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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Alberto La Manna Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6541/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to F.M. Christillin e dell'avv.to M. Palermiti, Parte_1
elettivamente domiciliato in Torino, Via Cibrario n. 36 presso il difensore avv.to Christillin.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to F.M. Romeo, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via delle Alpi n. 3 presso il difensore avv.to Romeo.
Convenuto
, contumace. Controparte_2
Terzo chiamato
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“- nel merito, in via principale: in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
telematico provvisoriamente esecutivo n. 7525/2021, concesso dal Tribunale di Torino (G.I. Dott.ssa
Rossana ZAPPASODI) in data 14.10.2021, all'esito del giudizio monitorio R.G. n. 19208/2021,
pagina 1 di 7 dichiarare nullo e/o improponibile e/o improcedibile e/o, in ogni caso, revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato, sig. (c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente in [...], a manlevare e rifondere l'opponente di tutte le somme che lo stesso dovesse essere condannato Parte_1
a corrispondere in favore del convenuto opposto, sig. in ragione Controparte_1 dell'inadempimento da parte dello stesso dell'obbligazione di accollo Controparte_2
assunta con scrittura privata autenticata del 28.5.2020, registrata il 4.6.2020.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Marco
PALERMITI e Filippo Maria CHRISTILLIN, che si dichiarano antistatari”.
Per parte convenuta opposta:
“In via principale nel merito
Per i titoli dedotti in giudizio, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i signori
e , in solido fra loro, al pagamento in favore del signor Parte_1 Controparte_2
della somma di euro 16.000 (portata da n. 10 cambiali azionate di euro 1000 Controparte_1
cadauna e n. 6 assegni di 1000 cadauno) oltre agli interessi commerciali ex Dlgs 231/02 dalle singole scadenze fino al saldo.
Condannare inoltre il signor al pagamento in favore del signor della Parte_1 CP_1
somma di euro 3.000 (portata da 6 cambiali di euro 500,00 cadauna) oltre agli interessi commerciali ex Dlgs 231/02 dalle singole scadenze fino al saldo.
Con vittoria di spese in distrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto provvisoriamente esecutivo di data 14 ottobre 2021 ( n. 7525/2021), il Tribunale di
Torino, su ricorso di , ingiungeva a il pagamento di € 19.000,00 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi e spese, in favore del ricorrente, quale corrispettivo non pagato per la cessione delle quote della società Lord Nelson s.r.l., risalente al 4 giugno 2020.
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato per la prima udienza del 15.7.2022, promuoveva opposizione , chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria Parte_1 esecutorietà del decreto e l'autorizzazione a chiamare in causa;
nel merito Controparte_2
instava per la revoca del decreto opposto o, in subordine, per la condanna in manleva del terzo chiamato. pagina 2 di 7 Con ordinanza del 1° giugno 2022, il Giudice accoglieva l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo e fissava la nuova udienza di comparizione al 14 novembre 2022.
In data 23 giugno 2022 si costituiva , chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, aderendo altresì alla richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo;
nel merito, invocava il rigetto dell'opposizione e l'estensione della condanna per le stesse somme anche al terzo chiamato, o, in via subordinata, in caso di revoca del decreto opposto, la condanna per € 19.000 dell'opponente e, per € 10.000, del terzo chiamato in solido.
Dichiarato contumace il terzo ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione senza fase istruttoria.
2. In sede di ricorso ingiuntivo, parte opposta, attore sostanziale, rappresentava che in data 4 giugno
2020 ( notaio ) si concludeva la cessione, in favore del della quota della società Lord Per_1 Pt_1
Nelson s.r.l.; parte cessionaria era debitrice della somma di €. 19.000,00, portata da assegni e cambiali, prodotti in sede monitoria.
