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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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- 1. L’amministratore risponde dei danni se omette il pagamento dell’assicurazioneAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 6 agosto 2025
- 2. Responsabilità condominiale e polizza scaduta: quando l’amministratore rispondeRedazione · https://www.diritto.it/ · 29 agosto 2025
La recente sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1001/2025 affronta il delicato tema della responsabilità condominiale in caso di caduta sulle scale e delle conseguenze derivanti dal mancato rinnovo della polizza assicurativa. La decisione chiarisce i doveri dell'amministratore, i limiti delle clausole “claims made” e il rilievo del concorso di colpa del danneggiato. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon. In materia, abbiamo anche organizzato il Master in diritto condominiale – Responsabilità dell'amministratore, gestione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 876/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente est.
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. MAURO COCCI;
APPELLANTE contro
Via Mazzocchi 4, San Benedetto del Controparte_1 P.IVA_1
Tronto in persona dell'amministratore pro-tempore in pers. del leg. CP_2 rappr. p.t rappresentato e difeso dall'AVV. MASSIMO RICCI;
CP_3
(C.F. ), in proprio e quale titolare Parte_2 C.F._2 di STUDIO DI DI NI AR, nonché quale socio Legale rappresentante pro-tempore della Controparte_4
[...] (C.F. e P.IVA ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_2
SERENA RAMONI
LL SP – Rappresentante del Gruppo IVA IA (P.IVA ), P.IVA_3 in persona del Legale rappresentante procuratore speciale dott. Pt_3
rappresentata e difesa dall'AVV. AR STIPA
[...]
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo Dirigente e procuratore Speciale, Sig. Controparte_6 rappresentata e difesa dall'AVV. EMIDIO GUASTADISEGNI
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 478/2024, pubblicata il 05/07/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Per l'EL: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
478/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice dott.ssa Enza Foti, nell'ambito del giudizio R.G.n. 1327/2020 -Rep. N. 719/2024 del 05/07/2024, pubblicata il 05/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del in persona dell'amministratore pro tempore, nella causazione Controparte_1 del sinistro de quo e descritto in premessa ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso di specie una responsabilità per custodia, e per
l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore della sig.ra di tutti Parte_1
i danni conseguenti alle lesioni subite, per le voci di danno specificate nelle premesse in citazione (prospetto di cui al punto 11) per complessivi €.
41.041,49, (euroquarantunomilazeroquarantuno/49) così come limitata e precisata la richiesta risarcitoria all'entità delle lesioni accertate in causa dal CTU
2 dr. ovvero di quella maggiore somma ( sempre e comunque nei limiti Per_1 della quantificazione in citazione) o minor somma che dovesse risultare provata
o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge" Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
In ogni caso, sempre e comunque, riformare la sentenza in punto alle spese di lite dei terzi chiamati, attribuendo e ponendo le stesse a carico delle parti secondo il principio di causazione come dedotto mei motivi di appello.”
Per l'appellato “per tutte le causali e difese espresse in Controparte_1 primo grado, comunque rigettare la domanda di parte attrice per infondatezza in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum, per mancanza di responsabilità del nell'evento esposto in atto di citazione nonché dei danni dalla _1 stessa lamentati;
nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare le inadempienze e le responsabilità di
(nato a [...] il [...], Parte_2
residente a [...]
n.4), in proprio e quale titolare di STUDIO DI DI NI AR (corr. in Via Montello 32 San Benedetto del Tronto), nonché della società “
[...]
di cui è socio illimitatamente Controparte_4 Parte_2 responsabile e di tutti i soci ill. resp., e per l'effetto dichiarare gli stessi chiamati in causa obbligati a garantire, manlevare, indennizzare, risarcire, il _1
e quindi condannare gli stessi al pagamento diretto o alla refusione delle somme che il convenuto fosse chiamato a corrispondere per le causali _1 indicate in atto di citazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi. 3) Infine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello avverso proposto e/o respinta ogni ulteriore istanza ed eccezione degli appellati, voglia il Giudice adito compensare interamente le spese di lite stante la posizione difensiva in cui il si è venuto a trovare in mancanza di Controparte_1 responsabilità alcuna. IN VIA ISTRUTTORIA, solo occorrendo, l'appellato
3 ripropone tutte le proprie istanze istruttorie comprese quelle Controparte_1 già formulate in 1° grado nella seconda memoria di cui all'art. 183, 6° comma, cpc da intendersi integralmente richiamate e trascritte”
Co Per gli appellati e Parte_2 Controparte_4
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: nel merito ed
[...] invia principale: 1) Rigettare l'appello proposto da con atto Parte_1 notificato il 09/09/2024, per tutti i motivi e per tutte le ragioni esposte in atti e perché l'impugnazione di controparte risulta infondata in fatto ed Parte_1 in diritto, non provata, non spiegata ed errata sotto il profilo giuridico. Voglia di conseguenza la Corte di Appello adita confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 478/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno in atti, anche in punto di condanna alle spese di primo grado, ed il tutto con vittoria delle ulteriori spese
e compensi legali del presente grado di appello da distrarsi in favore del sottoscritto difensore Avv. Serena Ramoni dell'appellato in Parte_2 proprio e quale titolare dello Studio Madi di nonché quale socio Parte_2 della che per esse si dichiara antistatario. In via gradata, Controparte_4 condizionata e subordinata all'eventuale accoglimento, anche parziale, dei punti
o dei motivi di impugnazione dell'EL , Voglia l'On.le Corte Parte_1 di Appello di Ancona: 2) rigettare in ogni caso la domanda avversaria per carenza di legittimazione passiva del convenuto in proprio e quale Parte_2 titolare dello Studio Madi di nonché quale socio della Parte_2 CP sulla domanda di chiamata in causa del di via
[...] Controparte_1
Mazzocchi n. 4 di San Benedetto del Tronto, non essendovi la prova del soggetto legittimato passivo ovvero del rapporto contrattuale o extracontrattuale e quindi del titolo di responsabilità in forza della quale avviene la chiamata in giudizio e per quale titolo essi chiamati, o chi per loro, debbano rispondere, singolarmente
o collettivamente, verso il condominio chiamante, “ di via Controparte_1
Mazzocchi n. 4 di San Benedetto del Tronto” per i fatti da esso dedotti in giudizio
e per i quali ha chiamato in giudizio i presenti comparenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che per esse si dichiara antistatario;
3) in ogni caso, rigettare integralmente, per
4 tutti i motivi e per tutte le ragioni spiegate e dette in atti, tutte le domande formulate dalla sig.ra e dal in quanto Parte_1 Controparte_1 inammissibili, improcedibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e non dovute, eccessive e prescritte. Nessuna colpa può essere imputata agli attuali chiamati in giudizio in proprio e nella qualità di Parte_2 titolare della ditta Madi di MA MA e/o socio
[...] avendo essi agito con diligenza nell'adempimento del Controparte_7 proprio mandato di amministrazione del condominio. 4) dichiarare e riconoscere che l'evento si è verificato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per colpa e responsabilità esclusiva della attrice principale sig.ra e del Parte_1 [...]
