Sentenza 25 luglio 2006
Massime • 1
A norma dell'art. 365 cod. proc. pen., richiamato anche dall'art. 370 stesso codice, il difensore ha la facoltà di assistere al compimento di atti di perquisizione o di sequestro, ma tale diritto non può giustificare la sospensione o l'arresto dell'atto di indagine, in attesa dell'eventuale arrivo del difensore (di fiducia o d'ufficio) per l'occasione nominato: ciò in quanto il difensore ha la facoltà di assistere al compimento dell'atto in funzione di assistenza dell'indagato purché sia prontamente reperibile, cosicché il compimento dell'atto non può restare sospeso o bloccato in attesa del suo eventuale arrivo, ma può egualmente avere corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2006, n. 27372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27372 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2006 |
Testo completo
27372/106
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Registro Generale
n. 18346/2006
Udienza pubblica del 25 luglio 2006
Sentenza n. 10/06
composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente
1. Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere
-
2. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo
- Consigliere
3. Dott. ROTUNDO ZO Consigliere
Consigliere 4. Dott. BRICCHETTI Renato -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di
RO ZO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza pronunciata in data 26 ottobre 2005 dalla Corte di
Appello di L'AQUILA;
1
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato
BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S.
Procuratore Generale dott. Aurelio GALASSO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Maria Pina BENEDETTI
di LANCIANO
Svolgimento de l processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'AQUILA confermava la condanna di ZO RO alle pene di anni due e mesi uno di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto continuato di ricettazione (articolo 648 c.p.) ed alla pena di euro 300,00 di ammenda per la contravvenzione di illegale detenzione di cartucce da caccia
(articolo 697 c.p.), reati accertati in MOZZAGROGNA il 25 marzo 2002 a seguito di perquisizione locale.
La Corte territoriale confermava, inoltre, la condanna dell'imputato al risarcimento del danno subito (liquidato in euro 500,00) ed alla rifusione delle spese processuali sopportate da IN AT,
costituitasi parte civile in relazione ad uno dei fatti di ricettazione contestati. 1.1. I giudici di appello ribadivano, anzi tutto, la validità della citata perquisizione e l'efficacia del conseguente sequestro, poste in discussione dall'appellante sul presupposto di un'asserita violazione del diritto di difesa realizzata dalla polizia giudiziaria in fase di esecuzione: l'imputato aveva chiesto che all'esecuzione delle operazioni di perquisizione potesse assistere il difensore d'ufficio designato e la polizia giudiziaria delegata, che, data l'ora (5.10 a.m.), non lo aveva reperito presso lo studio, aveva ugualmente portato a compimento le operazioni senza curarsi di individuarne l'abitazione e di cercarlo presso la stessa.
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All'eccezione, sollevata sia nell'udienza preliminare sia nei
dibattimenti, la Corte replicava, sulla falsariga di quanto affermato dal giudice di primo grado, che la nullità, da ritenersi a regime intermedio,
non era più deducibile alla luce della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 182 c.p.p. che impone alla "parte" che "assiste" all'atto di eccepire la nullità del medesimo "prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"; soggiungeva, in particolare, che, in ogni caso, il difensore avrebbe potuto eccepire la nullità "una volta venuto a conoscenza dell'atto compiuto", il cui verbale era stato depositato come "previsto dall'articolo 366 c.p.p.".
all'affermazione di 1.2. La Corte rilevava, poi, in relazione
responsabilità per il delitto di ricettazione: che le cose sottoposte a sequestro erano state rinvenute "in luogo di proprietà dell'imputato", il quale non aveva dimostrato "con prove convincenti la propria estraneità (sic) agli immobili"; che le cose erano di provenienza furtiva ed erano state riconosciute dai derubati;
B 1 che l'attendibilità dei riconoscimenti non poteva essere posta in discussione per il fatto che la deposizione di uno dei derubati (la citata parte civile AT) fosse caratterizzata da "contrasti";
che i risultati delle intercettazioni "confortavano" il convincimento della responsabilità dell'imputato. 1.3. Con riguardo, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte
osservava:
che le pene irrogate dovevano ritenersi congrue in considerazione della
“molteplicità degli episodi" di ricettazione e della "spiccata capacità a delinquere" dell'imputato; che il fatto non poteva essere ritenuto, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 648 c.p., di particolare tenuità sia in considerazione della "personalità" dell'imputato sia per il "valore"
delle cose. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l'imputato per mezzo del difensore, chiedendo sia l'annullamento dell'ordinanza che aveva disatteso la dedotta questione di nullità della
3 perquisizione e del sequestro e di inutilizzabilità sul piano probatorio dei relativi risultati, sia l'annullamento della sentenza e formulando a sostegno delle richieste quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norma processuale (l'articolo 250 c.p.p.) stabilita a pena di nullità [articolo
178, lettera c), c.p.p.] e la erronea applicazione dell'articolo 182,
secondo comma, c.p.p., nonché la manifesta illogicità sul punto dei provvedimenti impugnati, riproponendo la questione processuale di cui si
è detto (v. supra 1.1.).