Parte opponente contestava le pretese azionate dall' . CP_1
Rappresentava che il credito traeva origine da una cessione delle quote della società Lord Nelson Srl risalente al 4.11.2019 al valore di €. 50.000,00; tale prezzo, secondo gli accordi, doveva essere corrisposto come segue: per € 10.000,00 mediante assegno circolare consegnato contestualmente alla stipula dell'atto, per € 30.000,00, in rate mensili da € 1.000,00 ciascuna, garantite da 30 cambiali dell'importo di € 1.000,00 l'una, aventi scadenza il 5 di ogni mese a partire dal 5 ottobre 2020 e fino al
5 marzo 2023 e per i € 10.000 rimanenti, l'acquirente consegnava al cedente n. 10 assegni bancari dell'importo di € 1.000,00 ciascuno.
Oltre all'assegno circolare consegnato alla cessione, l'opponente pagava solo € 4.000,00 mediante quattro assegni bancari da € 1.000,00 ciascuno;
la somma residua formava oggetto di accollo cumulativo da parte del terzo chiamato , mediante la scrittura privata di cessione quota, CP_2
conclusa in data 28 maggio 2020 e registrata il 4 giugno 2020 ( n. 19932 ).
Con tale atto, che veniva sottoscritto anche dall' , l'odierno opponente cedeva a CP_1 CP_2
la propria quota di partecipazione nella società Lord Nelson, al valore di €. 51.000,00, di cui €.
36.000,00, garantiti da effetti cambiari ed assegni, quale residuo debito ancor da corrispondere all'opposto dal cedente Pt_1
Il debito di € 19.000,00 azionato in via monitoria costituiva pertanto una parte del debito di € 36.000,00 che residuava dalla cessione di verso e oggetto di accollo cumulativo da parte CP_1 Pt_1 [...]
. CP_2
pagina 3 di 7 Il osservava che l'azione monitoria era stata intrapresa senza rispetto del beneficium Pt_1
excussionis da parte del creditore, che non si era previamente rivolto all'accollante; infine le ulteriori cambiali azionate, ciascuna portante la somma di €. 500,00 ed aventi data di emissione 26.5.2020, erano affette da nullità e/o l'annullabilità per abusivo riempimento delle stesse.
3. Nelle proprie iniziali difese, l' forniva una diversa ricostruzione della vicenda. CP_1
L'opposto nel corso del 2019 aveva ceduto il 50% delle proprie partecipazioni nella Lord Nelson al
[...]
, che non onorava il proprio debito;
successivamente provvedeva a cedere le restanti quote CP_2
del 50% al che però corrispondeva solo parte del prezzo, rimanendo debitore di €. 36.000,00. Pt_1
Nel maggio del 2020 l'opponente cedeva effettivamente al la propria partecipazione, con CP_2
accollo del residuo prezzo di cui sopra;
peraltro, il si impegnava anche a garantire il debito Pt_1 del e quindi emetteva 6 cambiali portanti la somma di €. 500,00 ciascuna e nn. 6 assegni di CP_2
€.1.000,00 ciascuno, consegnando gli effetti all' . CP_1
Con Osservava poi di avere sollecitato il Bois vanamente.
Con la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., l'opposto aderiva alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo, formulando le conclusioni poi rassegnate in sede di udienza di precisazione conclusioni.
Con Ritiene il Collegio che il ebba essere revocato per le ragioni che seguono.
4. Il pagamento della somma di € 16.000, quale residuo debito della cessione non appare in discussione.
L'art. 1273 c.c. stabilisce che nell'ipotesi di accollo cumulativo, a cui è riconducibile la vicenda concreta dedotta in giudizio, dato che il creditore non ha liberato l'accollato, il debitore rimane obbligato in solido con il terzo, come previsto dall'art. 1273 co. 3 c.c..
L' aveva inizialmente agito, in via monitoria, nei confronti del senza provvedere a CP_1 Pt_1
richiedere all'accollante l'adempimento del credito ( “ Nell' accollo cumulativo esterno non CP_2
liberatorio per il debitore originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo - l'obbligazione dell' accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente
l'adempimento all' accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all' accollato.” C.Cass. 4482/2010 ); nel corso del giudizio, convenuto il terzo, il creditore opposto gli intimava il pagamento del residuo debito di €.
pagina 4 di 7 16.000,00 ( raccomandata del 1.6.2022 ) e quindi provvedeva a modificare le proprie conclusioni, aderendo alla domanda di revoca del DI e chiedendo la condanna in solido del e del Pt_1 CP_2
a pagare la suddetta somma, domanda che deve essere accolta.
Non è in discussione la fonte dell'obbligazione di pagamento e l'inadempimento del e del Pt_1 [...]
che quindi conduce all'applicazione della previsione di cui all'art. 1273 comma 3 c.c.. CP_2
5. Per quanto concerne gli ulteriori € 3.000,00 di cui alle cambiali da € 500,00 ciascuna, di data 26 maggio 2020, l'opponente affermava in proposito che “tali effetti cambiari, forniti della sola firma del sig. e – per qualche ignota ragione – in possesso del convenuto opposto, sono stati Pt_1
abusivamente compilati senza il consenso del debitore e senza che vi fosse alcun concreto accordo sottostante, posto che il sig. non poteva – e non può – vantare nessun'altra ragione di CP_1 credito nei confronti dell'attore al di fuori di quella espressamente richiamata in ricorso per decreto ingiuntivo”.
Tuttavia, rileva il Collegio, non vi è stato disconoscimento della firma, che l'opponente non ha negato come propria, né sono stata formulata a sostegno delle proprie difese querela di falso;
in punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, postula la proposizione della querela di falso e ciò ogni volta in cui il riempimento risulterebbe avvenuto 'absque pactis', cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento.
Avuto riguardo alle prospettazioni dell'opponente, che ha sin dall'inizio argomentato l'assenza di motivi per l'emissione di quei titoli, atteso che non sussistevano tra le parti ragioni di credito, ulteriori e diverse da quelle originate dalla cessione delle quote del novembre 2019, l'abusivo riempimento sarebbe stato attuato in assenza di patto e non “contra pacta”, ipotesi che esclude come necessaria la querela.
Parte opponente ha comunque offerto prove a sostegno dell'abusiva condotta perpetrata dall' , CP_1 onere che spettava all'emittente adempiere, in ragione dell'astrattezza del titolo e della sua vocazione a circolare ( “ In considerazione dell'esistenza di una agevole circolazione dei titoli cambiari, fondata sul carattere astratto e formale degli stessi, e tenuta presente la espressa previsione di una loro lecita e valida emissione "in bianco", il debitore cambiario non può contestare al terzo, che figura prenditore in virtù dell'avvenuto riempimento di un titolo rilasciato "in bianco", la regolarità e l'efficacia formale del titolo se non con precise prove circa la violazione dei relativi patti, senza che peraltro il prenditore debba dimostrare il rapporto causale in base al quale ne sia venuto in possesso, ovvero che possano
pagina 5 di 7 trovare applicazione le previsioni legislative riguardanti la cessione del credito cambiario.” C.Cass.
4607/1983).
Parte opponente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di €. 3.000,00 portato dalle cambiali di cui sopra.
6. Infine, in ordine alla domanda di manleva avanzata dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, osserva il Collegio come la prova della cessione da parte di nei confronti del Pt_1 CP_2
sia stata fornita già in sede di ricorso monitorio, con la produzione della scrittura privata del 28 maggio
2020, atto come visto contenente l'accollo cumulativo.
Il terzo chiamato, convenuto in giudizio e dichiarato contumace, non ha fornito elementi di valutazione da cui desumere fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito derivante dalla cessione a suo favore delle quote.
Va ancora osservato, trattandosi di accollo cumulativo, che la manleva nei confronti del terzo è condizionata all'ipotesi in cui il creditore opposto decida di escutere preventivamente l'accollato anziché l'accollante , com'è in suo diritto a fronte della solidarietà di cui Pt_1 CP_2
all'art. 1273 co. 3 c.c..
Laddove ciò dovesse avvenire, il deve quindi essere condannato a tenere indenne CP_2
per tutte le somme che questi potrà esser chiamato a pagare. Pt_1
7. Quanto alla condanna al pagamento anche degli interessi commerciali promossa dall'opposto nei confronti dei debitori, si ritiene che non ne sussistano i presupposti;
la domanda va quindi respinta.
