Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di cosiddetto divieto di contestazioni a catena, la regola della retrodatazione dei termini della custodia cautelare opera anche in caso di emissione nei confronti dello stesso soggetto di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi tra i quali non sussiste alcuno dei vincoli di connessione di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., se al momento dell'emissione della prima ordinanza vi era già un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità procedente ed apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione delle ordinanze successive.
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- 1. Cosa sono le “contestazioni a catena” previste dal codice di procedura penale? Disciplina e profili controversiLacaria Serena · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2016
L'istituto previsto dall'art. 297 comma 3 del Codice di procedura penale, disciplina la particolare ipotesi della “contestazione a catena”, prevista qualora più provvedimenti cautelari, siano emessi nei riguardi di un medesimo soggetto, al fine di prolungare artificiosamente la scadenza dei termini di custodia cautelare ad egli applicata. La norma trae fondamento dall'esigenza, avvertita dal legislatore del ‘95, di arginare il fenomeno inflazionistico di elusione dei termini di custodia, avendo essa lo scopo di garantire al soggetto coinvolto, la giusta e ragionevole durata di sottoposizione a regime cautelare. A riguardo, il dettame normativo, nella sua prima parte, in tal modo recita : …
Leggi di più… - 2. Retrodatazione termini di custodia, desumibilità, definizione, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2005, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI EN - Presidente - del 02/12/2005
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1895
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 35300/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR EN;
avverso l'ordinanza emessa in data 20 luglio 2005 dal Tribunale del riesame di Palermo;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Il Tribunale di Palermo, con provvedimento in data 28 luglio 2005, rigettava l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso la stessa città, in data 24 giugno 2005, aveva respinto la richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere, adottata in data 25 ottobre 2004, nei confronti di IR EN, per il reato di estorsione aggravata.
Si prospettava nell'istanza l'avvenuto superamento del termine di fase relativo alle indagini preliminari, con conseguente inefficacia della misura, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, perché fin dal precedente 13 settembre 2002, l'indagato era stato attinto da altra misura cautelare per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso: e, sosteneva l'appellante, il reato associativo e l'estorsione aggravata contestata con il secondo provvedimento, dovevano inscriversi in un medesimo disegno criminoso, di tal che i relativi procedimenti ritenersi connessi, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b), richiamato, ai fini della retrodatazione del termine di custodia cautelare, dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3.
Viceversa, il Tribunale osservava che per affermare la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati-fine e reato associativo doveva ritenersi processualmente accertata la circostanza che al momento della costituzione del sodalizio, o al momento della relativa adesione da parte dell'indagato, quest'ultimo avesse specificamente ideato e programmato anche i suddetti reati-fine: e l'appellante, proseguiva il Tribunale, non aveva fornito alcun elemento in tal senso, essendosi limitato ad affermare che l'estorsione altro non era se non l'espressione tipica del metodo mafioso, senza affatto provare la circostanza (che doveva, invece, ritenersi necessaria) che il reato di estorsione di cui alla seconda ordinanza, fosse già stato specificamente e concretamente ideato e programmato fin dalla costituzione del sodalizio criminoso.
Non sussistendo connessione qualificata, ai sensi e per gli effetti del primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, ma trattandosi di fatti diversi, ad avviso del Tribunale, la retrodatazione dei termini di custodia cautelare avrebbe potuto operare solo nell'ipotesi residuale in cui, come da recente insegnamento di questa Corte (Cass., sezioni unite, 22 marzo 2005, AH), l'emissione della seconda ordinanza fosse stata "appositamente ritardata", proprio al fine di conseguire il prolungamento dei termini di custodia cautelare, pur sussistendo agli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, tutti gli elementi necessari per applicare la misura cautelare anche per il secondo fatto.
Non sarebbe stato infatti sufficiente, prosegue il Tribunale, l'emersione, a quel momento, della sola notitia criminis o di un qualche elemento indiziante, occorrendo, invece, la desumibilità di tutti gli elementi cautelari poi posti concretamente a fondamento della misura.
E, valutando i contenuti della seconda ordinanza, il Tribunale rilevava, invece, che gli elementi utilizzati dal Giudice per l'adozione della misura consistevano, in parte, in elementi già acquisiti prima della emissione della prima ordinanza ma in parte, e soprattutto, in ulteriori elementi di indagine, emersi successivamente come risultava anche dalle date della relativa acquisizione al fascicolo procedimentale.
