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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 296/25
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/09/2025
d a con il patrocinio dell'avv. RICCIO BIAGIO Parte_1
OGGETTO: reclamante Opposizione sentenza c o n t r o di apertura della Liquidazione giudiziale di con il patrocinio dell'avv. Parte_1 liquidazione giudiziale Katia Pedercini
Reclamata
Leone
[...]
Controparte_1
GMR Fettolini Sr.l.
Vallecamonica Controparte_2
Reclamati contumaci
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia 84/25, pubblicata il
10.3.2025
CONCLUSIONI
Del reclamante: riformare ed a revocare la sentenza n. 84/2025 resa dal Tribunale di Brescia, pubblicata e comunicata il 10.03.2025, con ogni conseguenza di legge
Della reclamata Liquidazione giudiziale: rigettare il reclamo e confermare la sentenza n. 84/2025 Tribunale di Brescia con la quale è stata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
Con condanna del reclamante e, ove ritenuto, del suo Parte_1 legale rappresentante ai sensi dell'art. 51 co 15 CCII alla rifusione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia dichiarava l'inammissibilità della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito di documentazione, depositata da in data 3 marzo 2025 e dichiarava, quindi, la Parte_1
liquidazione giudiziale della società in questione.
Dava conto, innanzitutto e per quello che qui rileva, dello svolgimento del processo, evidenziando che, all'udienza del 5.2.2025 (quella prevista ai sensi dell'art. 41 CCII ndr), considerato che il resistente si era costituto proprio quel giorno deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza, era stato dato un termine alle altre parti per eventuali deduzioni, con rinvio all'udienza del
5 marzo 2025. Il Tribunale segnalava, quindi, che in data 3 marzo 2025, la resistente aveva depositato il ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII.
Il Tribunale riteneva, quindi ed in primo luogo, che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito di documentazione, depositata da in data 3 marzo Parte_1 della crisi e dell'insolvenza, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII”. Osservava che ciò aveva la finalità “di individuare con precisione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, con espressa citazione della
Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 136/2024).
Il Tribunale riteneva, quindi, che da ciò discendesse la decadenza di
“dalla facoltà di proporre una domanda di accesso ad uno Parte_1
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza già a seguito della celebrazione della prima udienza fissata per il 5.2.2025 e che, in conseguenza, il suo ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato soltanto in data
3.3.2025” andasse “dichiarato inammissibile”. Rilevava, inoltre, che non si sarebbe potuto opinare diversamente considerando che all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025 era stato disposto un rinvio de all'udienza del 3 marzo
2025, non essendosi trattato di mero rinvio “bensì di un aggiornamento della procedura in seno al quale si è ulteriormente sviluppato, rispetto a quello ingeneratosi all'udienza del 5.2.2025, un contraddittorio cartolare fra le parti in merito alla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico di . Parte_1
Nel merito il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per la dichiarazione giudiziale della resistente.
Il Tribunale rilevava, infatti, la qualifica di imprenditore commerciale del debitore, la mancata dimostrazione da parte sua del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII, di cui anzi, dalla documentazione in atti, emergeva il superamento.
Il Tribunale riteneva sussistente il requisito della procedibilità ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCII e dell'insolvenza, “desumibile dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto ai crediti degli istanti;
dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento nei confronti dei creditori istituzionali;
dalla pendenza di procedure esecutive, in larga parte infruttuose;
dalla circostanza per cui dalla disamina della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 28.2.2025 dimessa dalla stessa emergono una perdita (maturata fra il 1.1.2025 Parte_1
ed il 28.2.2025) già pari ad oltre € 154.000,00=, liquidità per circa €
10.000,00= (a fronte di debiti per oltre € 5.000.000,00=) ed un attivo costituito per la larghissima parte da crediti: circostanze, queste, le quali dimostrano nel loro complesso il grave stato di insolvenza finanziaria in cui versa . Parte_1
proponeva reclamo con atto introduttivo depositato il Parte_1
9.4.2025 e, quindi, tempestivamente.
La reclamante si affidava a due motivi.
Con il primo motivo, essenzialmente, si doleva del fatto che il Tribunale si fosse limitato a dichiarare tardiva la domanda prenotativa, così precludendo la possibilità di un accordo di ristrutturazione, senza procedere ad una sua delibazione.
Parte reclamante riteneva che il Collegio avesse interpretato l'art. 40 comma
10 CCII, senza considerare il criterio dell'interpretazione sistematica e che avrebbe dovuto dare rilievo all'art. 7, invece del tutto pretermesso.
Citava due articoli di dottrina a sostegno della propria tesi.
A parere del reclamante, affiorava “un dubbio di costituzionalità dell'art. 40 comma 10, laddove è consentito al Giudice di dichiarare la decadenza della domanda prenotativa, in caso di sua proposizione oltre la prima udienza, nella quale si discute di una liquidazione giudiziale, senza che tuttavia si desse l'abbrivio di esaminare, delibare, detta domanda e verificare se essa fosse ammissibile, che il piano fosse manifestamente adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati ed espressamente conveniente per i creditori e comunque non in pregiudizio dei loro interessi”, “quando l'art. 7 non ha sancito alcuna preclusione temporale”. Da ciò deriverebbe la lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. di accesso a uno strumento di composizione negoziale della crisi.
Con il secondo motivo, faceva presente che la domanda di ristrutturazione, nel caso di specie, sarebbe stata maggiormente satisfattiva, per i creditori, rispetto alla liquidazione giudiziale. Riteneva, in particolare, che la liquidazione giudiziale sarebbe stata
“peggiore del male”. Secondo parte reclamante, “deposta anche l'ipotesi della transazione fiscale cui accedeva nelle intenzioni della proponente anche una richiesta di cram dawn,” lo scenario sarebbe stato quello “che, nel caso in rassegna, troveranno soddisfazione, previa una procedura di un recupero forzoso costosissima, solo i creditori prededucibili e quelli privilegiati;
in modo incapiente l'agenzia delle entrate. Nulla per i chirografi che neghittosamente hanno preferito l'esiziale esito del fallimento, non avvedendosi che dalla liquidazione giudiziale non prenderanno neppure un obolo”. Secondo parte reclamante, infine, “lo spirito del Codice, che intende scongiurare l'infausta liquidazione giudiziale è volato via, preferendo una soluzione inquisitoriale”.
Si costituiva unicamente la liquidazione giudiziale.
Disposta la rinnovazione della notifica alle altre parti, l'udienza veniva rinviata ad oggi.
Nessuna delle altre parti si costituiva e pertanto venivano dichiarate contumaci.
Il ricorso è infondato.
Va, infatti, rilevato che l'art. 40 comma 10 CCII, come modificato dall'art. 12 del Decreto legislativo del 13/09/2024 n. 136, applicabile alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo medesimo e a maggior ragione alla presente, incardinata con ricorso del 10 dicembre 2025, prevede che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento,
a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”.
Da ciò, all'evidenza, discende che l'art., 40 comma 10, laddove stabilisce che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza venga proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma
1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41, prevede espressamente una decadenza, ossia una preclusione processuale, al verificarsi della quale, è, appunto, precluso l'esame del merito.
Nessun rilievo ha, al riguardo, l'art. 7 che disciplina il diverso caso in cui le due domande di composizione negoziale della crisi e di liquidazione giudiziale, siano entrambe ammissibili.
Nessun dubbio di costituzionalità può, infine, sorgere dal dettato dell'art. 40 comma 10 CCII.
Ed infatti si tratta di norma che ha la finalità di garantire la speditezza del procedimento, evitando comportamenti dilatori e consentendo comunque al debitore un termine congruo per decidere se presentare o meno una domanda di composizione negoziale della crisi.
Infine, pur non essendo stata formulata censura in proposito, è corretta l'impostazione del Tribunale secondo cui, quella del 3 marzo 2025, non è stata una mera prosecuzione della prima udienza, ma è stata appunto una nuova udienza finalizzata all'esame delle deduzioni di parte resistente.
Dall'infondatezza del primo motivo discende l'assorbimento del secondo.
In definitiva, non essendovi censure sulle ulteriori statuizioni del Tribunale, il reclamo va rigettato.
Venendo ora alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la regola della soccombenza e, in applicazione dei criteri previsti dal DM 55/14
e successive modifiche, considerata la causa di valore indeterminabile e di complessità media, nonché dei valori medi per ciascuna fase processuale, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
Ciò posto, a parere della Corte, parte reclamante ha agito in mala fede.
Ed infatti, non solo il motivo delibato è palesemente infondato, ma ne emerge la consapevolezza della relativa infondatezza.
Ed infatti la reclamante non ha tenuto conto del dettato positivo, inequivocabile, degli artt. 40 comma 10 CCII, senza peraltro dedurre nemmeno che l'udienza del 3 marzo 2025, non fosse in realtà una nuova udienza ma la mera prosecuzione della seconda
Il reclamante ha fornito, inoltre, un'interpretazione degli artt. 7 e 40 comma
10 CCII, del tutto avulsa dal sistema normativo.
Da queste circostanze discende che la parte ha proposto il reclamo nonostante la necessaria consapevolezza dell'infondatezza dei motivi di gravame.
Ne consegue l'applicazione dell'art. 51 comma 15 CCII, come riformulato dall'art. 12 comma 9 lett. e) del Decreto legislativo 13 settembre 2024 n.
136, contenente disposizioni integrative e correttive del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.
14 ed applicabile alle procedure di liquidazione giudiziale, pendenti alla data della sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 56 comma 3 del Decreto legislativo 136 cit e quindi a maggior ragione alla presente.
L'art.51 comma 15 CCII, nel testo in vigore, prevede, quindi, che “in caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura
e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1 -quater , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1 -quater .
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002.”
Il legale rappresentante va, quindi, condannato in solido Testimone_1
con la al pagamento delle spese processuali indicate in Parte_1
dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte reclamante.
In applicazione dell'art. 51 comma 15 CCII sopra citato, il legale rappresentante della , è tenuto, in solido con Parte_1 Testimone_1 la società reclamante, al pagamento del contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 84/2025, pubblicata il 10.3.2025.
Condanna il legale rappresentante della società in solido con Parte_1
la società medesima, al pagamento, in favore della reclamata
[...]
delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per Controparte_3 la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.843,00 per la
“istruttoria ed € 2.144,00,00 per la fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del legale rappresentante della società in solido con la società Parte_1
medesima.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 andasse dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine decadenziale della “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e dunque dell'udienza tenutasi in data 5 febbraio 2025.
Rilevava, al riguardo, il Tribunale che il D.Lgs. n. 136/2024, ritenuto applicabile al caso di specie, “era intervenuto a modificare il testo dell'art. 40, c. X, CCII inserendovi per l'appunto la precisazione per cui, qualora risulti già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, quest'ultimo deve proporre l'eventuale domanda di accesso a uno strumento di regolazione
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 296/25
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/09/2025
d a con il patrocinio dell'avv. RICCIO BIAGIO Parte_1
OGGETTO: reclamante Opposizione sentenza c o n t r o di apertura della Liquidazione giudiziale di con il patrocinio dell'avv. Parte_1 liquidazione giudiziale Katia Pedercini
Reclamata
Leone
[...]
Controparte_1
GMR Fettolini Sr.l.
Vallecamonica Controparte_2
Reclamati contumaci
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia 84/25, pubblicata il
10.3.2025
CONCLUSIONI
Del reclamante: riformare ed a revocare la sentenza n. 84/2025 resa dal Tribunale di Brescia, pubblicata e comunicata il 10.03.2025, con ogni conseguenza di legge
Della reclamata Liquidazione giudiziale: rigettare il reclamo e confermare la sentenza n. 84/2025 Tribunale di Brescia con la quale è stata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
Con condanna del reclamante e, ove ritenuto, del suo Parte_1 legale rappresentante ai sensi dell'art. 51 co 15 CCII alla rifusione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia dichiarava l'inammissibilità della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito di documentazione, depositata da in data 3 marzo 2025 e dichiarava, quindi, la Parte_1
liquidazione giudiziale della società in questione.
Dava conto, innanzitutto e per quello che qui rileva, dello svolgimento del processo, evidenziando che, all'udienza del 5.2.2025 (quella prevista ai sensi dell'art. 41 CCII ndr), considerato che il resistente si era costituto proprio quel giorno deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza, era stato dato un termine alle altre parti per eventuali deduzioni, con rinvio all'udienza del
5 marzo 2025. Il Tribunale segnalava, quindi, che in data 3 marzo 2025, la resistente aveva depositato il ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII.
Il Tribunale riteneva, quindi ed in primo luogo, che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito di documentazione, depositata da in data 3 marzo Parte_1 della crisi e dell'insolvenza, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII”. Osservava che ciò aveva la finalità “di individuare con precisione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, con espressa citazione della
Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 136/2024).
Il Tribunale riteneva, quindi, che da ciò discendesse la decadenza di
“dalla facoltà di proporre una domanda di accesso ad uno Parte_1
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza già a seguito della celebrazione della prima udienza fissata per il 5.2.2025 e che, in conseguenza, il suo ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato soltanto in data
3.3.2025” andasse “dichiarato inammissibile”. Rilevava, inoltre, che non si sarebbe potuto opinare diversamente considerando che all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025 era stato disposto un rinvio de all'udienza del 3 marzo
2025, non essendosi trattato di mero rinvio “bensì di un aggiornamento della procedura in seno al quale si è ulteriormente sviluppato, rispetto a quello ingeneratosi all'udienza del 5.2.2025, un contraddittorio cartolare fra le parti in merito alla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico di . Parte_1
Nel merito il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per la dichiarazione giudiziale della resistente.
Il Tribunale rilevava, infatti, la qualifica di imprenditore commerciale del debitore, la mancata dimostrazione da parte sua del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII, di cui anzi, dalla documentazione in atti, emergeva il superamento.
Il Tribunale riteneva sussistente il requisito della procedibilità ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCII e dell'insolvenza, “desumibile dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto ai crediti degli istanti;
dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento nei confronti dei creditori istituzionali;
dalla pendenza di procedure esecutive, in larga parte infruttuose;
dalla circostanza per cui dalla disamina della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 28.2.2025 dimessa dalla stessa emergono una perdita (maturata fra il 1.1.2025 Parte_1
ed il 28.2.2025) già pari ad oltre € 154.000,00=, liquidità per circa €
10.000,00= (a fronte di debiti per oltre € 5.000.000,00=) ed un attivo costituito per la larghissima parte da crediti: circostanze, queste, le quali dimostrano nel loro complesso il grave stato di insolvenza finanziaria in cui versa . Parte_1
proponeva reclamo con atto introduttivo depositato il Parte_1
9.4.2025 e, quindi, tempestivamente.
La reclamante si affidava a due motivi.
Con il primo motivo, essenzialmente, si doleva del fatto che il Tribunale si fosse limitato a dichiarare tardiva la domanda prenotativa, così precludendo la possibilità di un accordo di ristrutturazione, senza procedere ad una sua delibazione.
Parte reclamante riteneva che il Collegio avesse interpretato l'art. 40 comma
10 CCII, senza considerare il criterio dell'interpretazione sistematica e che avrebbe dovuto dare rilievo all'art. 7, invece del tutto pretermesso.
Citava due articoli di dottrina a sostegno della propria tesi.
A parere del reclamante, affiorava “un dubbio di costituzionalità dell'art. 40 comma 10, laddove è consentito al Giudice di dichiarare la decadenza della domanda prenotativa, in caso di sua proposizione oltre la prima udienza, nella quale si discute di una liquidazione giudiziale, senza che tuttavia si desse l'abbrivio di esaminare, delibare, detta domanda e verificare se essa fosse ammissibile, che il piano fosse manifestamente adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati ed espressamente conveniente per i creditori e comunque non in pregiudizio dei loro interessi”, “quando l'art. 7 non ha sancito alcuna preclusione temporale”. Da ciò deriverebbe la lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. di accesso a uno strumento di composizione negoziale della crisi.
Con il secondo motivo, faceva presente che la domanda di ristrutturazione, nel caso di specie, sarebbe stata maggiormente satisfattiva, per i creditori, rispetto alla liquidazione giudiziale. Riteneva, in particolare, che la liquidazione giudiziale sarebbe stata
“peggiore del male”. Secondo parte reclamante, “deposta anche l'ipotesi della transazione fiscale cui accedeva nelle intenzioni della proponente anche una richiesta di cram dawn,” lo scenario sarebbe stato quello “che, nel caso in rassegna, troveranno soddisfazione, previa una procedura di un recupero forzoso costosissima, solo i creditori prededucibili e quelli privilegiati;
in modo incapiente l'agenzia delle entrate. Nulla per i chirografi che neghittosamente hanno preferito l'esiziale esito del fallimento, non avvedendosi che dalla liquidazione giudiziale non prenderanno neppure un obolo”. Secondo parte reclamante, infine, “lo spirito del Codice, che intende scongiurare l'infausta liquidazione giudiziale è volato via, preferendo una soluzione inquisitoriale”.
Si costituiva unicamente la liquidazione giudiziale.
Disposta la rinnovazione della notifica alle altre parti, l'udienza veniva rinviata ad oggi.
Nessuna delle altre parti si costituiva e pertanto venivano dichiarate contumaci.
Il ricorso è infondato.
Va, infatti, rilevato che l'art. 40 comma 10 CCII, come modificato dall'art. 12 del Decreto legislativo del 13/09/2024 n. 136, applicabile alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo medesimo e a maggior ragione alla presente, incardinata con ricorso del 10 dicembre 2025, prevede che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento,
a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”.
Da ciò, all'evidenza, discende che l'art., 40 comma 10, laddove stabilisce che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza venga proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma
1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41, prevede espressamente una decadenza, ossia una preclusione processuale, al verificarsi della quale, è, appunto, precluso l'esame del merito.
Nessun rilievo ha, al riguardo, l'art. 7 che disciplina il diverso caso in cui le due domande di composizione negoziale della crisi e di liquidazione giudiziale, siano entrambe ammissibili.
Nessun dubbio di costituzionalità può, infine, sorgere dal dettato dell'art. 40 comma 10 CCII.
Ed infatti si tratta di norma che ha la finalità di garantire la speditezza del procedimento, evitando comportamenti dilatori e consentendo comunque al debitore un termine congruo per decidere se presentare o meno una domanda di composizione negoziale della crisi.
Infine, pur non essendo stata formulata censura in proposito, è corretta l'impostazione del Tribunale secondo cui, quella del 3 marzo 2025, non è stata una mera prosecuzione della prima udienza, ma è stata appunto una nuova udienza finalizzata all'esame delle deduzioni di parte resistente.
Dall'infondatezza del primo motivo discende l'assorbimento del secondo.
In definitiva, non essendovi censure sulle ulteriori statuizioni del Tribunale, il reclamo va rigettato.
Venendo ora alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la regola della soccombenza e, in applicazione dei criteri previsti dal DM 55/14
e successive modifiche, considerata la causa di valore indeterminabile e di complessità media, nonché dei valori medi per ciascuna fase processuale, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
Ciò posto, a parere della Corte, parte reclamante ha agito in mala fede.
Ed infatti, non solo il motivo delibato è palesemente infondato, ma ne emerge la consapevolezza della relativa infondatezza.
Ed infatti la reclamante non ha tenuto conto del dettato positivo, inequivocabile, degli artt. 40 comma 10 CCII, senza peraltro dedurre nemmeno che l'udienza del 3 marzo 2025, non fosse in realtà una nuova udienza ma la mera prosecuzione della seconda
Il reclamante ha fornito, inoltre, un'interpretazione degli artt. 7 e 40 comma
10 CCII, del tutto avulsa dal sistema normativo.
Da queste circostanze discende che la parte ha proposto il reclamo nonostante la necessaria consapevolezza dell'infondatezza dei motivi di gravame.
Ne consegue l'applicazione dell'art. 51 comma 15 CCII, come riformulato dall'art. 12 comma 9 lett. e) del Decreto legislativo 13 settembre 2024 n.
136, contenente disposizioni integrative e correttive del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.
14 ed applicabile alle procedure di liquidazione giudiziale, pendenti alla data della sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 56 comma 3 del Decreto legislativo 136 cit e quindi a maggior ragione alla presente.
L'art.51 comma 15 CCII, nel testo in vigore, prevede, quindi, che “in caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura
e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1 -quater , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1 -quater .
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002.”
Il legale rappresentante va, quindi, condannato in solido Testimone_1
con la al pagamento delle spese processuali indicate in Parte_1
dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte reclamante.
In applicazione dell'art. 51 comma 15 CCII sopra citato, il legale rappresentante della , è tenuto, in solido con Parte_1 Testimone_1 la società reclamante, al pagamento del contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 84/2025, pubblicata il 10.3.2025.
Condanna il legale rappresentante della società in solido con Parte_1
la società medesima, al pagamento, in favore della reclamata
[...]
delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per Controparte_3 la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.843,00 per la
“istruttoria ed € 2.144,00,00 per la fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del legale rappresentante della società in solido con la società Parte_1
medesima.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 andasse dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine decadenziale della “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e dunque dell'udienza tenutasi in data 5 febbraio 2025.
Rilevava, al riguardo, il Tribunale che il D.Lgs. n. 136/2024, ritenuto applicabile al caso di specie, “era intervenuto a modificare il testo dell'art. 40, c. X, CCII inserendovi per l'appunto la precisazione per cui, qualora risulti già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, quest'ultimo deve proporre l'eventuale domanda di accesso a uno strumento di regolazione