TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1265/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato il [...] in [...] C.F. Parte_1
), VIA RESISTENZA N. 21, SEZZE (LT) rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ilaria D'Onofri
e
, nata il [...] in [...](C.F. Parte_2
, residente in [...]N. 21, SEZZE (LT), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Florin Zamfir del Foro di Cassino
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n°1111/2019, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, nella specie entrambi da tempo residenti in Italia.
Per l'effetto dell'art. 8, lett. c) del Regolamento UE 1259/2010, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, nella specie, quindi, la legge della Romania, risultando entrambe le parti cittadini di tale Stato. In ogni caso, con la scrittura privata depositata, le parti hanno ribadito la volontà precedentemente espressa di volere addivenire al divorzio secondo la legge rumena.
Conseguentemente, non essendo previsto l'istituto della separazione personale nello Stato rumeno, e, quindi, la necessaria consequenzialità della pronunzia divorzile a quella di separazione, invece prevista dall'art. 3, n° 2, lett. b) della Legge 898/1970, è ammissibile la domanda divorzile pur in assenza della previa separazione personale.
Peraltro, lo stesso codice civile rumeno prevede, all'art. 373 lett. c) cpc, l'ammissibilità della domanda divorzile quando la separazione di fatto sia durata da almeno due anni.
Orbene, avendo avuto inizio la separazione di fatto, a termini dello stesso ricorso congiunto, da diversi anni e risultando detto atto depositato il 25 giugno 2025, anche tale condizione risulta rispettata, ricorrendo, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole, sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra la Sig. ra e il Parte_2
Sig. , celebrato presso l'ufficio di stato civile del Comune di Parte_1
Odobesti, distretto di VRANCEA (Romania), il 18/08/2007, trascritto presso l'ufficio di stato civile del medesimo comune,
- dispone l'affidamento della figlia minore di età, , congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
- tutte le autorizzazioni necessarie per l'istruzione scolastica, visite mediche e attività extrascolastiche saranno concordate tra le parti, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, il genitore impedito a prendere decisioni dovrà comunicare l'impedimento all'altro, e in caso di necessità l'altro genitore avrà il diritto di agire da solo, dispone che il Sig. , compatibilmente con le proprie esigenze Parte_1
lavorative e con quelle della Sig.ra , e tenendo conto della tenera Parte_2 età della minore, nonché della sua effettiva volontà ed esigenze, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desidererà, previo accordo con la madre in merito agli incontri e alle modalità di permanenza presso il padre. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 fino all'indomani mattina;
a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 22:00 della domenica;
alternativamente, un anno per tre giorni consecutivi in modo da comprendere
Natale e Capodanno, il successivo in modo da comprendere la Vigilia di Natale e il Primo dell'anno; alternativamente un anno il giorno di Pasqua e il successivo il Lunedì di Pasquetta;
per n. 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
- dispone che il padre a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
della figlia , verserà all'altro genitore, una somma mensile di € 300,00 finché non sarà Per_1 economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese.
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia secondo le indicazioni contenute nel
Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di LATINA, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. Spese straordinarie “obbligatorie”, per quali non è richiesto non è richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”. “Anche con riguardo lle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”
- le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori,
- dispone che l'assegno unico familiare viene diviso in parti uguali tra i coniugi;
- dispone la collocazione della figlia con la madre e l'assegnazione della suddetta Per_1
abitazione familiare, sita VIA RESISTENZA N. 21, SEZZE (LT), in favore della stessa, con quanto in esso contenuto ed a corredo. Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl
e Tari (tassa nettezza urbana) dell'ex abitazione familiare saranno volturate a nome della assegnataria entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso e a consentire al coniuge di prelevare eventuali effetti personali ancora rimasti nella casa coniugale, nonché alla restituzione della fede nuziale,
- la sig.ra si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza Parte_2
richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali risultante dal contratto di affitto in essere, sollevando da ogni responsabilità civile e/o penale il sig. , Parte_1
da qualsivoglia responsabilità inerente al suddetto contratto;
- il Sig. si impegna a volturare in favore della Sig.ra la domanda di rimborso Pt_1 Pt_1
dei canoni di locazione oppure, nel caso in cui non fosse possibile, a versare alla stessa eventuali somme riconosciute;
b) Che la Sig.ra rinunci alla quota alla stessa spettante Pt_1 per i canoni di locazione, per le mensilità in cui il coniuge è rimasto nella casa coniugale, e si faccia carico del pagamento della Tari, ivi compresi eventuali arretrati;
c) Che il Sig. Pt_1 rinuncia alla richiesta di rimborso della metà delle spese relative alle utenze sostenute fino al
01/06/2025; - la Sig.ra , proprietaria dell'autovettura marca VW, modello Parte_2
Tiguan, come da copia del libretto allegata, cede al Sig. la Parte_1 proprietà dell'autovettura, il quale si farà carico delle relative spese di trasferimento della proprietà esclusiva, delle multe precedentemente non pagate, bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo. Pertanto, tutte le spese arretrate relative all'autovettura rimangono a carico del sig. . Nel caso in cui tali spese non vengano saldate, la sig.ra Pt_1 Pt_1 sarà considerata creditrice dell'importo dovuto,
- il Sig. rinuncia al rimborso delle somme pese per la manutenzione della macchina Pt_1
ed effettuare il passaggio entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nonché al pagamento dell'importo concordato di € 3.000,00,
- il sig. si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza Parte_1 richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali risultante dal contratto di cessione in essere della autovettura, solleva da ogni responsabilità civile e/o penale la sig. ra Parte_2
da qualsivoglia responsabilità inerente al suddetto trasferimento di proprietà;
[...]
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi rilasciati delle autorità italiane quello della figlia minori;
Per_1
- la sig.ra autorizza e consente al sig. Parte_2 Parte_1
affinché richieda e ottenga il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio (carta
[...] di identità romena e/o italiana, passaporto) della figlia , salvo le eccezioni sollevate dalle Per_1
autorità romene,
- il sig. autorizza e consente alla sig.ra Parte_1 Parte_2
affinché richieda e ottenga il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio
[...]
(carta di identità romena, passaporto) della figlia , salvo le eccezioni sollevate dalle Per_1 autorità romene,
- se l'uno o l'altro genitore vorrà condurre all'estero della figlia, dovrà informare per iscritto l'altro genitore, specificando il giorno della partenza e il giorno di rientro in Italia;
- prende atto, che è intenzione della sig.ra riprendere il cognome Parte_2 da nubile “ ” e il Sig. acconsentirà che la Sig.ra Per_2 Pt_1 Parte_2 riprenda il cognome da nubile 'Damian' “ ”; Per_2
- dispone, ai sensi dell'art. 383 del Codice civile romeno e in base ai criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, che la Sig.ra riprenda il cognome da nubile Parte_2
“ ”, Per_2
dispone la trascrizione della sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio romeno e l'annotazione nel registro di stato civile romeno, in conformità con le disposizioni della legge romena, della sentenza di divorzio passata in giudicato, avverrà a cura delle parti,
- prende atto che le parti hanno rinunciato nel verbale di causa all'impugnazione dell'emananda sentenza, autorizzando la Cancelleria al rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato, nulla sulle spese.
Latina, 18/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato il [...] in [...] C.F. Parte_1
), VIA RESISTENZA N. 21, SEZZE (LT) rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ilaria D'Onofri
e
, nata il [...] in [...](C.F. Parte_2
, residente in [...]N. 21, SEZZE (LT), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Florin Zamfir del Foro di Cassino
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n°1111/2019, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, nella specie entrambi da tempo residenti in Italia.
Per l'effetto dell'art. 8, lett. c) del Regolamento UE 1259/2010, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, nella specie, quindi, la legge della Romania, risultando entrambe le parti cittadini di tale Stato. In ogni caso, con la scrittura privata depositata, le parti hanno ribadito la volontà precedentemente espressa di volere addivenire al divorzio secondo la legge rumena.
Conseguentemente, non essendo previsto l'istituto della separazione personale nello Stato rumeno, e, quindi, la necessaria consequenzialità della pronunzia divorzile a quella di separazione, invece prevista dall'art. 3, n° 2, lett. b) della Legge 898/1970, è ammissibile la domanda divorzile pur in assenza della previa separazione personale.
Peraltro, lo stesso codice civile rumeno prevede, all'art. 373 lett. c) cpc, l'ammissibilità della domanda divorzile quando la separazione di fatto sia durata da almeno due anni.
Orbene, avendo avuto inizio la separazione di fatto, a termini dello stesso ricorso congiunto, da diversi anni e risultando detto atto depositato il 25 giugno 2025, anche tale condizione risulta rispettata, ricorrendo, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole, sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra la Sig. ra e il Parte_2
Sig. , celebrato presso l'ufficio di stato civile del Comune di Parte_1
Odobesti, distretto di VRANCEA (Romania), il 18/08/2007, trascritto presso l'ufficio di stato civile del medesimo comune,
- dispone l'affidamento della figlia minore di età, , congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
- tutte le autorizzazioni necessarie per l'istruzione scolastica, visite mediche e attività extrascolastiche saranno concordate tra le parti, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, il genitore impedito a prendere decisioni dovrà comunicare l'impedimento all'altro, e in caso di necessità l'altro genitore avrà il diritto di agire da solo, dispone che il Sig. , compatibilmente con le proprie esigenze Parte_1
lavorative e con quelle della Sig.ra , e tenendo conto della tenera Parte_2 età della minore, nonché della sua effettiva volontà ed esigenze, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desidererà, previo accordo con la madre in merito agli incontri e alle modalità di permanenza presso il padre. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 fino all'indomani mattina;
a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 22:00 della domenica;
alternativamente, un anno per tre giorni consecutivi in modo da comprendere
Natale e Capodanno, il successivo in modo da comprendere la Vigilia di Natale e il Primo dell'anno; alternativamente un anno il giorno di Pasqua e il successivo il Lunedì di Pasquetta;
per n. 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
- dispone che il padre a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
della figlia , verserà all'altro genitore, una somma mensile di € 300,00 finché non sarà Per_1 economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese.