San Benedetto del Tronto potendo evitare i fatti dannosi Controparte_8 dedotti in giudizio usando l'ordinaria diligenza. 5) nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualche responsabilità in capo al , in proprio Parte_2
o nella dimostrata qualità, e ove ritenuti legittimati passivi sulla domanda avversaria, attribuire il prevalente concorso colposo dell'attrice e del convenuto
graduando l'apporto colposo dei medesimi e diminuendo Controparte_1
l'entità del risarcimento che risulterà eventualmente dovuto proporzionandolo alla colpa che eventualmente possa essere addebitata ai terzi chiamati Parte_2
in proprio e nella qualità. 6) e per l'effetto, nella denegata ipotesi di
[...] accoglimento, anche in via percentuale, delle domande formulate dalla sig.ra
e dal con conseguente soccombenza del sig. Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale amministratore della Parte_2 Controparte_4 dichiarare, alla luce delle coperture assicurative professionali di
[...] cui gode il e rigettando le loro domande di estromissione, i terzi Parte_2 chiamati, società LL S.P.A., cf e p. iva n. con sede legale in P.IVA_5
Trieste – 34123 – L.go Ugo Irneri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e cf , p. iva Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_6 con sede legale in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, legittimati passivi del giudizio, tenuti ed obbligati in forza dei contratti di assicurazioni in atti a manlevare e comunque a tenere indenne e garantire da qualsiasi pretesa risarcitoria che verrà Parte_2 eventualmente riconosciuta alla sig.ra e/o al Parte_1 Controparte_9
[...] derivante dal presente giudizio, dichiarando quindi , in proprio Parte_2
e nella qualità, manlevato da qualsiasi pretesa avversaria e condannando, pertanto, la società IA SP e la a rifondere Controparte_5 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice principale e/o al convenuto di San Benedetto del Tronto Controparte_8 per i fatti per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che per esse si dichiara antistatario;
ovvero, nella denegata ipotesi di condanna, con la vittoria di spese da porre a totale carico dell'attrice sig.ra , o con la compensazione delle medesime Parte_1 secondo il prudente apprezzamento del Giudice, in ragione della palese sproporzione e differenza sostanziale tra le somme richieste in atto di citazione
e quelle eventualmente a lei dovute sulla base della perizia CTU medico – legale in atti. Con riserva di depositare nei termini indicati la comparsa conclusionale e la memoria di replica alle avversarie conclusionali”
Per l'appellata IA s.p.a.: “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, Nel merito ed in via principale: 1) rigettare i motivi di gravame proposti dall'EL , siccome erronei ed infondati, in Parte_1 fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza n. 478/2024 emessa dal Tribunale civile di Ascoli Piceno e, per l'effetto, condannare l'EL
al pagamento delle spese e competenze in favore dell'appellata Parte_1
LL SP;
In via gradata: 2) nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello proposti dall'EL nei confronti Parte_1 dell'appellato rigettare (ove riproposta in grado di appello) la Controparte_1 domanda di manleva proposta dall'appellato nei confronti dei Controparte_1 terzi chiamati-appellati , in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante della siccome erronea Controparte_4 ed infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto condannare l' appellato al pagamento delle spese e competenze tutte di lite anche in Controparte_1 favore della terza chiamata LL SP;
In via ulteriormente gradata: 3) nella denegata ipotesi in cui venga dichiarata la responsabilità, anche concorsuale, del
6 , in proprio e/o quale legale rappresentante e/o socio della Parte_2
Società rigettare (ove riproposte in sede Controparte_4 di appello) le domande di garanzia e manleva proposte nei confronti della
Compagnia LL SP, siccome inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, non essendo assicurata con la Controparte_4 chiamata in causa IA e quindi beneficiara della copertura assicurativa relativa all'invocata polizza n. 110210554; In via Controparte_10 subordinata: 4) nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse emergere un qualche coinvolgimento della compagnia IA in forza della polizza
[...]
n. 110210554, rigettare (ove riproposte in sede di appello) le _10 domande di garanzia e manleva proposte nei confronti di LL SP, poiché inammissibili, erronee ed ed infondate, in fatto ed in diritto, stante l'inoperatività della polizza ai sensi della clausola CLAIMS MADE di cui all'art. 2 pag 22 delle specifiche condizioni della polizza inter partes attinenti la copertura del rischio assicurato;
In via ulteriormente subordinata: 5) nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse emergere un qualche coinvolgimento della compagnia IA in forza della polizza n. 110210554, rigettare (ove Controparte_10 riproposte in sede di appello) le domande di garanzia e manleva proposte nei confronti della Società LL SP, poiché inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, stante l'inoperatività della polizza inter partes ai sensi dell' art 10, lettera K), pag. 22 delle condizioni particolari di assicurazione dedicato specificatamente ai "Rischi esclusi dall'assicurazione"; In via ulteriormente subordinata: 6) nella denegata ipotesi che dovesse emergere un qualche coinvolgimento di IA SP in forza della polizza n. Controparte_10
110210554, rigettare, ove riproposte in sede di appello) le domande di garanzia
e manleva proposte nei confronti di LL SP, poiché inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, in quanto prescrittosi il diritto alla garanzia dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 co. 2° e 3° c.c; In via ulteriormente subordinata: 7) nella denegata che dovesse emergere un qualche coinvolgimento di IA SP in forza della polizza n. Controparte_10
110210554, rigettare e/o ridurre (ove riproposte in sede di appello) le domande di garanzia e manleva proposte nei confronti della Società LL SP, poiché
7 inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, stante la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 C.C. e dell' art. 17 pag 11 della polizza inter partes, e/o in virtù degli artt. 1 e 4 , pag. 8, della polizza, nonché del terzo capoverso dell'art. 2 pag. 21 della polizza in combinato disposto con gli artt. 1892, 1893 comma 2°, 1898 comma 4° cod. Civ;
Per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 condannare , in proprio e/o quale legale rappresentante della Parte_2
Co Società al pagamento delle spese e CP Controparte_4 competenze tutte di lite anche in favore della terza chiamata LL SP In via gradata e di estremo subordine: 8) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di garanzia e manleva azionate nei confronti di
LL SP (ove riproposte in sede di appello), ridurre le stesse nei limiti, condizioni, massimali previsti dalla polizza inter partes, previa applicazione dello scoperto del 10%, con un minimo di € 500,00, a carico dell'assicurato ( ex art.4 pag 21 della polizza), con compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi del c.d. patto di gestione della lite (ex art. 19 pag. 11 della polizza) e previa applicazione del vincolo di solidarietà (ex art. 6 pag 21 della polizza). In ogni caso, previo accertamento e dichiarazione della colpa prevalente o concorrente CP_ dell'attrice e/o del in concorso con nella Parte_1 Controparte_1 determinazione dell'evento dannoso, riducendo proporzionalmente il risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 1° comma cod. Civ. e ridimensionando la domanda dell'EL - attrice per quanto di giustizia, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa e per entrambi i gradi di giudizio “.
Per l'appellata “Piaccia all'On.le Corte Controparte_12 di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis: nel merito ed in via principale: 1) rigettare i motivi di gravame proposti dall'EL , siccome Parte_1 erronei ed infondati, con conferma sul punto dell'impugnata sentenza n.
478/2024 del Tribunale civile di Ascoli Piceno;
2) condannare l'EL
al pagamento delle spese e competenze in favore dell'appellata Parte_1
in via gradata: 3) nella denegata ipotesi Controparte_13
8 di accoglimento dei motivi di appello proposti dall'EL nei Parte_1 confronti dell'appellato rigettare la domanda di manleva Controparte_1 riproposta in appello dall'appellato nei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati-appellati , in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 della siccome erronea ed infondata, Controparte_4 in fatto ed in diritto;
4) condannare l'appellato al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze tutte di lite anche in favore dell'appellato
[...]
5) rigettare le domande di garanzia e manleva riproposte Controparte_13 in appello dagli appellati-chiamanti in causa , in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della Società nei Controparte_4 confronti della siccome inammissibili, Controparte_13 erronee ed infondate, in fatto ed in diritto;
6) condannare , in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della Controparte_4
al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
[...] in favore dell'appellato-terzo chiamato 7) Controparte_13 rigettare le domande di garanzia e manleva riproposte in appello dai chiamanti in causa , in proprio e quale legale rappresentante della Società Parte_2
nei confronti della Controparte_4 Controparte_13
siccome inammissibili, erronee ed ed infondate, in fatto ed in
[...] diritto, sia ai sensi dell'art.
8.1 lett. c) delle condizioni di assicurazioni, sia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.; 8) condannare , in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della Controparte_4
al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
[...] in favore dell'appellato-terzo chiamato in Controparte_13 via gradata e di estremo subordine: 9) ritenere e dichiarare la colpa prevalente
o concorrente dell'EL , riducendo proporzionalmente il Parte_1 risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 1° comma cod. civ.; 10) ridimensionare la domanda attrice, ictu oculi, eccessiva e smodata;
11) ridimensionare la domanda di garanzia e manleva proposta dai chiamanti in causa, appellati nei confronti del terzo chiamato-appellato fatta Controparte_12 salva la coassicurazione ex art. 1910 cod. civ. con l'altra terza chiamata in causa
IA S.p.A. e con applicazione di una franchigia fissa di € 1.500,00, che rimane
9 a carico dell'assicurato; 12) disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa e per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in euro Controparte_1
41.041,49, subiti a seguito della caduta avvenuta in data 26.07.2013, nello scendere le scale interne del fabbricato appartenente al condominio “ sito _1 in San Benedetto del Tronto (AP), deducendo la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c.
