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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1045/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2/03/2025
da
C.F. con l'Avv. BALZARINI CLAUDIA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, corso Strada Nuova, 1/F;
e
C.F. , con l'Avv. DI CIANO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Solferino, 16;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 04/03/1978, (atto n.10 parte
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il signor corrisponderà alla signora anticipatamente entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di assegno di mantenimento con funzione compensativa la somma mensile di euro
700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come
base il numero indice relativo al mese di marzo 2025 (prima rivalutazione
aprile 2026).
- prendere atto dei seguenti ulteriori accordi
3) Entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, la signora i Pt_1
impegna a trasferire al signor , che si impegna ad accettare, la CP_1
propria quota pari all'1% della società in nome collettivo “Carrozzeria
AR di AR BO RA e C.” avente partita IVA
. P.IVA_1
4) Il signor si impegna a trascrivere il trasferimento della quota di cui CP_1
al punto precedente nel registro delle imprese, a propria cura e spese, entro
30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il signor si impegna, inoltre, CP_1
a sostenere tutte le spese e gli oneri fiscali necessari per il trasferimento della
quota di cui al punto precedente. Le parti precisano che le attribuzioni
patrimoniali descritte nel punto precedente sono elemento funzionale ed
indispensabile ai fini della soluzione della crisi e ai fini del raggiungimento
dell'accordo transattivo da parte dei coniugi.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Pavia il giorno 04/03/1978, con atto iscritto presso i Controparte_1
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.10, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
Pag. 3 di 4 3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 4/9/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1045/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2/03/2025
da
C.F. con l'Avv. BALZARINI CLAUDIA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, corso Strada Nuova, 1/F;
e
C.F. , con l'Avv. DI CIANO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Solferino, 16;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 04/03/1978, (atto n.10 parte
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il signor corrisponderà alla signora anticipatamente entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di assegno di mantenimento con funzione compensativa la somma mensile di euro
700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come
base il numero indice relativo al mese di marzo 2025 (prima rivalutazione
aprile 2026).
- prendere atto dei seguenti ulteriori accordi
3) Entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, la signora i Pt_1
impegna a trasferire al signor , che si impegna ad accettare, la CP_1
propria quota pari all'1% della società in nome collettivo “Carrozzeria
AR di AR BO RA e C.” avente partita IVA
. P.IVA_1
4) Il signor si impegna a trascrivere il trasferimento della quota di cui CP_1
al punto precedente nel registro delle imprese, a propria cura e spese, entro
30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il signor si impegna, inoltre, CP_1
a sostenere tutte le spese e gli oneri fiscali necessari per il trasferimento della
quota di cui al punto precedente. Le parti precisano che le attribuzioni
patrimoniali descritte nel punto precedente sono elemento funzionale ed
indispensabile ai fini della soluzione della crisi e ai fini del raggiungimento
dell'accordo transattivo da parte dei coniugi.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Pavia il giorno 04/03/1978, con atto iscritto presso i Controparte_1
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.10, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
Pag. 3 di 4 3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 4/9/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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