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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 536/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 536/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via O. Ranelletti n. 8, presso lo studio dell'avv.
Barbara D'Amore, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi depositata da questo Tribunale in data 11.10.2024, sentenza ad oggi passata in giudicato, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2. Gli stessi dichiarano di essere abili al lavoro e di rinunziare ad assegni di mantenimento personale;
3. Ambedue le parti contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne, non autonomo,
in egual misura, versando allo stesso la somma complessiva di € 400,00 mensili entro il _1 giorno 5 di ogni mese, direttamente a mani dello studente maggiorenne, oltre a pagarne – al 50% cadauno – tutte le spese straordinarie;
4. la casa coniugale sita in Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 38, sarà assegnata per quanto attiene al piano primo rialzato, alla signora che ivi già risiede e dimora in uno al figlio Parte_1
mentre il piano seminterrato, completamente autonomo, sarà assegnato al signor _1 [...]
che ivi già risiede e dimora. Entrambi i coniugi manterranno diritto di abitazione nel Pt_2 cennato stabile;
5. Per quanto attiene agli immobili riconducibili alle parti, ed in particolare
A) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 1641, sub 1, 2, 3, sito in comune di Avezzano (AQ) alla via Vezio Vezziano n. 38, p. S1/T (consistenza 9.5), p. S1 (consistenza 5,5), detenuta in comunione dei beni per proprietà intera, ( ); Controparte_1
B) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 662, sub 1, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, sita in comune di Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 36 (piccola dimora adiacente);
C) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 1, cat. A/3, consistenza vani 4, sita in comune di San Benedetto del Tronto (AP) in via Silvio Pellico n 112 (casa località marittima);
D) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 8, cat. C/6, mq 58, sita in comune di San
Benedetto del Tronto (AP), via Silvio Pellico n. 122 (garage); gli istanti concordano volerli TRASFERIRE, PER LE INTERE QUOTE e DIRITTI DI
PROPRIETÀ e SENZA RISERVA ALCUNA, ai due figli, e ed _1 Controparte_2 all'uopo stabiliscono voler formalizzare pure, tale trasferimento, in Rogito Notarile che sarà stipulato entro e non oltre la data del 30 ottobre p.v., con spese a carico delle parti trasferenti. Va da sé come il cennato accordo patrimoniale a beneficio dei figli debba considerarsi elemento FUNZIONALE E
INDISPENSABILE AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI CONIUGALE.
Le parti concordano, altresì, voler riservare e mantenere, in proprio favore, come sopra indicato, diritto di abitazione. Le spese straordinarie degli immobili tutti saranno equamente e per quota pari al 50 %, ripartite tra
i ricorrenti, fintanto che essi ivi abiteranno, mentre le spese ordinarie delle dimore “domestiche” saranno a carico di ciascuno degli abitanti;
6. Giuste le ragioni sopra esposte verrà dichiarata sciolta la comunione legale tra i coniugi;
7. Le spese di lite saranno compensate stante la natura non contenziosa del giudizio.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data 23/10/1993.
Dalla predetta unione sono nati due figli: (nato ad [...] il [...]) Controparte_2
e (nato ad [...] il [...]), entrambi maggiorenni. I coniugi Persona_2 hanno precisato che il primo figlio è autonomo professionalmente ed economicamente indipendente, nonché residente in abitazione altra rispetto alla casa coniugale;
il secondo figlio è studente universitario presso l'Università degli Studi Alma Mater Studiorum di
Bologna.
Gli odierni ricorrenti e n data 18/07/2024 hanno Parte_2 Parte_1 depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza del 14 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver mai più ripreso la convivenza dopo la separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale depositata da questo Tribunale in data 11.10.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo adeguate alla tutela dei figli e congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, fermo restando la formale assegnazione della casa solo per la porzione indicata dove vive il figlio non indipendente.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_2
e celebrato in Avezzano (AQ) il 23/10/1993 con atto n. 125, parte II, Parte_1
Serie A, anno 1993.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale:
“4. la casa coniugale sita in Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 38, sarà assegnata per quanto attiene al piano primo rialzato, alla signora che ivi già risiede e dimora in uno al figlio Parte_1
mentre il piano seminterrato, completamente autonomo, sarà lasciato in uso al signor _1
che ivi già risiede e dimora. Entrambi i coniugi manterranno diritto di abitazione nel Parte_2 cennato stabile;
”
-al mantenimento per il figlio : _1
3. Ambedue le parti contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne, non autonomo,
in egual misura, versando allo stesso la somma complessiva di € 400,00 mensili entro il _1 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat annuale, direttamente a mani dello studente maggiorenne (preferibilmente mediante bonifico bancario), oltre a pagarne – al 50% cadauno – tutte le spese straordinarie;
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi: “1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2. Gli stessi dichiarano di essere abili al lavoro e di rinunziare ad assegni di mantenimento personale;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 536/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via O. Ranelletti n. 8, presso lo studio dell'avv.
Barbara D'Amore, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi depositata da questo Tribunale in data 11.10.2024, sentenza ad oggi passata in giudicato, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2. Gli stessi dichiarano di essere abili al lavoro e di rinunziare ad assegni di mantenimento personale;
3. Ambedue le parti contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne, non autonomo,
in egual misura, versando allo stesso la somma complessiva di € 400,00 mensili entro il _1 giorno 5 di ogni mese, direttamente a mani dello studente maggiorenne, oltre a pagarne – al 50% cadauno – tutte le spese straordinarie;
4. la casa coniugale sita in Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 38, sarà assegnata per quanto attiene al piano primo rialzato, alla signora che ivi già risiede e dimora in uno al figlio Parte_1
mentre il piano seminterrato, completamente autonomo, sarà assegnato al signor _1 [...]
che ivi già risiede e dimora. Entrambi i coniugi manterranno diritto di abitazione nel Pt_2 cennato stabile;
5. Per quanto attiene agli immobili riconducibili alle parti, ed in particolare
A) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 1641, sub 1, 2, 3, sito in comune di Avezzano (AQ) alla via Vezio Vezziano n. 38, p. S1/T (consistenza 9.5), p. S1 (consistenza 5,5), detenuta in comunione dei beni per proprietà intera, ( ); Controparte_1
B) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 662, sub 1, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, sita in comune di Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 36 (piccola dimora adiacente);
C) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 1, cat. A/3, consistenza vani 4, sita in comune di San Benedetto del Tronto (AP) in via Silvio Pellico n 112 (casa località marittima);
D) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 8, cat. C/6, mq 58, sita in comune di San
Benedetto del Tronto (AP), via Silvio Pellico n. 122 (garage); gli istanti concordano volerli TRASFERIRE, PER LE INTERE QUOTE e DIRITTI DI
PROPRIETÀ e SENZA RISERVA ALCUNA, ai due figli, e ed _1 Controparte_2 all'uopo stabiliscono voler formalizzare pure, tale trasferimento, in Rogito Notarile che sarà stipulato entro e non oltre la data del 30 ottobre p.v., con spese a carico delle parti trasferenti. Va da sé come il cennato accordo patrimoniale a beneficio dei figli debba considerarsi elemento FUNZIONALE E
INDISPENSABILE AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI CONIUGALE.
Le parti concordano, altresì, voler riservare e mantenere, in proprio favore, come sopra indicato, diritto di abitazione. Le spese straordinarie degli immobili tutti saranno equamente e per quota pari al 50 %, ripartite tra
i ricorrenti, fintanto che essi ivi abiteranno, mentre le spese ordinarie delle dimore “domestiche” saranno a carico di ciascuno degli abitanti;
6. Giuste le ragioni sopra esposte verrà dichiarata sciolta la comunione legale tra i coniugi;
7. Le spese di lite saranno compensate stante la natura non contenziosa del giudizio.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data 23/10/1993.
Dalla predetta unione sono nati due figli: (nato ad [...] il [...]) Controparte_2
e (nato ad [...] il [...]), entrambi maggiorenni. I coniugi Persona_2 hanno precisato che il primo figlio è autonomo professionalmente ed economicamente indipendente, nonché residente in abitazione altra rispetto alla casa coniugale;
il secondo figlio è studente universitario presso l'Università degli Studi Alma Mater Studiorum di
Bologna.
Gli odierni ricorrenti e n data 18/07/2024 hanno Parte_2 Parte_1 depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza del 14 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver mai più ripreso la convivenza dopo la separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale depositata da questo Tribunale in data 11.10.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo adeguate alla tutela dei figli e congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, fermo restando la formale assegnazione della casa solo per la porzione indicata dove vive il figlio non indipendente.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_2
e celebrato in Avezzano (AQ) il 23/10/1993 con atto n. 125, parte II, Parte_1
Serie A, anno 1993.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale:
“4. la casa coniugale sita in Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 38, sarà assegnata per quanto attiene al piano primo rialzato, alla signora che ivi già risiede e dimora in uno al figlio Parte_1
mentre il piano seminterrato, completamente autonomo, sarà lasciato in uso al signor _1
che ivi già risiede e dimora. Entrambi i coniugi manterranno diritto di abitazione nel Parte_2 cennato stabile;
”
-al mantenimento per il figlio : _1
3. Ambedue le parti contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne, non autonomo,
in egual misura, versando allo stesso la somma complessiva di € 400,00 mensili entro il _1 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat annuale, direttamente a mani dello studente maggiorenne (preferibilmente mediante bonifico bancario), oltre a pagarne – al 50% cadauno – tutte le spese straordinarie;
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi: “1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2. Gli stessi dichiarano di essere abili al lavoro e di rinunziare ad assegni di mantenimento personale;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo