Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14799 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 147 99/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICA S "Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi S.11.mils .ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 455/01 Consigliere Cron.25888 Dott. Michele DE LUCA Consigliere - Rep. Dott. Fernando LUPI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 29/04/03 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GH CONCETTA;
intimata - I avverso la sentenza n. 45/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 04/05/00 R.G.N. 501/99; 2003 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2542 Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso -1- chiedendo che contraddittorio Tesoro, nei modi : sia disposta l'integrazione del nei confronti del Ministero del di rito. -2- FATTO E DIRITTO.
Ritenuto che
, con sentenza del 18 febbraio 14 maggio 2000, il Tribunale di Messina, in riforma della sentenza del Pretore della stessa 1 sede, accoglieva l'appello proposto dalla sig.ra ON NG contro i Ministeri del tesoro e dell'interno e dichiarava la NG in possesso del requisito sanitario necessario al conseguimento del diritto alla pensione di inabilità sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
che contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, mentre l'intimata NG non si è costituita;
-- che con unico motivo (rubricato sotto i numeri 1 e 2) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 l.n. 260 del 1958, 99 e 100 c.p.c., 2907 c.civ., 24 Cost. e vizi di motivazione, sostenendo che i giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice e intesa all'accertamento di un mero stato di fatto, quale l'invalidità civile e non, come dovuto, di una situazione giuridica soggettiva avente ad oggetto una prestazione assistenziale;
-che il motivo è fondato poiché - come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 12 luglio 2000, n.483 - ai sensi degli artt.3 e 6 d.p.r. 24 settembre 1994, n.998, il cittadino che, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento dell'invalidità, pretendesse in giudizio non già una prestazione di assistenza sociale, ma soltanto un accertamento, con efficacia di giudicato, del suo 'status' (situazione giuridica soggettiva e non semplice 45501.doc 3 " stato di fatto) poteva a tale scopo convenire in giudizio il Ministero del tesoro ma non il Ministero dell'interno);
2- che nel caso di specie la sentenza di mero accertamento è stata : emessa anche nei confronti del Ministero dell'interno onde in parte qua' deve essere cassata senza rinvio, con decisione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 382 p . e 375 c.p.c.; - che sulle spese, nei confronti dello stesso Ministero e per l'intero processo, non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; P. T. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, addì 29 aprile 2003. IL PRESIDENTE Vincenzo Miles IL CONSIGLIERE ESTENSOREREESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, IT 2003 IL CANCELLIERE ) 4 7 A : n E I S 7 S D 8 O 9 A 1 A R T T T o z S S r A I a O R P m G T E M 6 L I ' R A L e I g L I g D A e N L D , G 9 1 O E O : t L T r L A N A ( E O D S B 45501.doc E