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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7631/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta DI PIETRO GIUSEPPINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ta LA BARBERA MARIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.525,55, a titolo di differenze retributive, ferie non godute e TFR, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al settembre 2025, oltre interessi e
Tribunale di Palermo sez. Lavoro rivalutazione monetaria dall'ottobre 2025 al soddisfo;
◊ rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
◊ pone definitivamente a carico della società resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e compensa le restanti spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 26/07/2022 il ricorrente - premesso di essere stato dipendente, in qualità di autista, della società resistente per il periodo
02.08.2018- 08.12.2018; - premesso di essere stato assunto con contratto a tempo determinato, rinnovato più volte fino alla data del 30.04.2019, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 1.160,11, con variazioni per i mesi successivi di poche centinaia di euro, e di essersi dimesso in data 08.12.2018 per i gravi inadempimenti posti in essere dalla società datrice di lavoro;
- esponeva di avere richiesto alla società resistente, con comunicazione inoltrata via pec in data
17.10.2019, il pagamento di quanto dovutogli a titolo di differenze retributive,
maggiorazioni su ratei di tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori domenicale, notturno, straordinario, indennità sostitutiva per riposi compensativi/ permessi retribuiti/ festività soppresse/ ferie non godute, TFR e tutto quanto previsto per legge o contratto, per un importo complessivo pari ad euro 16.140,00. Aggiungeva che, nelle more, la società resistente veniva sottoposta ad indagini da parte della Guardia di Finanza, a conclusione delle quali veniva avviato procedimento penale iscritto al NGNR 18517/2018. Esponeva di avere rispettato, fin dalla data della sua assunzione, un orario di lavoro articolato dal lunedì alla domenica, dalle ore 04:00 della mattina, facendo la tratta fino a
CI e altri paesi del trapanese e agrigentino, per poi proseguire fino alle ore
19:00, su percorsi nel territorio palermitano (come emergente dalle schede crono
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro – tachigrafiche e schede giornaliere versate in atti). Rappresentata, quindi, la contrarietà dell'orario di lavoro concretamente osservato a quanto disposto tanto dal contratto stipulato tra le parti in causa, quanto dal CCNL di settore, chiarito di non avere mai percepito alcuna retribuzione per il lavoro svolto oltre l'orario ordinario di lavoro e di non avere mai usufruito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, di ferie e permessi maturati, previsti dal CCNL applicabile, chiedeva al
Tribunale adito di volere: “… Ritenere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1
lavorato in qualità di autista a favore della dal 02/08/2018 al CP_1
08/12/2018 secondo le modalità indicate in ricorso;
Ritenere e dichiarare che il
Sig. ha diritto al pagamento di quanto allo stesso dovuto per Parte_1
un importo complessivo pari ad € 21.005,24 a titolo di differenze retributive,
maggiorazioni su ratei di tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori domenicali, notturno, straordinario, indennità sostitutiva per riposi compensativi/ permessi retribuiti/ festività soppresse ferie non godute, TFR e tutto quanto previsto per legge o contratto o in quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia anche a seguito di espletanda CTU;
Conseguentemente condannare la a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo di € 21.005,24 dovuto a titolo di differenze retributive, maggiorazioni su ratei di tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori domenicali, notturno,
straordinario, indennità sostitutiva per riposi compensativi/ permessi retribuiti/ festività soppresse ferie non godute, TFR e tutto quanto previsto per legge o contratto o quel maggiore o minore importo che sarà di giustizia anche a seguito di espletanda CTU …”..
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03/01/2023, la società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza, e, in
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro via riconvenzionale, chiedeva condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno patito a causa delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente senza addurre alcuna giusta causa di recesso.
Non essendo andate a buon fine le trattative intercorse tra le parti per una soluzione conciliativa della controversia, la causa veniva istruita attraverso prova testi e consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, fissata udienza di discussione e decisione ed invitate le parti a rassegnare le proprie conclusioni mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Giova premettere, ai fini della decisione, che il lavoratore, qualora deduca, come nel caso di specie, di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, è gravato dall'onere di dimostrare le prestazioni lavorative effettuate oltre il normale orario di lavoro (cfr. fra le tante Cassazione
Civile n. 5438/2025). Deve, quindi, procedersi ad esaminare gli elementi emersi durante la fase istruttoria del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 22/05/2024, ha testualmente Testimone_1
riferito quanto segue: “… Io sono a tutt'oggi dipendente della società resistente,
lavoro nel settore amministrativo ma solo per sei ore alla settimana. Lavoro con questa stessa articolazione oraria dal 07/09/2019 a tempo indeterminato ma con contratto a termine già da qualche anno, direi un anno, un anno e mezzo prima. Non ho una memoria diretta, cioè fisica del ricorrente, ma sono a conoscenza del fatto che egli abbia lavorato alle dipendenze della società. Era
un'autista. Nulla so dire in ordine al suo orario di lavoro, né in quali zone
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro operasse. Confermo invece che riceveva la retribuzione riportata nella busta paga poiché il legale rappresentante della resistente operava al riguardo un bonifico. Io mi occupavo di prendere le presenze dei ragazzi giornaliere o di raccoglierne il relativo dato dagli addetti e poi a fine mese mandavo tali registrazioni al commercialista per l'elaborazione delle buste paga. Era il legale rappresentante poi a provvedere al pagamento. Non riconosco nel documento n.
9 il foglio presenze cui ho fatto riferimento, quello da me utilizzato infatti era articolato su 31 giorni e non recava alcun orario, io non ne ero proprio a conoscenza. Non mi risulta che fossero in alcun modo annotate eventuali ore di straordinario poiché per me una volta datami la presenza si dava per scontato il rispetto delle ore contrattuali”.
Il teste , escusso anch'egli all'udienza del 22/05/2024, ha Testimone_2
riferito che: “… Sono un dipendente della società resistente dal 2018. Io sono stato assunto a tempo indeterminato il 02/05/2018. Per un periodo il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società. Io sono un'autista e coordino anche il lavoro degli altri autisti, tali compiti di coordinamento mi sono stati assegnati semplicemente perché sono un'autista esperto e svolgo tale funzione da molti anni. L'orario di ciascun autista dipende dalle varie destinazioni. Bisogna tenere presente che la società realizza trasporti versi punti vendita o magazzini che sono aperti dalle 9 alle 13. Se si tratta di siti in Palermo la giornata lavorativa si completa intorno alle 11.30 e comincia alle 8/8.30, a secondo di quanto prima voleva arrivare l'autista rispetto all'apertura, direi in tutto circa 3 ore, si può
finire massimo intorno alle 12. Se occorre raggiungere il trapanese o l'agrigentino occorre tenere conto della durata del viaggio di andata e ritorno,
di circa due ore giornaliere. Anche in questo caso l'autista può poi decidere di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro arrivare prima rispetto all'orario delle 9 e può tornare poi anche alle 14, direi che in tal caso l'impegno giornaliero è non più di 6/7 ore rispetto alle 13
astrattamente esigibili. Bisogna pure considerare che l'autista decide pure quando fruire della prevista pausa di 30/45 minuti. Se non ricordo male il ricorrente veniva destinato soprattutto entro il Comune di Palermo, ma sul punto non ho certezza poiché è passato molto tempo. Per ogni giornata si facevano non più di 2/3 consegne in aree circoscritte. Giornalmente io mi occupavo di raccogliere le presenze dei vari autisti e non vi è mai stata alcuna annotazione dell'orario di lavoro, il cui dato poteva essere eventualmente desumibile dai dischetti cronotachigrafi semplicemente l'autista si doveva organizzare in maniera tale da raggiungere la destinazione assegnatagli in tempo per l'apertura a seconda della distanza e poi finite le consegne tornare.
Nell'organizzazione settimanale ci si poteva eventualmente mettere d'accordo rispetto alla tabella predisposta dall'azienda con l'assegnazione dei vari carichi per ciascun autista in modo tale da alternare viaggi più lunghi e viaggi più
brevi, ma era una questione interna agli autisti, non era organizzata dall'azienda. Riconosco nel documento n. 9 le schede camion che venivano compilate da ciascun autista e che riportavano l'orario di fine turno annotato dall'autista stesso. Erano i moduli predisposti dall'azienda e che ogni autista era tenuto a redigere sul camion assegnatogli di giorno in giorno e che servivano in particolare a scopo cautelativo per indicare in quali orari ciascun autista era a bordo di quel determinato camion in maniera tale che in caso di eventuali incidenti o in caso di eventuali contravvenzioni fosse subito identificabile il responsabile dell'uno o dell'altro. Non vi era alcuna verifica del dato presente in quelle schede, anche per lo scopo cui queste schede erano appunto destinate ma
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro immagino che per la stessa ragione ognuno annotasse in maniera veritiera il turno compiuto. Esaminando quelle esibitemi vedo anche orari pomeridiani,
penso che fossero dovuti ad una disorganizzazione del ricorrente che magari non arrivava in tempo prima della chiusura del punto vendita ed era costretto ad aspettare l'apertura pomeridiana o altre volte si rivelava lento nell'espletamento delle consegne”.
Ed ancora il teste , escusso alla detta udienza del 22/05/2024, Testimone_3
ha riferito quanto segue: “… Sono dipendente della società resistente dal
02/05/2018 come autista. Non ho cognizione né di quale orario di lavoro osservasse il sig. né ricordo con esattezza quando ha lavorato per la Pt_1
società né in quali aree geografiche lavorasse, però sicuramente ho memoria di lui. Posso dire come è organizzato il mio lavoro, il quale si articola normalmente in circa 8 ore giornaliere nel corso delle quali riesco di regola ad assicurare le consegne affidatemi che sono circa 3-4 al giorno. Non vi è un piano settimanale ma la sera prima ci viene comunicato il carico del giorno successivo. Di regola dobbiamo effettuare trasporti verso magazzini che sono aperti dalle 9 alle 13 e quindi, a seconda se si tratta di magazzini a Palermo o ad RI o a Trapani
posso partire da mezz'ora prima fino a due ore e mezzo prima e quindi poi rientrare fra le 14.30 e le 15.00 massimo. Non è mai stato possibile modificare il turno predisposto dall'azienda fra noi autisti salvo ovviamente che non vi sia un'esigenza personale, familiare o di salute. Giornalmente però non si va nello stesso posto ma la destinazione può cambiare di giorno in giorno. Non riconosco nel documento n. 9 un modulo aziendale, del resto, l'azienda sa che mi ha affidato un certo camion con una certa destinazione. Io non comunico mai né
quando parto né quando torno, se parto alle 6 non ho neppure qualcuno che
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro posso raggiungere telefonicamente per avvisarlo, semplicemente mi gestisco le mie 8 ore di lavoro in maniera tale da arrivare ad espletare tutto in tempo e di regola ci riesco, salvo guasti o incidenti imprevedibili. Del resto, i dati relativi alle percorrenze sono evincibili dai dischi cronotachigrafi”.
Infine, il teste , escusso all'udienza del 12/02/2025, ha riferito che: Testimone_4
“… Non lavoro più per la da almeno 5/6 anni, vi ho lavorato per circa 2 CP_1
anni. Dopo tanto tempo, non ricordo con maggiore dettaglio i riferimenti temporali. Premetto che io mi occupavo di linee e mezzi diversi, infatti mi occupavo della linea di Palermo- Catania, partivo intorno alle 2.15/2.30 del mattino, raggiungevo l'aeroporto, in particolare il centro commerciale che vi è
ubicato accanto, scaricavo per circa due ore, poi andavo a lasciare il semirimorchio vuoto e a prenderne uno carico o da Di NO o al deposito
RA sempre lì in zona e rientravo a intorno alle 11.30/12.00. Ricordo Pt_2
di avere incontrato il ricorrente non più di 4/5 volte, due delle quali andai peraltro a toglierlo dai guai poiché egli non era molto efficiente alla guida dei mezzi. Ricordo, ad esempio, che una volta il titolare mi chiese la cortesia di raggiungerlo ad Alcamo (e ci andai io con la mia macchina nel pomeriggio dopo avere completato il mio turno di lavoro) perché era partito da intorno alle Pt_2
12 e dalle 15.30 non risultava ancora arrivato nel negozio di Alcamo in cui doveva scaricare la merce. Quando lo raggiunsi in quella occasione non aveva neppure compilato il dischetto cronotachigrafo, gli spiegai dunque cosa doveva fare. L'altra volta mi recai presso il centro commerciale GO La LF qui a
Palermo perché aveva divelto il cancello di ingresso danneggiando la motrice. Il
documento 9 che mi viene esibito non è esattamente un documento aziendale, era una annotazione che faceva l'autista stesso elencando tutti i viaggi compiuti. Poi
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro questi fogli venivano consegnati in azienda perché l'azienda potesse riscontrarli soprattutto con i centri commerciali indicati, per verificare se effettivamente risultavano tutti quelli elencati dall'autista. Non sono a conoscenza nel dettaglio dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente, posso solo dire che soltanto io che ero addetto appunto alla linea di Catania nonché un altro collega che aveva scelto la linea CI RI andavamo lontano, tutti gli altri lavoravano o nei tre centri commerciali di Palermo la LF, la e la o al Pt_3 Pt_4
massimo arrivavano ad Alcamo. Cominciavano intorno alle 8/8.30 poiché detti centri commerciali cominciavano ad aprire alle 9 e si lavorava per 5 o 6 ore al giorno. Si doveva in ogni caso rientrare al massimo alle 16 per compiere le successive operazioni di caricamento dei rimorchi per l'indomani. In tutto erano
5 gli autisti delle motrici più piccole. L'orario di lavoro osservato da ciascun autista poteva essere ricavato o dal foglio presenze che compilavamo quotidianamente all'ingresso e all'uscita di fronte all'addetto alla guardiania oppure dai cronotachigrafi”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dati testi è evidente che l'articolazione oraria della prestazione lavorativa indicata in ricorso dal dipendente non abbia trovato diretta ed immediata conferma. Tuttavia esse consentono, da una parte, di considerare dimostrato come non vi fosse alcun sistema di determinazione dell'effettivo orario di lavoro osservato dal dipendente né, dunque, alcun sistema di riconoscimento e remunerazione del lavoro supplementare e/o straordinario prestato;
e, dall'altra parte, di apprezzare il valore dimostrativo dei cronotachigrafi circa l'individuazione della concreta articolazione oraria della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente (sul punto, ad esempio, il teste ha riferito che: “… Giornalmente io mi occupavo di Testimone_2
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro raccogliere le presenze dei vari autisti e non vi è mai stata alcuna annotazione dell'orario di lavoro, il cui dato poteva essere eventualmente desumibile dai dischetti cronotachigrafi semplicemente l'autista si doveva organizzare in maniera tale da raggiungere la destinazione assegnatagli in tempo per l'apertura a seconda della distanza e poi finite le consegne tornare …”; il teste ha riferito che “… Io non comunico mai né quando parto né Testimone_3
quando torno, se parto alle 6 non ho neppure qualcuno che posso raggiungere telefonicamente per avvisarlo, semplicemente mi gestisco le mie 8 ore di lavoro in maniera tale da arrivare ad espletare tutto in tempo e di regola ci riesco,
salvo guasti o incidenti imprevedibili. Del resto, i dati relativi alle percorrenze sono evincibili dai dischi cronotachigrafi”); le prove summenzionate, peraltro,
comprovano l'utilizzabilità allo stesso fine anche delle “schede presenze giornaliere” prodotte dal ricorrente (allegato n. 9 al ricorso), trattandosi di veritiere annotazioni effettuate dagli autisti relative ai viaggi dagli stessi compiuti
(sul punto il teste ha riferito che: “… Riconosco nel documento n. 9 le Tes_2
schede camion che venivano compilate da ciascun autista e che riportavano l'orario di fine turno annotato dall'autista stesso. Erano i moduli predisposti dall'azienda e che ogni autista era tenuto a redigere sul camion assegnatogli di giorno in giorno e che servivano in particolare a scopo cautelativo per indicare in quegli orari ciascun autista era a bordo di quel determinato camion in maniera tale che in caso di eventuali incidenti o in caso di eventuali contravvenzioni fosse subito identificabile il responsabile dell'uno o dell'altro.
Non vi era alcuna verifica del dato presente in quelle schede, anche per lo scopo cui queste schede erano appunto destinate ma immagino che per la stessa ragione ognuno annotasse in maniera veritiera il turno compiuto. Esaminando
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quelle esibitemi vedo anche orari pomeridiani, penso che fossero dovuti ad una disorganizzazione del ricorrente che magari non arrivava in tempo prima della chiusura del punto vendita ed era costretto ad aspettare l'apertura pomeridiana o altre volte si rivelava lento nell'espletamento delle consegne” ed il teste
[...]
che: “… Il documento 9 che mi viene esibito non è esattamente un Tes_4
documento aziendale, era una annotazione che faceva l'autista stesso elencando tutti i viaggi compiuti. Poi questi fogli venivano consegnati in azienda perché
l'azienda potesse riscontrarli soprattutto con i centri commerciali indicati, per verificare se effettivamente risultavano tutti quelli elencati dall'autista...”).
Del resto, i dati del cronotachigrafo hanno piena validità probatoria in giudizio,
come disposto dall'articolo 2712 del codice civile, purché non vi sia un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato da parte della controparte,
tenuta a specificare puntualmente in cosa risieda l'inattendibilità dei dati, non potendosi limitare a un'eccezione generica. Al riguardo, difatti, la Suprema Corte
di Cassazione ha affermato che “In virtù dell'art. 2712 c.c., i dati risultanti dal cronotachigrafo apposto in un autocarro fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo il disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito proveniente dalla controparte” (Cass. civ., sez. VI, n. 7595/2018).
Alla luce di quanto sopra, dunque, può considerarsi raggiunta piena prova circa l'espletamento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente secondo l'orario emergente dai prodotti dischetti cronotachigrafi e, solo ove i dischetti non diano indicazioni esaustive, considerando in ausilio i dati emergenti dalle schede rilevazioni presenza allegate al ricorso per il periodo 02/08/2018 – 08/12/2018.
Circa la quantificazione della pretesa creditoria attorea alla luce dei dati probatori summenzionati, e tenendo conto anche delle residue ferie non liquidategli alla
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cessazione del rapporto di lavoro e delle risultanti differenze anche in punto di
TFR, non possono che condividersi i conteggi elaborati – a rigor di logica -
dall'Ausiliario del Giudice, avverso i quali, del resto, alcuna delle parti ha avanzato dei rilievi.
Dunque, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle seguenti somme: 1) euro 834,51, a titolo di differenze retributive,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, al settembre
2025, ad euro 106,81 e ad euro 167,53, per un totale di euro 1.108,85; 2) euro
235,59, a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, al settembre 2025, ad euro 30,13 e ad euro 45,23, per un totale di euro 310,95; 3) euro 80,11, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, al settembre 2025, ad euro 10,25 e ad euro 15,38, per un totale di euro 105,74; 4) nulla a titolo di permessi retribuiti e festività, tutti già correttamente liquidatigli dall'azienda.
Non può, viceversa, essere accolta la domanda formulata in via riconvenzionale dalla società resistente, dal momento che il dispregio da parte della società datrice di lavoro delle regole normative e contrattuali in tema di orario di lavoro integra quei “gravi inadempimenti” sin dal ricorso indicati come cause fondative dell'esercitato recesso anticipato dal contratto di lavoro.
Accolto, dunque, il ricorso e respinta la domanda in memoria, occorre ricordare che, alla stregua del disposto di cui all'art. 91, comma primo, c.p.c., l'accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa,
consente di condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo il potere di compensazione regolato dal secondo comma
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'art. 92 c.p.c.
Nel caso di specie, il respingimento, all'udienza del 22/06/2023, della proposta conciliativa prospettata alla precedente udienza dell'08/06/2023, valutata in correlazione al respingimento della riconvenzionale avanzata dalla datrice di lavoro, giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle della
CTU, che rimangono poste in capo alla società resistente.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025.
