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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/09/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5840/2013
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Oggi 26 settembre 2025
ORDINANZA IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA
RESA NELLA CAUSA
Vertente tra nella qualità di genitore esercente la potestà di legge sul figlio minore Parte_1
Per_1 contro in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Il presente provvedimento viene redatto, senza la presenza dei difensori delle parti, previamente informati, a seguito dell'adozione della “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127-ter c.pc., introdotto dall'art.10 del D.L.vo n. 149/2022 lette le note scritte depositate dalle parti, che sostituiscono anche la discussione orale della causa, nelle quali hanno precisato le conclusioni e chiesto che la causa sia decisa, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegata di seguito alla presente ordinanza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5840/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
, (c.f. ), quale genitore esercente la potestà di Parte_1 C.F._1 legge sul figlio minore (c.f. ), rapp.to e difeso dallo Per_1 C.F._2 avv. Luciano D'Amato e presso cui elegge domicilio in Cava de' Tirreni (SA), al Corso
Umberto I, n. 314
- Parte Attrice -
E
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Edoardo Ferragina e Carmela Celi ed elett.te dom.ti presso l'avv. Anna Napoli, via Pompei parco Milara, Pontecagnano
Faiano (SA)
- Parte Convenuta -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione rinotificato più volte a mezzo posta, il sig. , nella Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà di legge sul figlio minore , premetteva Per_1
pag. 2/5 di aver prenotato una vacanza presso il Villaggio Residence Santa Monica di proprietà della società con sede in Catanzaro, nel Controparte_1 epriodo dal 27/07/2013 al 09/08/2013; che il 02/08/2013, il minore Persona_2 nell'utilizzare il parco giochi per bambini presente all'interno del villaggio, cadeva a terra a causa della carente ed inadeguata manutenzione del manto di copertura del pavimento, in cui inciampava, procurandosi la frattura dell'avambraccio destro, come da referto del presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Reggio Calabria, ove gli veniva praticata la riduzione della frattura e l'apposizione di una doccia gelata al braccio destro;
che a seguito di un controllo del 06/08/2013 presso il presidio
Ospedaliero ” di Catanzaro, ove gli venivano refertati trenta giorni di Controparte_2 prognosi con postumi da valutarsi all'esito della rimozione dell'ingessatura; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto citava la
[...] innanzi a codesto Tribunale per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni nella misura di € 25.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione dell'11/06/2018 si costituiva in giudizio la CP_1
che eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza della parte attrice dalla
[...] facoltà di rinnovare la notificata dell'atto di citazione con conseguente estinzione del giudizio;
ancora la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 2° c.p.c. e nel merito l'infondatezza della domanda, essendo il parco giochi del Villaggio Santa Monica, ove si sarebbe verificato l'incidente del tutto agibile ed idoneo all'uso a cui era destinato, essendo sottoposto ogni anno ad opere di manutenzione e rinnovazione;
che la caduta sarebbe dovuta ad un evento accidentale non rinvenendosi nelle prove documentali offerte il nesso di causalità tra la caduta e la cosa che la avrebbe cagionato e concludeva come da eccezioni preliminari e nel merito per l'infondatezza della domanda anche con riferimento al quantum debeatur e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
In corso di causa veniva più volte richiesto termine per la rinotifica dell'atto di citazione che avveniva regolarmente per la rifissata udienza del 21/02/2018; veniva espletata prova testimoniale C.T. Medica e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26/09/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, con la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e repliche;
l'udienza veniva effettuata a trattazione scritta, con deposito delle relative note, che sostituivano anche la discussione orale della causa.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari della costituita parte conve- nuta, in merito alla decadenza di parte attrice dal diritto di rinoticare l'atto di citazione, con conseguente estinzione del giudizio;
dall'esame della documentazione agli atti di causa ed in particolare dalla varie rinotifiche dell'atto di citazione si evince che l'atto di citazione veniva notificato nel
2013 alla società ad un indirizzo diverso da quello risultante, come Controparte_1
pag. 3/5 sede legale, dalla visura della Camera di Commercio (allegata alla produzione della parte attrice e datata 23/05/2014, in cui risultava anche l'indirizzo p.e.c. della società e l'indirizzo del legale rapp.te della medesima); veniva richiesto alla prima udienza del
23/04/2014 un primo termine per la rinotifica e la causa, all'uopo, veniva rinviata al
05/11/2024; a questa ultima udienza veniva richiesto altro termine per la rinotifica che veniva concesso e veniva fissata in prosieguo l'udienza del 06/03/2015; in tale udienza veniva richiesto ulteriore termine per la rinotifica e così successivamente all'udienza del
30/09/2015, del 09/03/2016 e del 09/11/2016; quest'ultima udienza veniva rinviata a quella del 21/12/2016, in cui nessuno si presentava e veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 07/04/2017; in tale udienza la causa veniva rinviata nuovamente per la rinotifca al 20/09/2017 e poi al 21/02/2018,
di tali notifiche per l'udienza del 06/03/2015 e di quelle successive, perlomeno fino a quella del 09/11/2016 agli atti di causa non risulta alcuna documentazione;
non risultano depositate le rinotiche dell'atto di citazione, non andate a buon fine per le indicate udienze, per cui è a ritenersi che non siano state effettuate, o comunque se eseguite e non andate a buon fine, non è stato dimostrato un impedimento incolpevole della parte attrice, nel non aver osservato il termine perentorio, all'uopo concesso dal giudice: (ved. Cass. n.28080 del 05/10/2023 in motivazione: “Una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile”; ved. Cass. Ord. n. 24474/2019):
pertanto, alla fattispecie in esame, va applicato l'art. 291 u.c., c.p.c. e va ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Accolta l'eccezione preliminare, restano assorbite le ulteriori eccezioni e deduzioni delle parti.
Le spese del giudizio, stante le questioni trattate e le argomentazioni svolte, questo giudice ritiene di doverle compensare integralmente tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nella Parte_1 qualità genitore esercente la potestà di legge sul figlio minore , nei confronti Per_1 della società in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Ordina la Cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, per quanto specificato in parte motiva.
pag. 4/5 2) Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte attrice.
Nocera Inferiore, 26/09/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 5/5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Oggi 26 settembre 2025
ORDINANZA IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA
RESA NELLA CAUSA
Vertente tra nella qualità di genitore esercente la potestà di legge sul figlio minore Parte_1
Per_1 contro in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Il presente provvedimento viene redatto, senza la presenza dei difensori delle parti, previamente informati, a seguito dell'adozione della “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127-ter c.pc., introdotto dall'art.10 del D.L.vo n. 149/2022 lette le note scritte depositate dalle parti, che sostituiscono anche la discussione orale della causa, nelle quali hanno precisato le conclusioni e chiesto che la causa sia decisa, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegata di seguito alla presente ordinanza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5840/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
, (c.f. ), quale genitore esercente la potestà di Parte_1 C.F._1 legge sul figlio minore (c.f. ), rapp.to e difeso dallo Per_1 C.F._2 avv. Luciano D'Amato e presso cui elegge domicilio in Cava de' Tirreni (SA), al Corso
Umberto I, n. 314
- Parte Attrice -
E
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Edoardo Ferragina e Carmela Celi ed elett.te dom.ti presso l'avv. Anna Napoli, via Pompei parco Milara, Pontecagnano
Faiano (SA)
- Parte Convenuta -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione rinotificato più volte a mezzo posta, il sig. , nella Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà di legge sul figlio minore , premetteva Per_1
pag. 2/5 di aver prenotato una vacanza presso il Villaggio Residence Santa Monica di proprietà della società con sede in Catanzaro, nel Controparte_1 epriodo dal 27/07/2013 al 09/08/2013; che il 02/08/2013, il minore Persona_2 nell'utilizzare il parco giochi per bambini presente all'interno del villaggio, cadeva a terra a causa della carente ed inadeguata manutenzione del manto di copertura del pavimento, in cui inciampava, procurandosi la frattura dell'avambraccio destro, come da referto del presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Reggio Calabria, ove gli veniva praticata la riduzione della frattura e l'apposizione di una doccia gelata al braccio destro;
che a seguito di un controllo del 06/08/2013 presso il presidio
Ospedaliero ” di Catanzaro, ove gli venivano refertati trenta giorni di Controparte_2 prognosi con postumi da valutarsi all'esito della rimozione dell'ingessatura; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto citava la
[...] innanzi a codesto Tribunale per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni nella misura di € 25.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione dell'11/06/2018 si costituiva in giudizio la CP_1
che eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza della parte attrice dalla
[...] facoltà di rinnovare la notificata dell'atto di citazione con conseguente estinzione del giudizio;
ancora la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 2° c.p.c. e nel merito l'infondatezza della domanda, essendo il parco giochi del Villaggio Santa Monica, ove si sarebbe verificato l'incidente del tutto agibile ed idoneo all'uso a cui era destinato, essendo sottoposto ogni anno ad opere di manutenzione e rinnovazione;
che la caduta sarebbe dovuta ad un evento accidentale non rinvenendosi nelle prove documentali offerte il nesso di causalità tra la caduta e la cosa che la avrebbe cagionato e concludeva come da eccezioni preliminari e nel merito per l'infondatezza della domanda anche con riferimento al quantum debeatur e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
In corso di causa veniva più volte richiesto termine per la rinotifica dell'atto di citazione che avveniva regolarmente per la rifissata udienza del 21/02/2018; veniva espletata prova testimoniale C.T. Medica e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26/09/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, con la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e repliche;
l'udienza veniva effettuata a trattazione scritta, con deposito delle relative note, che sostituivano anche la discussione orale della causa.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari della costituita parte conve- nuta, in merito alla decadenza di parte attrice dal diritto di rinoticare l'atto di citazione, con conseguente estinzione del giudizio;
dall'esame della documentazione agli atti di causa ed in particolare dalla varie rinotifiche dell'atto di citazione si evince che l'atto di citazione veniva notificato nel
2013 alla società ad un indirizzo diverso da quello risultante, come Controparte_1
pag. 3/5 sede legale, dalla visura della Camera di Commercio (allegata alla produzione della parte attrice e datata 23/05/2014, in cui risultava anche l'indirizzo p.e.c. della società e l'indirizzo del legale rapp.te della medesima); veniva richiesto alla prima udienza del
23/04/2014 un primo termine per la rinotifica e la causa, all'uopo, veniva rinviata al
05/11/2024; a questa ultima udienza veniva richiesto altro termine per la rinotifica che veniva concesso e veniva fissata in prosieguo l'udienza del 06/03/2015; in tale udienza veniva richiesto ulteriore termine per la rinotifica e così successivamente all'udienza del
30/09/2015, del 09/03/2016 e del 09/11/2016; quest'ultima udienza veniva rinviata a quella del 21/12/2016, in cui nessuno si presentava e veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 07/04/2017; in tale udienza la causa veniva rinviata nuovamente per la rinotifca al 20/09/2017 e poi al 21/02/2018,
di tali notifiche per l'udienza del 06/03/2015 e di quelle successive, perlomeno fino a quella del 09/11/2016 agli atti di causa non risulta alcuna documentazione;
non risultano depositate le rinotiche dell'atto di citazione, non andate a buon fine per le indicate udienze, per cui è a ritenersi che non siano state effettuate, o comunque se eseguite e non andate a buon fine, non è stato dimostrato un impedimento incolpevole della parte attrice, nel non aver osservato il termine perentorio, all'uopo concesso dal giudice: (ved. Cass. n.28080 del 05/10/2023 in motivazione: “Una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile”; ved. Cass. Ord. n. 24474/2019):
pertanto, alla fattispecie in esame, va applicato l'art. 291 u.c., c.p.c. e va ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Accolta l'eccezione preliminare, restano assorbite le ulteriori eccezioni e deduzioni delle parti.
Le spese del giudizio, stante le questioni trattate e le argomentazioni svolte, questo giudice ritiene di doverle compensare integralmente tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nella Parte_1 qualità genitore esercente la potestà di legge sul figlio minore , nei confronti Per_1 della società in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Ordina la Cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, per quanto specificato in parte motiva.
pag. 4/5 2) Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte attrice.
Nocera Inferiore, 26/09/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 5/5