Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2005, n. 4669
CASS
Sentenza 2 dicembre 2005

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In tema di cosiddetto divieto di contestazioni a catena, la regola della retrodatazione dei termini della custodia cautelare opera anche in caso di emissione nei confronti dello stesso soggetto di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi tra i quali non sussiste alcuno dei vincoli di connessione di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., se al momento dell'emissione della prima ordinanza vi era già un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità procedente ed apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione delle ordinanze successive.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2005, n. 4669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4669
Data del deposito : 2 dicembre 2005

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