Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
04420/01 LA CORTE SUP DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ta m ulanis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ---- - Presidente- Dott. Rafaele CORONA R.G. N. 400/99 - Rel. Consigliere- Dott. Antonio VELLA 2446/99 Consigliere Cron. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Rep.1483 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente S E NTENZ A sul ricorso proposto da: MA IN & C SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 105, presso lo studio dell'avvocato CHIAROMONTE ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato GUGLIUCCI FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUP DICAS UFFICIO COME
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE BUCCI CONCEZIO, BUCCI FRANCO, BUCCI GIUSEPPINA;
per diritti L3000 11 2.7 MAR 2001 intimati - IL CANCELLISHE e sul 2° ricorso n° 02446/99 proposto da: - - 3000 BUCCI FRANCO, BUCCI GIUSEPPINA, in proprio e quali CANCELLERIA ----- 2000 eredi di BUCCI CONCESIO, elettivamente domiciliati in VIA G. DE VECCHI PIERALICE 112, presso lo studio 2073 ROMA 00663433 -1- CORTE SUP DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 27 dell'avvocato DI FILIPPO LUIGI, che li difende, giusta Richiesta copia esecutiva dal Sig. bt F PPO 2h000+6 delega in atti;
per diritti ✓ 11 - 3 AGO. 2001 - controricorrenti e ricorrenti incidentali IL CANCELLIERE nonchè
contro
MA IN C SA in persona del socio raccomandatario Sig. IO IN;
intimato avverso la sentenza n. 3325/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato DI FILIPPO Luigi, difensore del LIRE 2000 resistente che ha chiesto rigetto del CANCELLERIA ricorso principale e accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore y BE231900 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per 1 BE231899 rigetto dei motivi dal 1° al 5° del ricorso ل التركيهيم BE231895 principale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale. BE231834 BE231890 BE231889 BE231885 BE231884 BE231880 BE231879 BF447041 -2- BF447036 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 22 dicembre 1981 la società IO RU & C citò,da= vanti al Tribunale di Sulmona, IA CI per la condanna a rila= lasciarle un terreno sito in Roccaraso, dalla medesima occupato abusi= vamente, di cui aveva acquistato la proprietà da Ines Montale con con' tratto del I° luglio 1964. La convenuta,costituitasi in giudizio,contestò il fondamento della pre= tesa e propose domanda riconvenzionale di accertamento della sua pro = prietà del fondo,che assumeva di avere usucapito per averlo posseduto dall'anno 1950. Con sentenza del 28 aprile 1988 il Tribunale respinse la domanda prin- cipale,e,in accoglimento di quella riconvenzionale, dichiarò che la BU ci era la proprietaria del bene. La soccombente propose impugnazione e la Corte d'appello di L'Aqui= la, con sentenza del 30 giugno 1992, in riforma della decisione di pri= mo grado,respinse la domanda riconvenzionale e,in accoglimento di quella principale, condannò la convenuta a rilasciare alla società il ter= reno e a demolire le opere che su di essa aveva eseguito. Secondo la Corte la CI non aveva acquistato il terreno per usucapione, perché aveva potuto possederlo come proprietario solo dal 6 giugno 1994,da quando,cioè, la dante causa della società aveva ottenuto l'affrancazio= ne dal canone enfiteutico su di esso imposto,trattandosi di bene origi= 1. nariamente del demanio d'uso civico. EZ, RA e GI CI,eredi di IA CI,nel frat' tempo deceduta,proposero ricorso per cassazione al quale resistette la società. Con sentenza del 21 luglio 1995 la Corte di Cassazione annullò la de= cisione impugnata e rinviò la causa per un nuovo esame alla Corte di idel. appello di Roma, avendo ritenuto che il Giudice e merito era incorso nella violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, perché inve- ce di decidere la sola questione dell'usucapione nel rispetto del princi- pio dispositivo,aveva risolto d'ufficio il problema della natura giuridi= ca del terreno controverso. Con atto del 2 agosto 1996 gli eredi della CI riassunsero il giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma che, con sentenza del 12 novem= bre 1997,ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sulmona. La società RU ricorre per cassazione con sei motivi. RA e GI CI,anche come eredi di EZ CI,dece- duto il 2 giugno 1998, resistono con controricorso e propongono ricor= so incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile.
