Sentenza 12 dicembre 2022
Massime • 1
La competenza a provvedere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da detenuti destinatari di speciali misure di protezione (nella specie, permesso premio richiesto da convivente della madre di un collaboratore di giustizia) appartiene al magistrato di sorveglianza di Roma, trovando applicazione l'art. 16-novies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1981, n. 82.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 9163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9163 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2022 |
Testo completo
09163-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - MONICA BONI Sent. n. sez. 3684/2022 CC 12/12/2022- FILIPPO CASA R.G.N. 29205/2022 GIACOMO ROCCHI Relatore GAETANO DI GIURO EVA TOSCANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ROMA nei confronti di: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA con l'ordinanza del 25/07/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Roma 呔 RITENUTO IN FATTO 1. Il Magistrato di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 18/7/2022, dichiarava la propria incompetenza in ordine all'istanza di permesso premio presentata da NA NT, detenuto presso la Casa Circondariale di Ferrara, e trasmetteva gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Roma. NT e i suoi familiari sono stati sottoposti ad uno speciale programma di protezione ai sensi del d.l. 8 del 1991: secondo il Magistrato, di conseguenza, in forza dell'art. 12, comma 3 bis dello stesso decreto-legge, la competenza funzionale a provvedere sull'istanza apparteneva al Magistrato di Sorveglianza di Roma.
2. Con ordinanza del 25/7/2022, il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha sollevato conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Poiché NT, condannato per omicidio volontario, non è un collaboratore di giustizia, allo stesso non si applica la legge n. 82 del 1991; è il figlio della convivente ad essere collaboratore di giustizia, circostanza in conseguenza della quale il nucleo familiare è stato sottoposto al programma di protezione: ma si tratta di fatto del tutto accidentale.
3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale SS LO chiede affermarsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Roma. Non vi è dubbio che, come sottolinea il Magistrato che ha sollevato il conflitto, l'art. 16 nonies, comma 8 d.l. n. del 1991 è dettato nell'ambito della disciplina dei benefici penitenziari resi possibili a coloro che hanno prestato collaborazione;
tuttavia, il comma in esame fa riferimento ai provvedimenti adottati "nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione" e non soltanto nei confronti di collaboratori di giustizia. L'art. 9, comma 5, della legge in commento stabilisce che le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con chi collabora con la giustizia: si tratta, come è pacifico, della condizione in cui si trova NA NT, atteso che le speciali misure di protezione sono stateProtezione 1 disposte nei suoi confronti in quanto convivente con la madre di un collaboratore di giustizia. Poiché le decisioni sulla competenza devono essere adottate sulla base di criteri formali al fine di ottenere maggiore certezza sulle questioni, non può essere recepita la tesi del Magistrato di Sorveglianza di Roma, che si basa sulla ratio della disciplina, dovendosi attribuire rilevanza decisiva alla lettera della norma.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Monica Boni DEPOSITA IN CANCELLERIA 03 MAR 2023 IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO Marina 2