TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3142/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3142 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR AN e dell'avv. MALAGUTI MONICA
e
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. RR AN e dell'avv. MALAGUTI MONICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 04.08.2025, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
pagina 1 di 5 interrotta, nel corso della quale è nato a [...], in data [...], il figlio minore , riconosciuto da entrambi. Persona_1
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1 “Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre presso la quale avrà la residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta Per_1
della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazioni del figlio. Sarà cura ed onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati ed aggiornati su tutte le questioni relative al figlio
2 La casa coniugale sita in San Prospero (MO), Via Dei Gerani n. 1, è assegnata alla Sig. con tutti gli arredi;
Detto immobile, di proprietà del Parte_1
sig. sarà dal medesimo venduto alla Sig.ra con accollo Parte_2 Pt_1
del restante mutuo;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto degli impegni scolastici, educativi, formativi e di salute dello stesso, indicativamente secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
nella settimana in cui il figlio non trascorre il week end con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il martedì ed il giovedì dalle ore 18 alle ore 21 durante il periodo scolastico e dalle ore 18 alle ore 22.00 nel periodo estivo. week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 21:00 nel periodo scolastico e le pagina 2 di 5 ore 22:00 nel periodo estivo, riaccompagnando il figlio presso l'abitazione materna.
Quindici giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive, con l'impegno di comunicarsi reciprocamente il luogo ed indirizzo dove trascorrerà le vacanze. In Parte_2 particolare, i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente i periodi e/o il periodo di ferie che trascorreranno con il figlio a mezzo e mail o messaggio WhatsApp entro il 3 marzo di ciascun anno, tenendo presente che la madre, presso l'azienda dove lavora attualmente, potrà trascorrere le vacanze estive esclusivamente nelle due settimane centrali del mese di Agosto.
- sette giorni, anche non consecutivi, per le vacanze natalizie e tre giorni per quelle pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, il giorno dell'Epifania e quello di Pasqua;
Entrambi i ricorrenti si impegnano a concordare le vacanze estive entro il mese di marzo di ciascun anno.
4 Il Sig. si obbliga a corrispondere a , Parte_2 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, per dodici mensilità, la somma di euro 200,00 (duecento=), da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT;
5 La Sig.ra sarà l'unica percettrice dell'assegno unico così come Parte_1
riconosciuto per legge.
6 le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate, e comunque da intendersi quelle del protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, vengano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tali spese verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, dietro esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 20 del mese successivo alla richiesta e/o all'esborso.
pagina 3 di 5 Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- mediche a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- scolastiche a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- parascolastiche: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese che richiedono il preventivo accordo:
- mediche a) cure dentistiche odontoiatriche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure e farmaci non convenzionali, d) accertamenti e trattamenti non erogati dal SSN;
- scolastiche a) iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) alloggio presso la sede universitaria;
c) gite scolastiche con pernottamento;
- parascolastiche a) centro estivo;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di istruzione;
- sportive e ludiche a) attività sportive e pertinenti attrezzature di ogni genere, b) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, c) viaggi;
d) vacanze;
e) spese di custodia (baby sitter).
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica o messaggio Whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro il giorno 20 del mese;
7. Il Signor reperirà altrove idonea abitazione, impegnandosi a Parte_2
lasciare l'attuale casa familiare entro e non oltre il 01 Dicembre 2025.
8. i genitori si impegnino a mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e pagina 4 di 5 continuativo del figlio con ciascuno di essi;
e si impegnino inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza del figlio.
9. il minore potrà espatriare per motivi di vacanza, di studio o per attività sportive o ricreative esclusivamente previo consenso scritto di entrambi i genitori.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3142 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR AN e dell'avv. MALAGUTI MONICA
e
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. RR AN e dell'avv. MALAGUTI MONICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 04.08.2025, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
pagina 1 di 5 interrotta, nel corso della quale è nato a [...], in data [...], il figlio minore , riconosciuto da entrambi. Persona_1
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1 “Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre presso la quale avrà la residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta Per_1
della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazioni del figlio. Sarà cura ed onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati ed aggiornati su tutte le questioni relative al figlio
2 La casa coniugale sita in San Prospero (MO), Via Dei Gerani n. 1, è assegnata alla Sig. con tutti gli arredi;
Detto immobile, di proprietà del Parte_1
sig. sarà dal medesimo venduto alla Sig.ra con accollo Parte_2 Pt_1
del restante mutuo;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto degli impegni scolastici, educativi, formativi e di salute dello stesso, indicativamente secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
nella settimana in cui il figlio non trascorre il week end con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il martedì ed il giovedì dalle ore 18 alle ore 21 durante il periodo scolastico e dalle ore 18 alle ore 22.00 nel periodo estivo. week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 21:00 nel periodo scolastico e le pagina 2 di 5 ore 22:00 nel periodo estivo, riaccompagnando il figlio presso l'abitazione materna.
Quindici giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive, con l'impegno di comunicarsi reciprocamente il luogo ed indirizzo dove trascorrerà le vacanze. In Parte_2 particolare, i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente i periodi e/o il periodo di ferie che trascorreranno con il figlio a mezzo e mail o messaggio WhatsApp entro il 3 marzo di ciascun anno, tenendo presente che la madre, presso l'azienda dove lavora attualmente, potrà trascorrere le vacanze estive esclusivamente nelle due settimane centrali del mese di Agosto.
- sette giorni, anche non consecutivi, per le vacanze natalizie e tre giorni per quelle pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, il giorno dell'Epifania e quello di Pasqua;
Entrambi i ricorrenti si impegnano a concordare le vacanze estive entro il mese di marzo di ciascun anno.
4 Il Sig. si obbliga a corrispondere a , Parte_2 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, per dodici mensilità, la somma di euro 200,00 (duecento=), da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT;
5 La Sig.ra sarà l'unica percettrice dell'assegno unico così come Parte_1
riconosciuto per legge.
6 le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate, e comunque da intendersi quelle del protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, vengano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tali spese verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, dietro esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 20 del mese successivo alla richiesta e/o all'esborso.
pagina 3 di 5 Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- mediche a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- scolastiche a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- parascolastiche: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese che richiedono il preventivo accordo:
- mediche a) cure dentistiche odontoiatriche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure e farmaci non convenzionali, d) accertamenti e trattamenti non erogati dal SSN;
- scolastiche a) iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) alloggio presso la sede universitaria;
c) gite scolastiche con pernottamento;
- parascolastiche a) centro estivo;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di istruzione;
- sportive e ludiche a) attività sportive e pertinenti attrezzature di ogni genere, b) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, c) viaggi;
d) vacanze;
e) spese di custodia (baby sitter).
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica o messaggio Whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro il giorno 20 del mese;
7. Il Signor reperirà altrove idonea abitazione, impegnandosi a Parte_2
lasciare l'attuale casa familiare entro e non oltre il 01 Dicembre 2025.
8. i genitori si impegnino a mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e pagina 4 di 5 continuativo del figlio con ciascuno di essi;
e si impegnino inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza del figlio.
9. il minore potrà espatriare per motivi di vacanza, di studio o per attività sportive o ricreative esclusivamente previo consenso scritto di entrambi i genitori.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5