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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 839/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 13 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. ROSA ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Parrozzani Federica Parte_1
Per l'avv. VECCHIO GIUSEPPA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Erika Gaigher Per l'avv. TOMASELLO Controparte_1
ANTONELLA
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti. Parte ricorrente chiede alle parti resistente di accettare la rinuncia alla lite con compensazione delle spese di lite. In subordine insiste nell'accoglimento del ricorso alle conclusioni ivi formulate.
Parte resistente si dichiara disponibile ad accettare la rinuncia con contributo spese e, in subordine, si riporta alle conclusioni rassegnate in memoria.
Il difensore dell' non accetta la rinuncia a spese compensate ed insiste nelle conclusioni ed CP_2
eccezioni formulate in memoria.
Il Giudice, preso atto della mancata accettazione della rinuncia – priva di procura speciale- con compensazione delle spese di lite, trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Sandrigo (VI), Via Monte Grappa n. 38, con il patrocinio dell'avv. ROSA ANDREA, elettivamente domiciliato in Thiene, Corso Garibaldi 73 presso il difensore avv. ROSA ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
114, elettivamente domiciliata in Linguaglossa (CT) via Nello Stagnitti n. 17, presso lo studio dell'Avv. VECCHIO GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in VIA N. STAGNITTI 17 95015 LINGUAGLOSSA presso il difensore avv. VECCHIO GIUSEPPA
(c.f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell' di Vicenza, in Vicenza, CP_1 Corso SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO
PARTI RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.5.2024 proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 12420249005614189/000 notificata in data 21.05.2024 nella parte relativa all'avviso di addebito n. 42420130001206904000 ed all'avviso di addebito n. 42420170002508525000 eccependo l'omessa notifica degli avvisi di addebito la decadenza e la prescrizione nel lasso di tempo intercorso fra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione opposta.
Si costituiva tempestivamente l' eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione CP_2 all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito opposti e sostenendo la correttezza del proprio operato in relazione alla procedura di riscossione tramite ruolo, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di prescrizione, comunque infondata alla luce degli atti interruttivi notificati. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza perché sollevata oltre il termine di venti giorni dalla notificazione degli avvisi di addebito opposti e comunque, anche in relazione a questa, il difetto di legittimazione passiva. CP_ Si costituiva tempestivamente l' sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la natura decennale del termine con riferimento all'avviso di addebito n. 42420130001206904000, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 257/2017 passata in giudicato ed alla luce degli atti interruttivi notificati, nonché l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza perché non tempestivamente proposta nel termine perentorio previsto per l'opposizione agli atti esecutivi.
La causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa sulla scorta della ragione più liquida, con assorbimento delle questioni preliminari.
Anzitutto, dalla documentazione in atti risulta la regolare notifica degli avvisi di addebito opposti, in CP_ particolare in data 18.12.2013 l'avviso di addebito n. 42420130001206904000 (all. 1 e in data CP_
7.1.2018 a mezzo pec l'avviso di addebito 42420170002508525000 (all. 7 .
Ciò detto, alla data dell'intimazione opposta (21.5.24) neppure risulta decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9 L. 335/1995 alla luce degli atti interruttivi presenti in atti. Quanto all'avviso di addebito n. 42420130001206904000, notificato dall' in data 18/12/2013, il termine di prescrizione CP_1 risulta utilmente interrotto, fra l'altro, in data 25/01/2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.12420189001679086000 (all. 4 . Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito CP_2
42420170002508525000, notificato in data 7.1.2018, anche a prescindere dagli atti interruttivi depositati dall'Agente di Riscossione unitamente alla memoria di costituzione e risposta, il termine di prescrizione quinquennale non era utilmente decorso al momento della notifica dell'intimazione opposta.
Infine, in mancanza di riferimenti giuridici ed alla situazione di fatto a questi riconducibile, si ritiene inammissibile perché generica l'eccezione relativa alla decadenza, peraltro indicata solo nel titolo del paragrafo relativo alla prescrizione ed ivi non ulteriormente argomentata, con ciò ritenendosi che la parte ricorrente, con il termine “decadenza” volesse riferirsi invece alla prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito opposti che, come si legge in ricorso, si riferiscono “agli anni 2009-2011 per sanzioni ed interessi”.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 1.700,00 oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 839/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 13 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. ROSA ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Parrozzani Federica Parte_1
Per l'avv. VECCHIO GIUSEPPA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Erika Gaigher Per l'avv. TOMASELLO Controparte_1
ANTONELLA
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti. Parte ricorrente chiede alle parti resistente di accettare la rinuncia alla lite con compensazione delle spese di lite. In subordine insiste nell'accoglimento del ricorso alle conclusioni ivi formulate.
