Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02147/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2023, proposto da
Laboratorio MO S.a.s. di ST MO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Alessandro Daino, Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E.M.S. S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina dirigenziale n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 con la quale la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato l''''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla Regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dal Laboratorio MO S.a.S. di ST MO & C. in euro 84.190,86;
b) del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
c) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
d) ove occorrer possa, dell''''intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
e) sempre ove occorre possa, dell''''accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”;
f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Fvg e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto di quanto dichiarato dalla Regione Friuli Venezia Giulia circa l’avvenuto pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a carico della ricorrente a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Visto anche l'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95, convertito in legge 8/8/2025, n. 118, che ha previsto la possibilità del pagamento in misura ridotta al 25% degli importi originariamente indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, stabilendo che “"le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …").
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, le sopra indicate circostanze rendono il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; è stato, invero, ribadito che “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (Cons Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Ritenuto, infine, che la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | IA LL |
IL SEGRETARIO