Sentenza 3 dicembre 2001
Massime • 1
Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere revocato dal giudice che procede, quand'anche sopravvenga la prova dell'originaria carenza delle condizioni di reddito legittimanti, in assenza della richiesta dell'Intendente di finanza (ora Direttore generale delle entrate), come prevista dal secondo comma dell'art. 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, data la natura giurisdizionale del procedimento incidentale di revoca, e la conseguente necessità dell'impulso di parte per la relativa attivazione (v. Corte cost., ord. n. 144 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2001, n. 45832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45832 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 03/12/2001
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 3332
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDO FRANCO - Consigliere - N. 14370/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale Antimafia,
avverso l'ordinanza in data 27.2.2001 del Tribunale di Catania, con la quale è stato annullato il provvedimento della Corte di Assise di Catania in data 25.6.1999, che ha disposto la revoca della ammissione di EC Carmelo, n. a Catania il 27.10.1970, al patrocinio a spese dello Stato.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso del EC avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Catania, che aveva disposto la revoca dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha annullato detto provvedimento. L'ordinanza ha premesso che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nei confronti del EC è stata disposta sul presupposto che, successivamente all'ammissione, il giudice procedente può revocare il beneficio, tenendo conto degli eventuali redditi non soggetti a tassazione, ancorché di provenienza illecita e presumibili, nel caso di specie, sulla scorta dei precedenti penali e giudiziari dell'imputato.
Si è osservato, in contrario, nel provvedimento impugnato che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 217/90, la revoca o la modifica dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta ex officio quando l'interessato non provveda a comunicare le variazioni del reddito o quanto le stesse siano tali da escludere il beneficio, nonché in sede di autotutela quando sin dallo inizio si versava in ipotesi non previste dalla legge per l'ammissione (ad es. imputazione per reati contravvenzionali;
certificazioni attestanti redditi superiori a quelli previsti). Negli altri casi il giudice procede, invece, a richiesta della ND di NA (ora Direzione delle Entrate), ai sensi del secondo comma dell'art. 10.
Si è osservato sul punto che il giudice deve ammettere l'interessato al beneficio in base al mero controllo della regolarità formale della documentazione prodotta ed all'accertamento della sua rispondenza ai requisiti richiesti dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamenti di merito, mentre dell'esito di questi ultimi deve tenersi conto solo nel caso che l'ND di NA abbia chiesto la revoca o la modifica del beneficio, ai sensi del secondo comma citato.
Richiesta che nel caso del EC non è stata formulata. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, che denuncia l'errata interpretazione dell'art. 10 della L. n. 217/90 e vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Osserva il ricorrente che la possibilità per il giudice procedente di disporre la revoca dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi sussistente in ogni caso in cui risulti la mancanza originaria dei requisiti reddituali dell'istante, indipendentemente dalla richiesta dell'autorità amministrativa, e che, a tal fine, deve tenersi conto anche dei redditi provenienti da attività illecite. Si deduce inoltre la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che, pur avendo ritenuta sussistente il potere di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte dell'autorità procedente in sede di autotutela, ne ha escluso la applicabilità nel caso in esame.
Con memoria difensiva depositata in data 16.11.2001 l'Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle deduzioni contenute nel ricorso, evidenziando la natura giurisdizionale del potere di revocare o modificare l'ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della L. n. 217/90, e la conseguente necessità che detta funzione giurisdizionale venga esercitata su impulso di parte e cioè dell'intendenza di NA (ora Direzione Regionale delle Entrate). Si deduce altresì l'inammissibilità della censura afferente a vizi di motivazione della ordinanza, in base al rilievo che quest'ultima è impugnabile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e la necessità che le presunzioni in ordine alla sussistenza di redditi di provenienza delittuosa stano fondate su precisi riscontri fattuali.
Preliminarmente la Corte osserva che la legittimazione del pubblico ministero a proporre la impugnazione di cui si tratta è venuta meno per effetto dell'abrogazione dell'art. 152 della L. 23.12.2000 n. 388 disposta dall'art. 23 della L 29.3.2001 n. 134 e, pertanto, della menzione del pubblico ministero, inserita nell'art. 6 comma quinto della L n. 217/90 dalla disposizione citata, ora abrogata, tra i soggetti cui deve essere notificata l'ordinanza emessa ai sensi del precedente comma quarto ed ai quali è attribuita facoltà di impugnarla mediante ricorso per cassazione (solo) per violazione di legge.
Il presente ricorso è stato, però, proposto prima della entrata in vigore della novella citata, di talché deve ritenersi ammissibile in applicazione del principio tempus regit actum.
Detto ricorso è infondato.
È opportuno richiamare le disposizioni della L. n. 217/90. come modificate dalla L. 29.3.2001 n. 134, peraltro sul punto in termini non significativi, che interessano direttamente la questione interpretativa di cui ci si occupa.
Dispone l'art. 10, comma 1, della L. n. 217/90: "Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c) e 4 (e 5) dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la documentazione richiesta (la prescritta documentazione) ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice (sentito il pubblico ministero) con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in citi la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di Cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicale nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6".
Dispone il secondo comma del medesimo articolo: "La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta (del pubblico ministero e) dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provala la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito, di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6".
Dispone, infine, il terzo comma: "la revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere, chieste (dal pubblico ministero e) dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato".
Orbene, emerge evidente dalla lettura del primo comma che la revoca o la modifica della ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata dal giudice che procede esclusivamente nei casi previsti dalla disposizione citata e, cioè, di inadempienze da parte dell'istante relative alla produzione nei termini all'uopo concessi della documentazione prescritta (o richiesta secondo la novella), ovvero di quella successiva afferente alla variazioni dei redditi o di documentata modificazione di questi ultimi in misura tale da escludere la fruibilità del beneficio. Si tratta, pertanto, di attività procedimentale che costituisce la naturale prosecuzione di quella prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio e va espletata nell'ambito dei poteri di controllo documentale concessi all'organo procedente in relazione alla prima. Diversamente la potestà di revoca o di modifica dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 10, in conseguenza della prova della mancanza originaria delle condizioni di reddito per fruire del beneficio o sopravvenuta - evidentemente in contrasto con le risultanze della documentazione prodotta - è attribuita al giudice di cui al quarto comma dell'art 6, che procede "con le modalità ivi previste" su richiesta dell'intendente di finanza competente (ora Direzione Regionale delle entrate), che abbia accertato, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della medesima legge, eventualmente all'esito delle indagini previste da detta disposizione, l'erroneità della concessione del beneficio, ma non più su richiesta del pubblico ministero.
Si tratta, pertanto di un tipico procedimento giurisdizionale (cfr. Corte Costituzionale Ord. 14.4.1999 n. 144), la cui attivazione, in quanto tale, necessita dell'impulso di parte (cfr. negli stessi sensi di recente sez. 6^, 24.4.2001 n. 22782, Meci;
sez. 6^, 24.4.2001 n. 20083, Balsamo). Peraltro, diversi sono anche i mezzi di impugnazione ammessi contro i provvedimenti previsti dalle disposizioni citate, essendo consentito contro la revoca amministrativa dell'ammissione al gratuito patrocinio, disposta dal giudice che procede, ai sensi del primo comma dell'art. 10, il ricorso al giudice di cui al quarto comma dell'art 6, mentre contro i provvedimenti adottati ai sensi del secondo comma dell'art. 10 è ammesso solo il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Può essere, infine, rilevato, ad ulteriore conforto dell'interpretazione delle disposizioni esaminate, che più pregnanti poteri di controllo in ordine alla attendibilità della documentazione prodotta dallo istante e di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono attualmente attribuiti al giudice che procede (art. 6, comma 1 bis, della L. n. 217/90) dalla citata L. n. 134/2001, da esercitarsi, però, in correlazione con gli ulteriori accertamenti disposti da quest'ultimo, ai sensi della novella, nelle circostanze previste dall'art. 1, comma 9 bis, o nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 9 ter, della medesima legge. La impugnata ordinanza, avendo rilevato che il giudice procedente ha revocato, senza richiesta di parte, l'ammissione del EC al patrocinio a spese dello Stato, al di fuori dei casi di cui al primo comma dell'art. 10 e per le ragioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, ha, quindi, esattamente annullato tale provvedimento.
Il ricorso del pubblico ministero deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2001