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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
IU TO, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12112/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. impugna cartella di pagamento per omessi versamenti ritenute d'acconto per addizionali regionali e comunali 2019, nonché per ritardo versamento secondo acconto IRAP 2020.
L'atto impugnato viene contestato con le motivazioni meglio illustrate nel ricorso.
Questa Corte, con ordinanza n. 3454/2024, ha respinto l'istanza di sospensione poiché, medio tempore, l'Ufficio ha già provveduto a disporre lo sgravio totale per le somme richieste per ritardato versamento 2° acconto IRAP, mentre per gli omessi versamenti ritenute d'acconto, ha disposto lo sgravio parziale per le somme documentate come effettivamente versate dall'ente ricorrente.
Successivamente il centro sportivo ricorrente ha segnalato che, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, ha provveduto a pagare il saldo della cartella. Ritiene peraltro che l'Ufficio non abbia correttamente proceduto allo sgravio di tutte le somme effettivamente versate, con particolare riferimento a € 469,35 versati il
16.1.2020, nonché l'ulteriore versamento di € 49,20 del 16.12.2019, eppure richiesti con la cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'avvenuto sgravio totale, disposto dall'Ufficio, per le somme richieste per ritardato versamento 2° acconto IRAP, nonché dello sgravio parziale delle somme asseritamente non versate quali ritenute d'acconto, limitatamente a quelle documentate come effettivamente versate dal ricorrente. Per questa parte, pertanto, deve pronunciarsi estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. n. 546/92. La Corte deve peraltro prendere atto che il centro sportivo ricorrente ha documentato, con memoria prima dell'odierna udienza, l'ulteriore versamento di € 469,35 il 16.1.2020, nonché di € 49,20 il 16.12.2019, eppure richiesti con la cartella impugnata e non oggetto dello sgravio parziale di cui sopra. Per questa parte, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Per il resto, invece, il ricorso deve essere respinto in quanto il ricorrente non è stato in grado di documentare l'effettivo versamento di tutte le ritenute d'acconto richieste con la cartella impugnata. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per le somme oggetto di sgravio da parte dell' Agenzia delle Entrate;
accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, con riferimento alle ulteriori somme documentate dal ricorrente come versate e non oggetto di sgravio;
rigetta nel resto.
Compensa le spese.
Il Relatore Il Presidente
AN EP AT OL
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
IU TO, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12112/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240076571766000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. impugna cartella di pagamento per omessi versamenti ritenute d'acconto per addizionali regionali e comunali 2019, nonché per ritardo versamento secondo acconto IRAP 2020.
L'atto impugnato viene contestato con le motivazioni meglio illustrate nel ricorso.
Questa Corte, con ordinanza n. 3454/2024, ha respinto l'istanza di sospensione poiché, medio tempore, l'Ufficio ha già provveduto a disporre lo sgravio totale per le somme richieste per ritardato versamento 2° acconto IRAP, mentre per gli omessi versamenti ritenute d'acconto, ha disposto lo sgravio parziale per le somme documentate come effettivamente versate dall'ente ricorrente.
Successivamente il centro sportivo ricorrente ha segnalato che, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, ha provveduto a pagare il saldo della cartella. Ritiene peraltro che l'Ufficio non abbia correttamente proceduto allo sgravio di tutte le somme effettivamente versate, con particolare riferimento a € 469,35 versati il
16.1.2020, nonché l'ulteriore versamento di € 49,20 del 16.12.2019, eppure richiesti con la cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'avvenuto sgravio totale, disposto dall'Ufficio, per le somme richieste per ritardato versamento 2° acconto IRAP, nonché dello sgravio parziale delle somme asseritamente non versate quali ritenute d'acconto, limitatamente a quelle documentate come effettivamente versate dal ricorrente. Per questa parte, pertanto, deve pronunciarsi estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. n. 546/92. La Corte deve peraltro prendere atto che il centro sportivo ricorrente ha documentato, con memoria prima dell'odierna udienza, l'ulteriore versamento di € 469,35 il 16.1.2020, nonché di € 49,20 il 16.12.2019, eppure richiesti con la cartella impugnata e non oggetto dello sgravio parziale di cui sopra. Per questa parte, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Per il resto, invece, il ricorso deve essere respinto in quanto il ricorrente non è stato in grado di documentare l'effettivo versamento di tutte le ritenute d'acconto richieste con la cartella impugnata. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per le somme oggetto di sgravio da parte dell' Agenzia delle Entrate;
accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, con riferimento alle ulteriori somme documentate dal ricorrente come versate e non oggetto di sgravio;
rigetta nel resto.
Compensa le spese.
Il Relatore Il Presidente
AN EP AT OL