Parte resistente si dichiara disponibile ad accettare la rinuncia con contributo spese e, in subordine, si riporta alle conclusioni rassegnate in memoria.
Il difensore dell' non accetta la rinuncia a spese compensate ed insiste nelle conclusioni ed CP_2
eccezioni formulate in memoria.
Il Giudice, preso atto della mancata accettazione della rinuncia – priva di procura speciale- con compensazione delle spese di lite, trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Sandrigo (VI), Via Monte Grappa n. 38, con il patrocinio dell'avv. ROSA ANDREA, elettivamente domiciliato in Thiene, Corso Garibaldi 73 presso il difensore avv. ROSA ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
114, elettivamente domiciliata in Linguaglossa (CT) via Nello Stagnitti n. 17, presso lo studio dell'Avv. VECCHIO GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in VIA N. STAGNITTI 17 95015 LINGUAGLOSSA presso il difensore avv. VECCHIO GIUSEPPA
(c.f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell' di Vicenza, in Vicenza, CP_1 Corso SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO
PARTI RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.5.2024 proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 12420249005614189/000 notificata in data 21.05.2024 nella parte relativa all'avviso di addebito n. 42420130001206904000 ed all'avviso di addebito n. 42420170002508525000 eccependo l'omessa notifica degli avvisi di addebito la decadenza e la prescrizione nel lasso di tempo intercorso fra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione opposta.
Si costituiva tempestivamente l' eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione CP_2 all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito opposti e sostenendo la correttezza del proprio operato in relazione alla procedura di riscossione tramite ruolo, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di prescrizione, comunque infondata alla luce degli atti interruttivi notificati. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza perché sollevata oltre il termine di venti giorni dalla notificazione degli avvisi di addebito opposti e comunque, anche in relazione a questa, il difetto di legittimazione passiva. CP_ Si costituiva tempestivamente l' sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la natura decennale del termine con riferimento all'avviso di addebito n. 42420130001206904000, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 257/2017 passata in giudicato ed alla luce degli atti interruttivi notificati, nonché l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza perché non tempestivamente proposta nel termine perentorio previsto per l'opposizione agli atti esecutivi.
La causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa sulla scorta della ragione più liquida, con assorbimento delle questioni preliminari.
Anzitutto, dalla documentazione in atti risulta la regolare notifica degli avvisi di addebito opposti, in CP_ particolare in data 18.12.2013 l'avviso di addebito n. 42420130001206904000 (all. 1 e in data CP_
7.1.2018 a mezzo pec l'avviso di addebito 42420170002508525000 (all. 7 .
Ciò detto, alla data dell'intimazione opposta (21.5.24) neppure risulta decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9 L. 335/1995 alla luce degli atti interruttivi presenti in atti. Quanto all'avviso di addebito n. 42420130001206904000, notificato dall' in data 18/12/2013, il termine di prescrizione CP_1 risulta utilmente interrotto, fra l'altro, in data 25/01/2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.12420189001679086000 (all. 4 . Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito CP_2
42420170002508525000, notificato in data 7.1.2018, anche a prescindere dagli atti interruttivi depositati dall'Agente di Riscossione unitamente alla memoria di costituzione e risposta, il termine di prescrizione quinquennale non era utilmente decorso al momento della notifica dell'intimazione opposta.
Infine, in mancanza di riferimenti giuridici ed alla situazione di fatto a questi riconducibile, si ritiene inammissibile perché generica l'eccezione relativa alla decadenza, peraltro indicata solo nel titolo del paragrafo relativo alla prescrizione ed ivi non ulteriormente argomentata, con ciò ritenendosi che la parte ricorrente, con il termine “decadenza” volesse riferirsi invece alla prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito opposti che, come si legge in ricorso, si riferiscono “agli anni 2009-2011 per sanzioni ed interessi”.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 1.700,00 oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri