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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1555 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LASIO MAURIZIO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
convenuto contumace
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1 Revocare l'assegno di mantenimento per i figli e l'assegno divorzile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2024, ha chiesto la modifica delle condizioni del Parte_1
divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 892/1991, pubblicata in data
30/09/1991, esponendo che in sede di divorzio era stato previsto il versamento in capo al convenuto di un assegno di lire 1.000.000, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge e dei figli, che tuttavia l'assegno era mai stato versato, e che i figli continuavano ad abitare con la madre.
La ricorrente ha quindi domandato la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 100,00.
Il convenuto non si è costituito, e pertanto è stata dichiarata la sua contumacia.
La ricorrente, comparsa personalmente, ha precisato che i figli con lei conviventi hanno l'età di
43 e 45 anni, e uno ha conseguito il diploma di odontotecnico mentre l'altro non si è diplomato.
Ha dichiarato di percepire l'assegno di inclusione di 637 euro al mese, e di abitare con i figli in una casa comunale per la quale paga il canone di 27 euro.
Dato atto che l'obbligato percepisce attualmente la sola pensione sociale (520 euro al mese), la ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno da lui dovuto.
In via provvisoria e urgente, il giudice delegato ha disposto la revoca dell'assegno in capo al convenuto, rimettendo quindi la causa al Collegio per la decisione.
L'assegno previsto in sede di divorzio a carico del convenuto deve essere revocato.
Infatti, per quanto riguarda l'assegno divorzile, è venuto meno qualsiasi divario reddituale fra le parti le quali possiedono una equivalente capacità reddituale, mentre quanto al contributo al
2 mantenimento dei figli la loro età ormai adulta e l'assenza di limitazioni della capacità lavorativa,
comportano la definitiva cessazione del diritto al mantenimento.
Ricorrendo certamente tali condizioni sin dal deposito dl ricorso, la revoca deve decorrere dalla domanda.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Cagliari n. 892/1991,
pubblicata in data 30/09/1991, definitivamente decidendo:
1. revoca l'obbligo in capo a di versare in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 516,45 (1.000.000 di lire), a titolo di assegno divorzile e assegno di mantenimento dei figli,
a decorrere dalla domanda;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso il 06/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in
Cagliari.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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