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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 202/2023
Oggi 21/02/2025 alle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per , gli avv.ti PREVOSTO MARCO e PREVOSTO ALDO Parte_1
Per , nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori dell'attore collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Prevosto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato e si richiama agli atti.
Il GOT dichiara che i difensori hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 9.03 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando la parte dal ricollegarsi per la lettura.
Alle ore 17.00 uscita dalla camera di consiglio decide la causa dando lettura della sentenza in assenza delle parti a ciò previamente autorizzate.
Il GOT
Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 202/2023 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv.ti PREVOSTO Parte_1 C.F._1
ALDO e PREVOSTO MARCO
- Attore –
Nei confronti di
(CF Controparte_1 C.F._2
- Convenuto/contumace –
§§§
Conclusioni per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto in ordine ai fatti esposti nelle premesse dell' atto di citazione, e per l'effetto condannarlo in favore dell'attore:
a. al risarcimento dei danni patrimoniali pari, al 17.3.2022, a € 26.102,42, detratti gli acconti già versati dal convenuto, e/o nella misura diversa, anche maggiore, meglio ritenuta, da quantificarsi all'esito dell'attività istruttoria svolta, detratti gli eventuali acconti ulteriori versati dal convenuto, e aggiunti gli interessi di mora e le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute;
b. ai danni non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa;
c. con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla fase di negoziazione assistita.
In subordine si chiede, per mero scrupolo difensivo, che a sensi dell'art. 278 Cpc codesto Tribunale Voglia pronunciare con sentenza la condanna generica al risarcimento dei danni del convenuto, essendo già stata accertata la sussistenza del diritto dell'attore, e disporre quindi con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione dei danni di cui trattasi.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 allegando che in data 1.6.22 gli era stata notificata una comunicazione preventiva di iscrizione
[...]
2 ipotecaria dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Imperia (Fasc. n. 2022/480) del 21.3.2022, per un debito complessivo, alla data del 17.03.2022, di € 26.102,42 relativo agli atti indicati nel prospetto ad essa allegato - “Dettaglio delle somme da pagare” (doc. 1 di parte attrice).
Rilevava l'attore che in tale comunicazione si faceva riferimento a cartelle ed avvisi di addebito notificati al Sig. negli anni precedenti. Parte_1
Rilevava l'attore che detti avvisi riguardavano addebiti relativi a contributi I.V.S. (invalidità, CP_2 vecchiaia, superstiti) Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni successivi al 2012, che erano stati comunicati dallo stesso Istituto via pec all'attore presso il RA. , il quale era, infatti, Controparte_1 in possesso delle relative credenziali. Riferiva invece che le corrispondenti cartelle esattoriali erano state notificate dall'Agenzia delle Entrate personalmente in via cartacea all'attore, il quale nel corso degli anni le aveva consegnate al RA. , quale commercialista di sua fiducia. Controparte_1
Riferiva l'attore che quest'ultimo, ogni volta, alla consegna delle cartelle lo aveva rassicurato dicendogli che non ci sarebbe stato nulla da pagare in relazione alla pratica di cui trattasi con l' in quanto CP_2
l'avrebbe regolarizzata presso gli uffici competenti.
Allegava inoltre di aver tempestivamente comunicato verbalmente al RA. la Controparte_1 cessazione, dal mese di dicembre 2012, della sua attività di coltivatore diretto, per cui da tale data in poi non avrebbe più avuto nulla da versare all' al titolo richiesto. CP_2
Riferiva l'attore che nonostante quanto precede era invero emerso che il RA. aveva Controparte_1 omesso di comunicare la relativa variazione per cessazione d'attività all' CP_2
Riferiva che la richiesta di cessazione era stata trasmessa ad da parte del RA. solo in data CP_2 CP_1
19.3.2020, con pretesi effetti retroattivi al 31.12.2012, e respinta dall'ente previdenziale in data 7.5.2020
(doc. 2).
Riferiva altresì che il RA. , aveva presentato, di propria iniziativa, in data 30.6.2022, Controparte_1 per conto del Sig. all'Agenzia Entrate Riscossione di Imperia, un'istanza di Parte_1 rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con identificativo 103986 per un importo complessivo di €
26.225,47 da corrispondere in 72 rate mensili, rateizzazione accordata dall'Ente.
Allegava che il RA. , per quanto noto aveva provveduto direttamente e per conto Controparte_1 dell'attore al pagamento della 1° rata con scadenza 15.7.2022 di € 715,90, della 2° rata con scadenza
15.8.2022 di € 412,08 e della 3° rata con scadenza 15.9.2022 di € 412,20 (doc. 4).
In diritto riteneva che il RA. con la propria condotta omissiva succitata era incorso in Controparte_1 una responsabilità professionale nei confronti del Sig. in relazione ai fatti di cui trattasi, Parte_1 consistita, in particolare, nell'aver omesso di comunicare all' di Imperia, in modo tempestivo, CP_2 usando la dovuta diligenza, la cessazione a decorrere dal mese di dicembre 2012 dell'attività di coltivatore diretto;
così generando a suo carico il debito di cui al prospetto allegato alla comunicazione 3 di cui trattasi (doc. 1), responsabilità comprovata dalla richiesta di rateizzazione all'Agenzia delle
Entrate formulata e inizialmente pagata dal convenuto.
Tentata senza esito la procedura di negoziazione assistita l'attore aveva introdotto il presente giudizio instando per la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, per cui all'udienza del 24.5.23 ne era dichiarata la contumacia.
La causa era, quindi, istruita con la produzione di documenti e mediante l'audizione di un teste.
A seguito del pensionamento del precedente giudicante il fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 13/12/2023 che su richiesta dell'attore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, rinviata da ultimo all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda dell'attore è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533).
Inoltre, parte attrice deve dare prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile a detto negligente comportamento come affermato dalla
Corte di legittimità (tra le altre si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).
L'ascrivibilità della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale non é privo di effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova: se da un lato spetta al cliente oltre alla prova del contratto provare il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio dal medesimo subito, dall'altro, qualora il cliente abbia allegato, come nel caso di specie, l'inadempimento del professionista, grava su quest'ultimo l'onere di provare, per andare esente da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto
(Cassazione 11213/2017; Cass. Sez. Unite 13522/2001).
Dal punto di vista della natura giuridica dell'incarico professionale, questo rientra nell'alveo del "contratto
d'opera intellettuale", disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. e, in quanto compatibili, dagli artt. 2222 ss. c.c., recanti le disposizioni generali del lavoro autonomo, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali.
L'attore ha adempiuto agli oneri sullo stesso incombente sulla base delle seguenti considerazioni.
4 In virtù dell'istruttoria esperita sia in forma documentale che orale, è emerso che il RA. CP_1 ha omesso di comunicare tempestivamente all' la cessazione attività di coltivatore diretto
[...] CP_2 dell'odierno attore. Detta comunicazione è stata da lui effettuata soltanto in data 19.3.2020, con pretesi effetti retroattivi al 31.12.2012, detta domanda, tuttavia, è stata respinta dall'Ente previdenziale in data
07.05.2020.
La cessazione d'attività da parte dell'attore alla data del 19.03.2020 è comprovata dalla visura camerale prodotta sub. doc. 3 di parte attrice e la tardiva comunicazione di cessazione e la trasmissione da parte del convenuto è del pari documentale (doc. 2) ed in particolare dalla ricevuta di trasmissione.
All'udienza del 13.12.2023 è stato escusso il teste Dott. attuale commercialista di Testimone_1 fiducia dell'attore, che ha confermato quanto dedotto nelle capitolazioni attoree sub sub 2), 3) e 4) di cui alla memoria istruttoria.
In particolare sul cap. 2 [2) “Vero che le corrispondenti cartelle esattoriali erano invece notificate dall'Agenzia delle
Entrate personalmente in via cartacea al Sig. il quale nel corso degli anni le consegnava sempre Parte_1 tempestivamente al RA. con Studio in Arma di Taggia Via Andrea Doria 22, quale commercialista Controparte_1 di sua fiducia”] ha dichiarato “Si, così mi aveva detto il Sig. mi aveva detto che le aveva consegnate al Parte_1
RA. ADR del Giudice: le cartelle fanno riferimento a periodi relativi agli anni dal 2013 al 2019.” CP_1
Sul capitolo 3 [“Vero che quest'ultimo, ogni volta che incontrava il Sig. nelle occasioni di cui al capitolo Parte_1 precedente, lo rassicurava dicendogli che non ci sarebbe stato nulla da pagare in relazione alla pratica di cui trattasi con
l' in quanto l'avrebbe regolarizzata lui presso i vari Uffici competenti”] ha dichiarato: “Si questo me l'ha detto CP_2 il Sig. ma mi era anche stato confermato telefonicamente dal RA. la prima volta che ci siamo sentiti. “ Pt_1 CP_1
Sul capitolo 4) [4) “Vero che il Sig. aveva verbalmente tempestivamente comunicato al RA. Parte_1 CP_1 la cessazione, dal mese di dicembre 2012, della sua attività di coltivatore diretto, per cui da tale data in poi non
[...] avrebbe più avuto nulla da versare all' al titolo richiesto”] ha così risposto: “Si tutto nasce dal fatto che il Sig. CP_2 mi aveva detto che aveva comunicato al RA. la cessazione dell'attività di coltivatore diretto in data Pt_1 CP_1
31.12.2012 mentre il RA. aveva effettuato la comunicazione di cessazione dell'attività di coltivatore diretto nel CP_1 mese di febbraio 2020 con effetto retrodatato al 31.12.2012.
ADR del Giudice: se la comunicazione fosse stata effettuata tempestivamente ritengo che l' ed altri Enti non CP_2 avrebbero potuto eccepire nulla ma essendo stata effettuata parecchi anni dopo la pratica è stata respinta”.
Ed ancora: “ADR. Avv. Prevosto: il RA. mi ha sempre confermato che tutto era nato dalla comunicazione CP_1 tardiva della cessazione dell'attività da lui effettuata e che non era stata accettata dall'IPS, mentre era stata regolarmente accettata dall'Agenzia delle Entrate che non aveva eccepito nulla”.
Le dichiarazioni rese dal teste sono de relato.
In tema di dichiarazioni rese da soggetti che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi 5 depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, tuttavia può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (v. da ultimo Cass. m. 569/2015; Cass. n. 313/2011; Cass.
n. 8358/2007).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che parte delle dichiarazioni siano rese de relato ex actoris, provenendo la loro conoscenza dei fatti riferiti direttamente dall'attore e che dette dichiarazioni siano del tutto ininfluenti.
Diversa è invece la posizione in riferimento a quanto dichiarato dal teste come circostanza appresa dal convenuto. Si tratta cioè di dichiarazioni rese al teste dalla parte di contenuto pregiudizievole nei confronti della parte medesima. In tal caso non si sarebbe in presenza di una vera testimonianza de relato, bensì di una confessione stragiudiziale acquisita in via testimoniale al giudizio, onde la soggezione della stessa, ex art. 2735 c.1, seconda parte cc, al libero apprezzamento del giudice (Cass. n.
1333/1968, Cassazione 7746/2020, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320) e la possibilità, per quest'ultimo, di tenere per vero il fatto rappresentato, ove risulti la consapevolezza del confitente.
Le circostanze inerenti la tardività del comportamento del convenuto oltre che sulla base delle dichiarazioni rese dal teste, risultano confermate anche dalla documentazione prodotta agli atti dall'attore dal quale è dato, anche in via presuntiva, derivare il ruolo e la responsabilità del convenuto.
In particolare è da intendersi quale riconoscimento del proprio errore il fatto che il convenuto abbia presentato di propria iniziativa, il 30.6.2022, per conto del Sig. , all'Agenzia Entrate Parte_1
Riscossione di Imperia, un'istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con identificativo
103986 per un importo complessivo di € 26.225,47 da corrispondere in 72 rate mensili, accordata dall'Ente (doc., 13), ciò a seguito della pec trasmessa dal legale dell'attore con la cartella contenente gli addebiti in data 29/6/2022.
Risulta altresì che dopo aver richiesto la rateizzazione il convenuto ha provveduto al pagamento delle rate (doc. doc. 4).
Peraltro a seguito di richiesta da parte dell'attore di avere una garanzia state la lunga rateizzazione parte convenuta ha risposto al legale dell'attore: “In risposta alla tua pec volevo solo aspettare, per non buttare via dei soldi, fino a ottobre per vedere di risolvere la pratica (Agosto non esiste). La rateazione è stata appena fatta. Se non risolvo facciamo come dici tu. Cari saluti. (doc. 15). CP_1
6 Nel caso che ci occupa non può trovare applicazione il disposto dell'art 2236 c.c., non risultando dagli atti e dai documenti di causa – né essendo, ancor prima specificamente allegato - il fatto che si versasse in ipotesi di speciale difficoltà. Essendo la comunicazione di cessata attività una comunicazione senza particolari formalità come dimostra il, seppur tardivo, invio di detta comunicazione.
Risulta invece provato il danno patito dall'attore e, secondo il criterio del più probabile che non che informa il processo civile, il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del convenuto: atteso che parte convenuta non ha provato di aver eseguito la prestazione nel rispetto della normativa di settore che anzi la stessa si é fatta carico espressamente carico far fronte alle conseguenze che ne sono derivate, con ciò riconoscendo le il proprio inadempimento.
Risulta de plano che ove la comunicazione di cessazione fosse stata tempestiva le richieste da parte dell'agenzia per gli anni successivi non sarebbero maturate.
Ritenendo, quindi, provato l'an della pretesa fatta valere per quanto attiene al quantum varranno le seguenti considerazioni.
L'importo dovuto in atto di citazione, così come nelle conclusioni da ultimo rassegnate, è stato quantificato in € 26.102,42 (con detrazioni di quanto eventualmente corrisposto in via anticipata).
Al riguardo il teste Dott. ha chiarito: “… A fronte delle cartelle esattoriali tempo per tempo notificate, in Tes_1 accordo con il RA. al fine di limitare il più possibile i danni a carico del Sig. sono state presentate due CP_1 Pt_1 domande di sanatoria, cosiddetta rottamazione quater. Alla data odierna le prime due rate in scadenza sono state pagate direttamente dal RA. il quale mi ha trasmesso tempestivamente le relative ricevute. ADR del Giudice: ad oggi CP_1 sono state pagate due rate delle due istanze di rottamazione presentate. Preciso che, onde evitare azioni esecutive nei confronti del Sig. il RA. aveva già presentato istanza di rateizzazione delle originarie cartelle pagandone Pt_1 CP_1 lui alcune rate;
rateizzazioni poi superate dalle due rottamazioni quater decisamente più favorevoli. Sono state presentate due rottamazioni quater al fine di evitare un eventuale rigetto relativo ad alcune cartelle, il cui accesso alla rottamazione stessa era dubbio. Ad oggi la vecchia rateizzazione inizialmente presentata è superata. Tutto il debito è concentrato nelle due pratiche di rottamazione.”
Agli atti sono state depositate le richieste ed i provvedimenti relativi alla rottamazione quater presentate dal nuovo commercialista su accordo con il convenuto.
Nel rispondere al nuovo commercialista dell'attore che chiedeva cosa ne pensasse in merito all'adesione alla rottamazione quater il convenuto rispondeva in data 20/4/2023 (doc. 9): “Caro ho visto la Tes_1 pratica Mollo, per forza dobbiamo fare la rottamazione. Pagherò al 31/07 e 30/11 le rate più grosse e il restante in 18 rate trimestrali, Quando avrai concluso la pratic , con accettazione, ti chiedo di farmene avere una copia per l' assicurazione. Grazie di tutto. “ CP_1
All'esito delle richieste accolte di rottamazione risulta che gli importi dovuti sono risultati i seguenti:
7 - € 14.289,83 (compresi interessi di dilazione, per la prima definizione agevolata AT –
05290202302868339180 Dichiarazione di adesione del 20/04/2023 prot. W-2023042005851930)
- € 432,35 (compresi interessi di dilazione, per la seconda definizione agevolata AT –
05290202302868343180 Dichiarazione di adesione del 20/04/2023 prot. W-2023042005854983
Sulla base della documentazione agli atti risulta altresì che era stata chiesta la rateizzazione per due cartelle non rottamabili 05220220004585463 e 05220220006667855 (€ 671,90+ €72.19) per un totale, compresi interessi di dilazione, di € 816,66.
Agli atti il ricorrente ha documento alcuni pagamenti effettuati da parte del convenuto successivamente alla rottamazione di cui lo stesso ha trasmesso ricevute per la complessiva somma di Euro 3.783,08
(43,31 pagato 30/10/23, 1.429,36 pagato 30/10/2023, 714,53 pagato 28/2/2024, 1428,93 pagato
30/11/2023, 42,25 pagato 30/11/23, 21,60 pagato 28/2/2024, 51,55 del 21/1/2024, 51,55 de
21/2/2024, 714,53 del 28/2/2024).
Sulla base della documentazione rilasciata in data 14.1.2025 dall'agenzia delle entrare, di formazione successiva al termine delle memorie e, quindi, acquisibile agli atti risultano ulteriori pagamenti successivi a quelli di cui sopra con attestazione di un debito residuo pari a complessivi Euro 9.457,47 di cui Euro
8.838,19 a titolo di residuo delle due cartelle rottamate ed Euro 558,74 per la cartella
052202220004585463 (inizialmente pari ad Euro 671,90) ed Euro 56,82 per la cartella
05220220006667855 (inizialmente pari a Euro 72,19) la cui rateizzazione è stata revocata.
La rottamazione-quater (Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023) al pari delle altre rottamazioni che si sono succedete negli ultimi anni, permette al contribuente di pagare i debiti contenuti in una cartella esattoriale risparmiando su sanzioni e interessi.
In particolare, chi ha presentato domanda di rottamazione delle cartelle paga: l'imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc.); le spese di rimborso per le procedure esecutive;
le spese di notifica della cartella di pagamento;
gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla rottamazione.
Non devono essere pagate invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell'atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
le somme aggiuntive ai crediti previdenziali
(art.27, D.Lgs. 46/99); l'aggio della riscossione. Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull'aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
La domanda attorea, siccome formulata, è fondata e deve essere accolta nei limiti dell'importo di Euro
9.457,47 dovuti all'esito della richiesta procedura di rottamazione e residuata dopo i pagamenti effettuati nelle more dal convenuto, posto che la condanna al maggior importo in origine dovuto comporterebbe in capo all'attore un indebito arricchimento. 8 Per quanto attiene agli interessi richiesti avendo il convenuto sino ad ora pacificamente provveduto ai pagamenti delle rate gli stessi sono dovuti solo dalla sentenza al saldo sul richiamato importo non essendo tra l'altro gli importi delle successive rate ancora scaduti.
Deve, invece, essere rigettata la domanda volta ad ottenere i danni non patrimoniali in quanto oltre ad essere genericamente formulata non appare provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 tenendo conto dello scaglione dell'ammontare liquidato
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o respinta:
1) condanna il Sig. a corrispondere a la somma di euro 9.457,47; Controparte_1 Parte_1
2) condanna Il Sig. a rifondere a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi Euro 5.077,00 di cui Euro 919,00 per studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione Euro 1.701,00 per la fase decisoria oltre ad Euro 518 per spese, 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
Addì, 21/2/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
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