Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 69 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- UL CA, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Trecchina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Giovanni F. Nicodemo, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo
- del silenzio serbato dal Comune di Trecchina sull’atto di atto di diffida notificato in data 27 novembre 2024;
con riguardo ai motivi aggiunti
- del sopravvenuto provvedimento comunale n. 178 dell’8 gennaio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trecchina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026, il Consigliere avv. TO AP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. UL CA con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025 è insorto avverso il silenzio serbato dall’Ente civico intimato sulla diffida presentata in data 27 novembre 2024, volta a conseguire la “ripianificazione e riclassificazione urbanistica” dei comparti n. 19, 20, 22, 23, 24 e 30, oggetto di un piano particolareggiato del 1999, approvato dal Consiglio comunale di Trecchina con deliberazione del 30 giugno 1999.
2. Il Comune di Trecchina, nelle more della trattazione della domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ha preso posizione espressa su tale diffida, disattendendola.
3. Parte ricorrente ha impugnato tale sopravvenuta determinazione con atto di motivi aggiunti depositato in data 27 maggio 2025.
3.1. L’Ente civico intimato ha preso posizione sull’atto di motivi aggiunti, eccependone l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito.
4. Alla camera di consiglio svoltasi il 24 settembre 2025, con ordinanza n. 451 del 2025, si è dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, stante l’intervenuta cessazione della situazione di inerzia ivi lamentata, e, nel contempo, si è disposta la remissione della questione sul ruolo degli affari ordinari per la trattazione in pubblica udienza dell’atto di motivi aggiunti.
5. Alla pubblica udienza svoltasi il 14 gennaio 2026, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso è irricevibile, come da conforme eccezione di parte resistente, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. L’atto avversato coi motivi aggiunti è stato comunicato il 9 gennaio 2025 presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del procuratore dell’odierno ricorrente. A fronte di ciò, l’atto di motivi aggiunti è stato notificato soltanto in data 22 maggio 2025, elasso ampiamente il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni.
6.1.1. Da disattendere è la tesi attorea secondo cui il termine d’impugnazione non sarebbe decorso per la mancata notificazione personale all’odierno deducente del diniego avversato. Invero, dagli atti di causa emerge pianamente come l'istanza stragiudiziale che ha originato il procedimento poi sfociata nell’atto impugnato coi motivi aggiunti sia stata inoltrata proprio dall’odierno difensore del CA, così come il fatto che il recapito di posta elettronica del medesimo difensore sia stato indicato ai fini del relativo riscontro. Del pari, recessive sono le considerazioni circa gli impedimenti che avrebbero precluso la tempestiva consultazione della casella di posta elettronica certificata, ricadendo nella sfera soggettiva del difensore ed essendo inidonei a refluire sul decorso del termine decadenziale.
6.2. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, ritiene il Collegio di dover precisare che il ricorso sarebbe anche inammissibile per la mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato (da identificare nei titolari di diritti reali sui fondi interessati dalla agognata ripianificazione urbanistica), in violazione di quanto disposto dall’art. 41 cod. proc. amm..
7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di irricevibilità del ricorso.
8. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il ricorso irricevibile, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST NT, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
TO AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AP | ST NT |
IL SEGRETARIO