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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6153 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 18262/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENTILE FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA FIRENZE 32, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CONCETTA
[...]
PETRILLO, con elezione di domicilio in VIA NUONA POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: maggiorazione indennizzo/rendita CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1-8-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che, in data 14-11-2013, in relazione alla malattia professionale “iniziale asbestosi polmonare tipo s 1/1 BIT interstiziopatia alle basi con buona funzionalità respiratorie”, l aveva riconosciuto postumi invalidanti nella misura del 7% CP_1 esponeva che, in data 26-2-2024, aveva invano richiesto, per l'aggravamento della patologia, il riconoscimento di un grado percentuale invalidante pari al 16% ed i conseguenti benefici economici. Dopo aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita per CP_1 inabilità permanente nella misura del 16% o di quella minore o maggiore da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla predetta malattia professionale, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei conguenti ratei e degli interessi legali, ovvero della maggiorazione dell'indennizzo in capitale. Ritualmente instaurato il contradittorio, si costituiva l' che eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda ex art. 13, comma 4, dlgs 38/2020 essendo già intervenuto precedente revisione dell'indennizzo in capitale;
nel merito sosteneva la infondatezza della domanda.
******* La domanda non è fondata. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da asbestosi polmonare, in conseguenza del significativo peggioramento del quadro clinico, risultante dagli esami strumentali di misurazione della capacità respiratoria risalenti alla visita presso il PO del Cardarelli di Napoli del 28-11-2024; che tale patologia è correlata all'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società di Bagnoli. CP_2
Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 12%, con la decorrenza dal 28-11-2024, la riduzione della capacità lavorativa dell'istante rispetto al 7% già riconosciuto dall' . CP_1
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Gli è, però, che, in conformità a tali conclusioni, non può essere riconosciuto il diritto dell'assicurato alla rendita per inabilità permanente parziale, perché la misura come innanzi accertata è al di sotto della soglia del 16% ex dlgs 38/2000. E neppure può essere riconosciuto il diritto alla maggiorazione dell'indennizzo in capitale ex art. 13, co. 4, del predetto dlgs 38/2000. La norma prevede, per quanto più rileva, che “La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione”. Ne consegue che, per lo specifico settore delle malattie asbesto correlate, l'aggravamento è rilevante senza limiti temporali e anche in presenza di precedenti revisioni, ma ai soli fini del riconoscimento della rendita ovvero della sua rideterminazione;
nel caso, invece, di aggravamento che non consenta il raggiungimento della soglia invalidante del 16%, la revisione, utile ai fini della rideterminazione dell'indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta. Tale limitazione vale per tutte le patologie, essendo la deroga, in favore delle malattie asbesto correlate, circoscritta alla sola ipotesi della rendita. E nella specie, dalla documentazione in atti, risulta che l'istante aveva già ottenuto la rideterminazione dell'indennizzo in capitale per precedente domanda di aggravamento. La domanda va, in definitiva, rigettata. Nulla per le spese ex art.152 disp. att. cpc
P. Q. M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Napoli 10-9-2025 Il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 18262/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENTILE FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA FIRENZE 32, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CONCETTA
[...]
PETRILLO, con elezione di domicilio in VIA NUONA POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: maggiorazione indennizzo/rendita CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1-8-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che, in data 14-11-2013, in relazione alla malattia professionale “iniziale asbestosi polmonare tipo s 1/1 BIT interstiziopatia alle basi con buona funzionalità respiratorie”, l aveva riconosciuto postumi invalidanti nella misura del 7% CP_1 esponeva che, in data 26-2-2024, aveva invano richiesto, per l'aggravamento della patologia, il riconoscimento di un grado percentuale invalidante pari al 16% ed i conseguenti benefici economici. Dopo aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita per CP_1 inabilità permanente nella misura del 16% o di quella minore o maggiore da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla predetta malattia professionale, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei conguenti ratei e degli interessi legali, ovvero della maggiorazione dell'indennizzo in capitale. Ritualmente instaurato il contradittorio, si costituiva l' che eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda ex art. 13, comma 4, dlgs 38/2020 essendo già intervenuto precedente revisione dell'indennizzo in capitale;
nel merito sosteneva la infondatezza della domanda.
******* La domanda non è fondata. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da asbestosi polmonare, in conseguenza del significativo peggioramento del quadro clinico, risultante dagli esami strumentali di misurazione della capacità respiratoria risalenti alla visita presso il PO del Cardarelli di Napoli del 28-11-2024; che tale patologia è correlata all'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società di Bagnoli. CP_2
Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 12%, con la decorrenza dal 28-11-2024, la riduzione della capacità lavorativa dell'istante rispetto al 7% già riconosciuto dall' . CP_1
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Gli è, però, che, in conformità a tali conclusioni, non può essere riconosciuto il diritto dell'assicurato alla rendita per inabilità permanente parziale, perché la misura come innanzi accertata è al di sotto della soglia del 16% ex dlgs 38/2000. E neppure può essere riconosciuto il diritto alla maggiorazione dell'indennizzo in capitale ex art. 13, co. 4, del predetto dlgs 38/2000. La norma prevede, per quanto più rileva, che “La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione”. Ne consegue che, per lo specifico settore delle malattie asbesto correlate, l'aggravamento è rilevante senza limiti temporali e anche in presenza di precedenti revisioni, ma ai soli fini del riconoscimento della rendita ovvero della sua rideterminazione;
nel caso, invece, di aggravamento che non consenta il raggiungimento della soglia invalidante del 16%, la revisione, utile ai fini della rideterminazione dell'indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta. Tale limitazione vale per tutte le patologie, essendo la deroga, in favore delle malattie asbesto correlate, circoscritta alla sola ipotesi della rendita. E nella specie, dalla documentazione in atti, risulta che l'istante aveva già ottenuto la rideterminazione dell'indennizzo in capitale per precedente domanda di aggravamento. La domanda va, in definitiva, rigettata. Nulla per le spese ex art.152 disp. att. cpc
P. Q. M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Napoli 10-9-2025 Il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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