Avverso tale provvedimento propongono distinti ricorsi per Cassazione i difensori dell'indagato deducendo:
- l'Avv. Giovenco, la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lettere b), c), ed e), in relazione all'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, e art. 81 cpv. cod. pen., perché l'ordinanza impugnata a)
non avrebbe ritenuto desumibili dagli atti della prima ordinanza, i fatti di cui alla seconda e per tale ragione, non avrebbe ritenuto sussistente l'operatività dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, e b) avrebbe negato la sussistenza dell'ipotesi di connessione qualificata, prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, prima parte;
- l'avv. Vianello la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lettere b), c) ed e), perché l'ordinanza impugnata non avrebbe ritenuto desumibili dagli atti della prima ordinanza, i fatti posti a fondamento della seconda, con inammissibile equiparazione della nozione di "fatto desumibile dagli atti" con quella di "gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'adozione della misura cautelare". Quanto al primo motivo del ricorso depositato dall'Avv. Giovenco, il ricorrente preliminarmente analizza i contenuti della sentenza 22 marzo/10 giugno 2005, AH, con la quale le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la retrodatazione dei termini di custodia opera automaticamente, e al di là delle specifiche ipotesi di cui al primo periodo dello stesso articolo, qualora, pur non essendo riscontrabile la connessione tra i diversi fatti, fin dal momento della emissione della prima ordinanza, fossero desumibili dagli atti tutti gli elementi posti a base dei provvedimenti successivi.
E, nella specie, il ricorrente sostiene la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento del Tribunale, nella parte in cui ha affermato che al momento dell'emissione della prima ordinanza non fossero individuabili dagli atti gli elementi utilizzati per emettere la seconda misura: pur dando atto che la semplice notitia criminis non sarebbe certo sufficiente a definire il concetto di "desumibilità dagli atti", il ricorrente afferma che una puntuale e attenta verifica degli atti processuali avrebbe portato a ritenere che tutti i principali elementi indiziari posti a base del provvedimento del 25 ottobre 2004, e che vengono analiticamente indicati (cfr. p. 5 del ricorso), già risultavano dagli atti al momento dell'adozione dell'ordinanza del 13 settembre 2002. Quanto al secondo motivo, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata debba essere censurata anche per aver ritenuto insussistente l'ipotesi di connessione qualificata prevista dalla prima parte dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3. In particolare il ricorrente ritiene che l'astratta compatibilità tra il reato associativo e i reati-fine non può essere messa in discussione, verificandosi, altrimenti, una sorta di probatio diabolica, impossibile da superare.
Non può quindi, ad avviso del ricorrente, riconoscersi la continuazione solo nell'ipotesi in cui sia provato che al momento dell'adesione all'associazione il soggetto si sia rappresentato il singolo episodio criminoso poi effettivamente realizzato: viceversa, ritiene il ricorrente che la stessa contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contenendo in sè tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., fa chiaramente ritenere che tra i reati in questione non possa non sussistere il vincolo della continuazione.
Nel ricorso presentato dall'Avv. Vianello, si segnala, in particolare che l'ordinanza impugnata, in violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, avrebbe erroneamente equiparato il concetto di "fatto desumibile dagli atti" con quello di "gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'adozione della misura cautelare".
In particolare, sostiene il difensore che la trasformazione in malam partem del concetto di "desumibilità dagli atti" non appare operazione giuridicamente corretta perché il concetto di "fatto", di cui alla citata disposizione, deve essere inteso alla stregua di ipotesi di reato di cui venga a conoscenza l'autorità giudiziaria e non già come "quadro giudiziario legittimante il titolo custodiale". Il ricorso è infondato e va rigettato.
Recita l'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, (che disciplina il cd. divieto di contestazioni a catena): "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12 c.p., comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
È noto che con l'espressione "contestazioni a catena" si intende il fenomeno dell'adozione, in tempi successivi, di più ordinanze applicative di misure cautelari in rapporto al medesimo fatto ovvero a una pluralità di fatti già noti ab initio all'autorità giudiziaria. Diluire nel tempo i titoli di custodia significa sostanzialmente aggirare la disciplina dei termini massimi di durata della custodia cautelare, prolungandoli artificiosamente. Ed è altresì noto che, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, la repressione del fenomeno è rimasta per lungo tempo affidata esclusivamente alla giurisprudenza, che aveva riconosciuto, in via interpretativa, l'esistenza di una (necessaria) deroga al principio di autonoma decorrenza dei termini in rapporto a ciascun titolo cautelare, finalizzata ad arginare possibili abusi da parte dell'autorità giudiziaria con riferimento a successive contestazioni sia del medesimo fatto, che di fatti diversi: e ciò fino all'intervento normativo operato con la L. n. 398 del 1984, quando il legislatore, modificando l'art. 271 cod. proc. pen., aveva per la prima volta introdotto una automatica "retrodatazione" del dies a quo dei termini di custodia al momento di adozione della prima misura, sia per l'ipotesi di più provvedimenti custodiali relativi a un medesimo fatto, sia per l'ipotesi di plurimi provvedimenti concernenti fatti diversi ma integranti un'ipotesi di concorso formale di reati;
principi, questi ultimi, sui quali si è attestato anche il legislatore del 1988, con l'unica modifica che la "retrodatazione" era stata estesa oltre che alla contestazione relativa al medesimo fatto e al concorso formale (art. 81 c,o,), anche alle ipotesi di cui all'art. 82 c.p., comma 2, e art. 83 c.p., comma 2, e cioè a casi particolari di aberratio delicti e aberratio ictus che sono, nella sostanza, forme "qualificate" di concorso formale.
Con la novella 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore disciplina per la prima volta anche l'ipotesi della contestazione a catena per fatti diversi, anche fuori della ipotesi del concorso formale, e prevede l'estensione anche a tali casi dello stesso meccanismo previsto dall'art. 297 c.p.p., per il medesimo fatto e per il concorso formale, a condizione, però, che il fatto successivamente contestato: d) sia stato commesso anteriormente alla emissione della prima ordinanza, b) sia connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., comma 1, lettere b) e c), limitatamente, in quest'ultimo caso,
ai reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), e c) e purché la seconda ordinanza sia stata emessa prima del rinvio a giudizio disposto per il primo reato.
Il legislatore ha ritenuto che, in presenza di tali condizioni, si determina una sorta di "presunzione assoluta" di contestazione a catena, con conseguente, automatica retrodatazione del termine di custodia cautelare: viceversa, ove manchi il terzo requisito, e cioè, ove la seconda ordinanza sia stata emessa dopo il rinvio a giudizio per il primo reato, l'istituto della retrodatazione del termine opera solo ove sussista la prova che i fatti contestati nel secondo provvedimento cautelare fossero già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio (art. 297 c.p., comma 3, secondo periodo).
Così sommariamente ricostruito il quadro normativo, va rilevato, quanto al secondo motivo, che per priorità logica, va esaminato per primo, che un consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale questo collegio non ritiene di discostarsi, ha negato che debba necessariamente sussistere un rapporto di connessione qualificata tra il reato associativo ed i singoli reati-fine dell'associazione, posto che, normalmente, al momento della costituzione dell'associazione, i reati-fine sono previsti solo in via generica: tale vincolo potrà ritenersi sussistente solo nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso, un determinato soggetto, nell'ambito del programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (cfr. ex multis, Cass., sez. 1^, 10 gennaio 2002, n. 873;
Cass., sez. 6^, 11 febbraio 2000, n. 6237; Cass., sez. 1^, 9 marzo 2000, n. 495; Cass., sez. 6^ pen., 27 aprile 1998, n. 1815). E, nella specie, tale evenienza non è stata affatto provata, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente a riproporre sul punto le considerazioni già svolte in sede di appello, e cioè che la attività estortiva contestata all'imputato, costituisce la tipica espressione del metodo mafioso, anche in considerazione dell'aggravante di cui del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, patimenti contestatagli.
Nulla, come era, invece, necessario, è stato dedotto in ordine alla circostanza che la tentata estorsione di cui alla seconda ordinanza fosse stata già concretamente programmata e ideata fin dalla costituzione del vincolo associativo: nessuno specifico elemento degli atti processuali è stato richiamato a conferma di tale assunto, non essendo certo sufficiente, com'è ovvio, la sola circostanza dell'aggravante contestata, rivelatrice, al più, di un contesto criminoso particolarmente qualificato, ma non già di una previa programmazione dei reati-fine.
