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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2118 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, difeso dagli avv.ti Simonetta Ferro e Felice Nicola Solfrizzo Parte_1
Appellante
E
e , difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura generale dello Stato
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1355/2024 pubblicata in data 05.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Roma respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 1355/2024 del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2024, così pronunciarsi: previo, per quanto occorra, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità in misura corrispondente a quella riconosciuta al personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e pena del prevista dall'art. 1 della legge n. 65/83, modificata Controparte_2 dal D.l. 356/87, convertito in legge n. 436/87, come già accertato nella sentenza del Tribunale di
Roma, n. 5279/16 – passata in giudicato -, nella misura ed entità stabilita dalla successiva sentenza
1 del Tribunale di Roma n. 4390/20 – passata anch'essa in giudicato;
1. condannare i CP_3 convenuti, ciascuno propria quota ovvero in via solidale tra loro, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento a favore del ricorrente della somma di E 27.714,91, per il periodo dal dicembre 2016 sino all'agosto 2022, ovvero per i maggiori o minori importi e per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa;
2. In ogni caso: accertare e dichiarare l'obbligo contributivo in capo alle convenute, per la somma richiesta a titolo di differenza retributive e per l'effetto condannare le medesime al pagamento dei relativi crediti retributivi, anche in solido tra loro. il tutto, oltre interessi, anche ai sensi del 4° co. dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre alle spese generali e al contributo unificato se dovuto”; per gli appellati: “Respingere ogni domanda avversaria, anche in via istruttoria avanzata, e, segnatamente, l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, il sig. chiedeva l'accertamento del proprio diritto a Parte_1 percepire l'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 65/83, modificata dal D.L. 356/87, convertito nella legge n. 436/87, in misura corrispondente a quanto già oggetto di previo accertamento giurisdizionale nei suoi confronti per un periodo precedente. In particolare, chiedeva al giudice di prime cure di “condannare i convenuti, ciascuno propria quota ovvero in via solidale tra CP_3 loro, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento a favore del ricorrente della somma di E
27.714,91, per il periodo dal dicembre 2016 sino all'agosto 2022, ovvero per i maggiori o minori importi e per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa”; chiedeva anche l'assolvimento dei conseguenti obblighi contributivi, oltre a interessi e rivalutazione.
Il ricorrente illustrava di essere un docente, dipendente del e Controparte_1 che, dal 2012 sino al 2022, aveva prestato continuativamente servizio per l'Amministrazione penitenziaria, presso l'istituto di detenzione e pena del Carcere di Rebibbia;
riteneva, pertanto, di avere titolo per l'elargizione dell'indennità di servizio penitenziario riconosciuta dalla legge n.
65/83 a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestassero servizio all'interno dell'Amministrazione penitenziaria e per questo, nel 2015, adiva per la prima volta il Tribunale di
Roma per ottenere l'accertamento del proprio diritto nei confronti del e del Controparte_2
(l'allora) , quest'ultimo rimasto contumace;
il Tribunale di Roma, in quella occasione, CP_4 accoglieva il ricorso e, con sentenza n. 5279/16, dichiarava il diritto di percepire “l'indennità di cui
2 all'art. 1 legge n. 65/83, così come modificato dalla legge 27 ottobre 1987 n. 436 Tabella A e B e conseguentemente condanna il al pagamento mensile della stessa, oltre Controparte_2 interessi.” In difetto di impugnazione, la sentenza passava in giudicato rendendo definitiva la spettanza dell'an debeatur limitatamente al periodo anteriore al 2016, nella misura individuata dall'art. 1 suddetto.
Allegava anche che il condannato persisteva nell'inadempimento costringendo il CP_2
, nel 2017, a rivolgersi nuovamente al Tribunale di Roma per ottenere la liquidazione del Parte_1 quantum debeatur, sulla base del precedente dispositivo della sent. n. 5279/16 passata in giudicato,
e quindi ai sensi dell'art. 1, l. 65/83, modificato dalla l. 436/87. Il Tribunale pronunciava la sentenza n. 4390/20 del 9 luglio 2020 con cui condannava il al pagamento in favore Controparte_2 di € 22.505,11 a titolo di indennità di servizio penitenziario per l'attività Parte_1 lavorativa di docenza in carcere espletata dal 2012 al 2016.
Con riferimento al periodo successivo al 2016, non contemplato da alcuna decisione giurisdizionale, con un terzo ricorso al Tribunale di Roma il sig. continuava a dolersi del fatto che, Parte_1 nonostante avesse continuato a svolgere senza soluzione di continuità la medesima attività lavorativa di docente sulla base di un contratto a tempo indeterminato, sempre nello stesso istituto presso il Carcere di Rebibbia, non aveva ricevuto alcuna somma corrispondente alla predetta indennità di servizio penitenziario – per il lavoro svolto da novembre 2016 sino all'agosto 2022 – la cui spettanza (nella misura dell'art. 1, cit.) riteneva essere stata positivamente stabilita dal Giudice, una volta e per tutte, nel 2016.
Ricorreva, dunque, ancora una volta per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di servizio penitenziaria, per il periodo successivo al 2016, alle stesse condizioni già oggetto di giudicato per il periodo anteriore;
allegava diversi atti interruttivi della prescrizione, e chiedeva l'accertamento del diritto e la condanna dei pro quota o in solido, al pagamento delle indennità nella misura CP_3 richiesta, e come accertata dalle sentenze nn. 5279/16 e 4390/20 la cui autorità di giudicato, coprendo gli elementi fondanti del rapporto contrattuale di durata fra il lavoratore-docente e il
, si estenderebbe anche oltre l'arco temporale contemplato dalla sentenza per regolare CP_2
l'intero rapporto.