L'attrice esponeva che il giorno dell'evento si era recata con la propria figlia presso lo studio della logopedista dott. sito all'interno del Per_2 Parte_4
convenuto, ed, uscita dallo studio, era scivolata percorrendo i gradini _1 della scala condominiale, priva di corrimano e di presidi antiscivolo, riportando,
a causa della caduta, gravi lesioni e menomazioni. Esponeva inoltre che al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti aveva instaurato una trattativa con la compagnia indicata dall'amministratore del condominio - _14 CP [...]
- quale assicurazione dello stabile, la quale però negava Controparte_4 di essere tenuta all'indennizzo, in quanto il condominio non aveva pagato il premio assicurativo.
Il condominio costituitosi, contestava la domanda, deducendo che l'evento _1 dannoso doveva attribuirsi, in via esclusiva, alla condotta disattenta dell'attrice e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in proprio Parte_2
e quale legale rappresentante de che Controparte_4 rivestiva la carica di amministratore al momento del sinistro, al fine di essere da questo manlevato, in caso di condanna al risarcimento dei danni, per non aver provveduto a pagare il premio assicurativo della polizza a copertura dei _14 danni da responsabilità civile.
Si costituiva in giudizio il in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 della società “ contestando la fondatezza CP Controparte_4 della domanda, sia nell'an che nel quantum; negava altresì la propria responsabilità circa la non operatività della polizza assicurativa, in quanto il mancato pagamento del premio assicurativo doveva ritenersi imputabile al
10 condominio.
Chiamava, in ogni caso, in garanzia la IA Spa, la cui polizza assicurava il rischio dell'esercizio della libera professione di amministratore di condominio al momento dell'evento e la con la quale, a partire dal Controparte_13
20/8/2020, aveva stipulato un nuovo contratto per responsabilità professionale.
Entrambe le compagnie rilevavano che il soggetto giuridico che amministrava il condominio all'epoca dei fatti era “ ”, che Controparte_4 non era assicurata, posto che entrambe le polizze erano state stipulate da
[...] in proprio. Parte_2
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda e condannava Parte_1 al pagamento in favore della convenuta e dei terzi chiamati alle spese di lite.
Il giudice di prime cure, in particolare, riteneva che non avesse assolto Pt_1 all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c. e che la verificazione dell'evento doveva ricondursi alla condotta colposa dell'attrice, idonea ad interrompere il nesso causale ed a configurare il caso fortuito, con esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo Pt_1
l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della pronuncia di prime cure, per non avere il Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Le parti appellate, costituitesi, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di gravame, che , in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, l'EL censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'attrice non avrebbe adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
Ribadisce che, approntandosi a scendere le scale aveva perso l'equilibrio e, non avendo trovato alcun punto cui aggrapparsi, era caduta dai primi gradini fino al pianerottolo successivo, riportando lesioni personali.
La mancanza del corrimano lungo la scala aveva determinato l'evento lesivo, dovendo dunque ravvisarsi il nesso causale tra la “res” ed il danno, come confermato dalle testimonianze assunte ed erroneamente valutate dal giudice di prime cure, soprattutto con riferimento alla testimonianza della figlia della
11 Pt_1
Le censure sono fondate nei limiti di cui appresso.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., ciò che rileva ai fini della configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (così, Cass., SS.UU., Ordinanza n. 20943/2022).
Nel caso di specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro può desumersi dalle dichiarazioni della teste figlia dell'EL, la quale ha Testimone_1 dichiarato che l'attrice, nel percorrere il primo gradino, era scivolata, aveva perso l'equilibrio ed aveva cercato un presidio sul muro laterale (vale a dire il corrimano) cui aggrapparsi;
non avendolo trovato, rimasta priva di un sostegno era rovinata a terra.
Tale dinamica risulta confermata dalla non contestata circostanza che la scala era priva di corrimano.
La mancanza del corrimano, ancorchè la sua predisposizione non fosse obbligatoria, considerata la data di edificazione del fabbricato, appare decisiva ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la res ed il sinistro, ex art.2051
c.c. , dovendo prescindersi dall'accertamento di una colpa specifica per violazione di norme di legge, rilevante nella diversa fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c.
La presenza del corrimano avrebbe invero senz'altro consentito preventivamente all'attrice di appoggiarsi ad esso nella discesa e successivamente, una volta perso l'equilibrio, di evitare la rovinosa caduta;
e ciò, anche in considerazione della superficie liscia delle scale, prive di strisce antiscivolo.
Ciò posto, deve peraltro ritenersi che l'EL nell'affrontare la discesa delle scale condominiali, che non conosceva bene ma che aveva già percorso in salita,
e che erano visibilmente sfornite di corrimano, avrebbe dovuto adottare una maggiore diligenza ed attenzione.
12 Tale condotta colposa e la conseguente perdita di equilibrio dell'EL, pur non potendo ritenersi, per le considerazioni sopra svolte anomala e del tutto imprevedibile e non potendo dunque assurgere a caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico, ha contribuito in misura prevalente alla determinazione dell'evento, con conseguente attribuzione in capo alla danneggiata di un concorso di colpa in misura del 60%, ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Va dunque dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1 con un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in ragione del 60% della danneggiata.
In relazione al quantum debeatur, la consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado, pienamente coerente ed esaustiva, ha confermato il rapporto eziologico tra la caduta della e le lesioni riportate. Pt_1
La percentuale di invalidità permanente accertata dalla Ctu espletata in primo grado è pari al 9%, con un periodo di incapacità temporanea assoluta di 10 giorni, di incapacità temporanea al 75% di 60 giorni, al 50% di 90 gg. e al 25% di 90 gg.
La ctu ha inoltre accertato che i postumi riportati incidono negativamente ed in misura medio-elevata sulla cenestesi lavorativa della senza che sia Pt_1 possibile attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie.
Sulla quantificazione del danno da cenestesi lavorativa la Cassazione è costante nel ritenere che la liquidazione del danno non patrimoniale da accertata cenestesi lavorativa vada compiuto mediante “appesantimento” del valore monetario liquidato per l'invalidità permanente (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
12572/2018; Cass. Civ. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n.
12605/2023; Cass. n. 16628/2023).
In considerazione di quanto sopra, in forza delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, per un soggetto di 39 anni con invalidità del 9% risulta un ammontare di 16.765,79 €. Tale importo va, aumentato ex art. 1226 c.c., in misura del 10%, in considerazione della cenestesi lavorativa, come descritta nell'espletata ctu medica, e, dunque, per complessivi 18.442,369 €, cui va aggiunto l'importo di 6.766,90 € per l'invalidità temporanea.
13 Considerata la fattispecie di responsabilità accertata (responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.) non va invece riconosciuto all'EL il danno morale.
La somma complessiva a titolo di danno biologico, va dunque determinata in via equitativa in 25.209,27 €, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, da ridursi, in conseguenza dell'accertato concorso di colpa della danneggiata - pari al 60% - a 10.083,71 €.
All'EL va, inoltre, riconosciuta - a titolo di danno patrimoniale - la somma di €.1.900,00 per spese mediche, da ridursi anch'esse in conseguenza del concorso di colpa, a 760,00 €, somma quest'ultima che va maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, a far data dall'esborso.
La censura dell'EL circa la regolazione delle spese di lite (quarto motivo di gravame) risulta assorbita dalla riforma della sentenza di primo grado, che ne implica una nuova regolazione.
Va a questo punto esaminata la domanda di manleva svolta dal condominio nei confronti di , in proprio e quale legale rappresentante de Parte_2 [...]
, amministratore all'epoca del sinistro, assorbita nel Controparte_4 giudizio di primo grado in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria e riproposta ex art. 346 cpc nel presente giudizio.