Il contratto oggetto del presente giudizio riguarda una cessione di quote sociali, mentre l'applicabilità degli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 attiene a rapporti commerciali fra imprese.
Risultano pertanto applicabili solo gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. far data dalla scadenza dei titoli e, dalla data di costituzione in giudizio al saldo, secondo quanto stabilito dal comma
IV della stessa norma.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come segue.
Gli oneri sostenuti dall'opposto vanno posti a carico dell'opponente e del terzo chiamato, in via solidale;
atteso il valore della causa e in assenza di proposta di parcella, debbono essere liquidate in €
3.397,00 per onorari oltre accessori, esclusa la fase istruttoria;
le spese sostenute dall'opposto vanno invece poste a carico del terzo chiamato, attesa la condanna in manleva e liquidate nel medesimo importo.
pagina 6 di 7 Il tutto, in favore dei difensori delle parti, dichiaratisi antistatari.
Le spese della fase monitoria, attesa la revoca del DI, rimangono a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7525/2021 pronunciato dal
Tribunale di Torino.
Dichiara tenuti e condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , di € 16.000,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 Controparte_1
co. I c.c., a far data dalla scadenza dei titoli e, dalla data di costituzione in giudizio del convenuto al saldo, secondo quanto stabilito dall'art. 1284 co. IV c.c..
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , di € Parte_1 Controparte_1
3.000,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. I c.c., a far data dalla scadenza dei titoli e, dalla data di costituzione in giudizio del convenuto al saldo, secondo quanto stabilito dall'art. 1284 co. IV
c.c..
Dichiara tenuto e condanna a tenere indenne per le somme Controparte_2 Parte_1
che questi eventualmente pagherà a , in ragione della convenzione di accollo assunta Controparte_1
con scrittura privata autentica di data 28.5.2020.
Dichiara tenuti e condanna e , in solido fra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in €. 3.397,00, oltre IVA, se dovuta Controparte_1
ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%, che si liquidano a favore del procuratore antistatario.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2
che si liquidano in €. 3.397,00, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali Parte_1
nella misura del 15%, che si liquidano in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino 9.5.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Alberto La Manna Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6541/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to F.M. Christillin e dell'avv.to M. Palermiti, Parte_1
elettivamente domiciliato in Torino, Via Cibrario n. 36 presso il difensore avv.to Christillin.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to F.M. Romeo, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via delle Alpi n. 3 presso il difensore avv.to Romeo.
Convenuto
, contumace. Controparte_2
Terzo chiamato
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“- nel merito, in via principale: in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
telematico provvisoriamente esecutivo n. 7525/2021, concesso dal Tribunale di Torino (G.I. Dott.ssa
Rossana ZAPPASODI) in data 14.10.2021, all'esito del giudizio monitorio R.G. n. 19208/2021,
pagina 1 di 7 dichiarare nullo e/o improponibile e/o improcedibile e/o, in ogni caso, revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato, sig. (c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente in [...], a manlevare e rifondere l'opponente di tutte le somme che lo stesso dovesse essere condannato Parte_1
a corrispondere in favore del convenuto opposto, sig. in ragione Controparte_1 dell'inadempimento da parte dello stesso dell'obbligazione di accollo Controparte_2
assunta con scrittura privata autenticata del 28.5.2020, registrata il 4.6.2020.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Marco
PALERMITI e Filippo Maria CHRISTILLIN, che si dichiarano antistatari”.
Per parte convenuta opposta:
“In via principale nel merito
Per i titoli dedotti in giudizio, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i signori
e , in solido fra loro, al pagamento in favore del signor Parte_1 Controparte_2
della somma di euro 16.000 (portata da n. 10 cambiali azionate di euro 1000 Controparte_1
cadauna e n. 6 assegni di 1000 cadauno) oltre agli interessi commerciali ex Dlgs 231/02 dalle singole scadenze fino al saldo.
Condannare inoltre il signor al pagamento in favore del signor della Parte_1 CP_1
somma di euro 3.000 (portata da 6 cambiali di euro 500,00 cadauna) oltre agli interessi commerciali ex Dlgs 231/02 dalle singole scadenze fino al saldo.
Con vittoria di spese in distrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto provvisoriamente esecutivo di data 14 ottobre 2021 ( n. 7525/2021), il Tribunale di
Torino, su ricorso di , ingiungeva a il pagamento di € 19.000,00 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi e spese, in favore del ricorrente, quale corrispettivo non pagato per la cessione delle quote della società Lord Nelson s.r.l., risalente al 4 giugno 2020.
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato per la prima udienza del 15.7.2022, promuoveva opposizione , chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria Parte_1 esecutorietà del decreto e l'autorizzazione a chiamare in causa;
nel merito Controparte_2
instava per la revoca del decreto opposto o, in subordine, per la condanna in manleva del terzo chiamato. pagina 2 di 7 Con ordinanza del 1° giugno 2022, il Giudice accoglieva l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo e fissava la nuova udienza di comparizione al 14 novembre 2022.
In data 23 giugno 2022 si costituiva , chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, aderendo altresì alla richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo;
nel merito, invocava il rigetto dell'opposizione e l'estensione della condanna per le stesse somme anche al terzo chiamato, o, in via subordinata, in caso di revoca del decreto opposto, la condanna per € 19.000 dell'opponente e, per € 10.000, del terzo chiamato in solido.
Dichiarato contumace il terzo ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione senza fase istruttoria.
2. In sede di ricorso ingiuntivo, parte opposta, attore sostanziale, rappresentava che in data 4 giugno
2020 ( notaio ) si concludeva la cessione, in favore del della quota della società Lord Per_1 Pt_1
Nelson s.r.l.; parte cessionaria era debitrice della somma di €. 19.000,00, portata da assegni e cambiali, prodotti in sede monitoria.
Parte opponente contestava le pretese azionate dall' . CP_1
Rappresentava che il credito traeva origine da una cessione delle quote della società Lord Nelson Srl risalente al 4.11.2019 al valore di €. 50.000,00; tale prezzo, secondo gli accordi, doveva essere corrisposto come segue: per € 10.000,00 mediante assegno circolare consegnato contestualmente alla stipula dell'atto, per € 30.000,00, in rate mensili da € 1.000,00 ciascuna, garantite da 30 cambiali dell'importo di € 1.000,00 l'una, aventi scadenza il 5 di ogni mese a partire dal 5 ottobre 2020 e fino al
5 marzo 2023 e per i € 10.000 rimanenti, l'acquirente consegnava al cedente n. 10 assegni bancari dell'importo di € 1.000,00 ciascuno.
Oltre all'assegno circolare consegnato alla cessione, l'opponente pagava solo € 4.000,00 mediante quattro assegni bancari da € 1.000,00 ciascuno;
la somma residua formava oggetto di accollo cumulativo da parte del terzo chiamato , mediante la scrittura privata di cessione quota, CP_2
conclusa in data 28 maggio 2020 e registrata il 4 giugno 2020 ( n. 19932 ).
Con tale atto, che veniva sottoscritto anche dall' , l'odierno opponente cedeva a CP_1 CP_2
la propria quota di partecipazione nella società Lord Nelson, al valore di €. 51.000,00, di cui €.
36.000,00, garantiti da effetti cambiari ed assegni, quale residuo debito ancor da corrispondere all'opposto dal cedente Pt_1
Il debito di € 19.000,00 azionato in via monitoria costituiva pertanto una parte del debito di € 36.000,00 che residuava dalla cessione di verso e oggetto di accollo cumulativo da parte CP_1 Pt_1 [...]
. CP_2
pagina 3 di 7 Il osservava che l'azione monitoria era stata intrapresa senza rispetto del beneficium Pt_1
excussionis da parte del creditore, che non si era previamente rivolto all'accollante; infine le ulteriori cambiali azionate, ciascuna portante la somma di €. 500,00 ed aventi data di emissione 26.5.2020, erano affette da nullità e/o l'annullabilità per abusivo riempimento delle stesse.
3. Nelle proprie iniziali difese, l' forniva una diversa ricostruzione della vicenda. CP_1
L'opposto nel corso del 2019 aveva ceduto il 50% delle proprie partecipazioni nella Lord Nelson al
[...]
, che non onorava il proprio debito;
successivamente provvedeva a cedere le restanti quote CP_2
del 50% al che però corrispondeva solo parte del prezzo, rimanendo debitore di €. 36.000,00. Pt_1
Nel maggio del 2020 l'opponente cedeva effettivamente al la propria partecipazione, con CP_2
accollo del residuo prezzo di cui sopra;
peraltro, il si impegnava anche a garantire il debito Pt_1 del e quindi emetteva 6 cambiali portanti la somma di €. 500,00 ciascuna e nn. 6 assegni di CP_2
€.1.000,00 ciascuno, consegnando gli effetti all' . CP_1
Con Osservava poi di avere sollecitato il Bois vanamente.
Con la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., l'opposto aderiva alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo, formulando le conclusioni poi rassegnate in sede di udienza di precisazione conclusioni.
Con Ritiene il Collegio che il ebba essere revocato per le ragioni che seguono.
4. Il pagamento della somma di € 16.000, quale residuo debito della cessione non appare in discussione.
L'art. 1273 c.c. stabilisce che nell'ipotesi di accollo cumulativo, a cui è riconducibile la vicenda concreta dedotta in giudizio, dato che il creditore non ha liberato l'accollato, il debitore rimane obbligato in solido con il terzo, come previsto dall'art. 1273 co. 3 c.c..
L' aveva inizialmente agito, in via monitoria, nei confronti del senza provvedere a CP_1 Pt_1
richiedere all'accollante l'adempimento del credito ( “ Nell' accollo cumulativo esterno non CP_2
liberatorio per il debitore originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo - l'obbligazione dell' accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente
l'adempimento all' accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all' accollato.” C.Cass. 4482/2010 ); nel corso del giudizio, convenuto il terzo, il creditore opposto gli intimava il pagamento del residuo debito di €.
pagina 4 di 7 16.000,00 ( raccomandata del 1.6.2022 ) e quindi provvedeva a modificare le proprie conclusioni, aderendo alla domanda di revoca del DI e chiedendo la condanna in solido del e del Pt_1 CP_2
a pagare la suddetta somma, domanda che deve essere accolta.
Non è in discussione la fonte dell'obbligazione di pagamento e l'inadempimento del e del Pt_1 [...]
che quindi conduce all'applicazione della previsione di cui all'art. 1273 comma 3 c.c.. CP_2
5. Per quanto concerne gli ulteriori € 3.000,00 di cui alle cambiali da € 500,00 ciascuna, di data 26 maggio 2020, l'opponente affermava in proposito che “tali effetti cambiari, forniti della sola firma del sig. e – per qualche ignota ragione – in possesso del convenuto opposto, sono stati Pt_1
abusivamente compilati senza il consenso del debitore e senza che vi fosse alcun concreto accordo sottostante, posto che il sig. non poteva – e non può – vantare nessun'altra ragione di CP_1 credito nei confronti dell'attore al di fuori di quella espressamente richiamata in ricorso per decreto ingiuntivo”.
Tuttavia, rileva il Collegio, non vi è stato disconoscimento della firma, che l'opponente non ha negato come propria, né sono stata formulata a sostegno delle proprie difese querela di falso;
in punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, postula la proposizione della querela di falso e ciò ogni volta in cui il riempimento risulterebbe avvenuto 'absque pactis', cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento.
Avuto riguardo alle prospettazioni dell'opponente, che ha sin dall'inizio argomentato l'assenza di motivi per l'emissione di quei titoli, atteso che non sussistevano tra le parti ragioni di credito, ulteriori e diverse da quelle originate dalla cessione delle quote del novembre 2019, l'abusivo riempimento sarebbe stato attuato in assenza di patto e non “contra pacta”, ipotesi che esclude come necessaria la querela.
Parte opponente ha comunque offerto prove a sostegno dell'abusiva condotta perpetrata dall' , CP_1 onere che spettava all'emittente adempiere, in ragione dell'astrattezza del titolo e della sua vocazione a circolare ( “ In considerazione dell'esistenza di una agevole circolazione dei titoli cambiari, fondata sul carattere astratto e formale degli stessi, e tenuta presente la espressa previsione di una loro lecita e valida emissione "in bianco", il debitore cambiario non può contestare al terzo, che figura prenditore in virtù dell'avvenuto riempimento di un titolo rilasciato "in bianco", la regolarità e l'efficacia formale del titolo se non con precise prove circa la violazione dei relativi patti, senza che peraltro il prenditore debba dimostrare il rapporto causale in base al quale ne sia venuto in possesso, ovvero che possano
pagina 5 di 7 trovare applicazione le previsioni legislative riguardanti la cessione del credito cambiario.” C.Cass.
4607/1983).
Parte opponente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di €. 3.000,00 portato dalle cambiali di cui sopra.
6. Infine, in ordine alla domanda di manleva avanzata dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, osserva il Collegio come la prova della cessione da parte di nei confronti del Pt_1 CP_2
sia stata fornita già in sede di ricorso monitorio, con la produzione della scrittura privata del 28 maggio
2020, atto come visto contenente l'accollo cumulativo.
Il terzo chiamato, convenuto in giudizio e dichiarato contumace, non ha fornito elementi di valutazione da cui desumere fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito derivante dalla cessione a suo favore delle quote.
Va ancora osservato, trattandosi di accollo cumulativo, che la manleva nei confronti del terzo è condizionata all'ipotesi in cui il creditore opposto decida di escutere preventivamente l'accollato anziché l'accollante , com'è in suo diritto a fronte della solidarietà di cui Pt_1 CP_2
all'art. 1273 co. 3 c.c..
Laddove ciò dovesse avvenire, il deve quindi essere condannato a tenere indenne CP_2
per tutte le somme che questi potrà esser chiamato a pagare. Pt_1
7. Quanto alla condanna al pagamento anche degli interessi commerciali promossa dall'opposto nei confronti dei debitori, si ritiene che non ne sussistano i presupposti;
la domanda va quindi respinta.
Il contratto oggetto del presente giudizio riguarda una cessione di quote sociali, mentre l'applicabilità degli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 attiene a rapporti commerciali fra imprese.
Risultano pertanto applicabili solo gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. far data dalla scadenza dei titoli e, dalla data di costituzione in giudizio al saldo, secondo quanto stabilito dal comma
IV della stessa norma.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come segue.
Gli oneri sostenuti dall'opposto vanno posti a carico dell'opponente e del terzo chiamato, in via solidale;
atteso il valore della causa e in assenza di proposta di parcella, debbono essere liquidate in €
3.397,00 per onorari oltre accessori, esclusa la fase istruttoria;
le spese sostenute dall'opposto vanno invece poste a carico del terzo chiamato, attesa la condanna in manleva e liquidate nel medesimo importo.
pagina 6 di 7 Il tutto, in favore dei difensori delle parti, dichiaratisi antistatari.
Le spese della fase monitoria, attesa la revoca del DI, rimangono a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7525/2021 pronunciato dal
Tribunale di Torino.
Dichiara tenuti e condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , di € 16.000,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 Controparte_1
co. I c.c., a far data dalla scadenza dei titoli e, dalla data di costituzione in giudizio del convenuto al saldo, secondo quanto stabilito dall'art. 1284 co. IV c.c..
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , di € Parte_1 Controparte_1
3.000,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. I c.c., a far data dalla scadenza dei titoli e, dalla data di costituzione in giudizio del convenuto al saldo, secondo quanto stabilito dall'art. 1284 co. IV
c.c..
Dichiara tenuto e condanna a tenere indenne per le somme Controparte_2 Parte_1
che questi eventualmente pagherà a , in ragione della convenzione di accollo assunta Controparte_1
con scrittura privata autentica di data 28.5.2020.
Dichiara tenuti e condanna e , in solido fra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in €. 3.397,00, oltre IVA, se dovuta Controparte_1
ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%, che si liquidano a favore del procuratore antistatario.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2
che si liquidano in €. 3.397,00, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali Parte_1
nella misura del 15%, che si liquidano in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino 9.5.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maria Luciana Dughetti
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