TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 16 settembre 2025 – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1840/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Caruso, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale alle liti per atto el Notaio in Fiumicino dott. del 22 marzo 2024, n. Repertorio 37875, Persona_1 raccolta 7313. RESISTENTE
OGGETTO: benefici previdenziali da esposizione ad amianto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 31.03.2025 premetteva di aver prestato Parte_1 attività lavorativa come “Operatore per la lavorazione dei materiali” alle dipendenze del
1 Ministero della Difesa – Marina Militare a far data del 26.02.1981 al 31.03.2023 e di aver chiesto con apposita domanda il riconoscimento della pensione anticipata. Esponeva che l con provvedimento del 27.08.2015, aveva accertato che egli era stato esposto CP_2 all'amianto per il periodo in cui aveva espletato dette mansioni, e precisamente dal 26.01.1981 al 31.12.1992.
Assumendo di aver diritto al riconoscimento dei i benefici previdenziali di cui all'art. 47 D.L.
n. 269/2003 (conv. in l. 326/2003), chiedeva di accertare il proprio diritto ad usufruire dei benefici di cui all'Art. 47 D.L. 269/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla sua esposizione qualificata all'amianto dal 26.02.1981 sino al 31.12.1992 e, conseguentemente, condannare l' al riconoscimento ed al pagamento in suo favore dei CP_1 chiesti benefici, provvedendo al ricalcolo degli importi dovuti, con le decorrenze dovute e previste ex lege, instando per la rifusione delle spese di lite, da distrarsi a favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 05.09.2025, eccepiva CP_1 in via preliminare l'improponibilità del ricorso per mancata proposizione della preventiva domanda amministrativa. Rilevava, in particolare, che nessuna domanda era presente in archivio e che nessuna domanda per il riconoscimento dei contributi previdenziali era presente nella richiesta di pensione anticipata. Nel merito, esponeva che la pretesa di parte ricorrente era stata già soddisfatta in via amministrativa, avendo esso provveduto alla riliquidazione CP_1 delle somme con variazione apportata a far data del mese di novembre del 2025. Parte_2 chiedendo di dichiarare cessata la materia delle contendere con compensazione delle spese giudiziali.
All'odierna udienza, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa mediante lettura della sentenza.
2.- Ordine logico impone di esaminare anzitutto la eccezione di improponibilità della domanda di parte attorea, sollevata dall' resistente e comunque rilevabile d'ufficio. CP_1
Sul punto giova premettere sul piano generale che la proposizione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda diretta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. Costituisce ius receptum in giurisprudenza che la domanda amministrativa della prestazione all'ente erogatore, ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, è condizione di proponibilità di quella giudiziaria (cfr., tra le altre,
2 Corte di Cassazione Ordinanza 9 gennaio 2020, n. 164. V., nello stesso senso, anche Cass. n.
3746/2016, n. 25056/2015, n. 16152/2015, n. 24787/2014, n. 22113/2014, n. 21973/2014).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente, nonostante la puntuale eccezione dell' non ha dedotto né tanto meno dimostrato di aver presentato CP_1 all' domanda diretta al conseguimento dei benefici previdenziali invocati. In particolare, CP_1 non può non rilevarsi che la domanda di pensione di anzianità versata in atti è priva di qualsiasi richiesta relativa al riconoscimento dei benefici previdenziali amianto.
3.- Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento nel merito ed impongono di dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziaria.
4.- Deve disporsi l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sussistendo in atti la prescritta dichiarazione.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 31.03.2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 16 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
3