2. Si costituivano i resistenti e riconoscevano l'autorità di cosa giudicata delle CP_3 menzionate sentenze del Tribunale di Roma, nn. 5279/16 e 4390/20, ma solo limitatamente all'arco temporale oggetto di cognizione, rispetto al quale deducevano che l'importo dovuto era stato liquidato dal , con ordinativo del 5.10.2021 per la sorte capitale, e con Controparte_2
3 ordine di pagare n. 37/2021 per i dovuti interessi, in relazione al periodo contemplato dai Giudici con le decisioni definitive;
deducevano di nulla più dovere a tale titolo al ricorrente e l'infondatezza del ricorso.
Eccepivano infatti, davanti al Tribunale: i) il divieto di estensione del giudicato, previsto dall'art. 1, comma 132, della legge 411/2003, in origine solo per il triennio 2003-2007, poi prorogato per gli anni successivi al 2008 dal D.L. n. 207/2008, onde l'impossibilità per l'amministrazione di estendere gli effetti di una sentenza (esecutiva o con efficacia di giudicato) oltre l'ambito strettamente oggetto di cognizione e decisione;
ii) l'infondatezza della pretesa all'indennità dell'art.1, l. 65/83, modificata dal D.l. 356/87, conv. in legge n. 436/87, dovendosi applicare alla fattispecie in questione l'art. 2, cit., e la relativa indennità, che espressamente si riferisce al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, (richiamava Cass. civ., Sez. lav. sent.,
20/07/2016, n. 14953, confermata da Cass. civ., Sez. lav. sent. n. 6751/2020); e iii) l'infondatezza della domanda con riferimento ai conteggi e alla pretesa spettanza alla rivalutazione, eccependo il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del d.m. 1° settembre 1998, n. 352 e dell'art. 22, coma 36, l. 724/94 che rinvia all'art. 16, comma 6, l. 412/1991.
3. Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui gravata, respingeva le domande del ricorrente
. Per il periodo anteriore al 2016, escludeva la propria cognizione per la preclusione del Parte_1 giudicato sulle precedenti pronunce del Tribunale di Roma, e accertava l'ottemperanza del
. Per il periodo successivo, dal 2016 al 2022, il giudice adito rigettava il Controparte_2 ricorso nel merito, dando seguito all'orientamento della Cassazione, sent., 20/07/2016, n. 14953 che, premessa una panoramica sul quadro normativo applicabile alla fattispecie, reso incerto da meccanismi di rinvio e abrogazioni che avevano investito le norme rilevanti, concludeva per l'applicazione dell'art. 2, legge 65/83, e non invece dell'art. 1 della stessa legge come modificato dall'art. 4, l. 346/87, in quanto l'ambito dell'art. 1 era limitato al solo personale direttamente dipendente dal . Controparte_2
4. Avverso la sentenza presenta appello il sig. , affidato ai seguenti motivi: Parte_1
“
1. Sulla forza del Giudicato e sulla contraddittorietà della sentenza impugnata.”
Deduce la violazione degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in quanto le precedenti sentenze avrebbero pronunciato – con efficacia di giudicato – sul regolamento contrattuale applicabile alla posizione
4 del docente e che, in assenza di sopravvenienze di fatto o di diritto (mancanti nel caso di specie), debba essere la regola contenuta nel giudicato, e cioè la quantificazione dell'indennità alla stregua dell'art. 1 menzionato, a disciplinare la prosecuzione di quello stesso rapporto di durata (richiamava ex multis Cass. 16 agosto 2004 n. 4821; Cass. n. 19426/2003).
Sull'art. 2909 c.c. richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni – tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione” (Cass., Sez. Lav.
26 maggio 1999 n. 5131, S.U. 7 luglio 1999 n. 383, richiamate da Cass. Sezione Lav. n. 3230/2001; nello stesso senso anche Cass. Sezione Lavoro, n. 16959/2003). E anche che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. n. 6041/2000; Cass. n.
10280/2000) “e ciò riguarda anche i rapporti di durata” (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n.
25681/2006; Cass. n. 9312/2009; Cass. n. 400/2020).
“
2. Sulla mancata applicazione dei principi di non contestazione.”
Il ricorrente censura la sentenza deducendo la violazione dei principi regolatori del processo del lavoro, in particolare della caratteristica circolarità tra oneri di allegazione, di specifica contestazione e di prova ai sensi dell'art. 416 co.3 c.p.c.. I avrebbero, invero, omesso la CP_3 tempestiva e specifica contestazione dei fatti costitutivi allegati puntualmente dall'attore avendo contestato esclusivamente il titolo del preteso diritto e non anche, nel dettaglio, la quantificazione prospettata dall'appellante tramite gli allegati conteggi, in applicazione di precisi criteri indicati nel ricorso e nella sentenza del giudicato si discorre (Cass. S.U. 1354/2004; Cass. Sez. Lav. 15/4/2009
n. 8933).
5 “
3. Sulla erronea applicazione del c.d. Divieto di estensione del giudicato.”
L'appellante, sin dall'atto introduttivo del gravame, replica alla difesa delle Amministrazioni convenute relativa alla necessità di applicare alla fattispecie l'art. 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in combinato disposto con l'art. 41 d.l. n. 207/2008, che vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali, aventi forza di giudicato, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. Sottolinea di non avere, in realtà, richiesto alcuna estensione del giudicato bensì solo il suo pedissequo rispetto, all'interno dei limiti propri di quello stesso giudicato, il quale copriva i presupposti costitutivi del rapporto giuridico concreto fra lavoratore e e quantificava l'indennità ai sensi dell'art. 1, e CP_3 non dell'art. 2, l. 65/93, modificata dalla l. 346/1987.
5. Si sono costituiti in appello i resistenti;
chiedono il rigetto del ricorso sostenendo la CP_3
“Legittimità della decisione impugnata: corretta applicazione delle norme di legge in tema di indennità di servizio penitenziario pretesa da controparte per l'attività di docenza svolta nell'Istituto penitenziario di Roma “Rebibbia Femminile” (art. 1 e 2 della L. n. 365/1983, così come modificato dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436).”
Allegano, anche in questo grado, di avere già adempiuto per il periodo anteriore al 2016 e che, per il periodo successivo, l'art 1 comma 132, l.30 dicembre 2004 n. 311 fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche (di cui agli artt. 1, comma 2 e 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001e ss.mm.), di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche
(Consiglio di Stato, sent. n. 2826 del 24/5/2013). Il divieto legale impediva ed impedisce, a detta degli appellati, ogni decisione in senso difforme dell'Amministrazione, la quale non può che applicare le norme pertinenti e quindi il solo art. 2 della l. 63/85 e s.m.i.
6. All'udienza fissata per la discussione la causa è stata quindi discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ricorre per la riforma della sentenza in epigrafe e per il conseguente riconoscimento del proprio diritto all'indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 1, l. 65/83, come modificato dalla l. 346/87, anche per il periodo successivo al 2016 e nel quale ha continuato a prestare la medesima attività lavorativa, senza soluzione di continuità.
6 L'appello è fondato.
1.
Con il primo motivo, l'appellante censura la violazione da parte del giudice di prime cure dell'autorità di cosa giudicata delle precedenti sentenze, emesse fra le stesse parti. Ritiene che il giudicato avrebbe fissato definitivamente la disciplina applicabile al rapporto giuridico di durata oggetto delle precedenti decisioni e, per l'effetto, il non potrebbe più legittimamente CP_2 incidere sulla spettanza dell'indennità di servizio penitenziario da realizzarsi ai sensi dell'art. 1, e non dell'art. 2, l. 65/83 modificata nel 1987. Con il terzo motivo, respinge le difese delle
Amministrazioni a proposito del c.d. divieto di estensione del giudicato riguardante sentenze in materia di personale dipendente dalla pubblica amministrazione, fissato dall'art 1 comma 132, l.30 dicembre 2004 n. 311 per il triennio 2004-2007, ed esteso con d.l. n. 207/2008 anche per tutto il periodo successivo. Secondo l'appellante questa norma non è pertinente al caso concreto nel quale, sostiene, si discorre non già dell'estensione bensì dell'efficacia propria e interna ai limiti del giudicato.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per contiguità logica, sono fondati.
La fattispecie in questione si incentra sostanzialmente sulla diversa interpretazione circa i limiti del giudicato – specialmente i limiti oggettivi – e i suoi effetti di disciplina su un rapporto di durata.
La sentenza del Tribunale di Roma, n. 5279/16, resa tra il e altri contro il Parte_1 Controparte_2
e il , ha stabilito con efficacia di giudicato l'an del diritto all'indennità in
[...] CP_4 applicazione dell'art.1, della l. 65/83, modificata nel 1987. In assenza di successive contestazioni sull'an debeatur, il successivo giudice, adito per la liquidazione del quantum debeatur, si limitava
(correttamente) ad applicare il precedente dispositivo che aveva disposto l'applicazione del citato art. 1, demandando la liquidazione al consulente contabile con indicazione di applicare, come da dispositivo del 2016, l'art.
1. La sentenza del 2020, dunque, si limitava giustamente a quantificare il diritto riconosciuto con efficacia di giudicato nel 2016, e veniva poi adempiuta, come risulta dal materiale probatorio acquisito a processo.
Ed invero, la ricostruzione difensiva dei accolta dal Giudice di prime cure, nella parte in CP_3 cui applica l'art. 1 al solo dipendente dall'Amministrazione penitenziaria, e l'art. 2 ai dipendenti formalmente da altre amministrazioni ancorché prestino attività presso l'amministrazione penitenziaria (come anche chiarito da Cass. sent. n. 6751/2020), nel caso concreto non può giungere all'esame di merito.
Ciò in quanto il rapporto giuridico in questione è coperto dall'autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Roma n. 5279/16, per il titolo, mentre, in difetto di contestazione
7 specifica, possono applicarsi i parametri di cui alla sent. n. 4390/20, quanto ai criteri di quantificazione del debito.
Il giudice di prime cure ha infatti erroneamente ignorato l'efficacia di giudicato in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in quanto il precedente giudicato inter partes ha stabilito, con riferimento a quel rapporto giuridico di durata destinato a protrarsi anche successivamente alla prima decisione giudiziale, che la quantificazione dell'indennità dovesse operarsi ai sensi dell'art. 1 (l. 63/85, come modificata). La statuizione cristallizzata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5279/16, non impugnata, riscontra positivamente la sussistenza degli elementi di fondatezza in diritto della domanda del anche ove estesa al periodo successivo alla sentenza e non rientrante a rigore Parte_1 nel perimetro oggettivo del giudicato.
Vale la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudicato “impedisce il riesame
e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, ed esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione” (Cass. Sez.
Lavoro, n. 15931/2004) e l'autorità del giudicato “viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto e ne modifichi il regolamento” (Cass. 16 agosto 2004 n. 4821; Cass. n. 19426/2003; Cass. 16959/2003; Cass., 6 marzo 2001, n. 3230; Cass., 26 maggio 1999, n. 5131, Cass. S.U., 7 luglio 1999, n. 383).
Sopravvenienza, nel caso di specie, mancante e non evidenziata nemmeno dagli appellati.
2.
Né è in alcun modo pertinente l'eccezione, riproposta nel grado, dei appellati in merito al CP_3 divieto di estensione ex art. 1, co. 132, l. 311/2004 s.m.i.: esso riguarda l'estensione ultra partes degli effetti di un giudicato reso inter alios: e cioè il divieto di estensione in favore di soggetti diversi dal ricorrente vittorioso: la norma riguarda infatti gli effetti della pronuncia del giudice su un atto amministrativo plurimo, e cioè con una pluralità di destinatari, che possono
(eccezionalmente) estendersi a soggetti destinatari ma non ricorrenti soltanto in ragione della inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto.
Nulla di tutto ciò riguarda il caso in esame domandando, l'odierno appellante, esclusivamente l'applicazione di quello stesso giudicato all'intero rapporto giuridico di durata, conformandone anche la protrazione nel tempo successiva alla sentenza del 2016.
Invece, costituisce ormai diritto vivente che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi
8 anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, preso atto del giudicato formatosi in ordine all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, avendo il lavoratore continuato a svolgere anche negli anni successivi le medesime mansioni per le quali era previsto il cd. soprassoldo di cui all'art. 81 della l. n. 34 del 1970)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
23/07/2015, n. 15493 e conformi, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 17/08/2018, n. 20765, Cass. civ., Sez. III, 11/05/2010, n. 11360; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/07/2019, n. 18901; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/04/2018, n. 10174; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 23/12/2016,
n. 26922; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/04/2016, n. 7981).
L'accoglimento del primo e del terzo motivo determina la necessità di radicale riforma della pronuncia gravata che non si è attenuta a tali principi.
3.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione del principio di non contestazione ex artt. 167 e 613, co. 3, c.p.c. giacché i resistenti si sarebbero limitati a CP_3 contestare il titolo della avversa pretesa, e soltanto genericamente il quantum dei conteggi allegati dall'appellante.
Anche questo motivo è fondato. Sul punto è granitica la giurisprudenza, cui si dà qui continuità in mancanza di elementi idonei a discostarsene, secondo la quale “gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,
03/11/2023, n. 30571) e “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/12/2017, n. 29236, e nello stesso senso: Cass. civ.
9 Sez. lavoro, Sent. 12/03/2018, n. 5949; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/08/2019, n. 20998;
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/06/2018, n. 16970; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
06/12/2017, n. 29236; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/02/2015, n. 1841).
Ne consegue la correttezza dei conteggi allegati dal ricorrente-appellante e non contestati dai resistenti. Il ha calcolato il dovuto sulla base degli stessi criteri applicati dal CTU Parte_1 contabile che ha quantificato le somme spettanti sino al 2016, in forza del giudicato scaturente dalle sentenze Trib. Roma nn. 5279/16 e 4390/20.
I infatti, oltre a non poter più contestare l'an debeatur (per quanto si è detto in CP_3 precedenza), nemmeno in questa sede contestano il quantum in quanto liquidato – per il periodo
2016 – 2022 - sulla base degli stessi criteri recepiti nella sentenza definitiva del 2020, se non quanto al cumulo fra interessi e rivalutazione Tale ultima eccezione non coglie nel segno, poiché, correttamente, il CTU contabile della causa decisa dalla sentenza n. 4390/2020 aveva gravato le somme dei soli interessi legali, in conformità alla legge richiamata dagli eccipienti, né diversamente si calcolano gli accessori nei conteggi del nuovo periodo oggetto della presente domanda.
3.
I conteggi di parte appellante, basati, come detto, sui parametri della precedente CTU, conducono ad una sorte capitale spettante di euro 27.714,91. A tale sorte, come suggerito dalla difesa erariale, va aggiunta la maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione (e non già entrambi gli accessori in cumulo) dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo effettivo.
Tenuto al pagamento è il solo , così prevedendosi nella normativa che Controparte_2 disciplina la detta indennità; mentre non ne è tenuto il . Controparte_1
In conclusione, in totale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, il va condannato al pagamento in favore Controparte_2 dell'appellante della complessiva somma di euro 27.714,91, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo effettivo.
Quanto alle spese del doppio grado, in base alla regola della soccombenza va condannato il a rimborsare l'appellante nella misura indicata nel dispositivo in base al Controparte_2 valore accertato della controversia.
Si ritiene opportuno, invece, compensare le spese di lite del doppio grado nei rapporti fra il e le altre parti del giudizio, che si è riscontrato, all'esito del Controparte_1 giudizio, carente di legittimazione passiva ed è stato evocato in giudizio solo in ragione del ruolo istituzionale di datore di lavoro formale del . Parte_1
10
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25.7.2024 dal sig.
avverso la sentenza n. 1355/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in Parte_1 data 5.02.2024, nei confronti del e del Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
- in totale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna il al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_2 complessiva somma di euro 27.714,91, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo effettivo;
- condanna il al rimborso delle spese del doppio grado in favore Controparte_2 della controparte, liquidate quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto al presente grado in
€ 5.000,00, sempre oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite del doppio grado nei rapporti tra il Controparte_1
e le altre parti del giudizio.
[...]
Così deciso in Roma il 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della Controparte_5
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2118 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, difeso dagli avv.ti Simonetta Ferro e Felice Nicola Solfrizzo Parte_1
Appellante
E
e , difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura generale dello Stato
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1355/2024 pubblicata in data 05.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Roma respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 1355/2024 del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2024, così pronunciarsi: previo, per quanto occorra, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità in misura corrispondente a quella riconosciuta al personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e pena del prevista dall'art. 1 della legge n. 65/83, modificata Controparte_2 dal D.l. 356/87, convertito in legge n. 436/87, come già accertato nella sentenza del Tribunale di
Roma, n. 5279/16 – passata in giudicato -, nella misura ed entità stabilita dalla successiva sentenza
1 del Tribunale di Roma n. 4390/20 – passata anch'essa in giudicato;
1. condannare i CP_3 convenuti, ciascuno propria quota ovvero in via solidale tra loro, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento a favore del ricorrente della somma di E 27.714,91, per il periodo dal dicembre 2016 sino all'agosto 2022, ovvero per i maggiori o minori importi e per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa;
2. In ogni caso: accertare e dichiarare l'obbligo contributivo in capo alle convenute, per la somma richiesta a titolo di differenza retributive e per l'effetto condannare le medesime al pagamento dei relativi crediti retributivi, anche in solido tra loro. il tutto, oltre interessi, anche ai sensi del 4° co. dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre alle spese generali e al contributo unificato se dovuto”; per gli appellati: “Respingere ogni domanda avversaria, anche in via istruttoria avanzata, e, segnatamente, l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, il sig. chiedeva l'accertamento del proprio diritto a Parte_1 percepire l'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 65/83, modificata dal D.L. 356/87, convertito nella legge n. 436/87, in misura corrispondente a quanto già oggetto di previo accertamento giurisdizionale nei suoi confronti per un periodo precedente. In particolare, chiedeva al giudice di prime cure di “condannare i convenuti, ciascuno propria quota ovvero in via solidale tra CP_3 loro, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento a favore del ricorrente della somma di E
27.714,91, per il periodo dal dicembre 2016 sino all'agosto 2022, ovvero per i maggiori o minori importi e per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa”; chiedeva anche l'assolvimento dei conseguenti obblighi contributivi, oltre a interessi e rivalutazione.
Il ricorrente illustrava di essere un docente, dipendente del e Controparte_1 che, dal 2012 sino al 2022, aveva prestato continuativamente servizio per l'Amministrazione penitenziaria, presso l'istituto di detenzione e pena del Carcere di Rebibbia;
riteneva, pertanto, di avere titolo per l'elargizione dell'indennità di servizio penitenziario riconosciuta dalla legge n.
65/83 a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestassero servizio all'interno dell'Amministrazione penitenziaria e per questo, nel 2015, adiva per la prima volta il Tribunale di
Roma per ottenere l'accertamento del proprio diritto nei confronti del e del Controparte_2
(l'allora) , quest'ultimo rimasto contumace;
il Tribunale di Roma, in quella occasione, CP_4 accoglieva il ricorso e, con sentenza n. 5279/16, dichiarava il diritto di percepire “l'indennità di cui
2 all'art. 1 legge n. 65/83, così come modificato dalla legge 27 ottobre 1987 n. 436 Tabella A e B e conseguentemente condanna il al pagamento mensile della stessa, oltre Controparte_2 interessi.” In difetto di impugnazione, la sentenza passava in giudicato rendendo definitiva la spettanza dell'an debeatur limitatamente al periodo anteriore al 2016, nella misura individuata dall'art. 1 suddetto.
Allegava anche che il condannato persisteva nell'inadempimento costringendo il CP_2
, nel 2017, a rivolgersi nuovamente al Tribunale di Roma per ottenere la liquidazione del Parte_1 quantum debeatur, sulla base del precedente dispositivo della sent. n. 5279/16 passata in giudicato,
e quindi ai sensi dell'art. 1, l. 65/83, modificato dalla l. 436/87. Il Tribunale pronunciava la sentenza n. 4390/20 del 9 luglio 2020 con cui condannava il al pagamento in favore Controparte_2 di € 22.505,11 a titolo di indennità di servizio penitenziario per l'attività Parte_1 lavorativa di docenza in carcere espletata dal 2012 al 2016.
Con riferimento al periodo successivo al 2016, non contemplato da alcuna decisione giurisdizionale, con un terzo ricorso al Tribunale di Roma il sig. continuava a dolersi del fatto che, Parte_1 nonostante avesse continuato a svolgere senza soluzione di continuità la medesima attività lavorativa di docente sulla base di un contratto a tempo indeterminato, sempre nello stesso istituto presso il Carcere di Rebibbia, non aveva ricevuto alcuna somma corrispondente alla predetta indennità di servizio penitenziario – per il lavoro svolto da novembre 2016 sino all'agosto 2022 – la cui spettanza (nella misura dell'art. 1, cit.) riteneva essere stata positivamente stabilita dal Giudice, una volta e per tutte, nel 2016.
Ricorreva, dunque, ancora una volta per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di servizio penitenziaria, per il periodo successivo al 2016, alle stesse condizioni già oggetto di giudicato per il periodo anteriore;
allegava diversi atti interruttivi della prescrizione, e chiedeva l'accertamento del diritto e la condanna dei pro quota o in solido, al pagamento delle indennità nella misura CP_3 richiesta, e come accertata dalle sentenze nn. 5279/16 e 4390/20 la cui autorità di giudicato, coprendo gli elementi fondanti del rapporto contrattuale di durata fra il lavoratore-docente e il
, si estenderebbe anche oltre l'arco temporale contemplato dalla sentenza per regolare CP_2
l'intero rapporto.
2. Si costituivano i resistenti e riconoscevano l'autorità di cosa giudicata delle CP_3 menzionate sentenze del Tribunale di Roma, nn. 5279/16 e 4390/20, ma solo limitatamente all'arco temporale oggetto di cognizione, rispetto al quale deducevano che l'importo dovuto era stato liquidato dal , con ordinativo del 5.10.2021 per la sorte capitale, e con Controparte_2
3 ordine di pagare n. 37/2021 per i dovuti interessi, in relazione al periodo contemplato dai Giudici con le decisioni definitive;
deducevano di nulla più dovere a tale titolo al ricorrente e l'infondatezza del ricorso.
Eccepivano infatti, davanti al Tribunale: i) il divieto di estensione del giudicato, previsto dall'art. 1, comma 132, della legge 411/2003, in origine solo per il triennio 2003-2007, poi prorogato per gli anni successivi al 2008 dal D.L. n. 207/2008, onde l'impossibilità per l'amministrazione di estendere gli effetti di una sentenza (esecutiva o con efficacia di giudicato) oltre l'ambito strettamente oggetto di cognizione e decisione;
ii) l'infondatezza della pretesa all'indennità dell'art.1, l. 65/83, modificata dal D.l. 356/87, conv. in legge n. 436/87, dovendosi applicare alla fattispecie in questione l'art. 2, cit., e la relativa indennità, che espressamente si riferisce al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, (richiamava Cass. civ., Sez. lav. sent.,
20/07/2016, n. 14953, confermata da Cass. civ., Sez. lav. sent. n. 6751/2020); e iii) l'infondatezza della domanda con riferimento ai conteggi e alla pretesa spettanza alla rivalutazione, eccependo il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del d.m. 1° settembre 1998, n. 352 e dell'art. 22, coma 36, l. 724/94 che rinvia all'art. 16, comma 6, l. 412/1991.
3. Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui gravata, respingeva le domande del ricorrente
. Per il periodo anteriore al 2016, escludeva la propria cognizione per la preclusione del Parte_1 giudicato sulle precedenti pronunce del Tribunale di Roma, e accertava l'ottemperanza del
. Per il periodo successivo, dal 2016 al 2022, il giudice adito rigettava il Controparte_2 ricorso nel merito, dando seguito all'orientamento della Cassazione, sent., 20/07/2016, n. 14953 che, premessa una panoramica sul quadro normativo applicabile alla fattispecie, reso incerto da meccanismi di rinvio e abrogazioni che avevano investito le norme rilevanti, concludeva per l'applicazione dell'art. 2, legge 65/83, e non invece dell'art. 1 della stessa legge come modificato dall'art. 4, l. 346/87, in quanto l'ambito dell'art. 1 era limitato al solo personale direttamente dipendente dal . Controparte_2
4. Avverso la sentenza presenta appello il sig. , affidato ai seguenti motivi: Parte_1
“
1. Sulla forza del Giudicato e sulla contraddittorietà della sentenza impugnata.”
Deduce la violazione degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in quanto le precedenti sentenze avrebbero pronunciato – con efficacia di giudicato – sul regolamento contrattuale applicabile alla posizione
4 del docente e che, in assenza di sopravvenienze di fatto o di diritto (mancanti nel caso di specie), debba essere la regola contenuta nel giudicato, e cioè la quantificazione dell'indennità alla stregua dell'art. 1 menzionato, a disciplinare la prosecuzione di quello stesso rapporto di durata (richiamava ex multis Cass. 16 agosto 2004 n. 4821; Cass. n. 19426/2003).
Sull'art. 2909 c.c. richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni – tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione” (Cass., Sez. Lav.
26 maggio 1999 n. 5131, S.U. 7 luglio 1999 n. 383, richiamate da Cass. Sezione Lav. n. 3230/2001; nello stesso senso anche Cass. Sezione Lavoro, n. 16959/2003). E anche che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. n. 6041/2000; Cass. n.
10280/2000) “e ciò riguarda anche i rapporti di durata” (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n.
25681/2006; Cass. n. 9312/2009; Cass. n. 400/2020).
“
2. Sulla mancata applicazione dei principi di non contestazione.”
Il ricorrente censura la sentenza deducendo la violazione dei principi regolatori del processo del lavoro, in particolare della caratteristica circolarità tra oneri di allegazione, di specifica contestazione e di prova ai sensi dell'art. 416 co.3 c.p.c.. I avrebbero, invero, omesso la CP_3 tempestiva e specifica contestazione dei fatti costitutivi allegati puntualmente dall'attore avendo contestato esclusivamente il titolo del preteso diritto e non anche, nel dettaglio, la quantificazione prospettata dall'appellante tramite gli allegati conteggi, in applicazione di precisi criteri indicati nel ricorso e nella sentenza del giudicato si discorre (Cass. S.U. 1354/2004; Cass. Sez. Lav. 15/4/2009
n. 8933).
5 “
3. Sulla erronea applicazione del c.d. Divieto di estensione del giudicato.”
L'appellante, sin dall'atto introduttivo del gravame, replica alla difesa delle Amministrazioni convenute relativa alla necessità di applicare alla fattispecie l'art. 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in combinato disposto con l'art. 41 d.l. n. 207/2008, che vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali, aventi forza di giudicato, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. Sottolinea di non avere, in realtà, richiesto alcuna estensione del giudicato bensì solo il suo pedissequo rispetto, all'interno dei limiti propri di quello stesso giudicato, il quale copriva i presupposti costitutivi del rapporto giuridico concreto fra lavoratore e e quantificava l'indennità ai sensi dell'art. 1, e CP_3 non dell'art. 2, l. 65/93, modificata dalla l. 346/1987.
5. Si sono costituiti in appello i resistenti;
chiedono il rigetto del ricorso sostenendo la CP_3
“Legittimità della decisione impugnata: corretta applicazione delle norme di legge in tema di indennità di servizio penitenziario pretesa da controparte per l'attività di docenza svolta nell'Istituto penitenziario di Roma “Rebibbia Femminile” (art. 1 e 2 della L. n. 365/1983, così come modificato dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436).”
Allegano, anche in questo grado, di avere già adempiuto per il periodo anteriore al 2016 e che, per il periodo successivo, l'art 1 comma 132, l.30 dicembre 2004 n. 311 fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche (di cui agli artt. 1, comma 2 e 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001e ss.mm.), di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche
(Consiglio di Stato, sent. n. 2826 del 24/5/2013). Il divieto legale impediva ed impedisce, a detta degli appellati, ogni decisione in senso difforme dell'Amministrazione, la quale non può che applicare le norme pertinenti e quindi il solo art. 2 della l. 63/85 e s.m.i.
6. All'udienza fissata per la discussione la causa è stata quindi discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ricorre per la riforma della sentenza in epigrafe e per il conseguente riconoscimento del proprio diritto all'indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 1, l. 65/83, come modificato dalla l. 346/87, anche per il periodo successivo al 2016 e nel quale ha continuato a prestare la medesima attività lavorativa, senza soluzione di continuità.
6 L'appello è fondato.
1.
Con il primo motivo, l'appellante censura la violazione da parte del giudice di prime cure dell'autorità di cosa giudicata delle precedenti sentenze, emesse fra le stesse parti. Ritiene che il giudicato avrebbe fissato definitivamente la disciplina applicabile al rapporto giuridico di durata oggetto delle precedenti decisioni e, per l'effetto, il non potrebbe più legittimamente CP_2 incidere sulla spettanza dell'indennità di servizio penitenziario da realizzarsi ai sensi dell'art. 1, e non dell'art. 2, l. 65/83 modificata nel 1987. Con il terzo motivo, respinge le difese delle
Amministrazioni a proposito del c.d. divieto di estensione del giudicato riguardante sentenze in materia di personale dipendente dalla pubblica amministrazione, fissato dall'art 1 comma 132, l.30 dicembre 2004 n. 311 per il triennio 2004-2007, ed esteso con d.l. n. 207/2008 anche per tutto il periodo successivo. Secondo l'appellante questa norma non è pertinente al caso concreto nel quale, sostiene, si discorre non già dell'estensione bensì dell'efficacia propria e interna ai limiti del giudicato.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per contiguità logica, sono fondati.
La fattispecie in questione si incentra sostanzialmente sulla diversa interpretazione circa i limiti del giudicato – specialmente i limiti oggettivi – e i suoi effetti di disciplina su un rapporto di durata.
La sentenza del Tribunale di Roma, n. 5279/16, resa tra il e altri contro il Parte_1 Controparte_2
e il , ha stabilito con efficacia di giudicato l'an del diritto all'indennità in
[...] CP_4 applicazione dell'art.1, della l. 65/83, modificata nel 1987. In assenza di successive contestazioni sull'an debeatur, il successivo giudice, adito per la liquidazione del quantum debeatur, si limitava
(correttamente) ad applicare il precedente dispositivo che aveva disposto l'applicazione del citato art. 1, demandando la liquidazione al consulente contabile con indicazione di applicare, come da dispositivo del 2016, l'art.
1. La sentenza del 2020, dunque, si limitava giustamente a quantificare il diritto riconosciuto con efficacia di giudicato nel 2016, e veniva poi adempiuta, come risulta dal materiale probatorio acquisito a processo.
Ed invero, la ricostruzione difensiva dei accolta dal Giudice di prime cure, nella parte in CP_3 cui applica l'art. 1 al solo dipendente dall'Amministrazione penitenziaria, e l'art. 2 ai dipendenti formalmente da altre amministrazioni ancorché prestino attività presso l'amministrazione penitenziaria (come anche chiarito da Cass. sent. n. 6751/2020), nel caso concreto non può giungere all'esame di merito.
Ciò in quanto il rapporto giuridico in questione è coperto dall'autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Roma n. 5279/16, per il titolo, mentre, in difetto di contestazione
7 specifica, possono applicarsi i parametri di cui alla sent. n. 4390/20, quanto ai criteri di quantificazione del debito.
Il giudice di prime cure ha infatti erroneamente ignorato l'efficacia di giudicato in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in quanto il precedente giudicato inter partes ha stabilito, con riferimento a quel rapporto giuridico di durata destinato a protrarsi anche successivamente alla prima decisione giudiziale, che la quantificazione dell'indennità dovesse operarsi ai sensi dell'art. 1 (l. 63/85, come modificata). La statuizione cristallizzata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5279/16, non impugnata, riscontra positivamente la sussistenza degli elementi di fondatezza in diritto della domanda del anche ove estesa al periodo successivo alla sentenza e non rientrante a rigore Parte_1 nel perimetro oggettivo del giudicato.
Vale la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudicato “impedisce il riesame
e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, ed esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione” (Cass. Sez.
Lavoro, n. 15931/2004) e l'autorità del giudicato “viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto e ne modifichi il regolamento” (Cass. 16 agosto 2004 n. 4821; Cass. n. 19426/2003; Cass. 16959/2003; Cass., 6 marzo 2001, n. 3230; Cass., 26 maggio 1999, n. 5131, Cass. S.U., 7 luglio 1999, n. 383).
Sopravvenienza, nel caso di specie, mancante e non evidenziata nemmeno dagli appellati.
2.
Né è in alcun modo pertinente l'eccezione, riproposta nel grado, dei appellati in merito al CP_3 divieto di estensione ex art. 1, co. 132, l. 311/2004 s.m.i.: esso riguarda l'estensione ultra partes degli effetti di un giudicato reso inter alios: e cioè il divieto di estensione in favore di soggetti diversi dal ricorrente vittorioso: la norma riguarda infatti gli effetti della pronuncia del giudice su un atto amministrativo plurimo, e cioè con una pluralità di destinatari, che possono
(eccezionalmente) estendersi a soggetti destinatari ma non ricorrenti soltanto in ragione della inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto.
Nulla di tutto ciò riguarda il caso in esame domandando, l'odierno appellante, esclusivamente l'applicazione di quello stesso giudicato all'intero rapporto giuridico di durata, conformandone anche la protrazione nel tempo successiva alla sentenza del 2016.
Invece, costituisce ormai diritto vivente che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi
8 anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, preso atto del giudicato formatosi in ordine all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, avendo il lavoratore continuato a svolgere anche negli anni successivi le medesime mansioni per le quali era previsto il cd. soprassoldo di cui all'art. 81 della l. n. 34 del 1970)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
23/07/2015, n. 15493 e conformi, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 17/08/2018, n. 20765, Cass. civ., Sez. III, 11/05/2010, n. 11360; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/07/2019, n. 18901; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/04/2018, n. 10174; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 23/12/2016,
n. 26922; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/04/2016, n. 7981).
L'accoglimento del primo e del terzo motivo determina la necessità di radicale riforma della pronuncia gravata che non si è attenuta a tali principi.
3.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione del principio di non contestazione ex artt. 167 e 613, co. 3, c.p.c. giacché i resistenti si sarebbero limitati a CP_3 contestare il titolo della avversa pretesa, e soltanto genericamente il quantum dei conteggi allegati dall'appellante.
Anche questo motivo è fondato. Sul punto è granitica la giurisprudenza, cui si dà qui continuità in mancanza di elementi idonei a discostarsene, secondo la quale “gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,
03/11/2023, n. 30571) e “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/12/2017, n. 29236, e nello stesso senso: Cass. civ.
9 Sez. lavoro, Sent. 12/03/2018, n. 5949; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/08/2019, n. 20998;
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/06/2018, n. 16970; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
06/12/2017, n. 29236; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/02/2015, n. 1841).
Ne consegue la correttezza dei conteggi allegati dal ricorrente-appellante e non contestati dai resistenti. Il ha calcolato il dovuto sulla base degli stessi criteri applicati dal CTU Parte_1 contabile che ha quantificato le somme spettanti sino al 2016, in forza del giudicato scaturente dalle sentenze Trib. Roma nn. 5279/16 e 4390/20.
I infatti, oltre a non poter più contestare l'an debeatur (per quanto si è detto in CP_3 precedenza), nemmeno in questa sede contestano il quantum in quanto liquidato – per il periodo
2016 – 2022 - sulla base degli stessi criteri recepiti nella sentenza definitiva del 2020, se non quanto al cumulo fra interessi e rivalutazione Tale ultima eccezione non coglie nel segno, poiché, correttamente, il CTU contabile della causa decisa dalla sentenza n. 4390/2020 aveva gravato le somme dei soli interessi legali, in conformità alla legge richiamata dagli eccipienti, né diversamente si calcolano gli accessori nei conteggi del nuovo periodo oggetto della presente domanda.
3.
I conteggi di parte appellante, basati, come detto, sui parametri della precedente CTU, conducono ad una sorte capitale spettante di euro 27.714,91. A tale sorte, come suggerito dalla difesa erariale, va aggiunta la maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione (e non già entrambi gli accessori in cumulo) dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo effettivo.
Tenuto al pagamento è il solo , così prevedendosi nella normativa che Controparte_2 disciplina la detta indennità; mentre non ne è tenuto il . Controparte_1
In conclusione, in totale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, il va condannato al pagamento in favore Controparte_2 dell'appellante della complessiva somma di euro 27.714,91, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo effettivo.
Quanto alle spese del doppio grado, in base alla regola della soccombenza va condannato il a rimborsare l'appellante nella misura indicata nel dispositivo in base al Controparte_2 valore accertato della controversia.
Si ritiene opportuno, invece, compensare le spese di lite del doppio grado nei rapporti fra il e le altre parti del giudizio, che si è riscontrato, all'esito del Controparte_1 giudizio, carente di legittimazione passiva ed è stato evocato in giudizio solo in ragione del ruolo istituzionale di datore di lavoro formale del . Parte_1
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25.7.2024 dal sig.
avverso la sentenza n. 1355/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in Parte_1 data 5.02.2024, nei confronti del e del Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
- in totale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna il al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_2 complessiva somma di euro 27.714,91, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo effettivo;
- condanna il al rimborso delle spese del doppio grado in favore Controparte_2 della controparte, liquidate quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto al presente grado in
€ 5.000,00, sempre oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite del doppio grado nei rapporti tra il Controparte_1
e le altre parti del giudizio.
[...]
Così deciso in Roma il 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della Controparte_5
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