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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3390 del RG dell'anno 2024 avente ad oggetto la revisione del contributo economico in favore di figlio maggiorenne , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Mezzetti, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via Giusti n. 10, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Silvia C.F._3
Messina, presso il cui studio sito in Montecalvoli (PI), viale della Repubblica n.
39, elettivamente domicilia;
RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per tutte le parti revocare l'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne nel senso indicato dall'accordo versato in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024, chiedeva di Parte_1 modificare l'ordinanza emessa in data 19.03.2012 dal Tribunale di Pisa, nel senso
RG n. 3390/2024 - Pagina 1 di 4 di disporre la revoca, a far data dal mese di gennaio 2023 o, quantomeno, dal deposito del ricorso, dell'obbligo, posto a carico dello stesso, di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne CP_1
Chiedeva, in via consequenziale, la restituzione delle somme già versate a
[...] detto titolo.
In particolare, per quanto di interesse, deduceva il venir meno dei presupposti dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne, essendo la stessa medio tempore divenuta economicamente autosufficiente, per avere avviato l'attività di gestione di un AirBnB. Deduceva, inoltre, che con decreto n. 1485/2018 del
6.04.2018 il Tribunale di Pisa aveva ordinato all' il versamento diretto, in CP_3 favore della resistente di parte della pensione mensile spettante CP_1 all'odierno ricorrente, limitatamente alla somma di €350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, trattenuta che, al momento della presentazione del ricorso, Part l' continuava ad operare sulla pensione spettante al Controparte_4
2. Con comparsa depositata in data 25.02.2025, si costituivano in giudizio e dichiarandosi remissive rispetto alla domanda CP_1 CP_2 del ricorrente di revoca dell'obbligo di mantenimento. Chiedevano, tuttavia, il rigetto della domanda di restituzione delle somme già versate, non corrispondendo al vero la circostanza secondo cui sarebbe divenuta CP_1 economicamente autosufficiente già a partire da gennaio 2023.
Deducevano, inoltre, che il ricorrente, negli anni, non aveva ottemperato con regolarità al proprio obbligo di mantenimento, motivo per cui aveva CP_2 dovuto avviare numerose procedure esecutive, risultando ancora non pagato il decreto ingiuntivo n. 14/2023 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera, dichiarato esecutivo per estinzione della opposizione n. 502/2023 e quindi seguito da atto di precetto in rinnovazione per €1.072,16.
3. Depositate le memorie ex art. 473 -bis.17 c.p.c., all'udienza del 27.03.2025, sentiti personalmente il ricorrente e la resistente il giudice delegato CP_2 provvedeva in via temporanea e urgente, disponendo la revoca del mantenimento a carico di con onere della comunicazione all' a carico del Parte_1 CP_3 ricorrente, e formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
RG n. 3390/2024 - Pagina 2 di 4 4. La domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento previsto dal l'ordinanza emessa in data 19.03.2012 dal Tribunale di Pisa è fondata, emergendo dagli atti l'accordo delle parti di recepire le nuove e seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale di Pisa, visto l'accordo intervenuto tra le parti, a modifica delle statuizioni di cui all'ordinanza resa in data 9.3.2012 del Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento n. 2647/2011 RGAC, statuire la revoca dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario, posto a carico del Sig. ed in favore della figlia a far data dalla domanda, Parte_1 CP_1 disponendo altresì che vengano immediatamente restituite al ricorrente le somme versate alla figlia a detto titolo dal 26.11.2024, detratto l'importo CP_1 di € 1.072,16, dovuto dal Sig. alla sig.ra a fronte dell'atto Parte_1 CP_2 di precetto in rinnovazione notificatogli ex art 143 c.p.c. su decreto ingiuntivo
n. 14/23 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Pontedera (PI) Dott.ssa
De Liperi in data 13.1.2023, somma che verrà quindi corrisposta dalla sig.ra alla propria madre in vece del sig. ex art.1180 c.c, CP_1 Parte_1 prendendo atto altresì della avvenuta rinuncia da parte di Parte_2 CP_1
a far valere e/o pretendere e/o chiedere eventuali somme che, anche a
[...] diverso titolo, ad oggi siano ancora loro dovute da parte del Sig. Parte_1 con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio”.
5. Il Collegio, stante l'accordo tra le parti, ritiene di potere recepire le condizioni sopra indicate, revocando l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente. In via consequenziale, stante il venir meno del suddetto obbligo, deve essere disposta la revoca dell'ordine di pagamento, impartito all' con CP_3 decreto n. 1485/2018 del 6.04.2018, di versare a la somma di CP_1
€350,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
6. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso depositato in data 26.11.2024 e proposto da nei Parte_1 confronti di e con l'intervento del Pubblico CP_1 CP_2
RG n. 3390/2024 - Pagina 3 di 4 Ministero, a modifica dell'ordinanza emessa in data 19.03.2012 e del decreto n.
1485/2018 del 6.04.2018 del Tribunale di Pisa, così provvede:
1) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di Parte_1 recependo l'accordo indicato nel precedente punto 4) della parte motiva;
2) REVOCA l'ordine ad di versamento diretto in favore di CP_3 CP_1 della somma di €350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con
[...] onere della comunicazione all' a carico del ricorrente;
CP_3
3) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 3390/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3390 del RG dell'anno 2024 avente ad oggetto la revisione del contributo economico in favore di figlio maggiorenne , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Mezzetti, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via Giusti n. 10, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Silvia C.F._3
Messina, presso il cui studio sito in Montecalvoli (PI), viale della Repubblica n.
39, elettivamente domicilia;
RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per tutte le parti revocare l'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne nel senso indicato dall'accordo versato in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024, chiedeva di Parte_1 modificare l'ordinanza emessa in data 19.03.2012 dal Tribunale di Pisa, nel senso
RG n. 3390/2024 - Pagina 1 di 4 di disporre la revoca, a far data dal mese di gennaio 2023 o, quantomeno, dal deposito del ricorso, dell'obbligo, posto a carico dello stesso, di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne CP_1
Chiedeva, in via consequenziale, la restituzione delle somme già versate a
[...] detto titolo.
In particolare, per quanto di interesse, deduceva il venir meno dei presupposti dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne, essendo la stessa medio tempore divenuta economicamente autosufficiente, per avere avviato l'attività di gestione di un AirBnB. Deduceva, inoltre, che con decreto n. 1485/2018 del
6.04.2018 il Tribunale di Pisa aveva ordinato all' il versamento diretto, in CP_3 favore della resistente di parte della pensione mensile spettante CP_1 all'odierno ricorrente, limitatamente alla somma di €350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, trattenuta che, al momento della presentazione del ricorso, Part l' continuava ad operare sulla pensione spettante al Controparte_4
2. Con comparsa depositata in data 25.02.2025, si costituivano in giudizio e dichiarandosi remissive rispetto alla domanda CP_1 CP_2 del ricorrente di revoca dell'obbligo di mantenimento. Chiedevano, tuttavia, il rigetto della domanda di restituzione delle somme già versate, non corrispondendo al vero la circostanza secondo cui sarebbe divenuta CP_1 economicamente autosufficiente già a partire da gennaio 2023.
Deducevano, inoltre, che il ricorrente, negli anni, non aveva ottemperato con regolarità al proprio obbligo di mantenimento, motivo per cui aveva CP_2 dovuto avviare numerose procedure esecutive, risultando ancora non pagato il decreto ingiuntivo n. 14/2023 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera, dichiarato esecutivo per estinzione della opposizione n. 502/2023 e quindi seguito da atto di precetto in rinnovazione per €1.072,16.
3. Depositate le memorie ex art. 473 -bis.17 c.p.c., all'udienza del 27.03.2025, sentiti personalmente il ricorrente e la resistente il giudice delegato CP_2 provvedeva in via temporanea e urgente, disponendo la revoca del mantenimento a carico di con onere della comunicazione all' a carico del Parte_1 CP_3 ricorrente, e formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
RG n. 3390/2024 - Pagina 2 di 4 4. La domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento previsto dal l'ordinanza emessa in data 19.03.2012 dal Tribunale di Pisa è fondata, emergendo dagli atti l'accordo delle parti di recepire le nuove e seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale di Pisa, visto l'accordo intervenuto tra le parti, a modifica delle statuizioni di cui all'ordinanza resa in data 9.3.2012 del Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento n. 2647/2011 RGAC, statuire la revoca dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario, posto a carico del Sig. ed in favore della figlia a far data dalla domanda, Parte_1 CP_1 disponendo altresì che vengano immediatamente restituite al ricorrente le somme versate alla figlia a detto titolo dal 26.11.2024, detratto l'importo CP_1 di € 1.072,16, dovuto dal Sig. alla sig.ra a fronte dell'atto Parte_1 CP_2 di precetto in rinnovazione notificatogli ex art 143 c.p.c. su decreto ingiuntivo
n. 14/23 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Pontedera (PI) Dott.ssa
De Liperi in data 13.1.2023, somma che verrà quindi corrisposta dalla sig.ra alla propria madre in vece del sig. ex art.1180 c.c, CP_1 Parte_1 prendendo atto altresì della avvenuta rinuncia da parte di Parte_2 CP_1
a far valere e/o pretendere e/o chiedere eventuali somme che, anche a
[...] diverso titolo, ad oggi siano ancora loro dovute da parte del Sig. Parte_1 con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio”.
5. Il Collegio, stante l'accordo tra le parti, ritiene di potere recepire le condizioni sopra indicate, revocando l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente. In via consequenziale, stante il venir meno del suddetto obbligo, deve essere disposta la revoca dell'ordine di pagamento, impartito all' con CP_3 decreto n. 1485/2018 del 6.04.2018, di versare a la somma di CP_1
€350,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
6. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso depositato in data 26.11.2024 e proposto da nei Parte_1 confronti di e con l'intervento del Pubblico CP_1 CP_2
RG n. 3390/2024 - Pagina 3 di 4 Ministero, a modifica dell'ordinanza emessa in data 19.03.2012 e del decreto n.
1485/2018 del 6.04.2018 del Tribunale di Pisa, così provvede:
1) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di Parte_1 recependo l'accordo indicato nel precedente punto 4) della parte motiva;
2) REVOCA l'ordine ad di versamento diretto in favore di CP_3 CP_1 della somma di €350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con
[...] onere della comunicazione all' a carico del ricorrente;
CP_3
3) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 3390/2024 - Pagina 4 di 4