Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Bari in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.5314 dell'anno 2024 RG, vertente tra
Avv. URSINI P Parte_1
-opponente-
e
, Avv. G SASSANELLI Controparte_1
-opposto- conclusioni: come da atti di causa e verbali
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato nell'anno 2024 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.360/2024 emesso da questa Sezione ed avente ad oggetto la restituzione della ritenuta effettuata a titolo di mancato preavviso in relazione alle dimissioni formulate per l'importo di euro 775,53. Assumeva essa che il credito era insussistente per tutte le ragioni in dettaglio svolte nell'atto di opposizione e pertanto chiedeva, la revoca del decreto ingiuntivo emesso oltre alle spese legali. Si costituiva in giudizio l'opposto, con la relativa memoria difensiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, la causa veniva decisa con sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.) introduce un giudizio ordinario di cognizione, il quale è sprovvisto di una propria autonomia processuale ed integra una fase meramente eventuale di un giudizio di primo grado già pendente con il semplice ricorso monitorio, in quanto destinato a ricondurre entro l'ambito del rito contenzioso un procedimento svoltosi allora in forma sommaria, con l'instaurazione differita ed invertita del contraddittorio tra le parti in causa. Infatti, il creditore opposto ed il debitore si trovano davanti al giudice dell'opposizione nella stessa posizione sostanziale (rispettivamente, di attore e di convenuto che avrebbero avuto se il decreto, emesso inaudita altera parte, non fosse mai stato pronunciato, gravando l'onere della prova (4) sull'opposto, per quanto concerne i fatti costitutivi della domanda e sull'opponente, per quanto concerne i fatti impeditivi,
17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. 11 agosto 1997, n. 7476; Cass. 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. 11 gennaio 1999, n. 195).
2. Va poi richiamato in specie il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
3. In specie, sono circostanze pacifiche, in assenza di contestazioni inter partes, che: il lavoratore opposto quale dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operatore di esercizio parametro 140 con comunicazione telematica del 14.12.2023 ha rassegnato le dimissioni con effetto dal
1.1.2024; la società opponente ha effettuato sulla retribuzione di dicembre 2023 la ritenuta di euro 77,53
a titolo di mancato preavviso;
l'art.70 CCNL 23.7.1976 non trova applicazione in Parte_2 specie poiché la società opponente non è associata contraente di tale contratto collettivo. CP_2
4.1. Tanto chiarito, va rilevato che non ha pregio la tesi della società predetta secondo cui la fattispecie de qua va regolata secondo l'art. 13 Allegato A CCNL 27.11.2000 atteso Parte_2 che le norme di tale allegato si applicano giusta il relativo art.1 solo al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità. Orbene, in relazione all'area professionale 3°, il cit. CCNL prevede che la qualifica di operatore di esercizio non rientra nel personale de quo.
4.2. In assenza di un referente collettivo specifico, la fattispecie va regolata secondo il disposto dell'art.2118 c.c secondo cui il termine del preavviso in assenza di specifico referente negoziale va identificato secondo gli usi o l'equità.
4.3. In assenza di specifica contestazione, deve ritenersi che è conforme agli usi – applicandosi per la maggior parte delle aziende autoferrotranviarie operanti in Puglia, l'applicazione in specie dell'art
70 CCNL 23.7.1976 che prevede un termine di preavviso di 15 giorni per le Parte_2 dimissioni di un dipendente con la qualifica e l'anzianità pari a poco più di un anno dell'opposto.
4.4. In ogni caso, il termine di 15 giorni osservato dall'opposto appare conforme ad equità ove si consideri la relativa anzianità. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione spiegata è infondata e pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.360/2024 emesso da questa Sezione che va dichiarato esecutivo ex art. 653 comma 1 cpc.
2 5. In omaggio al principio della soccombenza ed alla luce del comportamento tenuto dalla parte opponente nel processo, costei va condannata al pagamento in favore della parte opposta delle spese di causa, comprensive di quelle della fase monitoria, nelle misura liquidata come da dispositivo, in considerazione dell'attività processuale in concreto svolta (senza istruttoria) e del valore della controversia, desumibile dall'importo del provvedimento monitorio, pari ad euro 775,53.
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda, eccezione ed argomentazione, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.360/2024 emesso da questa Sezione che dichiara esecutivo, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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