GIUDICE
TI PO
(firmato digitalmente a margine)
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7631/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta DI PIETRO GIUSEPPINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ta LA BARBERA MARIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.525,55, a titolo di differenze retributive, ferie non godute e TFR, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al settembre 2025, oltre interessi e
Tribunale di Palermo sez. Lavoro rivalutazione monetaria dall'ottobre 2025 al soddisfo;
◊ rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
◊ pone definitivamente a carico della società resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e compensa le restanti spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 26/07/2022 il ricorrente - premesso di essere stato dipendente, in qualità di autista, della società resistente per il periodo
02.08.2018- 08.12.2018; - premesso di essere stato assunto con contratto a tempo determinato, rinnovato più volte fino alla data del 30.04.2019, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 1.160,11, con variazioni per i mesi successivi di poche centinaia di euro, e di essersi dimesso in data 08.12.2018 per i gravi inadempimenti posti in essere dalla società datrice di lavoro;
- esponeva di avere richiesto alla società resistente, con comunicazione inoltrata via pec in data
17.10.2019, il pagamento di quanto dovutogli a titolo di differenze retributive,
maggiorazioni su ratei di tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori domenicale, notturno, straordinario, indennità sostitutiva per riposi compensativi/ permessi retribuiti/ festività soppresse/ ferie non godute, TFR e tutto quanto previsto per legge o contratto, per un importo complessivo pari ad euro 16.140,00. Aggiungeva che, nelle more, la società resistente veniva sottoposta ad indagini da parte della Guardia di Finanza, a conclusione delle quali veniva avviato procedimento penale iscritto al NGNR 18517/2018. Esponeva di avere rispettato, fin dalla data della sua assunzione, un orario di lavoro articolato dal lunedì alla domenica, dalle ore 04:00 della mattina, facendo la tratta fino a
CI e altri paesi del trapanese e agrigentino, per poi proseguire fino alle ore
19:00, su percorsi nel territorio palermitano (come emergente dalle schede crono
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro – tachigrafiche e schede giornaliere versate in atti). Rappresentata, quindi, la contrarietà dell'orario di lavoro concretamente osservato a quanto disposto tanto dal contratto stipulato tra le parti in causa, quanto dal CCNL di settore, chiarito di non avere mai percepito alcuna retribuzione per il lavoro svolto oltre l'orario ordinario di lavoro e di non avere mai usufruito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, di ferie e permessi maturati, previsti dal CCNL applicabile, chiedeva al
Tribunale adito di volere: “… Ritenere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1
lavorato in qualità di autista a favore della dal 02/08/2018 al CP_1
08/12/2018 secondo le modalità indicate in ricorso;
Ritenere e dichiarare che il
Sig. ha diritto al pagamento di quanto allo stesso dovuto per Parte_1
un importo complessivo pari ad € 21.005,24 a titolo di differenze retributive,
maggiorazioni su ratei di tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori domenicali, notturno, straordinario, indennità sostitutiva per riposi compensativi/ permessi retribuiti/ festività soppresse ferie non godute, TFR e tutto quanto previsto per legge o contratto o in quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia anche a seguito di espletanda CTU;
Conseguentemente condannare la a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo di € 21.005,24 dovuto a titolo di differenze retributive, maggiorazioni su ratei di tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori domenicali, notturno,
straordinario, indennità sostitutiva per riposi compensativi/ permessi retribuiti/ festività soppresse ferie non godute, TFR e tutto quanto previsto per legge o contratto o quel maggiore o minore importo che sarà di giustizia anche a seguito di espletanda CTU …”..
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03/01/2023, la società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza, e, in
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro via riconvenzionale, chiedeva condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno patito a causa delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente senza addurre alcuna giusta causa di recesso.
Non essendo andate a buon fine le trattative intercorse tra le parti per una soluzione conciliativa della controversia, la causa veniva istruita attraverso prova testi e consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, fissata udienza di discussione e decisione ed invitate le parti a rassegnare le proprie conclusioni mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Giova premettere, ai fini della decisione, che il lavoratore, qualora deduca, come nel caso di specie, di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, è gravato dall'onere di dimostrare le prestazioni lavorative effettuate oltre il normale orario di lavoro (cfr. fra le tante Cassazione
Civile n. 5438/2025). Deve, quindi, procedersi ad esaminare gli elementi emersi durante la fase istruttoria del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 22/05/2024, ha testualmente Testimone_1
riferito quanto segue: “… Io sono a tutt'oggi dipendente della società resistente,
lavoro nel settore amministrativo ma solo per sei ore alla settimana. Lavoro con questa stessa articolazione oraria dal 07/09/2019 a tempo indeterminato ma con contratto a termine già da qualche anno, direi un anno, un anno e mezzo prima. Non ho una memoria diretta, cioè fisica del ricorrente, ma sono a conoscenza del fatto che egli abbia lavorato alle dipendenze della società. Era
un'autista. Nulla so dire in ordine al suo orario di lavoro, né in quali zone
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro operasse. Confermo invece che riceveva la retribuzione riportata nella busta paga poiché il legale rappresentante della resistente operava al riguardo un bonifico. Io mi occupavo di prendere le presenze dei ragazzi giornaliere o di raccoglierne il relativo dato dagli addetti e poi a fine mese mandavo tali registrazioni al commercialista per l'elaborazione delle buste paga. Era il legale rappresentante poi a provvedere al pagamento. Non riconosco nel documento n.
9 il foglio presenze cui ho fatto riferimento, quello da me utilizzato infatti era articolato su 31 giorni e non recava alcun orario, io non ne ero proprio a conoscenza. Non mi risulta che fossero in alcun modo annotate eventuali ore di straordinario poiché per me una volta datami la presenza si dava per scontato il rispetto delle ore contrattuali”.
Il teste , escusso anch'egli all'udienza del 22/05/2024, ha Testimone_2
riferito che: “… Sono un dipendente della società resistente dal 2018. Io sono stato assunto a tempo indeterminato il 02/05/2018. Per un periodo il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società. Io sono un'autista e coordino anche il lavoro degli altri autisti, tali compiti di coordinamento mi sono stati assegnati semplicemente perché sono un'autista esperto e svolgo tale funzione da molti anni. L'orario di ciascun autista dipende dalle varie destinazioni. Bisogna tenere presente che la società realizza trasporti versi punti vendita o magazzini che sono aperti dalle 9 alle 13. Se si tratta di siti in Palermo la giornata lavorativa si completa intorno alle 11.30 e comincia alle 8/8.30, a secondo di quanto prima voleva arrivare l'autista rispetto all'apertura, direi in tutto circa 3 ore, si può
finire massimo intorno alle 12. Se occorre raggiungere il trapanese o l'agrigentino occorre tenere conto della durata del viaggio di andata e ritorno,
di circa due ore giornaliere. Anche in questo caso l'autista può poi decidere di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro arrivare prima rispetto all'orario delle 9 e può tornare poi anche alle 14, direi che in tal caso l'impegno giornaliero è non più di 6/7 ore rispetto alle 13
astrattamente esigibili. Bisogna pure considerare che l'autista decide pure quando fruire della prevista pausa di 30/45 minuti. Se non ricordo male il ricorrente veniva destinato soprattutto entro il Comune di Palermo, ma sul punto non ho certezza poiché è passato molto tempo. Per ogni giornata si facevano non più di 2/3 consegne in aree circoscritte. Giornalmente io mi occupavo di raccogliere le presenze dei vari autisti e non vi è mai stata alcuna annotazione dell'orario di lavoro, il cui dato poteva essere eventualmente desumibile dai dischetti cronotachigrafi semplicemente l'autista si doveva organizzare in maniera tale da raggiungere la destinazione assegnatagli in tempo per l'apertura a seconda della distanza e poi finite le consegne tornare.
Nell'organizzazione settimanale ci si poteva eventualmente mettere d'accordo rispetto alla tabella predisposta dall'azienda con l'assegnazione dei vari carichi per ciascun autista in modo tale da alternare viaggi più lunghi e viaggi più
brevi, ma era una questione interna agli autisti, non era organizzata dall'azienda. Riconosco nel documento n. 9 le schede camion che venivano compilate da ciascun autista e che riportavano l'orario di fine turno annotato dall'autista stesso. Erano i moduli predisposti dall'azienda e che ogni autista era tenuto a redigere sul camion assegnatogli di giorno in giorno e che servivano in particolare a scopo cautelativo per indicare in quali orari ciascun autista era a bordo di quel determinato camion in maniera tale che in caso di eventuali incidenti o in caso di eventuali contravvenzioni fosse subito identificabile il responsabile dell'uno o dell'altro. Non vi era alcuna verifica del dato presente in quelle schede, anche per lo scopo cui queste schede erano appunto destinate ma
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro immagino che per la stessa ragione ognuno annotasse in maniera veritiera il turno compiuto. Esaminando quelle esibitemi vedo anche orari pomeridiani,
penso che fossero dovuti ad una disorganizzazione del ricorrente che magari non arrivava in tempo prima della chiusura del punto vendita ed era costretto ad aspettare l'apertura pomeridiana o altre volte si rivelava lento nell'espletamento delle consegne”.
Ed ancora il teste , escusso alla detta udienza del 22/05/2024, Testimone_3
ha riferito quanto segue: “… Sono dipendente della società resistente dal
02/05/2018 come autista. Non ho cognizione né di quale orario di lavoro osservasse il sig. né ricordo con esattezza quando ha lavorato per la Pt_1
società né in quali aree geografiche lavorasse, però sicuramente ho memoria di lui. Posso dire come è organizzato il mio lavoro, il quale si articola normalmente in circa 8 ore giornaliere nel corso delle quali riesco di regola ad assicurare le consegne affidatemi che sono circa 3-4 al giorno. Non vi è un piano settimanale ma la sera prima ci viene comunicato il carico del giorno successivo. Di regola dobbiamo effettuare trasporti verso magazzini che sono aperti dalle 9 alle 13 e quindi, a seconda se si tratta di magazzini a Palermo o ad RI o a Trapani
posso partire da mezz'ora prima fino a due ore e mezzo prima e quindi poi rientrare fra le 14.30 e le 15.00 massimo. Non è mai stato possibile modificare il turno predisposto dall'azienda fra noi autisti salvo ovviamente che non vi sia un'esigenza personale, familiare o di salute. Giornalmente però non si va nello stesso posto ma la destinazione può cambiare di giorno in giorno. Non riconosco nel documento n. 9 un modulo aziendale, del resto, l'azienda sa che mi ha affidato un certo camion con una certa destinazione. Io non comunico mai né
quando parto né quando torno, se parto alle 6 non ho neppure qualcuno che
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro posso raggiungere telefonicamente per avvisarlo, semplicemente mi gestisco le mie 8 ore di lavoro in maniera tale da arrivare ad espletare tutto in tempo e di regola ci riesco, salvo guasti o incidenti imprevedibili. Del resto, i dati relativi alle percorrenze sono evincibili dai dischi cronotachigrafi”.
Infine, il teste , escusso all'udienza del 12/02/2025, ha riferito che: Testimone_4
“… Non lavoro più per la da almeno 5/6 anni, vi ho lavorato per circa 2 CP_1
anni. Dopo tanto tempo, non ricordo con maggiore dettaglio i riferimenti temporali. Premetto che io mi occupavo di linee e mezzi diversi, infatti mi occupavo della linea di Palermo- Catania, partivo intorno alle 2.15/2.30 del mattino, raggiungevo l'aeroporto, in particolare il centro commerciale che vi è
ubicato accanto, scaricavo per circa due ore, poi andavo a lasciare il semirimorchio vuoto e a prenderne uno carico o da Di NO o al deposito
RA sempre lì in zona e rientravo a intorno alle 11.30/12.00. Ricordo Pt_2
di avere incontrato il ricorrente non più di 4/5 volte, due delle quali andai peraltro a toglierlo dai guai poiché egli non era molto efficiente alla guida dei mezzi. Ricordo, ad esempio, che una volta il titolare mi chiese la cortesia di raggiungerlo ad Alcamo (e ci andai io con la mia macchina nel pomeriggio dopo avere completato il mio turno di lavoro) perché era partito da intorno alle Pt_2
12 e dalle 15.30 non risultava ancora arrivato nel negozio di Alcamo in cui doveva scaricare la merce. Quando lo raggiunsi in quella occasione non aveva neppure compilato il dischetto cronotachigrafo, gli spiegai dunque cosa doveva fare. L'altra volta mi recai presso il centro commerciale GO La LF qui a
Palermo perché aveva divelto il cancello di ingresso danneggiando la motrice. Il
documento 9 che mi viene esibito non è esattamente un documento aziendale, era una annotazione che faceva l'autista stesso elencando tutti i viaggi compiuti. Poi
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro questi fogli venivano consegnati in azienda perché l'azienda potesse riscontrarli soprattutto con i centri commerciali indicati, per verificare se effettivamente risultavano tutti quelli elencati dall'autista. Non sono a conoscenza nel dettaglio dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente, posso solo dire che soltanto io che ero addetto appunto alla linea di Catania nonché un altro collega che aveva scelto la linea CI RI andavamo lontano, tutti gli altri lavoravano o nei tre centri commerciali di Palermo la LF, la e la o al Pt_3 Pt_4
massimo arrivavano ad Alcamo. Cominciavano intorno alle 8/8.30 poiché detti centri commerciali cominciavano ad aprire alle 9 e si lavorava per 5 o 6 ore al giorno. Si doveva in ogni caso rientrare al massimo alle 16 per compiere le successive operazioni di caricamento dei rimorchi per l'indomani. In tutto erano
5 gli autisti delle motrici più piccole. L'orario di lavoro osservato da ciascun autista poteva essere ricavato o dal foglio presenze che compilavamo quotidianamente all'ingresso e all'uscita di fronte all'addetto alla guardiania oppure dai cronotachigrafi”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dati testi è evidente che l'articolazione oraria della prestazione lavorativa indicata in ricorso dal dipendente non abbia trovato diretta ed immediata conferma. Tuttavia esse consentono, da una parte, di considerare dimostrato come non vi fosse alcun sistema di determinazione dell'effettivo orario di lavoro osservato dal dipendente né, dunque, alcun sistema di riconoscimento e remunerazione del lavoro supplementare e/o straordinario prestato;
e, dall'altra parte, di apprezzare il valore dimostrativo dei cronotachigrafi circa l'individuazione della concreta articolazione oraria della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente (sul punto, ad esempio, il teste ha riferito che: “… Giornalmente io mi occupavo di Testimone_2
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro raccogliere le presenze dei vari autisti e non vi è mai stata alcuna annotazione dell'orario di lavoro, il cui dato poteva essere eventualmente desumibile dai dischetti cronotachigrafi semplicemente l'autista si doveva organizzare in maniera tale da raggiungere la destinazione assegnatagli in tempo per l'apertura a seconda della distanza e poi finite le consegne tornare …”; il teste ha riferito che “… Io non comunico mai né quando parto né Testimone_3
quando torno, se parto alle 6 non ho neppure qualcuno che posso raggiungere telefonicamente per avvisarlo, semplicemente mi gestisco le mie 8 ore di lavoro in maniera tale da arrivare ad espletare tutto in tempo e di regola ci riesco,
salvo guasti o incidenti imprevedibili. Del resto, i dati relativi alle percorrenze sono evincibili dai dischi cronotachigrafi”); le prove summenzionate, peraltro,
comprovano l'utilizzabilità allo stesso fine anche delle “schede presenze giornaliere” prodotte dal ricorrente (allegato n. 9 al ricorso), trattandosi di veritiere annotazioni effettuate dagli autisti relative ai viaggi dagli stessi compiuti
(sul punto il teste ha riferito che: “… Riconosco nel documento n. 9 le Tes_2
schede camion che venivano compilate da ciascun autista e che riportavano l'orario di fine turno annotato dall'autista stesso. Erano i moduli predisposti dall'azienda e che ogni autista era tenuto a redigere sul camion assegnatogli di giorno in giorno e che servivano in particolare a scopo cautelativo per indicare in quegli orari ciascun autista era a bordo di quel determinato camion in maniera tale che in caso di eventuali incidenti o in caso di eventuali contravvenzioni fosse subito identificabile il responsabile dell'uno o dell'altro.
Non vi era alcuna verifica del dato presente in quelle schede, anche per lo scopo cui queste schede erano appunto destinate ma immagino che per la stessa ragione ognuno annotasse in maniera veritiera il turno compiuto. Esaminando
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quelle esibitemi vedo anche orari pomeridiani, penso che fossero dovuti ad una disorganizzazione del ricorrente che magari non arrivava in tempo prima della chiusura del punto vendita ed era costretto ad aspettare l'apertura pomeridiana o altre volte si rivelava lento nell'espletamento delle consegne” ed il teste
[...]
che: “… Il documento 9 che mi viene esibito non è esattamente un Tes_4
documento aziendale, era una annotazione che faceva l'autista stesso elencando tutti i viaggi compiuti. Poi questi fogli venivano consegnati in azienda perché
l'azienda potesse riscontrarli soprattutto con i centri commerciali indicati, per verificare se effettivamente risultavano tutti quelli elencati dall'autista...”).
Del resto, i dati del cronotachigrafo hanno piena validità probatoria in giudizio,
come disposto dall'articolo 2712 del codice civile, purché non vi sia un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato da parte della controparte,
tenuta a specificare puntualmente in cosa risieda l'inattendibilità dei dati, non potendosi limitare a un'eccezione generica. Al riguardo, difatti, la Suprema Corte
di Cassazione ha affermato che “In virtù dell'art. 2712 c.c., i dati risultanti dal cronotachigrafo apposto in un autocarro fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo il disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito proveniente dalla controparte” (Cass. civ., sez. VI, n. 7595/2018).
Alla luce di quanto sopra, dunque, può considerarsi raggiunta piena prova circa l'espletamento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente secondo l'orario emergente dai prodotti dischetti cronotachigrafi e, solo ove i dischetti non diano indicazioni esaustive, considerando in ausilio i dati emergenti dalle schede rilevazioni presenza allegate al ricorso per il periodo 02/08/2018 – 08/12/2018.
Circa la quantificazione della pretesa creditoria attorea alla luce dei dati probatori summenzionati, e tenendo conto anche delle residue ferie non liquidategli alla
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cessazione del rapporto di lavoro e delle risultanti differenze anche in punto di
TFR, non possono che condividersi i conteggi elaborati – a rigor di logica -
dall'Ausiliario del Giudice, avverso i quali, del resto, alcuna delle parti ha avanzato dei rilievi.
Dunque, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle seguenti somme: 1) euro 834,51, a titolo di differenze retributive,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, al settembre
2025, ad euro 106,81 e ad euro 167,53, per un totale di euro 1.108,85; 2) euro
235,59, a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, al settembre 2025, ad euro 30,13 e ad euro 45,23, per un totale di euro 310,95; 3) euro 80,11, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, al settembre 2025, ad euro 10,25 e ad euro 15,38, per un totale di euro 105,74; 4) nulla a titolo di permessi retribuiti e festività, tutti già correttamente liquidatigli dall'azienda.
Non può, viceversa, essere accolta la domanda formulata in via riconvenzionale dalla società resistente, dal momento che il dispregio da parte della società datrice di lavoro delle regole normative e contrattuali in tema di orario di lavoro integra quei “gravi inadempimenti” sin dal ricorso indicati come cause fondative dell'esercitato recesso anticipato dal contratto di lavoro.
Accolto, dunque, il ricorso e respinta la domanda in memoria, occorre ricordare che, alla stregua del disposto di cui all'art. 91, comma primo, c.p.c., l'accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa,
consente di condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo il potere di compensazione regolato dal secondo comma
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'art. 92 c.p.c.
Nel caso di specie, il respingimento, all'udienza del 22/06/2023, della proposta conciliativa prospettata alla precedente udienza dell'08/06/2023, valutata in correlazione al respingimento della riconvenzionale avanzata dalla datrice di lavoro, giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle della
CTU, che rimangono poste in capo alla società resistente.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025.
GIUDICE
TI PO
(firmato digitalmente a margine)
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro