Decreto cautelare 22 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Orlando Renato Cipriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare
del decreto 30 settembre 2025 Cat. 1 IE2025 del Questore di Benevento, recante revoca delle licenze rilasciate in data 14.09.2023 per la installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT) e la raccolta di scommesse, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. DE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 20 ottobre 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Benevento ha disposto la revoca delle licenze, rilasciategli in data 14 settembre 2023, per l’installazione di sistemi di videolottery e la raccolta di scommesse nel locale in -OMISSIS-.
Il procedimento ha preso le mosse dalla circostanza che il 12 giugno 2025 al ricorrente era stato dato avviso di inizio del procedimento per l’adozione di “ interdittiva antimafia ” (motivato dal fatto che era risultato che l’attività della società del ricorrente fosse in sostanziale continuità con quella di società in precedenza interdette, in quanto riconducibili alla famiglia di un esponente della criminalità organizzata); nel contesto delle indagini svolte nell’ambito del procedimento per l’interdittiva erano, infatti, emerse circostanze che inducevano la questura a iniziare anche un distinto procedimento per la revoca delle licenza rilasciate al ricorrente. In particolare, al ricorrente veniva contestato di essere amministratore e socio di una società di proprietà di una persona più volte controllata mentre si trovava in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia (nel provvedimento si legge che quella persona era subentrata al ricorrente quale amministratore della società); il ricorrente risultava, inoltre, amministratore e/o titolare di varie società, di cui è socia una persona il cui marito è sottoposto a procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (una delle società è stata posta in liquidazione e il liquidatore ha a suo carico vari pregiudizi tra cui il contrabbando di tabacchi lavorati esteri); la socia del ricorrente (il cui marito è sottoposto al procedimento penale per associazione a delinquere e ha a suo carico svariati altri pregiudizi di polizia) a sua volta risulta amministratrice unica di varie altre società destinatarie di provvedimenti di sequestro preventivo nell’ambito di procedimenti penali.
Da questo complesso di elementi il Questore di Benevento traeva un “ quadro sintomatico presuntivo, univoco e concordante ” dal quale deduceva il “ fondato pericolo ” che le licenze (del ricorrente) potessero essere strumento di abusi o illeciti impieghi da parte del titolare o soggetti terzi legati al mondo della criminalità.
Di qui la revoca delle licenze.
Il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria, presupposti e travisamento; la sua tesi è che i fatti posti a fondamento della revoca – che sono tutti antecedenti al rilascio delle licenze e quindi erano a conoscenza dell’amministrazione – si riferiscono a pregiudizi e sospetti relativi a terze persone estranee alla sua attività e con le quali non risulta né sono state provate relazioni e frequentazioni che rendano effettivo e concreto il rischio di abusi; in sostanza il ricorrente sostiene che, data la sua incensuratezza e il suo non coinvolgimento in procedimenti penali e/o amministrativi, la revoca risulterebbe una misura sanzionatoria che determinerebbe la cessazione della sua attività con violazione del principio di proporzionalità.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Con ordinanza n. 2869 del 19 novembre 2025 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e fissato la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 10 marzo 2026, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
È opportuno premettere che le attività di gioco sono soggette ad autorizzazione di polizia in base all’articolo 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; la ragione è che in questo settore di attività sussiste il concreto rischio di contaminazioni criminali; da ciò deriva anche la previsione del potere di revoca “ in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ” (articolo 10 r.d. citato) nonché “ quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ” (articolo 11 r.d. citato).
Nel caso all’esame rileva l’articolo 11, cioè il venir meno del requisito di generale “ affidabilità ” del soggetto titolare in ordine al mancato abuso della licenza, che può provocare la revoca “ sulla base di uno specifico giudizio sulla presenza di atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, di illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata. Tale giudizio, dunque, deve partire dai dati - e dunque da una corretta istruttoria - per giungere ad una non irragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, in prospettiva funzionale alla specifica attività autorizzata, così da giustificarne la sospensione e/o la revoca allorquando da tali circostanze sia possibile desumere il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, dunque, il pericolo di abuso del titolo. Ciò che si richiede all'Amministrazione è dunque una valutazione prognostica, intrisa di discrezionalità e connotata da ampia latitudine di apprezzamento, sindacabile dal giudice sia pure entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà ” (in questo senso T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 giugno 2025, n. 5919).
Ciò premesso, si rileva che le ragioni della revoca delle licenze assentite al ricorrente non si basano sui fatti per i quali l’amministrazione ha avviato il procedimento per l’interdittiva antimafia e risulta quindi irrilevante la circostanza rappresentata all’udienza della sua archiviazione (che comunque è stata determinata dalla circostanza che, avendo la società trasferito la propria sede in provincia di Napoli, la Prefettura di Benevento ha perso la propria competenza a provvedere).
Il procedimento di interdittiva antimafia si basava sull’ipotesi che l’attività del ricorrente fosse svolta “in continuità” con quelle svolte da altre società destinatarie di interdittiva, in quanto riconducibili a esponenti della criminalità organizzata.
Il provvedimento impugnato si basa invece essenzialmente sulla circostanza che il ricorrente ha una relazione di affari con la moglie (la signora V.B.) di un altro soggetto (il signor G.T.), che ha a suo carico una consistente serie di precedenti di polizia (in massima parte riferibili a fatti di contrabbando di tabacchi).
Il ricorrente, come accennato, da un lato evidenzia che i fatti e le circostanze riportate dal provvedimento sono risalenti a epoca anteriore alle licenze revocate e quindi erano già noti all’amministrazione e, dall’altro, evidenzia che si tratta di fatti e circostanze non relative alla sua società ma a terze persone e a rapporti indiretti con soggetti gravati da precedenti da cui non è possibile dedurre la possibilità di abuso.
Queste argomentazioni non sono persuasive. È indubbio che il provvedimento si basi su fatti e circostanze anteriori al rilascio delle licenze revocate, cioè su fatti che l’amministrazione avrebbe potuto (e probabilmente dovuto) valutare in occasione del rilascio (e quindi prima che le attività fossero avviate), trattandosi di fatti agevolmente accertabili attraverso la consultazione delle banche dati a sua disposizione; nella memoria depositata l’avvocatura dello Stato afferma che questi accertamenti non erano stati eseguiti in precedenza e che le relazioni con soggetti “ controindicati ” sono quindi “ venute a risultare ” solo dopo il rilascio; va però rilevato che, anche nel caso in cui le circostanze, ancorché anteriori al rilascio, vengano a risultare in epoca successiva, la legge consente la revoca, dato che il fatto che il rilascio sia avvenuto sulla base di un’istruttoria non completa che non ha permesso l’accertamento di circostanze che non lo avrebbero consentito non priva l’amministrazione del potere di intervenire a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La questione che si pone quindi è quella di stabilire se il complesso di circostanze che il provvedimento pone a base della revoca dimostri o meno la concreta possibilità di abuso del titolo. La valutazione operata al riguardo dall’amministrazione – che è il frutto di una scelta discrezionale - risulta non irragionevole; effettivamente – e benché il ricorrente sia incensurato e non risulti sottoposto a procedimenti penali – egli incontestatamente ha una relazione d’affari con soggetti che chiaramente orbitano nel mondo della criminalità; si tratta di una relazione che non ha un carattere occasionale, riferendosi a varie società, e riflette quindi una comunanza di interessi che giustifica il sospetto di coinvolgimento in attività illecite e, quindi, di abuso del titolo; ciò non sembra escluso dalla circostanza che la partecipazione al capitale delle società della V.B. sia minima (1%); oltretutto nemmeno potrebbe sostenersi (e infatti il ricorrente non lo sostiene) che egli non fosse a conoscenza dei precedenti della V.B. e del marito di questa, dato che quest’ultimo è stato anche arrestato e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e il fatto ha avuto ampia eco mediatica.
In definitiva la valutazione operata si sottrae alle censure prospettate costituendo il risultato di un giudizio discrezionale basato su un compendio di elementi indicativi di possibilità di abuso del titolo, la cui valutazione non risulta irragionevole o incongrua.
Il ricorso va dunque respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento all’amministrazione delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA SE, Presidente
DE OR, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE OR | IA SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.