetto di causa, la decisione sul punto andrà considerata definitiva verso il , anche per Controparte_2 difetto di impugnazione nel termine utile di legge”.
La causa non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
Così ricostruiti i termini della vicenda va, anzitutto, rigettata l'eccezione afferente al presunto difetto di rappresentanza e vizio di nullità della procura di sollevata dal . CP_5 CP_4
Secondo l'appellato, infatti, la procura allegata dall'appellante principale richiamerebbe i poteri di sottoscrivere atti in sede giudiziaria pur sempre nell'ambito dei processi incardinati o da incardinarsi all'interno del territorio di competenza (Regione Campania) ma non sarebbe idonea a consentire la medesima attribuzione di un potere per i processi incardinati o da incardinarsi presso diversa Regione.
In verità, invece, dalla procura per Notaio rep. 44953 racc. 25587 del 25.07.19 depositata in Per_1 atti all'esito dell'udienza del 27.04.21, si evincono i poteri del Responsabile del Contenzioso -
Regionale Campania – Atti introduttivi del giudizio- , comprensivi di quello di Parte_2 conferire e revocare mandati all'avvocato e, specificatamente “conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa
l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., presso qualsiasi
Autorità Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte
Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato
e grado del giudizio.”
pagina 3 di 7 Alla luce del dato letterale della procura in questione, deve ritenersi che il Responsabile del contezioso della regione Campania abbia, quindi, anche poteri di conferire mandati per l'espletamento di singole procedure “presso qualsiasi autorità giudiziaria in Italia”.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione.
Quanto al merito del gravame, deve chiarirsi che l'appellato ha espressamente riproposto i CP_4 motivi di impugnazione fatti valere in primo grado affermando che “nella denegata ipotesi in cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dal e Controparte_2 trascritta pedissequamente nella memoria di costituzione in questa fase del giudizio, fosse attribuibile il rango della valida impugnazione incidentale, contenente contestazioni in ordine alla eccepita prescrizione, potrebbe allora trovare ingresso la disamina della eccezione di prescrizione in questa sede, in quanto oggetto di indagine anche con la suddetta comparsa. Indipendentemente dalle eccezioni di cui infra, con effetto preliminare, andrebbe quindi riconosciuta anche in questa sede la illegittimità dell'avversa azione esecutiva, essendo già ampiamente maturata per essa la prescrizione del diritto di credito esattoriale azionato, anche laddove per esso sussistessero (e così non è) i presupposti di esigibilità formali e sostanziali che ne costituiscono l'antecedente logico e causale. Nella cartella esattoriale impugnata, invero, si dichiara specificamente che l'infrazione al CDS imputata all'avv.
(in data e luogo imprecisati) sarebbe stata poi allo stesso contestata con verbale Controparte_4 contraddistinto dal n° 3067/14/AV, asseritamente notificato in copia all'opponente in data 15.5.2014.
Rispetto a tale notifica, dunque, ma a maggior ragione rispetto alla presunta data dell'infrazione commessa (per forza di cose anteriore) risulterebbe dunque già maturata la prescrizione del diritto in capo all'ente di riscossione ed all'Ente creditore, per decorrenza del termine quinquennale all'uopo imposto dal Legislatore ai sensi di legge”.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, stabilito che “nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. SS.UU. n. 7940/2019).
Una volte riproposti i motivi di impugnazione fatti valere dal avanti al giudice di prime CP_4 cure, deve ritenersi che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione implica comunque pagina 4 di 7 l'assorbimento di ogni statuizione sui motivi di appello fatti valere da , in applicazione anche del CP_5 principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 363/2019) e col solo obbligo di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. n.
30745/2019), nonché, quanto all'operatività del principio nel giudizio di appello, nel rispetto del limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass.
n. 30507/2023).
Va, infatti, rilevato che la cartella esattoriale n. 071201901031746030000 è stata notificata al
[...]
in data 04.09.2019. Con la suddetta cartella è stato richiesto il pagamento della sanzione CP_4 derivante dal verbale di contravvenzione per la violazione del CdS, notificata allo stesso in CP_4 data 15.05.14 (all. 1 fascicolo del ). Controparte_2
A fronte dell'eccezione di prescrizione, poi, il ha dichiarato che, con nota del 28.5.2014, il sig. CP_2
aveva comunicato i dati della patente del conducente (come risulta sempre dall'all. 1 CP_4 fascicolo , dando prova di avere avuto pienamente notizia del verbale di accertamento di CP_2 violazione, regolarmente notificatogli e che, non avendo provveduto al pagamento dell'importo della sanzione irrogata, con nota del 25.9.2018 il aveva comunicato al l'avvio del CP_2 CP_4 procedimento di riscossione coattiva. Non vi è, tuttavia, prova della notifica dell'avviso di procedura della formazione ruolo sanzioni amministrative non oblate del 25.9.2018, considerato che la cartolina allegata a tale atto è (invece) sempre quella relativa alla notifica del verbale di accertamento e contravvenzione del 15.5.2014. Nè rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la circostanza evidenziata dal nella comparsa in primo grado, secondo cui il ruolo sarebbe stato CP_2 tempestivamente e regolarmente trasmesso all' in data 11.3.2019, considerato che tale atto non è CP_5 stato portato a conoscenza del e che, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “in CP_4 tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento pagina 5 di 7 in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo” (Cass. n. 25226/2023).
Dal momento della notifica del verbale di accertamento (15.5.2014) al momento della notifica della cartella esattoriale (4.9.2019) sono, quindi, decorsi oltre cinque anni senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo, considerato che non vi è prova della comunicazione e della ricezione, da parte del
[...]
, del sollecito costituito dall'avvio del procedimento di riscossione coattiva da parte del CP_4
. Controparte_2
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende dunque superflua l'indagine inerente ai motivi di impugnazione fatti valere da nel presente giudizio di appello, con conseguente rigetto del CP_5 gravame, sia pure con differente motivazione.
Considerato il rigetto dell'appello principale e, venendo all'appello incidentale proposto dal
[...]
sul punto delle spese di lite della sentenza impugnata, deve rilevarsi che l'appellante CP_2 incidentale ritiene che il capo di sentenza relativo alle spese legali dovrebbe comunque essere riformato, “non potendosi porre dette spese a carico del , che ha posto in Controparte_2 essere tempestivamente e validamente tutte le attività di propria competenza, mentre nell'appellata sentenza si contestano esclusivamente le attività poste in essere da ”. Controparte_6
Anche tale motivo di gravame è da rigettare, considerato che l'eccezione di prescrizione deve essere accolta non essendo stato il in grado di fornire la prova in ordine Controparte_2 all'assunzione di validi atti interruttivi della prescrizione.
Il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite dovrà, pertanto, essere confermato, con rigetto dell'appello incidentale.
Le spese del presente giudizio sono, quindi, da porsi a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in quanto soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 148/2020 CP_5 emessa dal giudice di pace di Isernia il 2.4.2020, seppur con differente motivazione;
- conferma il capo delle spese di lite della sentenza emessa dal giudice di prime cure;
- condanna e , in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 362,00 oltre
IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
pagina 6 di 7 Isernia, lì 20.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n° 951/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da
, in persona del responsabile atti introduttivi del Parte_1 giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Gamberale ed elettivamente domiciliato CP_1 in Campobasso, alla via F. Crispi n. 8 presso lo studio del difensore
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ricci, presso il cui studio è elettivamente Controparte_3 domiciliato in Venafro (IS), alla via M. Tullio Cicerone, n. 14;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
, per il giudizio di cui al presente atto procuratore di se stesso, ed Controparte_4 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Pasquale a Chiaja n° 79, ove dichiara di poter ricevere le comunicazioni di ufficio
APPELLATO avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali appello avverso la sentenza n. 148/2020 del Giudice di
Pace di Venafro depositata in data 2.4.2020 e non notificata.
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 148/20 emessa dal Giudice di Pace di Venafro all'esito del giudizio iscritto con
NRG 684/19, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
071201901031746030000, nel capo in cui annullava l'atto ritenendo fondata la domanda dell'attore, per avere l' provveduto ad effettuare la notifica della cartella a Parte_1 mezzo pec, senza firma digitale in formato p7m; statuiva, pertanto, la nullità della cartella stessa sulla base dell'assenza di prova contraria in ordine alle censure formulate dall'opponente, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
In particolare, nell'ambito del giudizio di primo grado, veniva impugnata ex art. 615 c.p.c., dal
[...]
, la cartella esattoriale n. 07120190103174603000 per: a) intervenuta prescrizione CP_4 quinquennale del credito di € 650,93 vantato dal per essere stata effettuata Controparte_2 la notifica del presupposto verbale di contravvenzione in data 15.05.14; b) la nullità e/o inesistenza della notifica a mezzo PEC in formato PDF della cartella esattoriale;
c) l'infondatezza della pretesa creditoria e la decadenza del potere di esercizio dell'azione per mancata notifica dei verbali di infrazione;
d) la violazione della legge finanziaria del 2008; e) la carenza di motivazione ex art. 3
Legge 241/90 ed art. 7 Legge 212/2000; f) il difetto di autorizzazione e di potere alla irrogazione della sanzione, stante la mancata sottoscrizione della cartella de quo dagli agenti accertatori;
g) l'illegittimità ed erroneità della contabilizzazione del credito;
h) la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art.25 d.p.r. 29.09.1973 n. 602; i) la violazione delle regole in materia di responsabile del procedimento.
Nel presente gravame, l' si duole, in particolare, dell'omessa valutazione della documentazione CP_5 depositata comprovante la regolarità del procedimento di notifica dell'atto impugnato in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito sul punto, nonchè, comunque, all'omessa valutazione dell'intervenuta sanatoria ex art. 156 c.p.c. di ogni eventuale vizio del procedimento notificatorio stante l'intervenuta impugnazione della cartella con conseguente esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Si sono costituiti in giudizio sia il che l'Avv. , il primo, Controparte_2 CP_4 aderendo sostanzialmente a tutte le censure formulate dall'appellante principale, chiedendo l'accoglimento del gravame e proponendo, altresì, appello incidentale in ordine alla spese di lite, il secondo, contestando l'ammissibilità dell'appello principale, così come proposto per nullità della pagina 2 di 7 procura e evidenziandone l'infondatezza anche per intervenuto giudicato in ordine alla contestazione del fatto storico sotteso alla pretesa, ovvero per mancata contestazione da parte degli appellanti della pronuncia nel capo in cui statuiva che “ l'Ente impositore, il quale costituendosi in giudizio non ha fornito prova contraria, a quanto dedotto dalla parte opponente” insistendo, quindi, per il rigetto degli appelli principale ed incidentale, ovvero per l'accertamento dell'infondatezza dell'appello di per CP_5 inesistenza della notifica a mezzo pec, così come effettuata, e per l'accertamento dell'intervenuto giudicato nei confronti dell'Ente impositore in ordine alla decadenza dalla pretesa e al difetto di prova della notifica del verbale di contravvenzione per difetto di prova contraria sul punto, ritenendo che le posizioni delle controparti andassero analizzate in modo disgiunto “ mancando qualsiasi accenno da parte dell'Agente di Riscossione nell'appello principale in ordine alla questione specifica della decadenza e del difetto di prova imponibile all'altro convenuto nel merito della infrazione oggetto di causa, la decisione sul punto andrà considerata definitiva verso il , anche per Controparte_2 difetto di impugnazione nel termine utile di legge”.
La causa non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
Così ricostruiti i termini della vicenda va, anzitutto, rigettata l'eccezione afferente al presunto difetto di rappresentanza e vizio di nullità della procura di sollevata dal . CP_5 CP_4
Secondo l'appellato, infatti, la procura allegata dall'appellante principale richiamerebbe i poteri di sottoscrivere atti in sede giudiziaria pur sempre nell'ambito dei processi incardinati o da incardinarsi all'interno del territorio di competenza (Regione Campania) ma non sarebbe idonea a consentire la medesima attribuzione di un potere per i processi incardinati o da incardinarsi presso diversa Regione.
In verità, invece, dalla procura per Notaio rep. 44953 racc. 25587 del 25.07.19 depositata in Per_1 atti all'esito dell'udienza del 27.04.21, si evincono i poteri del Responsabile del Contenzioso -
Regionale Campania – Atti introduttivi del giudizio- , comprensivi di quello di Parte_2 conferire e revocare mandati all'avvocato e, specificatamente “conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa
l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., presso qualsiasi
Autorità Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte
Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato
e grado del giudizio.”
pagina 3 di 7 Alla luce del dato letterale della procura in questione, deve ritenersi che il Responsabile del contezioso della regione Campania abbia, quindi, anche poteri di conferire mandati per l'espletamento di singole procedure “presso qualsiasi autorità giudiziaria in Italia”.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione.
Quanto al merito del gravame, deve chiarirsi che l'appellato ha espressamente riproposto i CP_4 motivi di impugnazione fatti valere in primo grado affermando che “nella denegata ipotesi in cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dal e Controparte_2 trascritta pedissequamente nella memoria di costituzione in questa fase del giudizio, fosse attribuibile il rango della valida impugnazione incidentale, contenente contestazioni in ordine alla eccepita prescrizione, potrebbe allora trovare ingresso la disamina della eccezione di prescrizione in questa sede, in quanto oggetto di indagine anche con la suddetta comparsa. Indipendentemente dalle eccezioni di cui infra, con effetto preliminare, andrebbe quindi riconosciuta anche in questa sede la illegittimità dell'avversa azione esecutiva, essendo già ampiamente maturata per essa la prescrizione del diritto di credito esattoriale azionato, anche laddove per esso sussistessero (e così non è) i presupposti di esigibilità formali e sostanziali che ne costituiscono l'antecedente logico e causale. Nella cartella esattoriale impugnata, invero, si dichiara specificamente che l'infrazione al CDS imputata all'avv.
(in data e luogo imprecisati) sarebbe stata poi allo stesso contestata con verbale Controparte_4 contraddistinto dal n° 3067/14/AV, asseritamente notificato in copia all'opponente in data 15.5.2014.
Rispetto a tale notifica, dunque, ma a maggior ragione rispetto alla presunta data dell'infrazione commessa (per forza di cose anteriore) risulterebbe dunque già maturata la prescrizione del diritto in capo all'ente di riscossione ed all'Ente creditore, per decorrenza del termine quinquennale all'uopo imposto dal Legislatore ai sensi di legge”.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, stabilito che “nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. SS.UU. n. 7940/2019).
Una volte riproposti i motivi di impugnazione fatti valere dal avanti al giudice di prime CP_4 cure, deve ritenersi che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione implica comunque pagina 4 di 7 l'assorbimento di ogni statuizione sui motivi di appello fatti valere da , in applicazione anche del CP_5 principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 363/2019) e col solo obbligo di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. n.
30745/2019), nonché, quanto all'operatività del principio nel giudizio di appello, nel rispetto del limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass.
n. 30507/2023).
Va, infatti, rilevato che la cartella esattoriale n. 071201901031746030000 è stata notificata al
[...]
in data 04.09.2019. Con la suddetta cartella è stato richiesto il pagamento della sanzione CP_4 derivante dal verbale di contravvenzione per la violazione del CdS, notificata allo stesso in CP_4 data 15.05.14 (all. 1 fascicolo del ). Controparte_2
A fronte dell'eccezione di prescrizione, poi, il ha dichiarato che, con nota del 28.5.2014, il sig. CP_2
aveva comunicato i dati della patente del conducente (come risulta sempre dall'all. 1 CP_4 fascicolo , dando prova di avere avuto pienamente notizia del verbale di accertamento di CP_2 violazione, regolarmente notificatogli e che, non avendo provveduto al pagamento dell'importo della sanzione irrogata, con nota del 25.9.2018 il aveva comunicato al l'avvio del CP_2 CP_4 procedimento di riscossione coattiva. Non vi è, tuttavia, prova della notifica dell'avviso di procedura della formazione ruolo sanzioni amministrative non oblate del 25.9.2018, considerato che la cartolina allegata a tale atto è (invece) sempre quella relativa alla notifica del verbale di accertamento e contravvenzione del 15.5.2014. Nè rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la circostanza evidenziata dal nella comparsa in primo grado, secondo cui il ruolo sarebbe stato CP_2 tempestivamente e regolarmente trasmesso all' in data 11.3.2019, considerato che tale atto non è CP_5 stato portato a conoscenza del e che, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “in CP_4 tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento pagina 5 di 7 in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo” (Cass. n. 25226/2023).
Dal momento della notifica del verbale di accertamento (15.5.2014) al momento della notifica della cartella esattoriale (4.9.2019) sono, quindi, decorsi oltre cinque anni senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo, considerato che non vi è prova della comunicazione e della ricezione, da parte del
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, del sollecito costituito dall'avvio del procedimento di riscossione coattiva da parte del CP_4
. Controparte_2
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende dunque superflua l'indagine inerente ai motivi di impugnazione fatti valere da nel presente giudizio di appello, con conseguente rigetto del CP_5 gravame, sia pure con differente motivazione.
Considerato il rigetto dell'appello principale e, venendo all'appello incidentale proposto dal
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sul punto delle spese di lite della sentenza impugnata, deve rilevarsi che l'appellante CP_2 incidentale ritiene che il capo di sentenza relativo alle spese legali dovrebbe comunque essere riformato, “non potendosi porre dette spese a carico del , che ha posto in Controparte_2 essere tempestivamente e validamente tutte le attività di propria competenza, mentre nell'appellata sentenza si contestano esclusivamente le attività poste in essere da ”. Controparte_6
Anche tale motivo di gravame è da rigettare, considerato che l'eccezione di prescrizione deve essere accolta non essendo stato il in grado di fornire la prova in ordine Controparte_2 all'assunzione di validi atti interruttivi della prescrizione.
Il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite dovrà, pertanto, essere confermato, con rigetto dell'appello incidentale.
Le spese del presente giudizio sono, quindi, da porsi a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in quanto soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 148/2020 CP_5 emessa dal giudice di pace di Isernia il 2.4.2020, seppur con differente motivazione;
- conferma il capo delle spese di lite della sentenza emessa dal giudice di prime cure;
- condanna e , in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 362,00 oltre
IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
pagina 6 di 7 Isernia, lì 20.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Simona Di Paolo
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