Trattandosi, pertanto, di condotte diverse, e, quindi, di "fatti diversi non connessi", l'istituto della retrodatazione dei termini avrebbe potuto operare solo ove la seconda contestazione fosse stata appositamente ritardata, all'esclusivo fine di provocare un artificioso prolungamento dei termini di custodia cautelare e, quindi, solo nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione della prima ordinanza, già fossero desumibili dagli atti tutti gli elementi che hanno giustificato remissione della successiva misura (cfr. Corte Cost., sent. n. 408, 24 ottobre del 2005; nonché Cass., sezioni unite, 22 marzo 2005, n. 21957, AH). Sul punto specifico (primo motivo), si rileva che il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enucleabili dalle predette decisioni, escludendo la retrodatazione dei termini di custodia cautelate in relazione al reato di estorsione successivamente contestato, dopo aver compiutamente accertato che, al momento della emissione della prima ordinanza, non erano desumibili dagli atti tutti gli elementi cautelari poi concretamente posti a fondamento della seconda misura. Il Tribunale ha, infatti, affermato (e congruamente motivato sul punto) che ai fini dell'emissione del secondo provvedimento custodiate erano stati ritenuti necessari alcuni elementi emersi successivamente all'emissione della prima ordinanza, con particolare riferimento al sequestro di alcune missive scritte dal NO al UF, e alle dichiarazioni rese da AN LA e da altri testi: e la valutazione dei giudici di merito, in ordine alla sufficienza e alla congruità degli elementi indiziati offerti dal quadro probatorio, appare insindacabile in questa sede perché operata con completezza argomentativa e con motivazione esente da vizi logici o giuridici.
Tali conclusioni trovano, peraltro, una significativa, ulteriore conferma.
L'Avv. Vianello (così passando all'esame del secondo ricorso) sostiene l'erroneità della equiparazione, operata nell'ordinanza impugnata, tra "fatto desumibile dagli atti" e " gravi indizi legittimanti l'adozione delle misure cautelari": tale operazione ermeneutica, qualificata in malam partem, non solo non sarebbe consentita dalla lettera dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, secondo periodo, che richiama esclusivamente il concetto di "fatto", e, quindi, la sola notitia criminis, ma sarebbe stata espressamente ripudiata dalla stessa sentenza AH (Cass., sezioni unite, 22 marzo 2005, n. 21957) che, nel ricostruire i precedenti giurisprudenziali (con specifico riferimento alla sentenza delle sezioni unite 25 giugno 1997, Atene), avrebbe testualmente affermato che non trova giustificazione "la trasformazione del concetto di "fatto desumibile dagli atti" in quello di "quadro legittimante l'adozione della misura cautelare" desumibile dagli atti, vale a dire in quello di "gravi indizi di colpevolezza" desumibili dagli atti". Anche tale motivo di ricorso è infondato e va rigettato. È pur vero che le sezioni unite di questa Corte, nella citata sentenza, nel ricostruire la complessa problematica della retrodatazione dei termini, hanno preso in esame anche alcuni passaggi contenuti nella sentenza Atene, tra cui quello citato, ma ciò non consente certo al ricorrente di pervenire alla richiamata conclusione trattandosi, con tutta evidenza, di obiter che non incidono affatto sui principi di diritto poi affermati nella stessa sentenza.
In particolare, per quanto qui ne occupa, va, infatti, rilevato che il principio di diritto affermato dalla Corte nella richiamata sentenza è nel senso che "i termini delle misure disposte con le successive ordinanze decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinante successive"; concetto quest'ultimo, com'è agevole cogliere, affatto diverso da quello sostenuto dal ricorrente (sufficienza della sola notitia criminis), e, peraltro, in linea anche con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Cass., sez. 6^, 29 maggio 2003, n. 23834; Cass., sez. 6^, 17 dicembre 2002, n. 42271; Cass., sez. 6^, 3 luglio 2000, n. 2135; Cass., sez. 6^, 4 maggio 1999, n. 290; Cass., sez. 6^, 29 agosto 1997, n. 1719), che, anche prima della citata decisione, aveva affermato la necessità che fossero a disposizione dell'autorità giudiziaria "gravi indizi di colpevolezza" o "le condizioni legittimanti la custodia". Se la ratio dell'istituto consiste nell'evitare un prolungamento artificioso dei termini di custodia cautelare, è del tutto evidente, infatti, che la retrodatazione può teoricamente ipotizzarsi, e l'istituto concretamente operare, come "istituto di garanzia", solo se il secondo provvedimento custodiale già poteva concretamente essere adottato al momento dell'emissione della prima ordinanza: nei casi, cioè, in cui già vi era un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità giudiziaria procedente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura. Interpretazione, quest'ultima, peraltro avallata dalla richiamata, recente sentenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare "l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza", ha affermato che la durata della custodia cautelare deve dipendere da un fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'uguaglianza e della ragionevolezza) quale quello "dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari" (sentenza n. 408 del 2005, p.
3.3. del Considerato). Consegue al rigetto del ricorso il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006