Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/12/2025, n. 24147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24147 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08458/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8458 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Bologna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 20 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 81/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. NR EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 20 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso confronti del padre dell’istante il seguente pregiudizio di carattere penale: in data 11 luglio 2016, decreto penale del G.I.P. Tribunale di Bologna, divenuto esecutivo in data 8 ottobre 2016, per furto in concorso ex artt. 110 e 624 c.p., commesso il 23 settembre 2014 in Castenaso.
Il suddetto precedente ha quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza dandone notizia all’interessato con ministeriale in data 11 maggio 2022, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rimasta senza riscontro.
Avverso il diniego impugnato si eccepiscono i vizi di “violazione ed erronea applicazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria, nonché per contraddittorietà e carenza motivazionale” , avendo il Ministero dell’Interno rigettato la domanda di cittadinanza dell’odierno ricorrente sulla base di un precedente per furto ascritto ad un proprio congiunto, divenuto cittadino a seguito di declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 23 novembre 2022.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del giorno 12 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto respinto, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non irragionevole la posizione dell’odierno ricorrente, alla luce del precedente per furto a carico del padre, per come rilevato al momento dell’emanazione del diniego impugnato.
Osserva infatti il Collegio che la declaratoria di estinzione del reato a carico del suddetto congiunto - che ha determinato l’acquisizione della cittadinanza da parte di quest’ultimo a seguito di giuramento prestato nel marzo del 2023 - è intervenuta il 23 novembre 2022, ovvero in data successiva all’emanazione, in data 17 agosto 2022, del diniego di cittadinanza emanato nei confronti dell’odierno ricorrente.
La condotta contestata, risalente al momento del fatto al settembre del 2014, non poteva dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività del contesto familiare di riferimento, rappresentando un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, anche perché ricadente nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2018) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Trattasi infatti di addebito particolarmente rilevante ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, ben potendo quest’ultimo vedersi indotto ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive e filiali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
In tale prospettiva, valga ricordare che il reato di furto in concorso ex artt. 110 e 624 c.p., per il quale il padre del ricorrente è stato condannato con decreto del G.I.P. Tribunale di Bologna, divenuto esecutivo in data 8 ottobre 2016, è punito con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
La valutazione del suddetto pregiudizio penale non poteva, quindi, non assumere rilevanza nella valutazione del procedimento concessorio per cui è causa, dovendo l’Amministrazione verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, per come presentatesi fino al momento della definizione della domanda di cittadinanza.
Da questo punto di vista, non avrebbe potuto considerarsi a vantaggio del ricorrente neppure il fatto che i motivi ostativi all’accoglimento di entrambe le domande di cittadinanza (del figlio e del padre) sarebbero stati notificati a mezzo di preavvisi di diniego rispettivamente inseriti nel sistema informatico in data 11 maggio 2022 e in data 25 novembre 2022, posto e considerato che l’istanza di declaratoria di estinzione del reato in questione è stata avanzata soltanto in data 10 novembre 2022, ovvero in data anch’essa successiva rispetto, sia al preavviso di rigetto notificato al figlio, sia rispetto al definitivo provvedimento di diniego della cittadinanza del 17 agosto 2022.
Non è pertanto ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra le due posizioni esaminate dall’Amministrazione, la quale, per mere ragioni temporali, ha potuto valutare la declaratoria di estinzione del reato soltanto in favore del padre del ricorrente.
Quanto esposto vale, pertanto, a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al fatto valutato come ostativo alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Queste, pertanto, costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti, per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, anche sotto il profilo reddituale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI IZ, Presidente
NR EI, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR EI | RI IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.