Art. 3.
Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potra' essere accordata una sovvenzione dello Stato, sempreche' si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .
((La sovvenzione e' determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualita' posticipate non superiori a 30 il cui valore attuale, determinato in base al saggio d'interesse di cui all'art. 4 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, non potra' mai superare la meta' del presunto costo d'impianto))
A tali annualita' sono applicabili le disposizioni degli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato.
Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sara' emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col Ministro delle finanze.
Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potra' essere accordata una sovvenzione dello Stato, sempreche' si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .
((La sovvenzione e' determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualita' posticipate non superiori a 30 il cui valore attuale, determinato in base al saggio d'interesse di cui all'art. 4 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, non potra' mai superare la meta' del presunto costo d'impianto))
A tali annualita' sono applicabili le disposizioni degli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato.
Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sara' emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col Ministro delle finanze.