Rileva, in particolare, che l'omesso avviso al difensore d'ufficio (che avrebbe dovuto essere cercato anche presso l'abitazione) integra la nullità di ordine generale di cui all'articolo 178, lettera c), c.p.p., a regime intermedio ai sensi del successivo articolo 180 c.p.p..
Erroneamente, tuttavia, i giudici di merito avevano ritenuto applicabile l'articolo 182, comma 2, c.p.p., non considerando che detta disposizione, là dove stabilisce l'indeducibilità della nullità in caso di assistenza all'atto ad opera della "parte", si riferisce al difensore nel caso in cui sia contemplata, anche se in via facoltativa, la "difesa tecnica".
Diversamente la disposizione anzidetta si porrebbeinterpretata,
-secondo il ricorrente in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., dando vita ad una disparità di trattamento tra indagato assistito da difensore al momento del compimento dell'atto ed indagato sprovvisto di difesa tecnica.
Sarebbe, inoltre, illogica l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui il difensore, non presente al compimento dell'atto, avrebbe potuto (e dovuto) dedurre la nullità una volta venuto a
conoscenza del medesimo per il tramite dell'avvenuto deposito del relativo verbale. Siffatta interpretazione introdurrebbe
- ricorrentea detta del
"diverse decorrenze a seconda che il difensore sia ○ meno presente all'atto", non autorizzate dall'articolo 182 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo
606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione.
Rileva in particolare:
4 - che nessun elemento a carico desumersidell'imputato poteva dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate;
che contenute sul punto nelle
- eranosoltanto generiche asserzioni sentenze di merito;
che non appariva provata la disponibilità da parte dell'imputato del box in cui erano state rinvenute le cose;
- che dal verbale della perquisizione risultava che RO e la moglie
EL DI OR, dopo un'iniziale negazione, avevano affermato di essere i possessori del box e che l'imputato aveva, inoltre, ammesso che le cose erano di provenienza furtiva;
che, peraltro, dette dichiarazioni erano inutilizzabili perché rese in violazione dell'articolo 62 c.p.p. che vieta la testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato;
- che, in ogni caso, non era provata la ricettazione del decespugliatore in danno della AT poiché le dichiarazioni della medesima si erano rivelate inattendibili. In particolare, nella denuncia di furto non aveva riferito i numeri di matricola dei decespugliatori MU rubati ed aveva precisato che erano stati "asportati dai cartoni" in cui erano
ancora imballati;
ciò nondimeno, al momento della ricognizione, aveva
riferito che uno dei sei decespugliatori sottratti poteva riconoscerlo perché aveva "l'impugnatura a manubrio e sull'asta lunga 1,5 metri un adesivo bianco sul quale aveva apposto il prezzo di vendita". In
dibattimento, inoltre, la AT aveva falsamente affermato che già in sede di denuncia aveva indicato i numeri di matricola dei decespugliatori sottratti;
che, infine, la sussistenza del dolo della ricettazione non poteva essere desunta dalla circostanza che l'imputato non avesse giustificato il possesso delle cose, trattandosi di oggetti di uso comune che è possibile acquistare senza formalità (un elemento, anzi, deponeva nel senso della mancanza di consapevolezza, da parte dell'imputato, della provenienza delittuosa degli oggetti: il fatto che alcuni dei componenti del ciclomotore sottratti a UR LU recavano ancora un "adesivo di inventario della ditta", che ne avrebbe consentito un facile riconoscimento).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, richiamando l''articolo
606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.:
5 a) la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione delle pene, non avendo la Corte individuato il reato più grave tra quelli contestati;
b) l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'articolo della negato riconoscimento 648, relazione al capoverso, c.p. in circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, atteso che la
Corte si era riferita alla "molteplicità degli episodi di ricettazione" ed al valore complessivo dei beni mentre la valutazione dell'entità non può che essere riferita a ciascun fatto di reato;
c) la mancanza di motivazione in ordine al richiesto riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'articolo
606, comma 1, lettera e), c.p.p. del difetto assoluto di motivazione in ordine alla dedotta infondatezza della pretesa risarcitoria della parte civile AT.
Spiega il ricorrente che nei motivi di appello aveva censurato sul punto la sentenza del giudice di primo grado, rilevando che la AT non poteva avere subito danno alcuno dalla ricettazione, atteso che il pregiudizio era direttamente derivato dal furto presupposto.
Mo i vi dell a deci s i on
3. Il ricorso non é meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso é infondato.
Come si è detto, il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di nullità dell'attività di perquisizione e di inutilizzabilità del conseguente atto di sequestro.
Si duole, altresì, del fatto che i giudici di merito, affermata
1'invalidità della perquisizione, ne abbiano escluso la deducibilità, richiamandosi alla disposizione del secondo comma dell'articolo 281
c.p.p.
Nella prospettazione della questione sovrappone temi e questioni in parte diversi perché riconducibili a differenti disposizioni, segnatamente all'articolo 250 e all'articolo 365 c.p.p., nessuna delle quali,
peraltro, risulta essere stata violata nel caso di specie.
6 L'articolo 250, comma 1, c.p.p. stabilisce che è diritto dell'imputato
(e, in generale, chi subisce la perquisizione) neldi ricevere, di momento dell'inizio delle operazioni, l'avviso della facoltà di farsi rappresentare ○ assistere da persona di fiducia, purché questa sia dell'articolo 120 prontamente reperibile (oltre che idonea a norma
c.p.p.).
La persona di fiducia può non solo rappresentare l'imputato assente,
sostituendolo durante lo svolgimento della perquisizione, ma anche
assisterlo.
Si tratta, peraltro, di assistenza ad un atto processuale (si veda, per un altro esempio, l'articolo 245, comma 1, c.p.p.) in cui la persona di fiducia svolge un ruolo di sostegno e di garanzia;
non si tratta, in altre parole, dell'assistenza tecnica del difensore alla quale si riferisce la disposizione, invocata dal ricorrente, di cui all'articolo
178, lettera c), c.p.p., secondo cui è sempre prescritta a pena di nullità delle disposizioni concernenti 1'intervento, l'osservanza l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
E la funzione di testimone ad atti processuali della persona di fiducia non muta nell'ipotesi in cui l'interessato indichi come tale il difensore di fiducia già nominato o il difensore d'ufficio designato con il decreto consegnatoperquisizione, di in copia all'indagato ○ comunque all'interessato.
a parte ogni altra considerazione, occorre rilevare che laMa,
disposizione in esame impone che la persona di fiducia sia prontamente reperibile.
La pronta reperibilità va intesa come possibilità di reperire la persona senza ritardo. Al soggetto passivo della perquisizione deve essere concesso un
ragionevole lasso di tempo per rintracciare la persona scelta per assistere, ma l'onere di attivarsi grava comunque sulla parte interessata, che invece, nel caso di specie, imputa alla polizia giudiziaria di non avere fatto quanto necessario per rintracciare il difensore d'ufficio che, nell'ora della perquisizione, non poteva certamente essere reperito presso il proprio studio.
Correttamente, pertanto, la polizia giudiziaria ha proceduto alle
operazioni di perquisizione, una volta esclusa la pronta reperibilità della persona di fiducia indicata dall'imputato.
7 Benché il ricorrente non la invochi espressamente può, in ogni caso, venire in considerazione l'articolo nella partec.p.p.370 in cui
richiama l'articolo 365 dello stesso codice.
Detta ultima disposizione disciplina l'esercizio del diritto di difesa per quegli atti di indagine in cui è prevista la partecipazione del difensore ma non il diritto di questi ad essere preavvisato.
Anche in tal caso, però, il diritto ad essere assistito da un difensore non può giustificare la sospensione o l'arresto dell'atto di indagine, in attesa dell'eventuale arrivo del difensore d'ufficio per l'occasione nominato (cfr. Cass. I 20 gennaio 1993, Mattiuzzi, RV 193088).
In altre parole, il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto in funzione di assistenza dell'indagato purché sia prontamente reperibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'articolo 365 c.p.p.
pone un'eccezione alla regola, contenuta dall'art. 369 stesso codice, secondo cui l'informazione di garanzia, con l'invito alla nomina di un difensore di fiducia, deve essere spedita sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, in quanto proprio per la caratteristica essenziale delle perquisizioni e dei sequestri, che sono atti da eseguire a sorpresa onde garantire la genuinità dei loro risultati, di essi non va data notizia prima della loro esecuzione cui il difensore ha facoltà di assistere.
suo difensore Peraltro, per non privare il soggetto indagato ed il nomina о la dell'effettivo esercizio di quelle facoltà cui la
designazione di ufficio del difensore sono finalizzate, l'invito alla nomina del difensore o la sua vicaria designazione di ufficio, a norma dell'articolo 97, comma 3, c.p.p., nel caso in cui la persona sottoposta alle indagini non sia presente o, comunque, non nomini un difensore,
devono essere effettuati all'inizio della esecuzione degli atti suddetti,
della quale va dato avviso al difensore così nominato al fine di
consentirgli il concreto esercizio della facoltà di assistere al
compimento dell'atto, il quale, tuttavia, non può restare sospeso 0 bloccato in attesa del suo eventuale arrivo, ma può egualmente avere corso.
Ma, soprattutto, per concludere, e dimostrare tra l'altro l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, peraltro genericamente prospettata, va considerato che la perquisizione, quand' anche fosse stata
☑ eseguita illegittimamente, si è dettosi é conclusa - come - con il
8 rinvenimento ed il sequestro delle cose di provenienza furtiva, sicché
ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 253, comma 1,
c.p.p..
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Cass. S.U. 27 marzo
1996, Sala), allorquando la ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il ritrovamento ed il sequestro del corpo del reato delle cose
°
processuale considera del tutto pertinenti al reato, l'ordinamento irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti: in questa specifica ipotesi, e ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta un atto dovuto, la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l'esito positivo della ricerca compiuta.
Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 253, comma 1, c.p.p., gli aspetti strumentali della ricerca, pur rimanendo partecipi del procedimento acquisitivo della prova, non possono mai paralizzare l'adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua
razionale ed appagante giustificazione nell'esigenza che l'ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all'adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo status, qualunque sia la situazione
-
legittima o no in cui egli si trovi ad operare (in senso conforme v. Cass. IV 2 giugno 2000, Griggio, RV 216865; Cass. VI 3 luglio 2000,
Tortora, RV 220640; Cass. I 2 ottobre 2001, Mini, RV 220082; Cass. I 28
settembre 2001, Vaiani, RV 220450; Cass. I 5 dicembre 2002, Dammagio, RV
222799; Cass. V 17 dicembre 2002, Vetrugno, RV 223437; Cass. II 14 maggio
2003, Noto, RV 225176; Cass. VI 9 gennaio 2004, Scollo, RV 227880; Cass.
V 19 gennaio 2004, Lagazzo, RV 228090).
Se si accettasse la conclusione opposta, si perverrebbe all'assurdo di consentire al giudice la confisca del corpo del reato e, nel contempo, di non tenerne conto ai fini della decisione.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Sono effettivamente generiche e assertive le considerazioni svolte in sentenza sul valore probatorio dei risultati delle intercettazioni
telefoniche; non è dato evincersi, in altre parole, dalla motivazione della sentenza impugnata per quali ragioni il contenuto delle conversazioni intercettate confermerebbe la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestatogli.
Ciò nondimeno, la sentenza impugnata valorizza altri elementi di prova della responsabilità dell'imputato, il quale, per contro, prospetta, sui punti essenziali, motivi generici.
Assolutamente generici sono, in particolare, i motivi concernenti l'asserita non riferibilità del box (recte indisponibilità) all'imputato.
Nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma, per contro, che il box è di proprietà dell'imputato e la circostanza non risulta
smentita.
I giudici di appello aggiungono, poi, che ROSINI non ha offerto la dimostrazione di avere trasferito ad altri la disponibilità dell'unità
immobiliare. Ed anche questa affermazione non costituisce oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente.
Contesta, invece, il ricorrente processuale delle l'utilizzabilità
dichiarazioni rese, da lui e dalla moglie, alla polizia giudiziaria nelle fasi immediatamente precedenti la perquisizione locale (entrambi, come già si è avuto modo di dire, avevano affermato che il box era nella loro disponibilità).
- come si è detto Si tratta, peraltro, di rilievi ininfluenti, atteso che dalla motivazione della sentenza risulta che il box era di proprietà
-
dell'imputato e che questi non aveva dimostrato che persone diverse da lui o dalla moglie lo possedevano o detenevano.
A ciò si aggiunga che dagli atti non risulta che la moglie del ROSSINI abbia assunto la qualità di indagata o imputata, sicché non sarebbe comunque alla medesima riferibile l'invocato divieto di utilizzazione previsto dall'articolo 62 c.p.p.
Anche in relazione alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nel box, il ricorrente enuncia motivi destituiti di fondamento.
Non contesta, come si è visto, l'attendibilità della ricognizione di cose eseguite dai derubati (le tende oscuranti e la zanzariera di RO
ZZ; i componenti meccanici e di carrozzeria del ciclomotore di UR
LU e il decespugliatore di ER CU).
Sostiene, però, che ignorava trattarsi di cose di provenienza delittuosa sia perché erano oggetti di uso comune, acquistabili senza formalità, sia
10 perché quantomeno i pezzi di ciclomotore di LU erano facilmente riconoscibili recando ancora "un adesivo di inventario della ditta".
Dimentica, peraltro, nonil ricorrente di avere mai spiegato perché quegli oggetti si trovassero nel box di sua proprietà.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass.
RV 207313; Cass. II 27 febbraio 2003, II, 27 febbraio 1997, Savic.
Crevena, RV 224634), ai fini della configurabilità del reato di la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta ricettazione, anche sulla base dell'omessa indicazione della о non attendibile provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Soltanto del decespugliatore rivendicato dalla AT il ricorrente contesta la provenienza delittuosa, aggrappandosi a pretese incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla donna.
A ben vedere, peraltro, dalle stesse affermazioni contenute in ricorso non sembra che la AT abbia reso dichiarazioni inconciliabili,
dimostrative della sua inattendibilità.
Sembra piuttosto che sia in sede di ricognizione sia nel contesto dibattimentale la AT abbia precisato particolari del fatto non risultanti dal verbale dell'iniziale denuncia presentata.
3.3. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.
In relazione al primo punto di esso deve osservarsi che in presenza di reati di uguale gravità in astratto il giudice non è tenuto ad individuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 c.p., la violazione più grave (cfr. Cass. IV 6 luglio 1999, Scremin)
Non sussiste, poi, illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 648, capoverso, c.p. in relazione al negato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte, seppur con motivazione assai concisa, per il valore non lieve dei beni.
E, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se il valore del
bene non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine (v. Cass. II 23 marzo
1998, p.m. in c. Canteruccio, RV 210598)
A questo si aggiunga che l'assenza di connotati di marginalità,
occasionalità e modestia non é riscontrabile nel fatto in considerazione
11 ---
della reiterazione delle condotte criminose (Cass. VI 19 novembre 1997,
Favari, RV 210208)
Il riferimento al valore non lieve dei beni comporta altresì pronuncia implicita (negativa) sul richiesto riconoscimento della circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62
n. 4 c.p..
3.4. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo del ricorso.
La conferma delle statuizioni civili della sentenza implica il
riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria (la Corte ha ribadito che il decespugliatore riconosciuto dalla AT corrispondeva ad uno di quelli che aveva denunciato esserle stati sottratti), che non può essere posto in discussione da considerazioni manifestamente infondate come quella secondo cui il fatto tipico della ricettazione non produrrebbe danno al patrimonio del proprietario della cosa, per il sol fatto che il pregiudizio sarebbe interamente riconducibile al furto
presupposto.
Danneggiato, ai sensi degli articoli 185 c.p. e 74 c.p.p. è, invero, chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (v. ex plurimis Cass. VI 21
marzo 1996, Della Fornace, RV 204802)
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Pe r que s ti mo tivi Dichiara non rilevante la dedotta questione di legittimità
costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25 luglio 2006
هستمIl Consigliere estensore Il Presidente
R , че се DEPOSITATO IN CANCELLERIA
thi A
IL - 1 AGO. 2006 IL CANCELLIERE 12 Angelo Maria Cangemi