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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1007/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/03/2024 da
rappresentato e difeso dall'Avv. ADDARIO LUISA, giusta procura in atti, Parte_1
presso il cui studio, sito in Corato, alla via Giorgio Asproni n. 28, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DOMENICO P. REGINA e Controparte_1
CIFARELLI SIMONA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani, alla Via S. Gervasio
n. 48, è elettivamente domiciliata;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corato il 04.07.2016 (atto n. 51, parte
II, serie A, anno 2016).
FATTO
Con ricorso depositato in data 23/03/2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , con Controparte_1
conferma dell'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i genitori e collocazione di Per_1 quest' ultimo presso il domicilio materno, con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio;
quindi, porre a suo carico il mantenimento del minore nella misura di €350,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 28.03.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 29.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 24.05.2024, si è costituita Controparte_1
, la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto
[...] disporsi l' affidamento condiviso del figlio minore e collocamento di quest' ultimo presso Per_1
di sé, onerando il padre del mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quindi, stabilire in suo favore la percezione, nella misura del 100%, dell' assegno unico universale.
All'udienza del 25.06.2024, le parti, presenti personalmente, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e alla medesima udienza hanno raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui al verbale del 25.06.2024. Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.1.2025 e a tale udienza, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 04.10.2022, cron. 5901/2022
(R.G. n. 2099/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, durante l'udienza del 25.06.2024, le parti, in seguito alla proposta dell'istruttore, si sono accordate nei termini di cui al verbale del 25.06.2024, le cui condizioni non sono contrarie a norme imperative e in quanto conformi all'interesse del minore possono Per_1
essere integralmente recepite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23/03/2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data
04.07.2016 da e , alle condizioni concordate e Parte_1 Controparte_1
accettate all'udienza del 25.06.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Corato per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 51, parte II, serie A, anno 2016).
Così deciso in Trani, il 21.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/03/2024 da
rappresentato e difeso dall'Avv. ADDARIO LUISA, giusta procura in atti, Parte_1
presso il cui studio, sito in Corato, alla via Giorgio Asproni n. 28, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DOMENICO P. REGINA e Controparte_1
CIFARELLI SIMONA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani, alla Via S. Gervasio
n. 48, è elettivamente domiciliata;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corato il 04.07.2016 (atto n. 51, parte
II, serie A, anno 2016).
FATTO
Con ricorso depositato in data 23/03/2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , con Controparte_1
conferma dell'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i genitori e collocazione di Per_1 quest' ultimo presso il domicilio materno, con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio;
quindi, porre a suo carico il mantenimento del minore nella misura di €350,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 28.03.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 29.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 24.05.2024, si è costituita Controparte_1
, la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto
[...] disporsi l' affidamento condiviso del figlio minore e collocamento di quest' ultimo presso Per_1
di sé, onerando il padre del mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quindi, stabilire in suo favore la percezione, nella misura del 100%, dell' assegno unico universale.
All'udienza del 25.06.2024, le parti, presenti personalmente, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e alla medesima udienza hanno raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui al verbale del 25.06.2024. Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.1.2025 e a tale udienza, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 04.10.2022, cron. 5901/2022
(R.G. n. 2099/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, durante l'udienza del 25.06.2024, le parti, in seguito alla proposta dell'istruttore, si sono accordate nei termini di cui al verbale del 25.06.2024, le cui condizioni non sono contrarie a norme imperative e in quanto conformi all'interesse del minore possono Per_1
essere integralmente recepite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23/03/2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data
04.07.2016 da e , alle condizioni concordate e Parte_1 Controparte_1
accettate all'udienza del 25.06.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Corato per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 51, parte II, serie A, anno 2016).
Così deciso in Trani, il 21.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana