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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1277 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZOTTI DOMENICO, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPAGNA MARIA LUISA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10/04/2025, i coniugi , nata a Parte_1
LL OZ DI TT (ME) il 25/05/1961, e , nato a CP_1
MESSINA il 12/03/1961, premesso:
- che con sentenza n. 82/2023 pubblicata dal Tribunale di Messina il 16/01/2023 erano state definite le condizioni di divorzio tra le parti, stabilendo altresì l'obbligo a carico di i versare a un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili, Parte_2 Parte_1
da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
- che con sentenza n. 1165/2024 pubblicata il 09/05/2024 il Tribunale di Messina aveva revocato il provvedimento di assegnazione a favore di della casa Parte_1
coniugale con annesso garage, sita in Messina via San Licandro Complesso “Antares” int. 7 sc. A;
- che medio tempore erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria una modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva un trasferimento immobiliare in favore della moglie in funzione solutoria compensativa dell'obbligo al versamento di assegno divorzile;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Il Giudice relatore invitava altresì i procuratori delle parti a verificare presso la
Cancelleria la completezza della documentazione prodotta, alla luce del protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina e dal Presidente del COA sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti a domanda congiunta.
All'udienza del 03/12/2025, le parti ribadivano la volontà di modificare le condizioni di divorzio nei termini indicati in ricorso e confermati a verbale, che prevedevano un trasferimento immobiliare in favore della moglie. Il Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermato personalmente dalle stesse all'udienza del 03/12/2025, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/04/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, confermato all'udienza in presenza del 03/12/2025.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1277 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZOTTI DOMENICO, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPAGNA MARIA LUISA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10/04/2025, i coniugi , nata a Parte_1
LL OZ DI TT (ME) il 25/05/1961, e , nato a CP_1
MESSINA il 12/03/1961, premesso:
- che con sentenza n. 82/2023 pubblicata dal Tribunale di Messina il 16/01/2023 erano state definite le condizioni di divorzio tra le parti, stabilendo altresì l'obbligo a carico di i versare a un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili, Parte_2 Parte_1
da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
- che con sentenza n. 1165/2024 pubblicata il 09/05/2024 il Tribunale di Messina aveva revocato il provvedimento di assegnazione a favore di della casa Parte_1
coniugale con annesso garage, sita in Messina via San Licandro Complesso “Antares” int. 7 sc. A;
- che medio tempore erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria una modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva un trasferimento immobiliare in favore della moglie in funzione solutoria compensativa dell'obbligo al versamento di assegno divorzile;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Il Giudice relatore invitava altresì i procuratori delle parti a verificare presso la
Cancelleria la completezza della documentazione prodotta, alla luce del protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina e dal Presidente del COA sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti a domanda congiunta.
All'udienza del 03/12/2025, le parti ribadivano la volontà di modificare le condizioni di divorzio nei termini indicati in ricorso e confermati a verbale, che prevedevano un trasferimento immobiliare in favore della moglie. Il Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermato personalmente dalle stesse all'udienza del 03/12/2025, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/04/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, confermato all'udienza in presenza del 03/12/2025.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.