Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Decreto collegiale 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- e-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti del -OMISSIS- e per la condanna a rendere ostensibili e concedere copia dei suddetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. TI De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti inoltrata in data -OMISSIS- e la condanna a rendere ostensibili e concedere copia dei documenti richiesti.
2. Rappresenta la parte ricorrente che, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS-, dichiarato erede della defunta -OMISSIS-, in misura pari alla quota di 1/9 del patrimonio ereditario come da sentenza del Tribunale di-OMISSIS- del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, aveva formulato istanza di accesso agli atti inoltrata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza relativamente a: “ di eventuali contratti di locazione a nome dei Sigg.ri -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-; -OMISSIS- C.F. -OMISSIS-; -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-; -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-, relativi agli immobili - il primo sito alla -OMISSIS-, distinto al catasto fabbricati al -OMISSIS-; - il secondo sito -OMISSIS- distinto al catasto fabbricati -OMISSIS- .”; che, stante il silenzio serbato dall’Amministrazione, si era formato il silenzio-rigetto.
3. Nell’unico motivo del ricorso rubricato “ Violazione di legge: artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del D.P.R. n. 184/2006; artt. 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25 e 26, della l. n. 241/1990; nonché degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di: Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; difetto d'istruttoria; di motivazione e travisamento dei fatti ”, la parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione in quanto l’istanza era stata depositata per verificare l’eventuale presenza di contratti di locazione stipulati dai comproprietari -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- e-OMISSIS- in relazione agli immobili siti il primo alla -OMISSIS- distinto al catasto fabbricati al -OMISSIS- e il secondo -OMISSIS- distinto al catasto fabbricati -OMISSIS-, dei quali risultava comproprietario, come da sentenza del Tribunale di-OMISSIS- del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, anche il figlio -OMISSIS-.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione resistente ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che la richiesta di accesso non avrebbe potuto trovare accoglimento, difettando del tutto un rapporto di inerenza tra l’interesse fatto valere dalla parte ricorrente e la funzione pubblicistica che legittima la detenzione e l’utilizzo di tale tipologia di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate avendo la parte fatto riferimento a contratti di locazione di natura privata; inoltre la istanza sarebbe priva di specificità per l’assenza della puntuale indicazione delle annualità di riferimento per le quali vi sarebbe interesse e si sarebbe risolta in un non consentito controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
5. Alla udienza del 8 gennaio 2025 il Collegio, vista la istanza di rinvio depositata dalla difesa della parte ricorrente stante la necessità di disporre il rinnovo della notifica nei confronti di -OMISSIS-, ha fissato nuova udienza pubblica al 22 gennaio 2025.
6. Con ordinanza del -OMISSIS- il Tribunale ha autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di -OMISSIS- e disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, fissando nuova udienza pubblica in data 7 maggio 2025.
7. Con ordinanza del-OMISSIS- il Tribunale, vista la impossibilità di notificare il ricorso nei confronti di -OMISSIS- e di -OMISSIS- per causa non imputabile alla parte ricorrente, ha autorizzato il rinnovo delle notifiche fissando nuova udienza pubblica al 19 novembre 2025; la parte ricorrente ha depositato, in data 8.7.205, i provvedimenti notificati ai controinteressati.
8. Alla udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata definitivamente trattenuta per la decisione.
9. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
10. L’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel disciplinare la regola generale sull’ipotesi di esclusione del diritto di accesso pone, al comma 7, una eccezione stabilendo che “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.
10.1. Il legislatore ha, quindi, riconosciuto la prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, del diritto al c.d. accesso difensivo rispetto a quello alla riservatezza.
10.2. Secondo la condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello “ Per esercitare l’accesso c.d. difensivo devono sussistere un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie nonché un collegamento certo tra atti richiesti e difese anche da apprestare, in quanto l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa. Il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l’istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione; l’accesso agli atti, infatti, deve avere a oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990 ” (Consiglio di Stato, sez. VI., 18 giugno 2025, n. 5302).
11. Nel caso di specie l’istanza di accesso del -OMISSIS- è stata formulata dalla ricorrente, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS-, che è stato dichiarato erede della defunta -OMISSIS-, in misura pari alla quota di 1/9 del patrimonio ereditario come da sentenza del Tribunale di-OMISSIS- del -OMISSIS- n. -OMISSIS- [titolo nel quale erano stati individuati sia l’immobile sito -OMISSIS-, distinto al catasto fabbricati al -OMISSIS- che l’altro immobile sito -OMISSIS-distinto al catasto fabbricati -OMISSIS-] rispetto ad eventuali contratti di locazione stipulati dagli altri comproprietari (odierni controinteressati).
11.1. In tale istanza è stato indicato che l’acquisizione dei contratti era finalizzata a richiedere la quota parte di canone di locazione spettante a -OMISSIS-, quale comproprietario degli immobili.
12. Ritiene il Collegio che, quindi, sussista l’interesse ostensivo diretto, concreto e attuale, strettamente funzionale alla tutela in giudizio della posizione soggettiva del minore ad ottenere la quota parte del canone di locazione dei predetti immobili atteso che l’Agenzia delle Entrate svolge la funzione pubblica di registrazione dei contratti di locazione di natura privatistica ai sensi dell’art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, quindi, qualificabile come soggetto detentore della documentazione accessibile ex art. 22, comma 1, lett. d) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. Parimenti l’istanza, pur non avendo parte ricorrente certezze in ordine al perfezionamento di un contratto di locazione, non può ritenersi genericamente né tantomeno impone alla parte resistente un’attività di elaborazione di dati dal momento che i contratti, ove esistenti, sono relativi a beni individuati sulla base di quanto indicato nella istanza - i dati catastali e i soggetti comproprietari degli immobili - (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139).
14. In conclusione e in accoglimento del ricorso, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza deve provvedere, entro giorni trenta dalla comunicazione o previa notifica della presente pronunzia, alla ostensione, ove esistenti, dei documenti di cui alla istanza del -OMISSIS- in favore della parte ricorrente come di seguito indicati: copia di eventuali contratti di locazione a nome di -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-; -OMISSIS- C.F. -OMISSIS-; -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-; -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-, relativi agli immobili: - il primo sito alla-OMISSIS-, distinto al catasto fabbricati al -OMISSIS-; - il secondo sito -OMISSIS- distinto al catasto fabbricati -OMISSIS-.
15. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza l’esibizione della documentazione richiesta dalla parte ricorrente, nei sensi, limiti e termini indicati in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO EV, Presidente FF
CO Ciconte, Referendario
TI De OV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De OV | RO EV |
IL SEGRETARIO