Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2001, n. 45832
CASS
Sentenza 3 dicembre 2001

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Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere revocato dal giudice che procede, quand'anche sopravvenga la prova dell'originaria carenza delle condizioni di reddito legittimanti, in assenza della richiesta dell'Intendente di finanza (ora Direttore generale delle entrate), come prevista dal secondo comma dell'art. 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, data la natura giurisdizionale del procedimento incidentale di revoca, e la conseguente necessità dell'impulso di parte per la relativa attivazione (v. Corte cost., ord. n. 144 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2001, n. 45832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45832
    Data del deposito : 3 dicembre 2001

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