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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1555/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 18.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Greco giusta procura in calce all'atto di Parte_2
citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti PA C.F._1
Giusi Pontieri e Domenico Runco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, dichiarato in via preliminare ammissibile il presente appello ed accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1764/2021, accogliere l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata n. 1764/2021, emessa dal Tribunale Civile di Cosenza nel proc. n. 2237/2019
RGAC, accogliere nella sua integralità l'opposizione a precetto avanzata da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel predetto procedimento e riformare,
[...]
1 dunque, la sopra detta sentenza per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, dichiarando la nullità
e/o l'inefficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione nonché l'assenza di diritto in capo alla
SI.ra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti de PA Parte_1
condannare infine la SI.ra al pagamento delle spese e delle competenze
[...] PA
(oltre rimborso spese generali e c.p.a. come per legge) sia del primo che del presente secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per parte appellata < …” Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello di Catanzaro rigettare l'istanza di sospensione avanzata da controparte, in assenza del “fumus e del periculum in mora” dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in ogni caso rigettare lo stesso nel Parte_1 merito per le ragioni di cui in premessa, con condanna dell'appellante alle refusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti, oltre al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.05.20219, con cui le ha PA intimato il pagamento della somma di € 36.255,17 in solido con la società ai sensi CP_2 dell'art. 2506 quater 3° comma c.c., in forza della sentenza n. 188/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza nell'ambito del giudizio tra e PA CP_2
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto: che, in data 3 marzo 2015, è avvenuta la scissione parziale tra la società e la società CP_2
Parte_1
che, in virtù della suddetta scissione non era esistente alcun debito della nei confronti CP_2
di , sicché non era invocabile la previsione di cui all'art. 25o6 quater terzo comma PA
c.c. che si riferisce solo ai debiti preesistenti alla scissione;
che, la responsabilità della società beneficiaria era solo sussidiaria, richiedendo la preventiva costituzione in mora e la preventiva escussione del patrimonio della società debitrice;
che, in ogni caso, la responsabilità della società beneficiaria era limitata al valore del patrimonio ad essa assegnato pari ad €14.192,30.
Instaurato il contradditorio, si è costituita in giudizio la quale ha contestato PA
preliminarmente la fondatezza dei motivi di opposizione, rilevando che il credito intimato trovava fondamento in un'azione di responsabilità contrattuale per inadempimento instaurato prima della scissione;
in subordine, ha evidenziato che la società beneficiaria, quale debitrice solidale, non godeva di alcun beneficio di preventiva escussione, ma era tenuta a rispondere del debito gravante sulla nei limiti del patrimonio netto alla stessa trasferito. CP_2
2 La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1764/2021 resa il 30.08.2021 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, Parte_1 accerta il diritto di di procedere ad esecuzione forzata e la validità del precetto PA notificato in data 14.5.2019 nei confronti della società limitatamente Parte_1 alla somma di € 14.192,30; 2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione riconoscendo la validità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 14.192,30 ovvero al valore del patrimonio netto assegnato in forza della scissione, non potendo la società beneficiaria essere chiamata a rispondere dell'intero importo del debito.
Infine, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della reciproca soccombenza delle parti, ha compensato interamente le spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con atto di citazione Parte_3 notificato a mezzo PEC il 29/09/2021, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Con comparsa depositata il 21.01.2022, si è costituita in giudizio eccependo PA preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado
Con Ordinanza del 28.01.2022 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2023.
A detta udienza, rilevata l'esigenza di rispettare il programma di gestione e di assicurare la definizione in via prioritaria delle cause di più remota iscrizione che non consente di trattenere la causa in decisione, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.09.2024.
L'udienza dell'11.09.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 16.09.2024 comunicato in data 18.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale mentre parte appellante ha depositato la memoria di replica.
2.1
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
3 Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente l'opposizione a precetto, fondando la propria decisione sul non motivato e non provato assunto della preventiva costituzione in mora della società da parte della CP_2 creditrice. Assume in contrario l'appellante che l'opposta ha solo asserito in sede di verbale di udienza del 09.12.2019 di aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto alla società scissa, ma la stessa, non ha mai fornito la prova dell'avvenuta notifica.
Adduce che sin dall'atto introduttivo del giudizio ha sempre eccepito il fatto che PA non avesse proceduto alla preventiva costituzione in mora della società e non avesse CP_2 fornito la prova della notifica dell'atto di precetto.
Per tale ragione, il Giudice, avrebbe dovuto fornire una puntuale motivazione in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a sostenere contro ogni evidenza, l'avvenuta notifica dell'atto di precetto anche alla CP_2
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va sul punto osservato che la responsabilità delle società scisse per le obbligazioni facenti capo alla società originaria è una responsabilità oltre che solidale anche sussidiaria, avendo come requisito l'inadempimento della società cui l'obbligazione faceva capo. Sul punto la Cassazione ha precisato che sebbene non sussista a favore della società scissa un vero e proprio beneficio di escussione esiste comunque il beneficio d'ordine che impone, prima di agire esecutivamente nei confronti della società scissa, la costituzione in mora della società tenuta ( cfr Cass. 4455 del 2016 pure richiamata nella sentenza impugnata ). Tali principi sono stati peraltro espressamente richiamati nella sentenza impugnata ma poi disattesi nei fatti posto che nessuna verifica è stata in concreto compiuta in ordine alla ricorrenza del presupposto della costituzione in mora.
Parte appellata dal canto suo, pur contestando la necessità della costituzione in mora, continua anche in questo grado del giudizio a sostenere di avere notificato l'atto di precetto anche nei confronti della senza tuttavia allegare a sostegno alcuna documentazione. Il fascicolo di primo Controparte_2 grado dell'appellata, prodotto a suo tempo in cartaceo non è presente in atti e nulla risulta dal fascicolo telematico in ordine alla notifica del precetto reiteratamente affermata.
4 In difetto della prova della costituzione in mora nei confronti della società tenuta in via principale non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'escussione in via sussidiaria della società scissa e l'opposizione proposta in primo grado deve quindi trovare accoglimento.
2.3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM . n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza definitiva n. Parte_4
1764/2021 del Tribunale di Cosenza nei confronti di così provvede: PA
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la inefficacia del precetto;
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese PA Parte_3 di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in € 545,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi avvocati e per il secondo grado € 382,50 per spese e € 5.809,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1555/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 18.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Greco giusta procura in calce all'atto di Parte_2
citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti PA C.F._1
Giusi Pontieri e Domenico Runco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, dichiarato in via preliminare ammissibile il presente appello ed accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1764/2021, accogliere l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata n. 1764/2021, emessa dal Tribunale Civile di Cosenza nel proc. n. 2237/2019
RGAC, accogliere nella sua integralità l'opposizione a precetto avanzata da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel predetto procedimento e riformare,
[...]
1 dunque, la sopra detta sentenza per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, dichiarando la nullità
e/o l'inefficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione nonché l'assenza di diritto in capo alla
SI.ra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti de PA Parte_1
condannare infine la SI.ra al pagamento delle spese e delle competenze
[...] PA
(oltre rimborso spese generali e c.p.a. come per legge) sia del primo che del presente secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per parte appellata < …” Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello di Catanzaro rigettare l'istanza di sospensione avanzata da controparte, in assenza del “fumus e del periculum in mora” dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in ogni caso rigettare lo stesso nel Parte_1 merito per le ragioni di cui in premessa, con condanna dell'appellante alle refusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti, oltre al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.05.20219, con cui le ha PA intimato il pagamento della somma di € 36.255,17 in solido con la società ai sensi CP_2 dell'art. 2506 quater 3° comma c.c., in forza della sentenza n. 188/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza nell'ambito del giudizio tra e PA CP_2
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto: che, in data 3 marzo 2015, è avvenuta la scissione parziale tra la società e la società CP_2
Parte_1
che, in virtù della suddetta scissione non era esistente alcun debito della nei confronti CP_2
di , sicché non era invocabile la previsione di cui all'art. 25o6 quater terzo comma PA
c.c. che si riferisce solo ai debiti preesistenti alla scissione;
che, la responsabilità della società beneficiaria era solo sussidiaria, richiedendo la preventiva costituzione in mora e la preventiva escussione del patrimonio della società debitrice;
che, in ogni caso, la responsabilità della società beneficiaria era limitata al valore del patrimonio ad essa assegnato pari ad €14.192,30.
Instaurato il contradditorio, si è costituita in giudizio la quale ha contestato PA
preliminarmente la fondatezza dei motivi di opposizione, rilevando che il credito intimato trovava fondamento in un'azione di responsabilità contrattuale per inadempimento instaurato prima della scissione;
in subordine, ha evidenziato che la società beneficiaria, quale debitrice solidale, non godeva di alcun beneficio di preventiva escussione, ma era tenuta a rispondere del debito gravante sulla nei limiti del patrimonio netto alla stessa trasferito. CP_2
2 La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1764/2021 resa il 30.08.2021 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, Parte_1 accerta il diritto di di procedere ad esecuzione forzata e la validità del precetto PA notificato in data 14.5.2019 nei confronti della società limitatamente Parte_1 alla somma di € 14.192,30; 2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione riconoscendo la validità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 14.192,30 ovvero al valore del patrimonio netto assegnato in forza della scissione, non potendo la società beneficiaria essere chiamata a rispondere dell'intero importo del debito.
Infine, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della reciproca soccombenza delle parti, ha compensato interamente le spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con atto di citazione Parte_3 notificato a mezzo PEC il 29/09/2021, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Con comparsa depositata il 21.01.2022, si è costituita in giudizio eccependo PA preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado
Con Ordinanza del 28.01.2022 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2023.
A detta udienza, rilevata l'esigenza di rispettare il programma di gestione e di assicurare la definizione in via prioritaria delle cause di più remota iscrizione che non consente di trattenere la causa in decisione, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.09.2024.
L'udienza dell'11.09.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 16.09.2024 comunicato in data 18.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale mentre parte appellante ha depositato la memoria di replica.
2.1
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
3 Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente l'opposizione a precetto, fondando la propria decisione sul non motivato e non provato assunto della preventiva costituzione in mora della società da parte della CP_2 creditrice. Assume in contrario l'appellante che l'opposta ha solo asserito in sede di verbale di udienza del 09.12.2019 di aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto alla società scissa, ma la stessa, non ha mai fornito la prova dell'avvenuta notifica.
Adduce che sin dall'atto introduttivo del giudizio ha sempre eccepito il fatto che PA non avesse proceduto alla preventiva costituzione in mora della società e non avesse CP_2 fornito la prova della notifica dell'atto di precetto.
Per tale ragione, il Giudice, avrebbe dovuto fornire una puntuale motivazione in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a sostenere contro ogni evidenza, l'avvenuta notifica dell'atto di precetto anche alla CP_2
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va sul punto osservato che la responsabilità delle società scisse per le obbligazioni facenti capo alla società originaria è una responsabilità oltre che solidale anche sussidiaria, avendo come requisito l'inadempimento della società cui l'obbligazione faceva capo. Sul punto la Cassazione ha precisato che sebbene non sussista a favore della società scissa un vero e proprio beneficio di escussione esiste comunque il beneficio d'ordine che impone, prima di agire esecutivamente nei confronti della società scissa, la costituzione in mora della società tenuta ( cfr Cass. 4455 del 2016 pure richiamata nella sentenza impugnata ). Tali principi sono stati peraltro espressamente richiamati nella sentenza impugnata ma poi disattesi nei fatti posto che nessuna verifica è stata in concreto compiuta in ordine alla ricorrenza del presupposto della costituzione in mora.
Parte appellata dal canto suo, pur contestando la necessità della costituzione in mora, continua anche in questo grado del giudizio a sostenere di avere notificato l'atto di precetto anche nei confronti della senza tuttavia allegare a sostegno alcuna documentazione. Il fascicolo di primo Controparte_2 grado dell'appellata, prodotto a suo tempo in cartaceo non è presente in atti e nulla risulta dal fascicolo telematico in ordine alla notifica del precetto reiteratamente affermata.
4 In difetto della prova della costituzione in mora nei confronti della società tenuta in via principale non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'escussione in via sussidiaria della società scissa e l'opposizione proposta in primo grado deve quindi trovare accoglimento.
2.3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM . n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza definitiva n. Parte_4
1764/2021 del Tribunale di Cosenza nei confronti di così provvede: PA
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la inefficacia del precetto;
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese PA Parte_3 di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in € 545,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi avvocati e per il secondo grado € 382,50 per spese e € 5.809,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto
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