2. UP IZ Con i primi tre motivi del ricorso principale, denunziandosi la viola= zione degli art. 1697 del codice civile e 184 del codice di procedura ci- vile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 di quest'ultimo codice,si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte d'appello è incorsa nei seguenti errori: A.-ha conferito valore alle affermazioni della CI (avere comprato il terreno controverso dai coniugi BE NN durante gli anni dell'ulti= ma guerra mondiale, senza trasfondere l'acquisto in un atto pubblico e averlo posseduto nel convincimento di esserne la proprietaria),sul ri= lievo che non erano state contraddette, perché non ha considerato che la società non aveva l'onere di contestarle,essendo state riportate nella comparsa conclusionale che ha la sola funzione illustrativa delle dife= se delle parti;
B.-ha omesso l'esame di due documenti decisivi, costituiti il primo dal certificato dell'ufficio del Commissario per la liquidazione degli usi civici,nel quale si attestava che da una verifica del perito demaniale (eseguita il 18 luglio 1957), era risultato che il terreno era posseduto da CH e TE DE NN;
e l'altro dallo stato di consistenza (da= tato 5 giugno 1964) nel quale il fondo era indicato semplicemente co= me prato senza alcun riferimento alla sua coltivazione e recinzione;
C.-ha valutato in modo inesatto una deposizione testimoniale relativa al pagamento del canone enfiteutico da parte della CI.
3. IZY Le censure sono infondate. Contrariamente a quel che si sostiene dalla ricorrente la Corte d'appel- lo ha motivato in modo esauriente e logico il proprio convincimento in ordine alla ritenuta usucapione della proprietà del fondo valorizzan- do essenzialmente, in base al suo apprezzamento, non le affermazioni della CI contenute nella comparsa conclusionale, bensì le deposizio - ni di alcuni testimoni -la cui interpretazione è incensurabile in questa sede di legtittimità- i quali hanno riferito fatti ammessi parzialmente anche dalla società (aratura del terreno e sua recinzione con rete me= tallica, munita di cancello con lucchetto;
pagamento al Comune del ca= none enfiteutico,pur essendo esso dovuto dai coniugi DE NN). Non può,poi,ritenersi che l'omesso esame dei due menzionati docu= menti integri il vizio di motivazione denunziato, perché non essendosi di essi trascritto nel ricorso il contenuto specifico, questa Corte per ac- certare se essi abbiano o non il carattere della decisività, dovrebbe ese= guire delle indagini integrative che non rientrano tra i suoi poteri isti= tuzionali(v.sent.n.2695 del 1997). Con il quarto motivo,denunziandosi la violazione degli art. 1165 e 2943 del codice civile in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile,si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello immotivatamente ritenuto che l'atto di diffida notificato alla CI nel mese di gennaio dell'anno 1997 non aveva potuto avere ef= 4. S A C ficacia interruttiva del termine di usucapione ventennale perché questo era già interamente decorso. La censura è infondata. E' decisivo in proposito considerare che, secondo l' incensurabile ap= prezzamento della Corte d' appello, il termine dell' usucapione si era già esaurito quando era stato notificato alla CI l'atto di diffida,il quale non avrebbe potuto,comunque,interrompere tale termine,poten' do l'esercizio del possesso protrarsi anche dopo la sua notificazione, in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (sent.nn.4837 e 6030 del 1988,13211 del 1992,9025 del 1998, 1998,4702 del 1999);e,pertanto, nella specie, detto termine non sarebbe stato interrotto dalla diffida notificata alla CI nel caso in cui esso non fosse interamente decorso. Infine inammissibili sono il quinto e il sesto motivo. Il primo dei due, essendosi con esso solo genericamente criticato il ri= getto implicito dell'istanza, con la quale la società aveva chiesto l'am= missione della prova per testimoni diretta a dimostrare che il possesso della CI era cominciato dopo l'anno 1964;e l'altro perché contiene un'istanza di merito (accoglimento della pretesa di risarcimento del del danno) presupponente il rigetto della domanda di acquisto della proprietà del fondo per usucapione, che è stata invece accolta essendo= si dal Giudice del rinvio confermata la decisione del Tribunale.
5. Pertanto il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello inci= dentale resta assorbito essendo condizionato (si è,infatti, con esso chie- sta la cassazione della sentenza impugnata “limitatamente all'atto di diffida ove possa essere interpretato come attributivo, da parte della Corte,di valenza interruttiva della prescrizione"). Consegue, ai sensi dell'art.385 del codice di procedura civile, la con' danna della ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione alle controparti. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbi- to l'incidentale e condanna la società IO RU & C SA al rim= borso delle spese del giudizio di legittimità a favore dei CI.Liqui- 3362700 ..di cui tre milioni di onorari di da dette spese in lire. d'avvocato. Roma 14 dicembre 2000. 20000 Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.R.Corona) 280000 (dott.A.Vella) Прибайки Oko 870.000 a IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2001 Roma UFFICIO DELLE ENTRATEDE 3 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Registrate in date blazco 24535 270 DUECENTOSETTANIAM. (fire 6. p. Il Dirigente Acerto (D.ssa Maria Gra Responsabile v ROCCICH A