Tale domanda di manleva è fondata sull'omesso pagamento da parte dell'amministratore del premio assicurativo della polizza della responsabilità civile nei confronti dei terzi, UnipolSai, scaduta in data 31/8/2012.
Il condominio evidenzia che il pagamento della polizza era stato inserito sia nel bilancio preventivo 2012, approvato con il relativo piano di riparto dell'assemblea del 16/1/2012 e nel bilancio consuntivo 2012, nonché nel bilancio preventivo
2013 e relativi piani di riparto, che erano stati approvati con l'assemblea del
5/6/2013, con cui era stato nominato amministratore “ Controparte_4
[...]
L'amministratore nega la propria responsabilità, imputando l'assenza della copertura assicurativa alla mancanza di fondi sul conto corrente del condominio, determinata dalla morosità dei condomini nel pagamento degli oneri condominiali.
14 Invoca al riguardo il disposto dell'art. 1719 c.c. in forza del quale il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha contratto a proprio nome.
La domanda di manleva esperita dal nei confronti di Controparte_1 [...] amministratore all'epoca del sinistro è fondata. Controparte_4
E' incontroverso che a fronte della denuncia del sinistro, la Unipolsai, con il quale era stata stipulata una polizza per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, ha negato il pagamento dell'indennizzo, stante l'omesso pagamento del premio assicurativo.
L'omesso pagamento nel premio, scaduto sin dall'agosto del 2012 e quindi da quasi un anno, e conseguente inoperatività della polizza integra grave inadempimento imputabile all'amministratore . CP
Va premesso che rientra tra i compiti dell'amministratore quello di provvedere alla gestione ordinaria del condominio e dei suoi interessi, tra cui il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo della S.C. l'adempimento del rapporto di mandato, cui è riconducibile l'attività svolta dall'amministratore del condominio, esige e comprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che dei primi costituiscano il necessario completamento.
Esso comporta, altresì, il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti concorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. E' dunque onere dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1708 c.c., informare tempestivamente i condomini della situazione in essere e richiedere ai medesimi di effettuare, nel più breve tempo possibile, un'integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese occorrenti
(Corte di Cassazione, ordinanza n.2831/2021, in motivazione).
Nel caso di specie l'amministratore pro tempore non ha provato di "aver fatto tutto il possibile per acquisire la provvista sufficiente ad effettuare il pagamento
– vale a dire informazione specifica dei condomini della necessità di rinnovare la
15 polizza in scadenza, assoluta mancanza di fondi, convocazione dell'assemblea condominiale, recupero delle somme presso i condomini morosi;
e ciò, a fronte del fatto che, come già evidenziato, il premio era scaduto già dall'agosto dell'anno 2012.
Non appare al riguardo sufficiente la generica deduzione dell'amministratore di essersi trovato sovente impossibilitato ad agire per carenza di fondi, mancando la prova che questi abbia formulato ai condomini una specifica richiesta di integrazione del versamento in relazione alla intervenuta scadenza del premio assicurativo, prestazione che riveste evidentemente carattere essenziale e prioritario ai fini della corretta gestione del .In atti risulta prodotto _1 un unico atto di diffida ad effettuare il pagamento nei confronti di un solo condomino moroso, senza alcuna indicazione della necessità di pagare il premio assicurativo.
E' pertanto configurabile un comportamento negligente imputabile all'amministratore, e, quindi la sua responsabilità contrattuale nei confronti del condominio per le conseguenze derivate dall'omesso pagamento del premio in scadenza (Corte di Cassazione, ordinanza n.2831/2021).
L'amministratore è dunque tenuto a tenere indenne il di quanto _1 _1 questo è tenuto a versare alla danneggiata.
Occorre infine esaminare la domanda di manleva proposta da , Parte_2 in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società
[...]
nei confronti delle due compagnie assicuratrici Controparte_4
IA SP e Controparte_5
La domanda di manleva nei confronti delle due compagnie assicurative non può trovare accoglimento.
Risultano fondate le eccezioni di inefficacia delle polizze in oggetto nei confronti della società “ in quanto stipulate, Controparte_4 dapprima con la IA s.p.a. e successivamente con la Società Reale Mutua di
Assicurazione, dal in proprio e non anche in qualità di legale Parte_2 rappresentate de che svolgeva le mansioni di amministratore del CP condominio _1
La non risulta assicurata né con la Società Controparte_4
[...] né con la IA s.p.a. e va dunque disattesa la Parte_5 domanda di manleva svolta nei confronti delle predette compagnie di assicurazione.
Appare al riguardo inidoneo a tener luogo del contratto e produrre i relativi effetti il legittimo affidamento oggettivo dedotto dal così come l'indicazione, Parte_2 del tutto generica, nel questionario informativo compilato dal di Parte_2 svolgere l'attività professionale nella forma di società professionale.
Entrambe le polizze sottoscritte dal poi, avevano ad oggetto la sola Parte_2 responsabilità civile per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio, ma non anche la diversa responsabilità ex art. 2291 c.c. del quale Parte_2 socio della snc.
Anche da altro punto di vista deve rilevarsi l'inoperatività di entrambe le polizze assicurative.
Avuto riguardo al primo contratto, stipulato con IA si osserva che la polizza sottoscritta era del tipo “ on claims made basis”, che limitava l'assicurazione alle richieste di risarcimento pervenute nel periodo di validità dell'assicurazione.
Nel caso di specie la richiesta di risarcimento risulta pervenuta in data
30.12.2020 e quindi successivamente alla data di cessazione del contratto
(19.6.2020).
Si osserva inoltre che la fattispecie di responsabilità ascritta all'amministratore era specificamente esclusa dalla copertura assicurativa, posto che l'art. 10 escludeva espressamente “ i ritardi nel pagamento dei relativi premi”.
Anche con riferimento al contratto stipulato con la Controparte_12
si osserva l'esclusione della fattispecie in esame in forza delle
[...] condizioni di assicurazione ex art.
8.1. lett c) che esclude l'operatività della polizza per fatti o circostanze di cui l' al momento della stipula del Parte_6 contratto sia consapevole, che potranno dare origine a richieste di risarcimento.
Orbene, nel caso di specie appare irrilevante la circostanza che non fosse stata ancora notificata all'amministratore la citazione per responsabilità professionale, posto che il fatto costitutivo, a lui ben noto, relativo all'omesso pagamento del premio assicurativo, gli era stato formalmente contestato dal sin dal _1
2013.
17 La riforma della sentenza impugnata implica una nuova regolazione delle spese di lite.
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia, il condominio va _1 condannato al pagamento, in favore di di metà delle spese di Parte_1 entrambi i gradi, che si compensano per la quota residua.
La è invece tenuta, in applicazione del criterio della Controparte_4 soccombenza, alla refusione delle spese di lite sostenute dal _1 _1 nonché di quelle sostenute dalla e da IA Controparte_12
s.p.a.
Le spese della ctu di primo grado vanno definitivamente poste a carico del e di , in proprio e quale legale rappresentante _1 _1 Parte_2 de , in ragione della metà a carico di ciascuna parte. CP
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 478/2024, pubblicata il 05/07/2024, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di : , Controparte_1 Parte_2 in proprio e quale legale rappresentante de IA SP e CP P_
, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:P_
- condanna il al pagamento, in favore di di _1 _1 Parte_1
€.10.083,71, somma già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento di €.760,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo;
- condanna a tenere indenne il condominio di quanto sarà CP _1 tenuto versare a Parte_1
- rigetta la domanda di manleva proposta da , in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante de nei confronti di IA SP e di CP [...]
; P_
- condanna il condominio alla refusione alla di metà delle spese di _1 Pt_1 entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, e che vengono liquidate per l'intero, quanto al primo grado in 3.700,00 €, di cui 200,00 € per esborsi, e per il presente grado in 3.850,00 €, di cui 850,00 € per esborsi (compreso contributo
18 unificato); il tutto, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- condanna in proprio e quale legale rapprsentante de “ Parte_2 [...]
a rifondere al condominio nonché ad IA Controparte_4 _1 SP ed a , le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Controparte_13 liquidano, in favore di ciascuna parte, nel seguente importo:
- quanto al primo grado in 3.700,00 €, di cui 200,00 € per esborsi;
e per il presente grado in 3.350,00 €, di cui 300,00 € per esborsi;
il tutto oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del e di _1 _1
, in proprio e quale legale rappresentante de , in Parte_2 CP ragione della metà a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente est.
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. MAURO COCCI;
APPELLANTE contro
Via Mazzocchi 4, San Benedetto del Controparte_1 P.IVA_1
Tronto in persona dell'amministratore pro-tempore in pers. del leg. CP_2 rappr. p.t rappresentato e difeso dall'AVV. MASSIMO RICCI;
CP_3
(C.F. ), in proprio e quale titolare Parte_2 C.F._2 di STUDIO DI DI NI AR, nonché quale socio Legale rappresentante pro-tempore della Controparte_4
[...] (C.F. e P.IVA ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_2
SERENA RAMONI
LL SP – Rappresentante del Gruppo IVA IA (P.IVA ), P.IVA_3 in persona del Legale rappresentante procuratore speciale dott. Pt_3
rappresentata e difesa dall'AVV. AR STIPA
[...]
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo Dirigente e procuratore Speciale, Sig. Controparte_6 rappresentata e difesa dall'AVV. EMIDIO GUASTADISEGNI
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 478/2024, pubblicata il 05/07/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Per l'EL: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
478/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice dott.ssa Enza Foti, nell'ambito del giudizio R.G.n. 1327/2020 -Rep. N. 719/2024 del 05/07/2024, pubblicata il 05/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del in persona dell'amministratore pro tempore, nella causazione Controparte_1 del sinistro de quo e descritto in premessa ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso di specie una responsabilità per custodia, e per
l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore della sig.ra di tutti Parte_1
i danni conseguenti alle lesioni subite, per le voci di danno specificate nelle premesse in citazione (prospetto di cui al punto 11) per complessivi €.
41.041,49, (euroquarantunomilazeroquarantuno/49) così come limitata e precisata la richiesta risarcitoria all'entità delle lesioni accertate in causa dal CTU
2 dr. ovvero di quella maggiore somma ( sempre e comunque nei limiti Per_1 della quantificazione in citazione) o minor somma che dovesse risultare provata
o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge" Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
In ogni caso, sempre e comunque, riformare la sentenza in punto alle spese di lite dei terzi chiamati, attribuendo e ponendo le stesse a carico delle parti secondo il principio di causazione come dedotto mei motivi di appello.”
Per l'appellato “per tutte le causali e difese espresse in Controparte_1 primo grado, comunque rigettare la domanda di parte attrice per infondatezza in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum, per mancanza di responsabilità del nell'evento esposto in atto di citazione nonché dei danni dalla _1 stessa lamentati;
nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare le inadempienze e le responsabilità di
(nato a [...] il [...], Parte_2
residente a [...]
n.4), in proprio e quale titolare di STUDIO DI DI NI AR (corr. in Via Montello 32 San Benedetto del Tronto), nonché della società “
[...]
di cui è socio illimitatamente Controparte_4 Parte_2 responsabile e di tutti i soci ill. resp., e per l'effetto dichiarare gli stessi chiamati in causa obbligati a garantire, manlevare, indennizzare, risarcire, il _1
e quindi condannare gli stessi al pagamento diretto o alla refusione delle somme che il convenuto fosse chiamato a corrispondere per le causali _1 indicate in atto di citazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi. 3) Infine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello avverso proposto e/o respinta ogni ulteriore istanza ed eccezione degli appellati, voglia il Giudice adito compensare interamente le spese di lite stante la posizione difensiva in cui il si è venuto a trovare in mancanza di Controparte_1 responsabilità alcuna. IN VIA ISTRUTTORIA, solo occorrendo, l'appellato
3 ripropone tutte le proprie istanze istruttorie comprese quelle Controparte_1 già formulate in 1° grado nella seconda memoria di cui all'art. 183, 6° comma, cpc da intendersi integralmente richiamate e trascritte”
Co Per gli appellati e Parte_2 Controparte_4
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: nel merito ed
[...] invia principale: 1) Rigettare l'appello proposto da con atto Parte_1 notificato il 09/09/2024, per tutti i motivi e per tutte le ragioni esposte in atti e perché l'impugnazione di controparte risulta infondata in fatto ed Parte_1 in diritto, non provata, non spiegata ed errata sotto il profilo giuridico. Voglia di conseguenza la Corte di Appello adita confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 478/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno in atti, anche in punto di condanna alle spese di primo grado, ed il tutto con vittoria delle ulteriori spese
e compensi legali del presente grado di appello da distrarsi in favore del sottoscritto difensore Avv. Serena Ramoni dell'appellato in Parte_2 proprio e quale titolare dello Studio Madi di nonché quale socio Parte_2 della che per esse si dichiara antistatario. In via gradata, Controparte_4 condizionata e subordinata all'eventuale accoglimento, anche parziale, dei punti
o dei motivi di impugnazione dell'EL , Voglia l'On.le Corte Parte_1 di Appello di Ancona: 2) rigettare in ogni caso la domanda avversaria per carenza di legittimazione passiva del convenuto in proprio e quale Parte_2 titolare dello Studio Madi di nonché quale socio della Parte_2 CP sulla domanda di chiamata in causa del di via
[...] Controparte_1
Mazzocchi n. 4 di San Benedetto del Tronto, non essendovi la prova del soggetto legittimato passivo ovvero del rapporto contrattuale o extracontrattuale e quindi del titolo di responsabilità in forza della quale avviene la chiamata in giudizio e per quale titolo essi chiamati, o chi per loro, debbano rispondere, singolarmente
o collettivamente, verso il condominio chiamante, “ di via Controparte_1
Mazzocchi n. 4 di San Benedetto del Tronto” per i fatti da esso dedotti in giudizio
e per i quali ha chiamato in giudizio i presenti comparenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che per esse si dichiara antistatario;
3) in ogni caso, rigettare integralmente, per
4 tutti i motivi e per tutte le ragioni spiegate e dette in atti, tutte le domande formulate dalla sig.ra e dal in quanto Parte_1 Controparte_1 inammissibili, improcedibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e non dovute, eccessive e prescritte. Nessuna colpa può essere imputata agli attuali chiamati in giudizio in proprio e nella qualità di Parte_2 titolare della ditta Madi di MA MA e/o socio
[...] avendo essi agito con diligenza nell'adempimento del Controparte_7 proprio mandato di amministrazione del condominio. 4) dichiarare e riconoscere che l'evento si è verificato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per colpa e responsabilità esclusiva della attrice principale sig.ra e del Parte_1 [...]
San Benedetto del Tronto potendo evitare i fatti dannosi Controparte_8 dedotti in giudizio usando l'ordinaria diligenza. 5) nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualche responsabilità in capo al , in proprio Parte_2
o nella dimostrata qualità, e ove ritenuti legittimati passivi sulla domanda avversaria, attribuire il prevalente concorso colposo dell'attrice e del convenuto
graduando l'apporto colposo dei medesimi e diminuendo Controparte_1
l'entità del risarcimento che risulterà eventualmente dovuto proporzionandolo alla colpa che eventualmente possa essere addebitata ai terzi chiamati Parte_2
in proprio e nella qualità. 6) e per l'effetto, nella denegata ipotesi di
[...] accoglimento, anche in via percentuale, delle domande formulate dalla sig.ra
e dal con conseguente soccombenza del sig. Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale amministratore della Parte_2 Controparte_4 dichiarare, alla luce delle coperture assicurative professionali di
[...] cui gode il e rigettando le loro domande di estromissione, i terzi Parte_2 chiamati, società LL S.P.A., cf e p. iva n. con sede legale in P.IVA_5
Trieste – 34123 – L.go Ugo Irneri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e cf , p. iva Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_6 con sede legale in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, legittimati passivi del giudizio, tenuti ed obbligati in forza dei contratti di assicurazioni in atti a manlevare e comunque a tenere indenne e garantire da qualsiasi pretesa risarcitoria che verrà Parte_2 eventualmente riconosciuta alla sig.ra e/o al Parte_1 Controparte_9
[...] derivante dal presente giudizio, dichiarando quindi , in proprio Parte_2
e nella qualità, manlevato da qualsiasi pretesa avversaria e condannando, pertanto, la società IA SP e la a rifondere Controparte_5 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice principale e/o al convenuto di San Benedetto del Tronto Controparte_8 per i fatti per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che per esse si dichiara antistatario;
ovvero, nella denegata ipotesi di condanna, con la vittoria di spese da porre a totale carico dell'attrice sig.ra , o con la compensazione delle medesime Parte_1 secondo il prudente apprezzamento del Giudice, in ragione della palese sproporzione e differenza sostanziale tra le somme richieste in atto di citazione
e quelle eventualmente a lei dovute sulla base della perizia CTU medico – legale in atti. Con riserva di depositare nei termini indicati la comparsa conclusionale e la memoria di replica alle avversarie conclusionali”
Per l'appellata IA s.p.a.: “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, Nel merito ed in via principale: 1) rigettare i motivi di gravame proposti dall'EL , siccome erronei ed infondati, in Parte_1 fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza n. 478/2024 emessa dal Tribunale civile di Ascoli Piceno e, per l'effetto, condannare l'EL
al pagamento delle spese e competenze in favore dell'appellata Parte_1
LL SP;
In via gradata: 2) nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello proposti dall'EL nei confronti Parte_1 dell'appellato rigettare (ove riproposta in grado di appello) la Controparte_1 domanda di manleva proposta dall'appellato nei confronti dei Controparte_1 terzi chiamati-appellati , in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante della siccome erronea Controparte_4 ed infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto condannare l' appellato al pagamento delle spese e competenze tutte di lite anche in Controparte_1 favore della terza chiamata LL SP;
In via ulteriormente gradata: 3) nella denegata ipotesi in cui venga dichiarata la responsabilità, anche concorsuale, del
6 , in proprio e/o quale legale rappresentante e/o socio della Parte_2
Società rigettare (ove riproposte in sede Controparte_4 di appello) le domande di garanzia e manleva proposte nei confronti della
Compagnia LL SP, siccome inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, non essendo assicurata con la Controparte_4 chiamata in causa IA e quindi beneficiara della copertura assicurativa relativa all'invocata polizza n. 110210554; In via Controparte_10 subordinata: 4) nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse emergere un qualche coinvolgimento della compagnia IA in forza della polizza
[...]
n. 110210554, rigettare (ove riproposte in sede di appello) le _10 domande di garanzia e manleva proposte nei confronti di LL SP, poiché inammissibili, erronee ed ed infondate, in fatto ed in diritto, stante l'inoperatività della polizza ai sensi della clausola CLAIMS MADE di cui all'art. 2 pag 22 delle specifiche condizioni della polizza inter partes attinenti la copertura del rischio assicurato;
In via ulteriormente subordinata: 5) nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse emergere un qualche coinvolgimento della compagnia IA in forza della polizza n. 110210554, rigettare (ove Controparte_10 riproposte in sede di appello) le domande di garanzia e manleva proposte nei confronti della Società LL SP, poiché inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, stante l'inoperatività della polizza inter partes ai sensi dell' art 10, lettera K), pag. 22 delle condizioni particolari di assicurazione dedicato specificatamente ai "Rischi esclusi dall'assicurazione"; In via ulteriormente subordinata: 6) nella denegata ipotesi che dovesse emergere un qualche coinvolgimento di IA SP in forza della polizza n. Controparte_10
110210554, rigettare, ove riproposte in sede di appello) le domande di garanzia
e manleva proposte nei confronti di LL SP, poiché inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, in quanto prescrittosi il diritto alla garanzia dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 co. 2° e 3° c.c; In via ulteriormente subordinata: 7) nella denegata che dovesse emergere un qualche coinvolgimento di IA SP in forza della polizza n. Controparte_10
110210554, rigettare e/o ridurre (ove riproposte in sede di appello) le domande di garanzia e manleva proposte nei confronti della Società LL SP, poiché
7 inammissibili, erronee ed infondate, in fatto ed in diritto, stante la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 C.C. e dell' art. 17 pag 11 della polizza inter partes, e/o in virtù degli artt. 1 e 4 , pag. 8, della polizza, nonché del terzo capoverso dell'art. 2 pag. 21 della polizza in combinato disposto con gli artt. 1892, 1893 comma 2°, 1898 comma 4° cod. Civ;
Per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 condannare , in proprio e/o quale legale rappresentante della Parte_2
Co Società al pagamento delle spese e CP Controparte_4 competenze tutte di lite anche in favore della terza chiamata LL SP In via gradata e di estremo subordine: 8) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di garanzia e manleva azionate nei confronti di
LL SP (ove riproposte in sede di appello), ridurre le stesse nei limiti, condizioni, massimali previsti dalla polizza inter partes, previa applicazione dello scoperto del 10%, con un minimo di € 500,00, a carico dell'assicurato ( ex art.4 pag 21 della polizza), con compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi del c.d. patto di gestione della lite (ex art. 19 pag. 11 della polizza) e previa applicazione del vincolo di solidarietà (ex art. 6 pag 21 della polizza). In ogni caso, previo accertamento e dichiarazione della colpa prevalente o concorrente CP_ dell'attrice e/o del in concorso con nella Parte_1 Controparte_1 determinazione dell'evento dannoso, riducendo proporzionalmente il risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 1° comma cod. Civ. e ridimensionando la domanda dell'EL - attrice per quanto di giustizia, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa e per entrambi i gradi di giudizio “.
Per l'appellata “Piaccia all'On.le Corte Controparte_12 di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis: nel merito ed in via principale: 1) rigettare i motivi di gravame proposti dall'EL , siccome Parte_1 erronei ed infondati, con conferma sul punto dell'impugnata sentenza n.
478/2024 del Tribunale civile di Ascoli Piceno;
2) condannare l'EL
al pagamento delle spese e competenze in favore dell'appellata Parte_1
in via gradata: 3) nella denegata ipotesi Controparte_13
8 di accoglimento dei motivi di appello proposti dall'EL nei Parte_1 confronti dell'appellato rigettare la domanda di manleva Controparte_1 riproposta in appello dall'appellato nei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati-appellati , in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 della siccome erronea ed infondata, Controparte_4 in fatto ed in diritto;
4) condannare l'appellato al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze tutte di lite anche in favore dell'appellato
[...]
5) rigettare le domande di garanzia e manleva riproposte Controparte_13 in appello dagli appellati-chiamanti in causa , in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della Società nei Controparte_4 confronti della siccome inammissibili, Controparte_13 erronee ed infondate, in fatto ed in diritto;
6) condannare , in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della Controparte_4
al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
[...] in favore dell'appellato-terzo chiamato 7) Controparte_13 rigettare le domande di garanzia e manleva riproposte in appello dai chiamanti in causa , in proprio e quale legale rappresentante della Società Parte_2
nei confronti della Controparte_4 Controparte_13
siccome inammissibili, erronee ed ed infondate, in fatto ed in
[...] diritto, sia ai sensi dell'art.
8.1 lett. c) delle condizioni di assicurazioni, sia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.; 8) condannare , in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della Controparte_4
al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
[...] in favore dell'appellato-terzo chiamato in Controparte_13 via gradata e di estremo subordine: 9) ritenere e dichiarare la colpa prevalente
o concorrente dell'EL , riducendo proporzionalmente il Parte_1 risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 1° comma cod. civ.; 10) ridimensionare la domanda attrice, ictu oculi, eccessiva e smodata;
11) ridimensionare la domanda di garanzia e manleva proposta dai chiamanti in causa, appellati nei confronti del terzo chiamato-appellato fatta Controparte_12 salva la coassicurazione ex art. 1910 cod. civ. con l'altra terza chiamata in causa
IA S.p.A. e con applicazione di una franchigia fissa di € 1.500,00, che rimane
9 a carico dell'assicurato; 12) disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa e per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in euro Controparte_1
41.041,49, subiti a seguito della caduta avvenuta in data 26.07.2013, nello scendere le scale interne del fabbricato appartenente al condominio “ sito _1 in San Benedetto del Tronto (AP), deducendo la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c.
L'attrice esponeva che il giorno dell'evento si era recata con la propria figlia presso lo studio della logopedista dott. sito all'interno del Per_2 Parte_4
convenuto, ed, uscita dallo studio, era scivolata percorrendo i gradini _1 della scala condominiale, priva di corrimano e di presidi antiscivolo, riportando,
a causa della caduta, gravi lesioni e menomazioni. Esponeva inoltre che al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti aveva instaurato una trattativa con la compagnia indicata dall'amministratore del condominio - _14 CP [...]
- quale assicurazione dello stabile, la quale però negava Controparte_4 di essere tenuta all'indennizzo, in quanto il condominio non aveva pagato il premio assicurativo.
Il condominio costituitosi, contestava la domanda, deducendo che l'evento _1 dannoso doveva attribuirsi, in via esclusiva, alla condotta disattenta dell'attrice e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in proprio Parte_2
e quale legale rappresentante de che Controparte_4 rivestiva la carica di amministratore al momento del sinistro, al fine di essere da questo manlevato, in caso di condanna al risarcimento dei danni, per non aver provveduto a pagare il premio assicurativo della polizza a copertura dei _14 danni da responsabilità civile.
Si costituiva in giudizio il in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 della società “ contestando la fondatezza CP Controparte_4 della domanda, sia nell'an che nel quantum; negava altresì la propria responsabilità circa la non operatività della polizza assicurativa, in quanto il mancato pagamento del premio assicurativo doveva ritenersi imputabile al
10 condominio.
Chiamava, in ogni caso, in garanzia la IA Spa, la cui polizza assicurava il rischio dell'esercizio della libera professione di amministratore di condominio al momento dell'evento e la con la quale, a partire dal Controparte_13
20/8/2020, aveva stipulato un nuovo contratto per responsabilità professionale.
Entrambe le compagnie rilevavano che il soggetto giuridico che amministrava il condominio all'epoca dei fatti era “ ”, che Controparte_4 non era assicurata, posto che entrambe le polizze erano state stipulate da
[...] in proprio. Parte_2
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda e condannava Parte_1 al pagamento in favore della convenuta e dei terzi chiamati alle spese di lite.
Il giudice di prime cure, in particolare, riteneva che non avesse assolto Pt_1 all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c. e che la verificazione dell'evento doveva ricondursi alla condotta colposa dell'attrice, idonea ad interrompere il nesso causale ed a configurare il caso fortuito, con esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo Pt_1
l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della pronuncia di prime cure, per non avere il Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Le parti appellate, costituitesi, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di gravame, che , in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, l'EL censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'attrice non avrebbe adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
Ribadisce che, approntandosi a scendere le scale aveva perso l'equilibrio e, non avendo trovato alcun punto cui aggrapparsi, era caduta dai primi gradini fino al pianerottolo successivo, riportando lesioni personali.
La mancanza del corrimano lungo la scala aveva determinato l'evento lesivo, dovendo dunque ravvisarsi il nesso causale tra la “res” ed il danno, come confermato dalle testimonianze assunte ed erroneamente valutate dal giudice di prime cure, soprattutto con riferimento alla testimonianza della figlia della
11 Pt_1
Le censure sono fondate nei limiti di cui appresso.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., ciò che rileva ai fini della configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (così, Cass., SS.UU., Ordinanza n. 20943/2022).
Nel caso di specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro può desumersi dalle dichiarazioni della teste figlia dell'EL, la quale ha Testimone_1 dichiarato che l'attrice, nel percorrere il primo gradino, era scivolata, aveva perso l'equilibrio ed aveva cercato un presidio sul muro laterale (vale a dire il corrimano) cui aggrapparsi;
non avendolo trovato, rimasta priva di un sostegno era rovinata a terra.
Tale dinamica risulta confermata dalla non contestata circostanza che la scala era priva di corrimano.
La mancanza del corrimano, ancorchè la sua predisposizione non fosse obbligatoria, considerata la data di edificazione del fabbricato, appare decisiva ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la res ed il sinistro, ex art.2051
c.c. , dovendo prescindersi dall'accertamento di una colpa specifica per violazione di norme di legge, rilevante nella diversa fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c.
La presenza del corrimano avrebbe invero senz'altro consentito preventivamente all'attrice di appoggiarsi ad esso nella discesa e successivamente, una volta perso l'equilibrio, di evitare la rovinosa caduta;
e ciò, anche in considerazione della superficie liscia delle scale, prive di strisce antiscivolo.
Ciò posto, deve peraltro ritenersi che l'EL nell'affrontare la discesa delle scale condominiali, che non conosceva bene ma che aveva già percorso in salita,
e che erano visibilmente sfornite di corrimano, avrebbe dovuto adottare una maggiore diligenza ed attenzione.
12 Tale condotta colposa e la conseguente perdita di equilibrio dell'EL, pur non potendo ritenersi, per le considerazioni sopra svolte anomala e del tutto imprevedibile e non potendo dunque assurgere a caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico, ha contribuito in misura prevalente alla determinazione dell'evento, con conseguente attribuzione in capo alla danneggiata di un concorso di colpa in misura del 60%, ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Va dunque dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1 con un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in ragione del 60% della danneggiata.
In relazione al quantum debeatur, la consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado, pienamente coerente ed esaustiva, ha confermato il rapporto eziologico tra la caduta della e le lesioni riportate. Pt_1
La percentuale di invalidità permanente accertata dalla Ctu espletata in primo grado è pari al 9%, con un periodo di incapacità temporanea assoluta di 10 giorni, di incapacità temporanea al 75% di 60 giorni, al 50% di 90 gg. e al 25% di 90 gg.
La ctu ha inoltre accertato che i postumi riportati incidono negativamente ed in misura medio-elevata sulla cenestesi lavorativa della senza che sia Pt_1 possibile attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie.
Sulla quantificazione del danno da cenestesi lavorativa la Cassazione è costante nel ritenere che la liquidazione del danno non patrimoniale da accertata cenestesi lavorativa vada compiuto mediante “appesantimento” del valore monetario liquidato per l'invalidità permanente (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
12572/2018; Cass. Civ. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n.
12605/2023; Cass. n. 16628/2023).
In considerazione di quanto sopra, in forza delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, per un soggetto di 39 anni con invalidità del 9% risulta un ammontare di 16.765,79 €. Tale importo va, aumentato ex art. 1226 c.c., in misura del 10%, in considerazione della cenestesi lavorativa, come descritta nell'espletata ctu medica, e, dunque, per complessivi 18.442,369 €, cui va aggiunto l'importo di 6.766,90 € per l'invalidità temporanea.
13 Considerata la fattispecie di responsabilità accertata (responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.) non va invece riconosciuto all'EL il danno morale.
La somma complessiva a titolo di danno biologico, va dunque determinata in via equitativa in 25.209,27 €, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, da ridursi, in conseguenza dell'accertato concorso di colpa della danneggiata - pari al 60% - a 10.083,71 €.
All'EL va, inoltre, riconosciuta - a titolo di danno patrimoniale - la somma di €.1.900,00 per spese mediche, da ridursi anch'esse in conseguenza del concorso di colpa, a 760,00 €, somma quest'ultima che va maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, a far data dall'esborso.
La censura dell'EL circa la regolazione delle spese di lite (quarto motivo di gravame) risulta assorbita dalla riforma della sentenza di primo grado, che ne implica una nuova regolazione.
Va a questo punto esaminata la domanda di manleva svolta dal condominio nei confronti di , in proprio e quale legale rappresentante de Parte_2 [...]
, amministratore all'epoca del sinistro, assorbita nel Controparte_4 giudizio di primo grado in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria e riproposta ex art. 346 cpc nel presente giudizio.
Tale domanda di manleva è fondata sull'omesso pagamento da parte dell'amministratore del premio assicurativo della polizza della responsabilità civile nei confronti dei terzi, UnipolSai, scaduta in data 31/8/2012.
Il condominio evidenzia che il pagamento della polizza era stato inserito sia nel bilancio preventivo 2012, approvato con il relativo piano di riparto dell'assemblea del 16/1/2012 e nel bilancio consuntivo 2012, nonché nel bilancio preventivo
2013 e relativi piani di riparto, che erano stati approvati con l'assemblea del
5/6/2013, con cui era stato nominato amministratore “ Controparte_4
[...]
L'amministratore nega la propria responsabilità, imputando l'assenza della copertura assicurativa alla mancanza di fondi sul conto corrente del condominio, determinata dalla morosità dei condomini nel pagamento degli oneri condominiali.
14 Invoca al riguardo il disposto dell'art. 1719 c.c. in forza del quale il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha contratto a proprio nome.
La domanda di manleva esperita dal nei confronti di Controparte_1 [...] amministratore all'epoca del sinistro è fondata. Controparte_4
E' incontroverso che a fronte della denuncia del sinistro, la Unipolsai, con il quale era stata stipulata una polizza per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, ha negato il pagamento dell'indennizzo, stante l'omesso pagamento del premio assicurativo.
L'omesso pagamento nel premio, scaduto sin dall'agosto del 2012 e quindi da quasi un anno, e conseguente inoperatività della polizza integra grave inadempimento imputabile all'amministratore . CP
Va premesso che rientra tra i compiti dell'amministratore quello di provvedere alla gestione ordinaria del condominio e dei suoi interessi, tra cui il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo della S.C. l'adempimento del rapporto di mandato, cui è riconducibile l'attività svolta dall'amministratore del condominio, esige e comprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che dei primi costituiscano il necessario completamento.
Esso comporta, altresì, il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti concorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. E' dunque onere dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1708 c.c., informare tempestivamente i condomini della situazione in essere e richiedere ai medesimi di effettuare, nel più breve tempo possibile, un'integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese occorrenti
(Corte di Cassazione, ordinanza n.2831/2021, in motivazione).
Nel caso di specie l'amministratore pro tempore non ha provato di "aver fatto tutto il possibile per acquisire la provvista sufficiente ad effettuare il pagamento
– vale a dire informazione specifica dei condomini della necessità di rinnovare la
15 polizza in scadenza, assoluta mancanza di fondi, convocazione dell'assemblea condominiale, recupero delle somme presso i condomini morosi;
e ciò, a fronte del fatto che, come già evidenziato, il premio era scaduto già dall'agosto dell'anno 2012.
Non appare al riguardo sufficiente la generica deduzione dell'amministratore di essersi trovato sovente impossibilitato ad agire per carenza di fondi, mancando la prova che questi abbia formulato ai condomini una specifica richiesta di integrazione del versamento in relazione alla intervenuta scadenza del premio assicurativo, prestazione che riveste evidentemente carattere essenziale e prioritario ai fini della corretta gestione del .In atti risulta prodotto _1 un unico atto di diffida ad effettuare il pagamento nei confronti di un solo condomino moroso, senza alcuna indicazione della necessità di pagare il premio assicurativo.
E' pertanto configurabile un comportamento negligente imputabile all'amministratore, e, quindi la sua responsabilità contrattuale nei confronti del condominio per le conseguenze derivate dall'omesso pagamento del premio in scadenza (Corte di Cassazione, ordinanza n.2831/2021).
L'amministratore è dunque tenuto a tenere indenne il di quanto _1 _1 questo è tenuto a versare alla danneggiata.
Occorre infine esaminare la domanda di manleva proposta da , Parte_2 in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società
[...]
nei confronti delle due compagnie assicuratrici Controparte_4
IA SP e Controparte_5
La domanda di manleva nei confronti delle due compagnie assicurative non può trovare accoglimento.
Risultano fondate le eccezioni di inefficacia delle polizze in oggetto nei confronti della società “ in quanto stipulate, Controparte_4 dapprima con la IA s.p.a. e successivamente con la Società Reale Mutua di
Assicurazione, dal in proprio e non anche in qualità di legale Parte_2 rappresentate de che svolgeva le mansioni di amministratore del CP condominio _1
La non risulta assicurata né con la Società Controparte_4
[...] né con la IA s.p.a. e va dunque disattesa la Parte_5 domanda di manleva svolta nei confronti delle predette compagnie di assicurazione.
Appare al riguardo inidoneo a tener luogo del contratto e produrre i relativi effetti il legittimo affidamento oggettivo dedotto dal così come l'indicazione, Parte_2 del tutto generica, nel questionario informativo compilato dal di Parte_2 svolgere l'attività professionale nella forma di società professionale.
Entrambe le polizze sottoscritte dal poi, avevano ad oggetto la sola Parte_2 responsabilità civile per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio, ma non anche la diversa responsabilità ex art. 2291 c.c. del quale Parte_2 socio della snc.
Anche da altro punto di vista deve rilevarsi l'inoperatività di entrambe le polizze assicurative.
Avuto riguardo al primo contratto, stipulato con IA si osserva che la polizza sottoscritta era del tipo “ on claims made basis”, che limitava l'assicurazione alle richieste di risarcimento pervenute nel periodo di validità dell'assicurazione.
Nel caso di specie la richiesta di risarcimento risulta pervenuta in data
30.12.2020 e quindi successivamente alla data di cessazione del contratto
(19.6.2020).
Si osserva inoltre che la fattispecie di responsabilità ascritta all'amministratore era specificamente esclusa dalla copertura assicurativa, posto che l'art. 10 escludeva espressamente “ i ritardi nel pagamento dei relativi premi”.
Anche con riferimento al contratto stipulato con la Controparte_12
si osserva l'esclusione della fattispecie in esame in forza delle
[...] condizioni di assicurazione ex art.
8.1. lett c) che esclude l'operatività della polizza per fatti o circostanze di cui l' al momento della stipula del Parte_6 contratto sia consapevole, che potranno dare origine a richieste di risarcimento.
Orbene, nel caso di specie appare irrilevante la circostanza che non fosse stata ancora notificata all'amministratore la citazione per responsabilità professionale, posto che il fatto costitutivo, a lui ben noto, relativo all'omesso pagamento del premio assicurativo, gli era stato formalmente contestato dal sin dal _1
2013.
17 La riforma della sentenza impugnata implica una nuova regolazione delle spese di lite.
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia, il condominio va _1 condannato al pagamento, in favore di di metà delle spese di Parte_1 entrambi i gradi, che si compensano per la quota residua.
La è invece tenuta, in applicazione del criterio della Controparte_4 soccombenza, alla refusione delle spese di lite sostenute dal _1 _1 nonché di quelle sostenute dalla e da IA Controparte_12
s.p.a.
Le spese della ctu di primo grado vanno definitivamente poste a carico del e di , in proprio e quale legale rappresentante _1 _1 Parte_2 de , in ragione della metà a carico di ciascuna parte. CP
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 478/2024, pubblicata il 05/07/2024, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di : , Controparte_1 Parte_2 in proprio e quale legale rappresentante de IA SP e CP P_
, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:P_
- condanna il al pagamento, in favore di di _1 _1 Parte_1
€.10.083,71, somma già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento di €.760,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo;
- condanna a tenere indenne il condominio di quanto sarà CP _1 tenuto versare a Parte_1
- rigetta la domanda di manleva proposta da , in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante de nei confronti di IA SP e di CP [...]
; P_
- condanna il condominio alla refusione alla di metà delle spese di _1 Pt_1 entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, e che vengono liquidate per l'intero, quanto al primo grado in 3.700,00 €, di cui 200,00 € per esborsi, e per il presente grado in 3.850,00 €, di cui 850,00 € per esborsi (compreso contributo
18 unificato); il tutto, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- condanna in proprio e quale legale rapprsentante de “ Parte_2 [...]
a rifondere al condominio nonché ad IA Controparte_4 _1 SP ed a , le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Controparte_13 liquidano, in favore di ciascuna parte, nel seguente importo:
- quanto al primo grado in 3.700,00 €, di cui 200,00 € per esborsi;
e per il presente grado in 3.350,00 €, di cui 300,00 € per esborsi;
il tutto oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del e di _1 _1
, in proprio e quale legale rappresentante de , in Parte_2 CP ragione della metà a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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