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia secondo le indicazioni contenute nel
Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di LATINA, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. Spese straordinarie “obbligatorie”, per quali non è richiesto non è richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”. “Anche con riguardo lle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”
- le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori,
- dispone che l'assegno unico familiare viene diviso in parti uguali tra i coniugi;
- dispone la collocazione della figlia con la madre e l'assegnazione della suddetta Per_1
abitazione familiare, sita VIA RESISTENZA N. 21, SEZZE (LT), in favore della stessa, con quanto in esso contenuto ed a corredo. Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl
e Tari (tassa nettezza urbana) dell'ex abitazione familiare saranno volturate a nome della assegnataria entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso e a consentire al coniuge di prelevare eventuali effetti personali ancora rimasti nella casa coniugale, nonché alla restituzione della fede nuziale,
- la sig.ra si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza Parte_2
richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali risultante dal contratto di affitto in essere, sollevando da ogni responsabilità civile e/o penale il sig. , Parte_1
da qualsivoglia responsabilità inerente al suddetto contratto;
- il Sig. si impegna a volturare in favore della Sig.ra la domanda di rimborso Pt_1 Pt_1
dei canoni di locazione oppure, nel caso in cui non fosse possibile, a versare alla stessa eventuali somme riconosciute;
b) Che la Sig.ra rinunci alla quota alla stessa spettante Pt_1 per i canoni di locazione, per le mensilità in cui il coniuge è rimasto nella casa coniugale, e si faccia carico del pagamento della Tari, ivi compresi eventuali arretrati;
c) Che il Sig. Pt_1 rinuncia alla richiesta di rimborso della metà delle spese relative alle utenze sostenute fino al
01/06/2025; - la Sig.ra , proprietaria dell'autovettura marca VW, modello Parte_2
Tiguan, come da copia del libretto allegata, cede al Sig. la Parte_1 proprietà dell'autovettura, il quale si farà carico delle relative spese di trasferimento della proprietà esclusiva, delle multe precedentemente non pagate, bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo. Pertanto, tutte le spese arretrate relative all'autovettura rimangono a carico del sig. . Nel caso in cui tali spese non vengano saldate, la sig.ra Pt_1 Pt_1 sarà considerata creditrice dell'importo dovuto,
- il Sig. rinuncia al rimborso delle somme pese per la manutenzione della macchina Pt_1
ed effettuare il passaggio entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nonché al pagamento dell'importo concordato di € 3.000,00,
- il sig. si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza Parte_1 richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali risultante dal contratto di cessione in essere della autovettura, solleva da ogni responsabilità civile e/o penale la sig. ra Parte_2
da qualsivoglia responsabilità inerente al suddetto trasferimento di proprietà;
[...]
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi rilasciati delle autorità italiane quello della figlia minori;
Per_1
- la sig.ra autorizza e consente al sig. Parte_2 Parte_1
affinché richieda e ottenga il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio (carta
[...] di identità romena e/o italiana, passaporto) della figlia , salvo le eccezioni sollevate dalle Per_1
autorità romene,
- il sig. autorizza e consente alla sig.ra Parte_1 Parte_2
affinché richieda e ottenga il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio
[...]
(carta di identità romena, passaporto) della figlia , salvo le eccezioni sollevate dalle Per_1 autorità romene,
- se l'uno o l'altro genitore vorrà condurre all'estero della figlia, dovrà informare per iscritto l'altro genitore, specificando il giorno della partenza e il giorno di rientro in Italia;
- prende atto, che è intenzione della sig.ra riprendere il cognome Parte_2 da nubile “ ” e il Sig. acconsentirà che la Sig.ra Per_2 Pt_1 Parte_2 riprenda il cognome da nubile 'Damian' “ ”; Per_2
- dispone, ai sensi dell'art. 383 del Codice civile romeno e in base ai criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, che la Sig.ra riprenda il cognome da nubile Parte_2
“ ”, Per_2
dispone la trascrizione della sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio romeno e l'annotazione nel registro di stato civile romeno, in conformità con le disposizioni della legge romena, della sentenza di divorzio passata in giudicato, avverrà a cura delle parti,
- prende atto che le parti hanno rinunciato nel verbale di causa all'impugnazione dell'emananda sentenza, autorizzando la Cancelleria al rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato, nulla sulle spese.
Latina, 18/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino