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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6035 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marilena Vicentini e Fabrizio Dal Santo, come da mandato in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 07/05/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
49 - PARTE II - SERIE A - ANNO2011 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisione di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, dei bisogni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, con residenza abituale presso la madre, presso cui manterranno la residenza anagrafica e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore;
precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con sé i figli minori tutti i fine settimana, alternando di settimana in settimana i giorni dal venerdì al sabato successivo e i giorni dal sabato alla domenica, oltre che un giorno infrasettimanale con pernotto da concordare con la madre, avendo cura di andare a prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione materna, nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
durante il periodo natalizio, ad anni alterni, nel periodo 23.12-
30.12 e 31.12 fino alla ripresa della scuola e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il Natale e la Pasqua.
Il tutto salvo diverso accordo fra i ricorrenti, tenuto conto degli impegni scolastici dei minori e di quelli lavorative e/o personali dei genitori.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sull'assegno base, dal mese di maggio 2026 e così per gli anni futuri, mediante bonifico bancario sul conto corrente già noto alle parti.
Le parti precisano che in ordine al vestiario dei figli, il sig. provvederà ad assortire un Parte_1
guardaroba minimo per ciascun figlio per i periodi durante i quali questi sono dal o con il padre;
4) Le spese accessorie al mantenimento dei figli saranno sostenute per la giusta metà (50%) da ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona che qui si riproduce:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Disporsi che il pagamento di tali spese avvenga alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5) Per quanto riguarda l'”Assegno Unico Universale” di cui al D.Lgs 21.12.2021 n. 230, le parti concordano che in deroga a quanto previsto dall'art. 2 n. 2, l'intero assegno sarà richiesto e usufruito dalla signora Parte_2
6)Nessuna disposizione viene assunta in merito alla assegnazione della casa familiare per quanto già precisato in narrativa;
7)Il sig. restituirà, a richiesta della signora in quanto di sua Parte_1 Parte_2
proprietà, gli arredi comprensivi di elettrodomestici costituenti la cucina collocata nell'appartamento oggi abitato dal sig. , salvo rifonderne il controvalore in caso di deterioramento delle loro Pt_1 condizioni funzionali e/o estetiche;
8)Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non assumono altre determinazioni patrimoniali, essendo in grado, con le proprie sostanze, le proprie capacità di lavoro e la conseguente redditività, di godere di un tenore di vita analogo a quello fruito in costanza di matrimonio;
9)Con l'adempimento delle citate condizioni economiche, entrambe le parti dichiarano di definire tutti i loro rapporti patrimoniali derivanti e conseguenti il matrimonio e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e ad alcun titolo.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6035 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marilena Vicentini e Fabrizio Dal Santo, come da mandato in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 07/05/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
49 - PARTE II - SERIE A - ANNO2011 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisione di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, dei bisogni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, con residenza abituale presso la madre, presso cui manterranno la residenza anagrafica e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore;
precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con sé i figli minori tutti i fine settimana, alternando di settimana in settimana i giorni dal venerdì al sabato successivo e i giorni dal sabato alla domenica, oltre che un giorno infrasettimanale con pernotto da concordare con la madre, avendo cura di andare a prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione materna, nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
durante il periodo natalizio, ad anni alterni, nel periodo 23.12-
30.12 e 31.12 fino alla ripresa della scuola e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il Natale e la Pasqua.
Il tutto salvo diverso accordo fra i ricorrenti, tenuto conto degli impegni scolastici dei minori e di quelli lavorative e/o personali dei genitori.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sull'assegno base, dal mese di maggio 2026 e così per gli anni futuri, mediante bonifico bancario sul conto corrente già noto alle parti.
Le parti precisano che in ordine al vestiario dei figli, il sig. provvederà ad assortire un Parte_1
guardaroba minimo per ciascun figlio per i periodi durante i quali questi sono dal o con il padre;
4) Le spese accessorie al mantenimento dei figli saranno sostenute per la giusta metà (50%) da ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona che qui si riproduce:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Disporsi che il pagamento di tali spese avvenga alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5) Per quanto riguarda l'”Assegno Unico Universale” di cui al D.Lgs 21.12.2021 n. 230, le parti concordano che in deroga a quanto previsto dall'art. 2 n. 2, l'intero assegno sarà richiesto e usufruito dalla signora Parte_2
6)Nessuna disposizione viene assunta in merito alla assegnazione della casa familiare per quanto già precisato in narrativa;
7)Il sig. restituirà, a richiesta della signora in quanto di sua Parte_1 Parte_2
proprietà, gli arredi comprensivi di elettrodomestici costituenti la cucina collocata nell'appartamento oggi abitato dal sig. , salvo rifonderne il controvalore in caso di deterioramento delle loro Pt_1 condizioni funzionali e/o estetiche;
8)Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non assumono altre determinazioni patrimoniali, essendo in grado, con le proprie sostanze, le proprie capacità di lavoro e la conseguente redditività, di godere di un tenore di vita analogo a quello fruito in costanza di matrimonio;
9)Con l'adempimento delle citate condizioni economiche, entrambe le parti dichiarano di definire tutti i loro rapporti patrimoniali derivanti e conseguenti il matrimonio e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e ad alcun titolo.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico